Spese di giustizia - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

provvedimento March 17, 2026

Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 1, comma 725, l. 199/2025), gli Uffici giudiziari hanno l’obbligo di verificare la regolarità fiscale dei professionisti destinatari di pagamenti da parte della PA per prestazioni professionali, di qualsiasi importo, venendo meno la previgente soglia di esenzione di euro 5.000.

La disciplina si applica ai pagamenti in favore di tutti gli esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 , d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), inclusi a titolo esemplificativo: avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

In caso di accertata inadempienza del beneficiario, diversamente dalla disciplina previgente, l’Ufficio Spese di giustizia (o altro ufficio deputato al pagamento) deve procedere al versamento diretto in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; al professionista sarà liquidato esclusivamente l’eventuale quota del compenso eccedente l’importo del debito fiscale.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, a prescindere dalla data di maturazione del compenso o di acquisizione dei documenti contabili.