Circolare 17 marzo 2026 - Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

March 17, 2026


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I - Affari a servizio dell'amministrazione della giustizia
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Ai signori Presidenti di Corte di appello

Ai signori Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

E, p.c.

 Al signor Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia


GGETTO: Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 – CIRCOLARE

L’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) ha introdotto, con decorrenza dal 15 giugno 2026, il comma 1-ter all’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, innovando in tal modo la disciplina in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti destinatari di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 725 dell’art. 1 della citata legge dispone:

“All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito”.

La disposizione prevede che, relativamente alle somme di cui all’art. 54 (redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni) del d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR) dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, comprese le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le verifiche di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis si applichino, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche ai pagamenti di importo fino a euro 5.000.

Pertanto, gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia hanno l’obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’importo, e quindi anche se inferiore a euro 5.000.

L’obbligo di verifica preventiva riguarda le categorie professionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

In caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento) procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.

Diversamente dalla disciplina previgente, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la presente circolare a tutti gli Uffici del distretto.

Cordialmente

Roma, 17 marzo 2026

Il Direttore Generale
Sabrina Mostarda