Spese di giustizia - Applicabilità del termine di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni dei custodi giudiziari
provvedimento April 5, 2024
- Esula dalle competenze dell’Amministrazione la valutazione in merito all’applicabilità, o meno, ai provvedimenti di liquidazione del custode, dell’art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 trattandosi di apprezzamento involgente il corretto esercizio della funzione giurisdizionale;
- I compiti spettanti al personale amministrativo chiamato a dare esecuzione al provvedimento di liquidazione del magistrato sono indicati nella ministeriale prot. 108209.U, del 29 maggio 2018, consultabile al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_22_0.page?contentId=IGC120386
Struttura di riferimento
Provvedimento 5 aprile 2024 - Applicabilità del termine di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni dei custodi giudiziari - Rif. Prot. DAG n. 54784.E del 11 marzo 2024
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente della Corte d’appello di Napoli
nonché, per conoscenza
alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli
rts-na.rgs@pec.mef.gov.it
Oggetto: Applicabilità del termine di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni dei custodi giudiziari - Rif. Prot. DAG n. 54784.E del 11 marzo 2024
- Con nota prot.n. 4898 dell’11 marzo u.s. la S.V. riporta a questa Direzione generale i rilievi che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha sollevato, alla Corte medesima ed al locale Tribunale, in sede di disamina del rendiconto per l’anno 2021 per il capitolo 1360.
Segnatamente, la Ragioneria Territoriale avrebbe rilevato il mancato rispetto, nelle procedure di liquidazione dei custodi giudiziari, del termine decadenziale di 100 giorni di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 [1].
La contestazione si fonda sull’assunto che il termine decadenziale sopra indicato si applichi anche ai custodi giudiziari nominati in sede civile o penale, allorché invece la prassi dell’Ufficio sarebbe quella di ritenere inapplicabile, alla fattispecie considerata, la disposizione di cui al citato art. 71, distinguendo pertanto i custodi dagli altri ausiliari del magistrato.
Ciò premesso, prospettando di dover dar seguito ai provvedimenti di liquidazione già emessi dal magistrato, e al contempo di dover fornire riscontro alla Ragioneria Territoriale dello Stato, codesta Corte chiede se “il custode giudiziario”, nominato nei procedimenti civili o penali, sia “soggetto al termine di decadenza, stabilito ex art. 71 TUSG d.P.R. n. 115 del 2002, di 100 giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro ovvero dalla conclusione della custodia”, ai fini della presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso.
A tal proposito, citando il precedente di cui alla sentenza Cass., Sez. II civile, 19/08/2019, n.21482 [2], in cui ravvede un revirement rispetto ai precedenti arresti delle sezioni penali, propone di risolvere affermativamente la questione, “con conseguente decadenza del diritto al pagamento delle spettanze decorsi 100 giorni dalla notificazione del provvedimento che definisce il sequestro, ovvero dalla conclusione della custodia”.
- In merito, questa Direzione non può che rilevare come la questione formulata dall’Ufficio giudiziario sia stata oggetto di diversi pronunciamenti giurisprudenziali; d’altronde sembra uniforme e consolidato l’orientamento espresso dalle Sezioni civili della Corte, secondo cui il custode, al pari di qualsiasi altro ausiliare del magistrato, sarebbe soggetto – ai fini della presentazione dell’istanza di liquidazione – al termine decadenziale di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002 [3].
Sennonché tale notazione conferma che la questione sottoposta alla Direzione – circa l’applicabilità, o meno, dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, alla liquidazione del custode giudiziario – non riguardi tanto i servizi amministrativi che sono ancillari alla giurisdizione, e i compiti del funzionario delegato al pagamento (o dell’ufficio deputato all’istruttoria della spesa), quanto piuttosto, prioritariamente, i provvedimenti giurisdizionali resi, dal magistrato competente, sulle istanze di liquidazione presentate dal custode.
In altri termini, trattasi di questione che implica di scrutinare la correttezza dei provvedimenti di liquidazione, che hanno natura giurisdizionale in senso stretto, sono soggetti ad impugnazione e sono idonei al giudicato; pertanto, la stessa non può essere risolta in via amministrativa da questa Direzione, essendo piuttosto rimesso all’autorità giudiziaria eventualmente investita con i mezzi d’impugnazione provvisti dall’ordinamento, di scrutinare la conformità alla legge del provvedimento.
D’altronde, per gli aspetti più schiettamente amministrativi, ossia per quanto concerne i compiti e le prerogative del personale amministrativo chiamato a dare esecuzione al provvedimento di liquidazione già reso dal magistrato (che si supponga ipoteticamente illegittimo), questa Direzione non può che ribadire quanto già opinato nella ministeriale prot. 108209.U del 29 maggio 2018 (all. 1), che enuncia delle indicazioni e dei princìpi generali che si ritengono tuttora validi, ed applicabili anche alla fattispecie in esame.
Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto; si invita codesto Presidente della Corte d’appello di diramare la presente nota presso gli uffici del proprio distretto.
Roma, 5 aprile 2024
Cordialmente
Il direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] Art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 - Domanda di liquidazione e decadenza: “Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
[2] Nella cui motivazione si legge: “L'inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l'investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass. 5084/2010; Cass. 22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass. 3544/1983; Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo. Il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e segg. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68), quali soggetti in quanto idonei al compimento di determinati atti. Parimenti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge. L'oggettiva diversità dei compiti svolti dai singoli ausiliari, i dati letterali valorizzati in ricorso e la diversa collocazione delle rispettive discipline nell'ambito del testo unico non consentono di differenziare il regime dei compensi. L'art. 71 del Testo Unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni. Il successivo art. 72, dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute. Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina. L'art. 71 del Testo Unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all'autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni. Il successivo art. 72, dispone che l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell'incarico, presentata all'autorità competente ai sensi dell'art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute. Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall'intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina. […] L'equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice (assente nel R.D. 1043/1923) attuata, come si è detto, dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 3 e 71, non viola ma anzi realizza pienamente gli obiettivi di armonizzazione sanciti dalla L. n. 50 del 1999. Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen. 113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all'orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell'attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell'ambito di un procedimento civile”.
[3] v. anche Cass. Sez. II, ordinanza 04/07/2023, n. 18797, ove si trova enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge”; nello stesso senso, v. i precedenti di Cass. Sez. II, sentenza 11/05/2017 n. 11577.