Magistratura onoraria - Magistrati onorari cessati - richiesta del vpo cessato di liquidazione della indennità “di fine servizio”, di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, nel minore importo previsto dalla legge, di euro 1.500 per ciascun anno di servizio – applicazione del principio di minore aggravio e di adeguatezza del procedimento amministrativo
provvedimento April 20, 2024
Provvedimento DAG 86922.U del 22.4.2024 - Risposta alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata
Massima
- Nell’ipotesi in cui il magistrato onorario cessato abbia chiesto il pagamento dell’indennità “di fine servizio”, di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, nel minore importo previsto dalla legge per i periodi in cui gli impegni di udienza sono inferiori ad ottanta giornate, per il principio di minore aggravio e di adeguatezza del procedimento amministrativo è necessario e sufficiente produrre la certificazione del Capo dell’Ufficio che attesti lo svolgimento delle funzioni onorarie (con impegno in attività di udienza) per un periodo almeno superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno), ancorché non specifichi il numero esatto degli impegni in udienza del periodo;
- diversamente, nel caso in cui l’onorario abbia chiesto la liquidazione della maggior somma di € 2.500 per anno di servizio, dovuta in caso di impegni di udienza pari o superiori ad 80 per anno, sarà indispensabile produrre, oltre alla certificazione del competente Capo dell’Ufficio, anche la documentazione di cui alla lettera d), paragrafo 4 della circolare DAG 1618.U del 4.1.2023, dimostrativa del numero degli impegni in udienza per anno.
Struttura di riferimento
Risposta 20 aprile 2024 a Quesito della Procura della Repubblica di Torre Annunziata - pratica VPO xx, cessato - istanza di liquidazione indennità ex art. 29 d.lgs. 116/2017
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
e, p.c.,
al sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli
Oggetto: Quesito della Procura della Repubblica di Torre Annunziata - pratica VPO xx, cessato - istanza di liquidazione indennità ex art. 29 d.lgs. 116/2017
Rif. Prot. DAG 196637.E del 2.10.2023, DAG 240683.E del 30.11.2023, DAG 242243.E del 1.12.2023, DAG 1355.E del 4.1.2024
Con nota n. 2228/23 del 2.10.2023 (acquisita DAG 196637.E del 2.10.2023- all.1), codesta Procura della Repubblica ha proposto un quesito volto a conoscere se spetti ad un magistrato onorario cessato la corresponsione della indennità “di fine servizio”, di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017, per il periodo di servizio espletato presso Uffici giudiziari diversi da quello richiedente, non avendo prodotto a corredo della istanza “la documentazione prescritta ed indicata dalla ministeriale del 30/12/20222 … e pur avendo, la medesima Amministrazione, con nota prot 2228/2023, esaustivamente esposto, incontrando anche l'assenso dell’Organo Distrettuale in indirizzo espresso con nota numero 0009077 del 5/10/2023, le ragioni di fatto e di diritto ostative alla liquidazione di cui trattasi”.
Dagli atti allegati al quesito si evince che il VPO, immesso nelle funzioni di vice pretore onorario a far data dal 3.4.1995 presso la Pretura circondariale di Napoli-Sezione distaccata di Frattamaggiore (successivamente soppressa), sia cessato in data 27.6.2022 (v. certificazioni del Tribunale di Napoli del 3.2.2023 e del 14.9.2023 e comunicazione della Direzione generale Magistrati del 17.11.2022) ed abbia allegato alla richiesta di pagamento della indennità, tra l’altro, una autorelazione in cui ha dichiarato di avere svolto l’incarico onorario per un numero di udienze inferiore alle ottanta annue.
Il VPO ha anche comunicato di non avere prodotto, ad integrazione, la documentazione attestante il numero degli impegni di udienza per anno, attesa la difficoltà di reperimento della documentazione certificativa delle udienze tenute, trattandosi di atti risalenti nel tempo e afferenti alla dismessa Sezione distaccata di Frattamaggiore.
Codesta Procura della Repubblica ha ritenuto che la richiesta di pagamento del VPO cessato sia “carente della documentazione di cui ai punti C) e D) del paragrafo 4) della ministeriale del 30/12/2022 … relativa ai periodi lavorativi espletati in precedenti Uffici diversi dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, oltre il requisito di cui alla lettera E) della medesima circolare …” e che tale lacuna non sarebbe stata colmata, ad onta dell’invito rivolto, in tal senso, all’onorario interessato.
Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che questa Direzione Generale ha soltanto il compito della gestione del capitolo di spesa 1362, che concerne la liquidazione delle indennità previste dalla legge per l’attività svolta dalla magistratura onoraria, per cui nell’ambito dell’attività consultiva di indirizzo non è titolata ad assumere decisioni spettanti al prudente apprezzamento dei Capi degli Uffici.
Tuttavia, considerata la particolarità e attualità della questione, e fatte salve le più puntuali prescrizioni che i Capi degli Uffici vorranno adottare, si ritiene opportuno ricordare, come chiarito con circolare DAG 1618 del 30.12.2022-4.1.2023 e correttamente ribadito dal Procuratore della Repubblica, che a supporto della richiesta di liquidazione e pagamento della indennità di cui in oggetto, il magistrato onorario cessato debba produrre la documentazione richiamata nel paragrafo 4 della circolare indicata, e consistente in:
- una sintetica autorelazione sulla carriera svolta quale onorario, da cui risultino le date di assunzione delle funzioni (dall’immissione in possesso), di cessazione dalle funzioni (individuata come sopra), l’ufficio e/o gli uffici (se plurimi) presso cui ha svolto le funzioni, la natura delle funzioni svolte (giudice di pace; vice procuratore onorario; giudice onorario di tribunale); nell’autorelazione dovranno essere indicati i riferimenti bancari (coordinate IBAN) del conto presso cui ricevere il pagamento;
- gli estremi del decreto ministeriale di nomina alle funzioni onorarie, nonché gli estremi dei provvedimenti dei Capi degli uffici di assegnazione ad un settore;
- la certificazione, rilasciata dal Capo dell’Ufficio (o dai Capi dei diversi Uffici) presso cui prestato servizio, attestante la complessiva durata del servizio svolto dal magistrato onorario presso l’Ufficio giudiziario di riferimento;
- la certificazione, preventivamente rilasciata dai dirigenti amministrativi competenti, attestante il numero degli impegni di udienza per anno, desunto dal registro delle udienze (per giudice), o in difetto dai verbali di udienza o dalle certificazioni rilasciate ai fini della liquidazione delle indennità di udienza, fatto salvo quanto si dirà, al par. 5;
- il decreto ministeriale ricognitivo della cessazione dalle funzioni onorarie per omessa presentazione della domanda di conferma entro il termine di cui all’art. 2, dm del 3.3.2022 (pubblicato in BU del Ministero della giustizia del 15.4.2022) ovvero il decreto ministeriale ricognitivo del mancato superamento della prova di valutazione ai sensi dell’art. 8, dm 19 maggio 2022;
- un documento identificativo in corso di validità, corredato dal codice fiscale.
Tanto premesso, questa Direzione generale è inoltre dell’avviso che il principio di minore aggravio e di adeguatezza del procedimento amministrativo, postulato – nella citata circolare - per l’ipotesi in cui il magistrato onorario abbia comunque certificato di avere svolto le funzioni onorarie per un numero di anni sufficienti a maturare un credito complessivamente pari o maggiore del limite consentito dalla legge (sì da rendere superfluo il certificare l’esatto numero delle udienze tenute nello stesso periodo), ben possa essere praticato anche laddove (a) sia comunque certificato, dal Capo dell’Ufficio, lo svolgimento delle funzioni onorarie (con impegno in attività di udienza) per un periodo almeno superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno), nonché (b) l’onorario abbia chiesto di vedersi liquidare l’indennità di fine servizio nel minore importo previsto, dal citato art. 29, per i periodi (annuali) in cui gli impegni di udienza siano inferiori ad ottanta giornate.
In tali casi, ove dalla certificazione rilasciata dai Capi degli Uffici (lett. c) dell’elenco che precede, risulti l’effettivo esercizio della funzione (i.e. l’effettivo impegno in udienza, ancorché non determinato nel numero esatto di giornate), per periodi superiori a sei mesi, ben si potrebbe ritenere fornita prova della condizione necessaria e sufficiente al maturare del credito di € 1.500/per ogni anno di servizio, sì da rendersi superflua la produzione della documentazione dimostrativa dell’esatto numero delle udienze tenute nel periodo considerato.
Diversamente nel caso in cui l’onorario abbia chiesto la liquidazione della maggior somma di € 2.500 per anno di servizio, dovuta in caso di impegni di udienza pari o superiori ad 80 per anno: in tal caso sarà indispensabile produrre, oltre alla certificazione del competente Capo dell’Ufficio, anche la documentazione di cui alla lettera d), paragrafo 4 della nominata circolare, dimostrativa del numero degli impegni di udienza per anno.
Per completezza, si ritiene utile rammentare che questa Direzione generale con provvedimento DAG 210618.U del 19.10.2023[1], ha ritenuto di dover escludere che il servizio prestato per periodi uguali o inferiori ai sei mesi possa essere considerato pari ad un anno ai fini della liquidazione della predetta indennità, a nulla rilevando, peraltro, il numero degli impegni di udienza osservati in detta frazione temporale (essendo tali impegni comunque già compensati secondo le norme previgenti e dettate per i viceprocuratori onorari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale).
Cordialità.
Roma, 20 aprile 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
[1] pubblicato sul sito della giustizia e consultabile sul sito giustizia al seguente link
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC447973