DDL - Disciplina delle operazioni elettorali presso Corte di cassazione e Corti d'appello - Testo
Disegno di legge recante: “Disciplina delle operazioni elettorali relative al consiglio direttivo presso la Corte di cassazione ed ai consigli giudiziari presso le Corti d'appello”
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 marzo 2007
Art. 1 - (Epoca delle elezioni)
Art. 2 - (Ufficio elettorale presso la corte di cassazione)
Art. 3 - (Uffici elettorali presso le Corti d'appello)
Art. 4 - (Votazione)
Art. 5 - (Scrutinio e proclamazione degli eletti)
Art. 6 - (Contestazioni e reclami)
Art. 7 - (Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive)
Art. 8 - (Entrata in vigore)
Art. 1
(Epoca delle elezioni)
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di corte di appello e i magistrati in servizio presso la corte di cassazione procedono rispettivamente alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo, previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Qualora i giorni fissati nel precedente comma coincidono con le festività della Pasqua, le elezioni avranno luogo nella domenica e nel lunedì successivi.
Art. 2
(Ufficio elettorale presso la corte di cassazione)
1. Per lo svolgimento delle elezioni, due giorni prima delle operazioni elettorali, è costituito l'ufficio elettorale presso la corte di cassazione.
2. L'ufficio elettorale è composto dal presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del presidente di sezione con maggiore anzianità di servizio; il presidente della corte può delegare a presiedere l'ufficio elettorale il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della cassazione; in caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della corte. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, l'ufficio nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.
Art. 3
(Uffici elettorali presso le Corti d'appello)
1. Per lo svolgimento delle elezioni, due giorni prima delle operazioni elettorali, sono costituiti gli uffici elettorali presso ciascuna corte di appello per i magistrati ordinari ed i giudici di pace.
2. Gli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello sono composti dal presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del presidente di sezione con maggiore anzianità di servizio; il presidente della corte può delegare a presiedere l'ufficio elettorale uno dei presidenti di sezione della corte d'appello; in caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della corte. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, l'ufficio nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.
3. Se l'organico complessivo dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della corte costituisce ulteriori uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace, distaccati presso uno o più degli uffici del distretto, e dove sono ammessi a votare, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di corte di appello ove votano i magistrati togati e onorari in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti degli uffici elettorali sono nominati dal presidente della corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i consiglieri della corte; i componenti sono nominati tra i magistrati in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.
4. Il presidente della corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, con l'indicazione nominativa dei magistrati e dei giudici di pace nonchè dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi vanno affissi nell'atrio della corte il giorno della votazione e copie di essi sono consegnate ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati e i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio principale.
5. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia votano presso l'ufficio elettorale del distretto di corte di appello di Roma. 5. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.
Art. 4
(Votazione)
1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla corte di cassazione e a ciascuna corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.
2. Il presidente di ciascun ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna all'elettore la scheda conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Il votante scrive sulla scheda il nome e cognome di un magistrato per ciascuna categoria di eleggibili in servizio tra quelli della corte di cassazione o della procura generale o, rispettivamente, del distretto di appartenenza. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna destinata ai magistrati ordinari.
3. Il giudice di pace scrive sulla scheda il nome e cognome di un giudice di pace del distretto di appartenenza. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna destinata ai giudici di pace.
4. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti il numero degli eleggibili.
Art. 5
(Scrutinio e proclamazione degli eletti)
1. Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo le liste compilate dal segretario, le quali vengono poi chiuse in pieghi separati, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti, iniziando con lo scrutinio dei voti relativi ai magistrati ordinari,estraendo dall'urna le schede una per volta; letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato ha riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati da ciascun candidato. Le medesime operazioni vengono svolte per lo scrutinio relativo alle schede dei giudici di pace.
2. Nel caso di costituzione nel distretto di più uffici elettorali i relativi presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.
3. Se l'ufficio elettorale è unico, al termine dello spoglio e nella medesima seduta sono proclamati eletti coloro che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Se la corte di appello comprende sezioni distaccate, o se presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.
4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna corte.
Art. 6
(Contestazioni e reclami)
1. L'ufficio elettorale della corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla eleggibilità dei candidati, e se taluno di essi risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
2. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della corte di cassazione e delle corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione civile della corte di cassazione e, rispettivamente, la sezione di ciascuna corte di appello competente per gli affari civili, con ordinanza non soggetta a gravame adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.
Art. 7
(Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive)
1. Se una corte dichiara la nullità, in tutto o in parte, delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione della ordinanza. Della nuova data il presidente della corte di cassazione o il presidente della corte di appello dà comunicazione rispettivamente al procuratore generale e ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvedono alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.
2. Fino alla nuova elezione, rimane in carica il precedente consiglio direttivo presso la corte di cassazione o il consiglio giudiziario interessato.
3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della corte di cassazione o del presidente della corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.