DDL - Disciplina delle operazioni elettorali presso Corte di cassazione e Corti d'appello - Relazione

Disegno di legge recante: "Disciplina delle operazioni elettorali relative al consiglio direttivo presso la Corte di cassazione ed ai consigli giudiziari presso le Corti d'appello"

Articolato

Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, ha istituito il consiglio direttivo della corte di cassazione ed ha profondamente modificato la disciplina, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei consigli giudiziari esistenti in tutti i distretti di corte di appello.
Per consentire la formazione di questi organi, occorre introdurre nel sistema la disciplina necessaria per le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, tenuto conto della nuova composizione dei consigli giudiziari e alla istituzione dell'Ufficio elettorale presso la corte di cassazione ai fini della procedura elettorale del Consiglio direttivo della corte stessa.
Infatti, la individuazione dei componenti il consiglio direttivo presso la cassazione, i requisiti di elettorato attivo e passivo, le modalità di votazione e di proclamazione degli eletti sono contenute nel decreto legislativo 25/2006; mancano, viceversa, il procedimento per la costituzione dell'ufficio elettorale e la relativa composizione, la procedura di definizione delle contestazioni e dei reclami, la individuazione dell'organo competente a decidere sugli stessi e le caratteristiche delle schede elettorali: elementi, tutti, che incidono sulla validità delle elezioni. Anche per i consigli giudiziari presso le corti di appello occorrono disposizioni attuative che rendano possibile l'espletamento della procedura elettorale soprattutto quanto all'individuazione dell'organo che deve procedere all'avvio delle operazioni elettorali, alle modalità di espressione del voto e al modello di scheda da utilizzare.
Il presente disegno legge introduce la normativa necessaria per lo svolgimento delle elezioni dei suddetti organi.
Il provvedimento proposto non comporta spese.
Quanto alle singole disposizioni, l'articolo 1 prevede la individuazione del periodo in cui si debba svolgere ogni elezione per il rinnovo dei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio direttivo della corte di cassazione, fissando la data di svolgimento delle elezioni stesse nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile di ogni quadriennio. Nell'ipotesi in cui in tale data cadano le festività pasquali le elezioni si terranno la domenica e il lunedì successivi.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la composizione degli uffici elettorali e le operazioni da espletarsi nel periodo precedente la giornata elettorale; in particolare l'art.2 istituisce l'ufficio elettorale presso la corte di cassazione e l'art.3 gli uffici elettorali presso ciascuna corte di appello per i magistrati ordinari ed i giudici di pace. L'ufficio elettorale presso la corte di cassazione è composto dal presidente della corte e da cinque magistrati estratti a sorte; gli uffici elettorali per i magistrati ordinari e i giudici di pace costituiti presso le corti di appello sono composti dal presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio anch'essi estratti a sorte.
L'art. 3 comma 3 prevede, per distretti con organico numeroso, la costituzione, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, di ulteriori uffici elettorali distaccati per magistrati ordinari e giudici di pace presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare, in relazione al rispettivo ambito territoriale; sono comunque istituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di corte di appello ove votano i magistrati togati e onorari in servizio nel rispettivo ambito territoriale.
Il comma 5 dell'art.3 detta disposizioni per l'espressione del voto da parte dei magistrati che siano stati posti fuori dal ruolo organico, prevedendo che quelli in aspettativa sono considerati appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo, mentre in tutti gli altri casi (ad eccezione di quelli assegnati al Ministero della giustizia, per i quali le competenze dei consigli giudiziari sono svolte del Consiglio di amministrazione del Ministero) i magistrati votano nell'ufficio elettorale del distretto di corte d'appello di Roma. L'articolo 4 disciplina le operazioni di voto vere e proprie, disponendo che le stesse si protraggano dalle otto alle quattordici della domenica, per proseguire dalle otto sino alle quattordici del lunedì successivo; le stesse si svolgono con votazione segreta.
Il successivo articolo 5 contiene le disposizioni relative allo scrutinio ed alla proclamazione dei risultati, prevedendo che quest'ultima, nel caso di istituzione di una pluralità di uffici elettorali nel distretto avvenga in quello avente sede nel capoluogo.
Di tutte le operazioni elettorali viene poi redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura (articolo 5, comma 4). L' articolo 6 disciplina la materia delle contestazioni e dei reclami; quanto alle prime è previsto che ciascun ufficio elettorale risolve a maggioranza le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, comprese quelle relative alle eventuali ineleggibilità riservate al solo ufficio della corte di cassazione o a quelli aventi sede nel capoluogo del distretto; resta salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo, sul quale decide in camera di consiglio, entro il termine improrogabile di otto giorni e sentito il procuratore generale, la prima sezione della corte di cassazione e rispettivamente ciascuna corte di appello competente per gli affari civili, con ordinanza non soggetta a gravame.
L'articolo 7 prevede la procedura da seguirsi in caso di dichiarazione di nullità, anche parziale, delle elezioni, con la rinnovazione delle stesse da effettuarsi entro un termine minimo di trenta e massimo di quaranta giorni dalla stessa ordinanza con la quale viene dichiarata la nullità delle operazioni.
Lo stesso articolo si occupa della sostituzione dei componenti cessati dalla carica prevedendo, altresì, la disciplina applicabile nel caso che tali componenti non possano essere sostituiti da altri candidati, essendone esaurito il numero; tale disciplina consiste nelle elezioni suppletive da effettuarsi entro un termine minimo di trenta e massimo di quaranta giorni.
L'articolo 8 prevede che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.