DDL - Integrazione all'art. 110 O.G. (R.D. 12/1941) in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari - Testo
Disegno di legge recante: "Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 marzo 2002
- All'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti".
- All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, valutato in euro 136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.