DDL - Integrazione all'art. 110 O.G. (R.D. 12/1941) in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari - Relazione
Disegno di legge recante: "Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari"
Il presente intervento normativo si rende necessario per adeguare l'istituto dell'applicazione extradistrettuale alle più recenti modifiche apportate al codice di procedura penale ed alle norme in tema di applicazione dei magistrati ordinari al di fuori della propria sede di servizio.
Quanto al primo aspetto, va rilevato come, in relazione a processi aventi per oggetto i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ed in particolare modo concernenti delitti commessi dalla criminalità organizzata, le recenti novellazioni della disciplina processuale (si veda, da ultimo, l'art. 8 del decreto legge 24.11.2000, n. 341, convertito nella legge 19.1.2001, n.4) abbiano comportato un possibile ulteriore appesantimento della fase dibattimentale che, unito alla già difficoltosa trattazione, conseguente all'abituale rilevante numero di imputati ed al tipo e al numero delle imputazioni, rende concretamente difficile una celere definizione dei dibattimenti.
In relazione al secondo aspetto, va osservato come il frequente verificarsi di situazioni di incompatibilità dei giudici, connesse tanto all'applicazione dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come più volte modificato dagli interventi della Corte costituzionale, e come novellato da ulteriori interventi normativi (si veda l'art. 171 del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), quanto alla possibile scelta di differenziazione di rito processuale tra i diversi coimputati, ha comportato la necessità sempre più diffusa del ricorso all'istituto dell'applicazione extradistrettuale.
Il legislatore si è del resto reso conto della necessità di adeguare l'istituto in esame alle mutate necessità della sua concreta applicazione: con l'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989 è stato per la prima volta modificato il testo dell'articolo 110 del R.D. 30.1.1941, n.12, prevedendosi al comma 4 che l'applicazione non potesse superare la durata di un anno e non potesse essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del precedente periodo. Successivamente, con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, il termine massimo dell'applicazione è stato elevato a due anni; da ultimo, con l'articolo 23 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19.1.2001, n. 4, il termine massimo, in caso di processi aventi per oggetto i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, è stato elevato a tre anni.
Va, tuttavia, rilevato che, con la legge 13 febbraio 2001, n. 48 il legislatore, introducendo la figura dei magistrati distrettuali, ha previsto all'articolo 6, comma 3, nell'ottica di una migliore razionalizzazione del servizio che, alla scadenza del periodo di sostituzione, le funzioni del magistrato applicato all'interno del distretto vengano prorogate sino all'esaurimento dei procedimenti pendenti. Ciò nell'evidente ottica di rendere concretamente operativo l'istituto giacché, ove non fosse stata prevista la proroga per l'esaurimento dei procedimenti in corso, si sarebbe concretamente vanificata l'utilità dell'istituto, collegata al rendere possibile la celebrazione di procedimenti che non possano essere condotti dai magistrati ordinariamente addetti all'ufficio di applicazione.
Ad analoga finalità è ispirato il presente intervento normativo, intendendosi introdurre, anche per l'istituto dell'applicazione extra-distrettuale disposta nei procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, l'ipotesi della proroga per l'ultimazione dei procedimenti in corso, una volta che il magistrato applicato abbia esaurito il termine massimo di proroga consentito, sì da garantire che i tempi ed i costi, umani e finanziari, di processi complessi come quelli in esame, non vengano vanificati.
L'intervento con l'articolo 1 provvede alla modificazione nel senso illustrato del comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario.
L'articolo 2 costituisce la norma di copertura finanziaria.