aggiornamento: July 17, 2019

Accordo 17 luglio 2019 - Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell'area I dell'amministrazione penitenziaria sul fondo di posizione e di risultato per l'anno 2016 - Relazione illustrativa


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale del personale e delle risorse

 

Relazione illustrativa all’Accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di Area I, fascia II, delle risorse del Fondo anno 2016 per la retribuzione di posizione e di risultato

In data 17 luglio 2019 è stata sottoscritta l’Accordo integrativo relativo al personale dirigente di seconda fascia dell’Area 1, concernente il fondo dei dirigenti in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria nel corso dell’anno 2016.
La presente relazione è stata redatta sulla base degli schemi standard predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla circolare n. 25 del 19 luglio 2012.
Nella determinazione del Fondo sono stati rispettati i criteri di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legge n.78/2010, convertito con legge n. 122/2010, prorogate per l’anno 2014 con D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, e come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, secondo cui “a decorrere dal primo gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” e dall’art. 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che “a decorrere dal primo gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazione pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

I.1 Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
(Scheda I.1)

  • Data di sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo: 05 dicembre 2018
  • Periodo temporale di vigenza: Anno 2016

Composizione della delegazione trattante:

  • Parte pubblica
    • Direttore Generale del Personale e delle Risorse
    • Dirigente Ufficio V – Trattamento Economico e previdenziale
    • Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle)

  • C.G.I.l: - F.P.
  • C.I.S.L. – F.P.S.
  • U.I.L. – P.A.
  • U.N.A.D.I.S.
  • D.I.R.S.T.A.T
  • C.O.N.F.S.A.L. – U.N.S.A.
  • FED.ASSOMED-SIVEMP

Organizzazioni sindacali firmatarie:

  • C.G.I.L. - F.P.
  • C.I.S.L. – F.P.S.
  • U.I.L. – P.A.
  • U.N.A.D.I.S.
  • C.O.N.F.S.A.L. – U.N.S.A.

Soggetti Destinatari: Personale dirigente di Area I, Fascia II in servizio presso l’Amministrazione penitenziaria nel corso dell’anno 2016

Materie trattate dal contratto (descrizione sintetica):

  • Definizione dei criteri per la corresponsione dell’indennità di risultato ai dirigenti di Area I, fascia II in base alle valutazioni espresse dall’Organismo indipendente di valutazione della performance delle competenze in materia di valutazione e alla griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato di cui alla delibera del 18 febbraio 2011.
  • Definizione del trattamento economico spettante per gli incarichi ad interim, pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione sia fissa sia variabile.

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

  • Intervento dell’Organo di controllo interno: Acquisita la certificazione
  • Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa: Nessun rilievo
  • Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria:
    • Per l’anno 2016 è stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs 150/2009 come pubblicato sul sito www.giustizia.it Amministrazione trasparente - Perfomance
    • E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
    • E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs 150/2009
    • La relazione è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs n 150/2009

II.2 – Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili).

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stato determinato secondo quanto disposto dall’art. 58 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006 e dal successivo art. 22 del C.C.N.L. sottoscritto il 12 febbraio 2010.
L’ Accordo integrativo individua le varie sezioni di ripartizione del Fondo dei dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione penitenziaria per l’anno 2016 il cui ammontare è pari ad euro 1.388.143,55 (comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione).

L’articolo 1 dell’Accordo definisce i criteri da adottare per la corresponsione delle somme da destinare alla retribuzione di risultato per l’anno 2016.
Le risorse disponibili saranno distribuite tenendo conto dell’esito del procedimento di verifica dei risultati da parte dell’Organismo indipendente di valutazione dei dirigenti, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le somme disponibili sono distribuite in base alla griglia di valutazione di cui alla delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, che ha stabilito sei diversi gradi di giudizio: eccellente (punteggio 500-426), oltre la media (dal valore dei punteggi rilevati acquisiti più 1 a 425), distinto (da 351 al valore medio dei punteggi rilevati), adeguato (punteggio 350-251), minimo (punteggio 250-151) e non adeguato (punteggio 150-0).
La retribuzione di risultato sarà corrisposta, ad ogni singolo dirigente, sulla base del coefficiente individuale di valutazione dell’anno di riferimento, dei giorni di svolgimento dell’incarico e dell’ammontare delle risorse complessive disponibili.

L’articolo 2 dell’Accordo rileva, che per l’anno 2016, non risultano conferiti ai dirigenti incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

Nell’anno 2016 sono stati conferiti nr. 15 incarichi ad interim, disciplinati nel punto 2.2 dell’Accordo. Si è stabilito che il trattamento economico da riconoscere per i suddetti incarichi deve essere integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, ai sensi dell’art. 61, comma 4, del C.C.N.L. del 21 aprile 2006. Anche tale remunerazione è subordinata alla valutazione, per l’attività di sostituzione, dell’Organismo Indipendente di Valutazione e riferita al solo periodo di svolgimento dell’incarico. Nei casi di svolgimento da parte del medesimo dirigente di più incarichi ad “interim”, contemporaneamente, è prevista la remunerazione solo dell’incarico più favorevole.

L’articolo 3 dell’Accordo prevede che le somme, relative alla copertura assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili di cui all’art. 66 del C.C.N.L., 21 aprile 2006, non spese siano destinate alla retribuzione di risultato.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi