aggiornamento: July 19, 2019

Accordo 17 luglio 2019 - Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia dell'area I dell'amministrazione penitenziaria sul fondo di posizione e di risultato per l'anno 2016


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELL’AREA I SUL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO, RELATIVO ALL’ANNO 2016
 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Considerato che l’articolo 21, comma 1, del citato decreto prevede l’istituzione di un meccanismo di valutazione dell’attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all’art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l’art. 6, decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, recante “ la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 ”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell’attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell’Area I – quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l’art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell’attività dei dirigenti;

Visto l’articolo 4, comma 1 lettera b), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell’Area 1;

Visto l’art. 60 del citato C.C.N.L., che regolamenta gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono in parte nel fondo;

Visto l’articolo 61 dello stesso C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell’ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente, con diritto alla conservazione del posto - “interim”;

Considerato che non è stata sottoscritta la polizza assicurativa contro i rischi professionali e le responsabilità civili, prevista dall’art. 66 comma 5 del suddetto C.C.N.L.;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l’articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell’ambito dell’85% delle risorse complessive;

Visti i CC.CC.NN.L. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell’Area I – quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.M. 11 aprile 2008 che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli Uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di area 1;

Vista la delibera della Commissione di valutazione del 18 febbraio 2011, pervenuta il 27 luglio 2011 – prot. n. 0001464.U, con la quale è stata determinata la nuova griglia di valutazione tra i punteggi e le classi di risultato – valida dall’anno 2009, come segue: per punteggio “da 0 a 150 punti: classe di risultato = non adeguato; da 151 a 250 punti = minimo; da 251 a 350 punti = adeguato; da 351 al valore medio dei punteggi rilevati = distinto; dal valore medio dei punteggi acquisiti più 1 a 425 punti = oltre la media; da 426 a 500 punti = eccellente;

Visto il D.M. 10 aprile 2014, che ha disposto la soppressione della Commissione della Valutazione dei dirigenti, con decorrenza dal primo ottobre 2014, abrogando il D.M. 8 giugno 1998, n.279 e ha stabilito, nell’art.1, che le competenze in materia di valutazione dell’attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali, fossero assunte dall’Organismo Indipendente di Valutazione, istituito in forma monocratica dal D.M. 17 luglio 2013;

Vista la nota 13 gennaio 2015 con la quale, tra l’altro, l’Organismo indipendente di valutazione della performance precisa di aver proseguito nell’applicazione della procedura approvata con D.M. 11 ottobre 2000 e recepita nel vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance” adottato con D.M. 10 gennaio 2011;

Visto il D.M. 9 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la proposta di valutazione formulata dall’O.I.V. per i dirigenti di seconda fascia relativa all’anno 2016;

Valutata la misura di contenimento dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, di cui all’art. 9 comma 2 bis del decreto legge n° 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prorogata per l’anno 2014 con D.P.R. 4 settembre 2013 n.122 e successivamente modificato dall’art.1, comma 456 della legge n.147/2013, secondo la quale…. “a decorrere dal primo gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, con le modalità di cui alla circolare IGOP n° 20 prot. n.39875 dell’8 maggio 2015;

Vista la nota 4 luglio 2019 DPF-0044364-P con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, concordando con il parere positivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, Ufficio VI, ha espresso parere favorevole con modifiche all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo relativa all’anno 2016, sottoscritta il 5 dicembre 2018.

Considerato:

  1. Che in applicazione del suddetto art. 1, comma 456, per l’anno 2016 è stata operata la riduzione del fondo per un importo di euro 249.226,19.
  2. Che nell’anno 2016 sono stati conferiti n. 15 incarichi ad “interim” a sette dirigenti, ai sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.
  3. Che per l’anno 2016, i residui del fondo, al lordo della somma destinata alla retribuzione degli incarichi ad interim, tenuto conto delle risorse complessive di euro 1.358.142,49 e della spesa complessiva sostenuta, quale retribuzione di posizione fissa e variabile , verranno ripartiti ai dirigenti sulla base della valutazione individuale espressa dall’apposita Commissione.
  4. Che nell’anno 2016 non risultano espletati, dai dirigenti, gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60.

tutto ciò premesso, le parti:

CONVENGONO

Art. 1
(Criteri di corresponsione dell’indennità di risultato)

Le somme complessive disponibili del Fondo, da utilizzare per la corresponsione dell’indennità di risultato dei dirigenti per l’anno 2016, al netto del costo degli incarichi ad “interim”, verranno distribuite tenendo conto della sottoindicata griglia di commisurazione tra i punteggi e le classi di risultato, di cui alla delibera del 18 febbraio 2011 della Commissione di valutazione e dei giorni di svolgimento dell’incarico.

 
Valutazione Punteggio Coefficiente
di valutazione
eccellente 426 - 500 1.2
oltre la media dal valore medio dei punteggi rilevati acquisiti più 1 a 425 1.0
distinto Da 351 al valore medio dei punteggi rilevati 0.8
adeguato 251 - 350 0.6
minimo 151 - 250 0.2
non adeguato 0 - 150 0.0

Art. 2
(Incarichi aggiuntivi ed incarichi ad interim)

2.1 Per l’anno 2016, non risultano conferiti ai dirigenti gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. 21 aprile 2006.

2.2 Nei casi di sostituzione del dirigente di cui all’art. 61 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, il trattamento economico spettante al dirigente a seguito di incarico formale, è integrato,
nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione - sia fissa sia variabile - prevista per il dirigente sostituito. L’integrazione, subordinata alla valutazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione per l’attività svolta nel luogo della reggenza, verrà determinata per il solo periodo di svolgimento della sostituzione effettuata. Nei casi di svolgimento di più incarichi ad “interim”, se effettuati contemporaneamente dal medesimo dirigente, la maggiorazione spettante sarà quella relativa al solo incarico più favorevole.

Art. 3
(Assicurazione)

Le somme riservate alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali e per le responsabilità civili, di cui all’art. 66 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Roma, 19 luglio 2019

LA PARTE PUBBLICA

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI
C.G.I.L.-F.P.
C.I.S.L.-F.P.S.
U.I.L.-P.A.
U.N.A.D.I.S.
D.I.R.S.T.A.T.
C.O.N.F.S.A.L-U.N.S.A.
FED.ASSOMED-SIVEMP