aggiornamento: October 6, 2026

Accordo 6 ottobre 2026 - Sviluppi economici all’interno delle aree 2026


In attesa di perfezionamento per la verifica degli organi di controllo

 

Ministero della Giustizia

ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE
2026

Il giorno 6 ottobre 2026, presso la sede del Ministero della giustizia, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Funzioni centrali.

LE PARTI

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027 sottoscritto il 6 agosto 2026 e, in particolare, l’art. 16 recante la disciplina relativa alle progressioni economiche all’interno delle aree;

VISTI, altresì, gli artt. 7 e 38 del medesimo CCNL 2025-2027;

VISTA l’ipotesi di accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate relativo all’anno 2025, sottoscritta in data 28 luglio 2026, con la quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2026, progressioni economiche all’interno delle aree ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, con attribuzione dei corrispondenti “differenziali stipendiali”, individuando, per ciascuna articolazione ministeriale, il numero di progressioni e i relativi differenziali stipendiali per ciascuna area professionale, nonché le corrispondenti risorse finanziarie a valere sulle risorse consolidate del Fondo relativo all’anno 2026;

CONSIDERATO che, a tale finalità, è destinato, a valere sul Fondo risorse decentrate del Ministero, l’importo complessivo di € 30.770.107,61 come di seguito ripartito:

Amministrazione giudiziaria € 22.977.514,67

Amministrazione penitenziaria € 4.859.144,51

Amministrazione minorile e di comunità € 2.933.448,43

CONSIDERATO, altresì, che, nell’ambito delle disponibilità del Fondo risorse decentrate dell’Amministrazione degli Archivi notarili, non comprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, è destinato alla medesima finalità l’importo di € 231.163,79;

CONSIDERATE le attuali disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2026;

RITENUTO opportuno destinare, in via prioritaria, una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del medesimo Fondo risorse decentrate 2026 al finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle aree e rinviare a un successivo accordo integrativo la destinazione della quota rimanente delle risorse che, a seguito della loro definita quantificazione, si renderanno disponibili per il medesimo anno 2026;
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
 

Articolo 1
Oggetto e finalità

  1. Il presente Accordo disciplina le procedure selettive interne per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, configurati come progressioni economiche all'interno dell'area ai sensi dell'articolo 16 del CCNL 2025-2027 delle Funzioni Centrali sottoscritto in data 6 agosto 2026, per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2026, nel numero e con la ripartizione per area indicati, per ciascuna articolazione, agli articoli 2, 3, 4 e 5. I corrispondenti oneri finanziari gravano sulle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026.
  3. I criteri selettivi e i relativi punteggi, definiti agli articoli 8 e seguenti, si applicano in modo uniforme alle procedure di tutte le articolazioni ministeriali.
     

Articolo 2
Amministrazione giudiziaria
Contingenti e oneri

  1. I posti destinati all’Amministrazione giudiziaria per la procedura selettiva di cui al presente Accordo sono determinati nel numero complessivo di 10.092 unità, per un onere complessivo di € 22.977.514,67 come di seguito ripartiti per area di inquadramento:
     

Area di inquadramento

 Posti messi a bando

 differenziali

 TOTALE lordo dip.

 TOTALE onere

 Area dei funzionari

4.162

2.250,00

9.364.500,00

12.958.595,10

 Area degli assistenti

5.547

1.250,00

6.933.750,00

9.594.923,25

 Area degli operatori

383

800,00

306.400,00

423.996,32

 TOTALE

10.092

 

16.604.650,00

22.977.514,67


Articolo 3
Amministrazione penitenziaria
Contingenti e oneri

  1. I posti destinati al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per la procedura selettiva di cui al presente Accordo sono determinati nel numero complessivo di 2.007 unità, per un onere complessivo di € 4.859.144,51, come di seguito ripartiti per area di inquadramento:
     

Area di inquadramento

 Posti messi a bando

 differenziali

 TOTALE
Lordo dipendente

 TOTALE onere

 Area dei funzionari

1.009

2.250,00

2.270.250,00

3.141.571,95

 Area degli assistenti

984

1.250,00

1.230.000,00

1.702.074,00

 Area degli operatori

14

800,00

11.200,00

15.498,56

 TOTALE

2.007

 

3.511.450,00

4.859.144,51


Articolo 4
Amministrazione minorile e di comunità
Contingenti e oneri

  1. I posti destinati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la procedura selettiva di cui al presente Accordo sono determinati nel numero complessivo di 1.052 unità, per un onere complessivo di € 2.933.448,43, come di seguito ripartiti per area di inquadramento:

Area di inquadramento

 Posti messi a bando

 differenziali

 TOTALE
Lordo dipendente

 TOTALE onere

 Area dei funzionari

808

2.250,00

1.818.000,00

2.515.748,40

 Area degli assistenti

237

1.250,00

296.250,00

409.950,75

 Area degli operatori

7

800,00

5.600,00

7.749,28

 TOTALE

1.052

 

2.119.850,00

2.933.448,43


Articolo 5
Amministrazione degli Archivi notarili
Contingenti e oneri

  1. I posti destinati all'Amministrazione degli Archivi notarili per la procedura selettiva di cui al presente Accordo sono determinati nel numero complessivo di 117 unità, per un onere complessivo di € 231.163,79, come di seguito ripartiti per area di inquadramento:

Area di inquadramento

 Posti messi a bando

 differenziali

 TOTALE
Lordo dipendente

 TOTALE onere

 Area dei funzionari

28

2.250,00

63.000,00

87.179,40

 Area degli assistenti

73

1.250,00

91.250,00

126.271,75

 Area degli operatori

16

800,00

12.800,00

17.712,64

 TOTALE

117

 

167.050,00

231.163,79


Articolo 6
Soggetti destinatari, requisiti di ammissione, formazione della graduatoria

  1. Salvo le cause di esclusione previste al successivo articolo 7, possono partecipare alla procedura di selezione per l'attribuzione del differenziale stipendiale tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista nei bandi, anche se in posizione di comando, distacco, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altra pubblica amministrazione o ente.
  2. La partecipazione alla procedura avviene secondo le modalità e nei termini stabiliti dai bandi di cui all’articolo 14.
  3. Costituisce requisito di ammissione avere maturato, alla data del 31 dicembre 2025, un'anzianità di servizio di almeno 3 anni nell'attuale area di inquadramento e non aver beneficiato, alla medesima data, di alcuna progressione economica negli ultimi 3 anni.
  4. La partecipazione avviene nell'ambito dell'area di inquadramento di appartenenza; le graduatorie sono formate distintamente per ciascuna area e per ciascuna articolazione ministeriale.
  5. Ai fini della formazione delle graduatorie si considerano i requisiti, i titoli e gli elementi valutabili posseduti alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 7
Cause di esclusione

  1. Non possono partecipare alle procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali i dipendenti che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari superiori alla multa ovvero, per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3, lettera f), del CCNL del comparto Funzioni centrali 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, superiori al rimprovero scritto.
  2. Non possono altresì partecipare i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
  3. Possono partecipare, con riserva, i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. In tal caso l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare con archiviazione, ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa o, per le fattispecie di cui all'articolo 43, comma 3, lettera f), del CCNL 2019-2021, non superiore al rimprovero scritto.
  4. È escluso dalla procedura il dipendente che, nel corso della medesima, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 anteriormente all'approvazione della graduatoria finale.

Articolo 8
Criteri selettivi

  1. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene, con la decorrenza di cui all'articolo 1, per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del CCNL del comparto Funzioni centrali 2025-2027, secondo le graduatorie redatte, distintamente per ciascuna area e per ciascuna articolazione ministeriale, al termine delle procedure selettive.
  2. Tenuto conto della ponderazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e), del CCNL, il punteggio massimo complessivo conseguibile è pari a 100 punti, così ripartiti:
  3. media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite: massimo 40 punti, secondo l'articolo 9;
  4. esperienza professionale maturata: massimo 40 punti, secondo l'articolo 10;
  5. titoli di studio e ulteriori titoli: massimo 20 punti, secondo l'articolo 11.
  6. In aggiunta al punteggio di cui al comma 2, a favore del personale che non ha conseguito progressioni economiche da più di sei anni, è attribuito un punteggio aggiuntivo ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera f), del CCNL 2025-2027, secondo quanto stabilito dall'articolo 12. Per effetto di tale punteggio aggiuntivo, il punteggio massimo complessivo conseguibile è pari a 103 punti.
  7. Ai fini della formazione della graduatoria, il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti in relazione a ciascun criterio di cui al comma 2 e il punteggio aggiuntivo di cui al comma 3, ove spettante.
  8. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, la precedenza è determinata secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 13.

Articolo 9
Criterio A - Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali

  1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 40 punti in relazione alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali della performance conseguite nell'ambito dell'area di inquadramento, nel triennio antecedente la data di decorrenza dell'attribuzione del differenziale stipendiale ovvero, in mancanza, delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico.
  2. Il punteggio è attribuito, per ogni anno, secondo la seguente tabella:
     

Intervallo valutazioni performance

Punti

1) maggiore di 80 - fino a 100

40

2) maggiore di 40 - fino a 80

35

3) maggiore di 20 - fino a 40

30

 

  1. In caso di prolungate assenze dal servizio che abbiano reso non possibile la valutazione, tenendo conto della Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del comparto Funzioni centrali 2025-2027, è attribuito, per ogni anno mancante, il punteggio corrispondente all’intervallo indicato la punto 2) della tabella.

Articolo 10
Criterio B - Esperienza professionale maturata

  1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 40 punti in relazione all'esperienza professionale maturata presso il Ministero della giustizia, nel comparto contrattuale di riferimento, in altri comparti o in altra amministrazione.
  2. Ai fini del presente criterio, l'esperienza professionale maturata con contratto di lavoro a tempo determinato è equiparata a quella maturata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6, comma 3.
  3. Il punteggio è così determinato, per ciascun anno di anzianità di servizio maturato:
     

Esperienza professionale

Punti

Esperienza professionale maturata, per ogni anno di servizio, nell'area di appartenenza presso l'amministrazione della giustizia

1,4

Esperienza professionale maturata, per ogni anno ulteriore, anche in area diversa, presso l'amministrazione della giustizia

1

Esperienza professionale maturata, per ogni anno di servizio, presso altra pubblica amministrazione o in altro comparto

0,6

 

  1. Il punteggio complessivo del presente criterio non può in ogni caso superare i 40 punti. Le frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono computate come anno intero.

Articolo 11
Criterio C - Titoli di studio e ulteriori titoli

  1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 20 punti, di cui fino a 17 punti per il titolo di studio principale e fino a 3 punti per gli ulteriori titoli. Il titolo di studio principale è valutato considerando esclusivamente il titolo più elevato posseduto, mentre l'eventuale ulteriore formazione è valorizzata, nei limiti indicati, tra gli ulteriori titoli. Gli ulteriori titoli sono cumulabili tra loro fino al limite massimo complessivo di 3 punti.
  2. La valutazione dei titoli è operata, per ciascuna area, secondo le lettere che seguono.
     

A) Area dei Funzionari

Titolo di studio principale (si valuta il più elevato)

Punti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

13

Diploma di laurea triennale

15

Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento

17

 

Ulteriori titoli (cumulabili, massimo 3 punti)

Punti

Seconda laurea

1

Master universitario di primo livello

1

Master universitario di secondo livello

1,5

Diploma di specializzazione almena  biennale

2

Abilitazione professionale connessa a diploma di laurea

1

Dottorato di ricerca

2

 

B) Area degli Assistenti

Titolo di studio principale (si valuta il più elevato)

Punti

Diploma di scuola secondaria di primo grado

13

Diploma di qualifica professionale triennale

15

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

17

 

Ulteriori titoli (cumulabili, massimo 3 punti)

Punti

Diploma di laurea triennale

1

Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento

1,5

Master universitario di primo livello

0,5

Master universitario di secondo livello

1

Diploma di specializzazione

1,5

Abilitazione professionale

1

Dottorato di ricerca

2

 

C) Area degli Operatori

Titolo di studio principale (si valuta il più elevato)

Punti

Diploma di scuola secondaria di primo grado

17

 

Ulteriori titoli (cumulabili, massimo 3 punti)

Punti

Diploma di qualifica professionale triennale

0,5

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

1

Diploma di laurea triennale

1

Diploma di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento

1,5


Articolo 12
Punteggio aggiuntivo per il personale che non ha conseguito progressioni economiche

  1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera f), del CCNL del comparto Funzioni centrali 2025-2027, in aggiunta ai punteggi di cui agli articoli 9, 10 e 11, è attribuito un punteggio aggiuntivo, calcolato nella misura massima del 5% della somma dei punteggi ottenuti con i criteri di cui alle lettere B) e C) dell'articolo 8, comma 2, e quindi nella misura massima di 3 punti, come di seguito determinato:

al personale che non abbia beneficiato di alcuna progressione economica da oltre 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,30 punti per ogni anno oltre il sesto e fino all’ultima progressione acquisita, fermo il limite sopra indicato.

  1. Il periodo di cui al comma 1 è calcolato assumendo quale dies a quo il 1° gennaio 2026, data di decorrenza economica delle progressioni oggetto della presente procedura.

Articolo 13
Criteri di priorità nelle graduatorie

  1. Qualora nella graduatoria finale si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuta in base ai seguenti criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
  2. servizio reso all'estero in conformità a quanto indicato dall'articolo 32, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  3. maggiore anzianità di servizio nell'ultima fascia economica di appartenenza conseguita nell'ordinamento economico-professionale previgente;
  4. maggior anzianità nei ruoli del Ministero della giustizia;
  5. maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 14
Disposizioni finali

  1. Le procedure selettive sono indette con appositi bandi che disciplinano le modalità di presentazione delle domande, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei criteri e dei punteggi stabiliti dal presente Accordo.
  2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni centrali vigente e alla normativa di legge in materia.

Roma, 6 ottobre 2026

 

PER LA PARTE PUBBLICA

IL VICEMINISTRO
Capo della Delegazione di parte pubblica
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto
 

PER LA PARTE SINDACALE

CONFSAL UNSA

FP CGIL 

CISL FP 

CONFINTESA FP 

UIL FP 

FLP 
 

►NOTA A VERBALE CISL FP