Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2026 - (Ricorsi nn. 67766/11 e 482/13 ) - Causa Addonizio e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ADDONIZIO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 67766/11 e 482/13)
SENTENZA
STRASBURGO
4 giugno 2026
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Addonizio e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Erik Wennerström, Presidente,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi (nn. 67766/11 e 482/13) presentati contro la Repubblica italiana con i quali i ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato, le doglianze relative agli articoli 8 e 13 della Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 13 maggio 2026,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- I ricorsi concernono l’apertura e il funzionamento di una discarica nel comune di Sant’Arcangelo Trimonte, in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti, nel contesto delle misure straordinarie per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
- Le principali circostanze riguardanti la gestione dei rifiuti in Campania dal 1994 al 2020 sono descritte nelle sentenze Di Sarno e altri c. Italia (n. 30765/08, §§ 10-18, 20-34 e 36-51, 10 gennaio 2012) e Locascia e altri c. Italia (n. 35648/10, §§ 5-17, 19 ottobre 2023).
- Dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009 era in vigore nella Regione Campania uno stato di emergenza a causa di gravi problemi nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Il decreto legislativo 11 maggio 2007 n. 61, convertito nella legge 5 luglio 2007 n. 87, autorizzò la creazione di discariche in alcuni comuni, tra i quali vi era Sant’Arcangelo Trimonte, con una speciale deroga alle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente nonché della salute e della sicurezza.
- La nuova discarica doveva essere realizzata in prossimità della sommità di un crinale, di fronte al centro cittadino di Sant’Arcangelo Trimonte. Nell’area erano già presenti altre due discariche. La prima discarica fu costruita dal comune nel 1995 e cessò di essere operativa nel 2002. Era uno dei siti menzionati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sue sentenze del 26 aprile 2007 (causa C-135/05, ECLI:EU:C:2007:250) e del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13, ECLI:EU:C:2014:2407), concernenti le discariche abusive presenti nel paese e la mancata bonifica di esse da parte dell’Italia. Una seconda discarica fu costruita dalla Regione Campania nel 2001 per superare la crisi dello smaltimento dei rifiuti, che si era intensificata durante tale periodo.
- Con tre ordinanze adottate a decorrere dal 19 febbraio 2008, il commissario straordinario incaricato della gestione della crisi dei rifiuti chiese all’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (“l’ARPAC”) di verificare la preesistente contaminazione nell’area. Approvò anche il progetto della discarica, assegnò l’incarico di elaborare il progetto esecutivo, compresa la redazione del rapporto di compatibilità ambientale, e ordinò l’elaborazione di un progetto di bonifica delle due discariche esistenti. In terzo luogo, approvò il progetto esecutivo di costruzione della discarica.
- Nell’aprile 2008 iniziarono i lavori di costruzione della discarica.
- In data imprecisata il comune di Sant’Arcangelo Trimonte impugnò i summenzionati provvedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo il loro annullamento e la sospensione dell’esecuzione.
- Il Tribunale amministrativo regionale rigettò la richiesta del comune di sospensione dell’esecuzione.
- In data 15 maggio 2008 il comune presentò ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo la sospensione della costruzione della discarica. Affermò che l’area era inidonea, sostenendo, inter alia, che (i) i risultati degli esami svolti dall’ARPAC avevano dimostrato che nel sito vi era una precedente contaminazione; (ii) l’area era stata utilizzata per l’agricoltura e l’allevamento di bestiame; e (iii) l’area era particolarmente soggetta a frane, che si erano già verificate, e a eventi sismici ad alta intensità. Il comune affermò che le autorità erano consapevoli di tali circostanze.
- Con decisione del 27 maggio 2008, il Tribunale dichiarò la sua incompetenza a pronunciarsi in materia.
- In data 21 maggio 2008 il Consiglio regionale della Campania confermò la compatibilità ambientale del progetto, a condizione che fossero attuate alcune misure. Concordò con un parere favorevole della Commissione per l’impatto ambientale. Le prescrizioni riguardavano, in primo luogo, la stabilizzazione del pendio e la bonifica delle discariche esistenti e dell’area circostante e, in secondo luogo, il contenimento dell’impatto ambientale del progetto.
- La discarica iniziò a operare nel giugno 2008. Era suddivisa in due vasche: il lotto 1 e la vasca est, a sua volta suddivisa in 3 sub lotti, i lotti II, III e IV. L’impianto era destinato allo smaltimento sia dei rifiuti generali urbani che dei rifiuti speciali non pericolosi, e aveva un’estensione complessiva di 135.000 metri quadrati e una capacità complessiva di 840.000 metri cubi.
- In data 16 agosto 2008 un comitato di abitanti della zona sporse denuncia affermando che vi erano state irregolarità nella realizzazione e nella gestione della discarica in questione.
- Fu avviato un procedimento penale (R.G. GIP 3152/10) nei confronti dei dirigenti della società responsabili della gestione della discarica per la mancata attuazione delle misure di sicurezza necessarie per prevenire lo sversamento di percolato, assicurare la stabilità del suolo e proteggere l'ambiente.
- Con provvedimento del 18 marzo 2011, il Giudice delle indagini preliminari di Benevento dispose il sequestro preventivo della discarica, consentendo solo le attività necessarie per mettere in sicurezza il sito. Fu osservato che era stato individuato uno sversamento di percolato dai lotti II, III e IV della discarica “in grado di inquinare il suolo e il sottosuolo” e che non erano state adottate le misure necessarie per impedire l’inquinamento ambientale.
- In una relazione del 5 febbraio 2013, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (“la Commissione parlamentare”) osservò che la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte era situata su un terreno franoso, nei pressi di un centro abitato, a valle della discarica. La Commissione osservò che i residenti di Sant’Arcangelo Trimonte vivevano sotto la costante minaccia che la discarica potesse franare da un momento all’altro, travolgendo la cittadina. Informazioni ufficiali avevano dimostrato che l'instabilità idrogeologica e le frane avevano interessato la discarica sin dalle prime fasi della sua costruzione. In particolare, tra l’11 e il 22 agosto 2008 erano comparse delle crepe sugli argini e sul fondo del lotto IV a causa di fenomeni franosi. Nell’ottobre 2008 erano stati installati a valle pali aggiuntivi per impedire future frane. La misura si dimostrò insufficiente e furono elaborati ulteriori progetti, ma essi non furono mai approvati.
- La Commissione parlamentare riferì che la scelta dell’ubicazione del sito era stata fatta senza la dovuta considerazione dell’instabilità dell’area, che era nota. Nel gennaio 2011 un rapporto di verifica statica ritenne la discarica non collaudabile. La Commissione concluse che la discarica era stata costruita in un sito del tutto inidoneo, caratterizzato da frane che era difficile controllare se non mediante interventi complessi e costosi.
- Riguardo alle due vecchie discariche inattive (si veda il paragrafo 5 supra), la Commissione parlamentare dichiarò che esse erano state sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale per lo smaltimento illecito di percolato che si era riversato sul terreno e la mancata attuazione di tutte le misure di sicurezza di emergenza. Dal 2010 l’ARPAC aveva individuato sversamenti di percolato dalle due vecchie discariche.
- Con provvedimento del 9 novembre 2017 il Tribunale di Benevento revocò il sequestro di parte della nuova discarica (si veda il paragrafo 16 supra). Il tribunale osservò che, da una relazione dell’ARPAC dell’11 ottobre 2017, risultava che (i) nei lotti I e II della discarica, non era stato individuato alcun elemento di contaminazione direttamente attribuibile allo sversamento di percolato, pertanto era possibile riprendere l’attività di smaltimento purchè fossero adottate misure di messa in sicurezza; e (ii) i lotti III e IV avevano rivelavato chiaramente criticità e, anche se la natura dell’inquinamento della falda acquifera non costituiva un fattore di rischio sanitario e ambientale, era necessario un piano di valutazione della contaminazione. Il tribunale revocò il sequestro dei lotti I e II.
- Non sono state fornite informazioni sull’esito del procedimento penale (si veda il paragrafo 15 supra).
- Il Governo ha sostenuto che successivamente al sequestro del 18 marzo 2011, la discarica non era stata operativa, e la società di gestione aveva sottoposto l’area a un piano di monitoraggio. Ha sostenuto anche che erano stati approvati un piano di caratterizzazione e un’analisi del rischio sito-specifica rispettivamente nel 2018 e nel 2019, ma non ha presentato documenti giustificativi.
- Secondo i risultati dell’esame svolto dall’ente gestore tra il dicembre 2023 e il febbraio 2024 e riferiti dall’ARPAC (relazione n. 1045 dell’8 aprile 2025), la falda acquifera era risultata contaminata principalmente da solfati, mercurio e manganese.
- Alla data delle ultime osservazioni ricevute dalla Corte, era in corso l’approvazione di un progetto per assicurare la messa in sicurezza operativa della discarica.
- Il Governo ha sostenuto che la decontaminazione permanente della discarica comunale, che era contigua alla discarica in questione, era stata eseguita con successo e che la procedura di infrazione dell’Unione europea contro l’Italia concernente la gestione dei rifiuti si era conclusa. Non sono stati presentati documenti giustificativi a tale riguardo.
- Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato che, non avendo adottato le misure di protezione necessarie per impedire, minimizzare o eliminare gli effetti dell’inquinamento e del rischio per la sicurezza derivante dalla discarica, le autorità statali avevano causato un grave danno ambientale, che metteva in pericolo la loro salute e il loro benessere e impediva loro di godere delle loro abitazioni. Hanno inoltre lamentato che le autorità non li avevano informati dei rischi per la loro salute cui erano stati esposti vivendo nell’area circostante la discarica.
- I ricorrenti hanno dedotto anche la violazione dell’articolo 13 della Convenzione in ragione della mancanza di rimedi interni effettivi.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Data la similitudine dei ricorsi relativamente all’oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
II. ECCEZIONI PRELIMINARI
- Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non possedevano la qualità di vittime in quanto le accuse relative al danno individuale da essi subito erano generiche e vaghe.
- La Corte osserva che la documentazione fornita dalle parti dimostra che l’instabilità idrogeologica e la contaminazione della falda acquifera ha interessato la discarica sin dalle prime fasi della sua costruzione. Ciò ha comportato notevoli difficoltà e un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini. In particolare, la Commissione parlamentare ha osservato che i cittadini di Sant’Arcangelo Trimonte vivevano sotto la costante minaccia che la discarica potesse franare da un momento all’altro sulla cittadina (si veda il paragrafo 17 supra). Inoltre, l’ordinanza di sequestro preventivo della discarica menzionava lo sversamento di percolato “in grado di inquinare il suolo e il sottosuolo” (si veda il paragrafo 16 supra).
- Date le circostanze, la Corte ritiene che è probabile che il danno ambientale lamentato dai ricorrenti che vivevano nel comune di Sant’Arcangelo Trimonte abbia inciso direttamente sul loro benessere personale (si veda Locascia e altri c. Italia, n. 35648/10, § 94, 19 ottobre 2023). Rigetta pertanto l’eccezione del Governo in relazione a tali ricorrenti.
- Tuttavia, la Corte osserva che i ricorrenti elencati ai numeri 13, 16, 38, 112-16, 118-22, 125-33 e 136-38 vivevano in un comune diverso da Sant’Arcangelo Trimonte e che essi non avevano presentato alcuna prova in grado di dimostrare che erano stati interessati dalla situazione lamentata (, § 95). La Corte accoglie pertanto l'eccezione del Governo in relazione a tali ricorrenti e, conseguentemente, le loro doglianze sono incompatibili ratione personaecon le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) e devono essere rigettate in applicazione dell’articolo 35 § 4.
- L’eventuale menzione dei “ricorrenti” nel resto della presente sentenza deve intendersi riferita esclusivamente ai rimanenti ricorrenti che vivono nel comune di Sant’Arcangelo Trimonte.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne. Ha sollevato i medesimi rilievi di cui alla sentenza Locascia e altri (sopra citata, §§ 99-102), nella quale la Corte ha rigettato l’eccezione. Nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcun rilievo in grado di convincerla a pervenire a una differente conclusione (, §§ 107-13). Inoltre, nella misura in cui il Governo ha rinviato alla possibilità che i ricorrenti avrebbero potuto presentare un’azione collettiva pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 198/2009, la Corte osserva che il Governo si è limitato a dichiarare che esisteva tale via di ricorso senza, tuttavia, spiegare come avrebbe funzionato in pratica tale rimedio e in quale modo sarebbe stato in grado di rispondere alle doglianze dei ricorrenti (si veda Cannavacciuolo e altri c. Italia, nn. 51567/14 e altri 3, § 276, 30 gennaio 2025). La Corte ritiene pertanto che tale eccezione debbe essere rigettata.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
- I principi generali concernenti il danno ambientale che può incidere negativamente sul benessere umano sono stati sintetizzati recentemente nella sentenza Locascia e altri (sopra citata, §§ 120-25).
- Riguardo all’aspetto sostanziale dell’articolo 8 della Convenzione, il Governo ha affermato che l’esposizione dei ricorrenti all’inquinamento era durata per un periodo limitato, corrispondente al tempo durante il quale la discarica era stata operativa, vale a dire, dal giugno 2008 al 18 marzo 2011, e che le informazioni scientifiche sui potenziali effetti per la salute pubblica erano generiche. Ha inoltre sostenuto che la condotta delle autorità pubbliche era stata giustificata dalla necessità di fronteggiare il rischio affrontato dall’intera popolazione regionale e che era stato conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti.
- I ricorrenti hanno ribadito le loro doglianze.
- La Corte osserva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- La Corte osserva che la documentazione fornita dalle parti dimostra l’esistenza dell’inquinamento ambientale e gravi rischi per la salute che erano il risultato di un’inadeguata pianificazione e gestione della discarica da parte delle autorità pubbliche.
- A decorrere dal 1994 l’area era stata utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti mediante la creazione di due discariche, che, all’epoca dell’apertura della nuova discarica nel 2008, avevano cessato di operare e necessitavano di misure di messa in sicurezza e bonifica. Inoltre, nonostante fosse noto che l’area era soggetta a frane, era stata autorizzata la costruzione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti, creando in tal modo le condizioni per l’aggravamento del danno ambientale. Nonostante il fatto che la discarica fosse stata interessata da instabilità idrogeologica e frane fin dalle prime fasi della sua costruzione iniziata nel 2008, essa fu operativa fino al suo sequestro preventivo avvenuto nel 2011. La Corte richiama l’attenzione, in particolare, sul fatto che la relazione della Commissione parlamentare e le conclusioni dei tribunali nazionali descrivono un lungo susseguirsi di problemi nelle attività di pianificazione, di gestione e di controllo e consideravano l’area della discarica un rischio per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini di Sant’Arcangelo Trimonte (si vedano i paragrafi 15 e 16-20 supra).
- La Corte osserva inoltre che la chiusura della discarica non le impediva di continuare a contaminare l’area, danneggiando in tal modo l’ambiente e mettendo in pericolo la salute umana (si vedano i paragrafi 20-23 supra). Nel frattempo, l’approccio del Governo italiano per fronteggiare l’inquinamento nel caso di specie è stato caratterizzato anche da ritardi e da incoerenze nell’esecuzione. Benché la Corte prenda atto dell’affermazione del Governo concernente la definitiva bonifica e messa in sicurezza della vecchia discarica, essa osserva che tale risultato era stato conseguito con notevole ritardo. Inoltre, alla data delle ultime osservazioni ricevute dalla Corte, non era stata ancora attuata la procedura finalizzata a mettere in sicurezza e bonificare la nuova discarica.
- Mentre la Corte non può concludere in quale misura le vite o la salute dei ricorrenti siano state specificamente minacciate dall’inquinamento e dall’instabilità idrogeologica dell’impianto, essa ritiene che la documentazione presentata dalle parti dimostri che nel comune di Sant’Arcangelo Trimonte era in corso una situazione di inquinamento ambientale e di grave rischio per la sicurezza ed essa metteva in pericolo la loro salute.
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano adottato tutte le misure necessarie per assicurare l’effettiva tutela del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata.
- Pertanto, nel caso di specie era stato compromesso il giusto equilibrio tra, l’interesse dei ricorrenti a non subire un grave danno ambientale che avrebbe potuto incidere sul loro benessere e sulla loro vita privata, da una parte, e gli interessi della società nel suo insieme, dall’altra.
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 8 della Convenzione.
- Riguardo all’aspetto procedurale dell’articolo 8 e alla doglianza che deduce la mancata divulgazione di informazioni che permettessero ai ricorrenti di valutare il rischio al quale erano esposti, la Corte osserva che la situazione ambientale della discarica era stata resa pubblica dalla Commissione parlamentare nel 2013. Le informazioni sulle criticità della discarica erano contenute nella dichiarazione del Consiglio regionale della Campania di compatibilità ambientale del progetto del 2008 e nei provvedimenti di sequestro emessi dalle autorità giudiziarie nel 2011 e nel 2017. Essa ritiene pertanto che le autorità italiane abbiano adempiuto al loro obbligo di informare gli interessati, compresi i ricorrenti, dei potenziali rischi ai quali erano esposti continuando a risiedere nell’area. Conseguentemente, tale doglianza deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata in applicazione dell'articolo35 § 3, lettera a) e 4 della Convenzione.
IV. SULLA RIMANENTE DOGLIANZA
- I ricorrenti hanno formulato una doglianza anche ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione. Visti i fatti della causa, le osservazioni delle parti e le sue precedenti conclusioni, la Corte ritiene di aver trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della rimanente doglianza (si veda Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).
SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno chiesto 000 euro (EUR) ciascuno per il danno non patrimoniale ed EUR 30.803,49 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
- Il Governo si è opposto.
- Date le circostanze nel caso di specie, la Corte ritiene che la violazione della Convenzione che ha constatato costituisca una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale.
- In ordine alle spese sostenute dinanzi alla Corte, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti, congiuntamente, la somma di EUR 10.000, oltre all’importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÁ
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara irricevibili i ricorsi in relazione ai ricorrenti elencati nell’appendice ai numeri 13, 16, 38, 112-16, 118-22, 125-33 e 136-38;
- Dichiara ricevibile la doglianza dei rimanenti ricorrenti relativa all’aspetto sostanziale dell’articolo 8, e irricevibile la loro doglianza relativa all’aspetto procedurale dell’articolo 8;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 8 della Convenzione;
- Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza dei rimanenti ricorrenti ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione;
- Ritiene che la constatazione di violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione dell’eventuale danno non patrimoniale subito dai rimanenti ricorrenti;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai rimanenti ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi, EUR 10.000 (diecimila euro), oltre all'importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione dei rimanenti ricorrenti per il resto.
Fatta in inglese notificata per iscritto in data 4 giugno 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Erik Wennerström
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto