Prosieguo, ripresa dell’attività nel corso della procedura di liquidazione

aggiornamento: March 27, 2020

PROSIEGUO, RIPRESA DELL’ATTIVITÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE


In quali circostanze un debitore può continuare a esercitare l’attività se è in atto una procedura di salvataggio o di insolvenza

Se il debitore è sottoposto a concordato preventivo conserva l’amministrazione dei suoi beni e gestisce l’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Questo significa che può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita di beni immobili, concessione di ipoteche, fideiussioni) è necessaria l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto con cui è aperta la procedura di concordato preventivo il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione.

Se invece il debitore è sottoposto a fallimento l’attività non può proseguire salvo in due casi previsti dalla legge: l’affitto di azienda oppure l’esercizio provvisorio.

L’affitto di azienda consente la prosecuzione dell’attività di impresa o anche di alcuni rami di essa da parte di terzi quando la scelta della prosecuzione appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda (art. 104 bis Legge fallimentare).

L’affittuario è scelto con una procedura competitiva sulla base del valore di stima dell’azienda e si tiene conto nella scelta oltre che dell’importo del canone offerto anche delle garanzie prestate e della serietà del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali con riferimento anche alla conservazione dei livelli occupazionali.

L’esercizio provvisorio può essere disposto con la sentenza di fallimento nelle ipotesi in cui dalla interruzione dell’attività possa derivare un danno grave sempreché la continuazione dell’impresa non credi pregiudizio ai creditori (art. 104 Legge fallimentare).

L’impresa è gestita dal Curatore che agisce sostituendosi all’imprenditore fallito.

I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione e quindi prima di tutti gli altri crediti anche assistiti da cause di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche).

Riferimenti normativi

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)

  • Articolo 5 Stato d'insolvenza
  • Articolo 111 Ordine di distribuzione delle somme
  • Articolo 182 quater Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti


Codice civile

  • Articolo 2467 Finanziamenti dei soci
  • Articolo 217 Bancarotta semplice


Codice Civile - Articolo 2086 Gestione dell'impresa

 

Norme in materia di esonero di imprenditori eccessivamente indebitati dagli obblighi di responsabilità per debiti non garantiti stabiliti da un ordine del tribunale o da un accordo con i creditori

In ipotesi di fallimento di società di persone fallisce anche la persona fisica che la amministra.

La persona fisica fallita personalmente è liberata dai debiti residui non soddisfatti in sede di procedure fallimentari (fermo restando il diritto dei creditori rivalersi nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso) se:

  • ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non ha violato l’obbligo di consegnare la corrispondenza al curatore;
  • non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non ha distratto l'attivo o esposto passività' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Sono esclusi dall'esdebitazione:

  1. gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
  2. i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché' le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Se viene accolta la domanda di esdebitazione questa vale anche per i creditori anteriori alla procedura che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo e opera per la sola quota che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Per ulteriori informazioni sul procedimento di esdebitazione puoi collegarti al sito web del Tribunale di Torino

Riferimenti normativi

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)

  • Articolo 142 Esdebitazione
  • Articolo 143 Procedimento di esdebitazione
  • Articolo 147 Società con soci a responsabilità illimitata

 

Norme in materia di esonero di imprenditori eccessivamente indebitati dagli obblighi di responsabilità per debiti non garantiti stabiliti da un ordine del tribunale o da un accordo con i creditori

Per gli imprenditori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori che non hanno i requisiti dimensionali come indicati nella scheda 1) oppure per il consumatore si applica la normativa in materia di sovraindebitamento. Per ulteriori informazioni sul procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento puoi collegarti al sito web del Tribunale di Torino

Le procedure previste sono tre:

  • l’accordo di composizione della crisi con i creditori;
  • il piano del consumatore;
  • la liquidazione dei beni.

Nei primi due casi l’effetto di liberazione dai debiti residui deriva dalla corretta esecuzione dell’accordo o del piano omologato del consumatore (così come accade in caso di concordato preventivo correttamente eseguito).

In caso di liquidazione del patrimonio è necessario un procedimento affidato al Tribunale quando il debitore:

  1. ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  4. non é stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 (es. aumento o riduzione dell’attivo o il passivo per accedere alla procedura, produce documentazione contraffatta);
  5. abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione e' esclusa:

  1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità' patrimoniali;
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione non opera:

  1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Riferimenti normativi

legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

  • Articolo 14 undecies Beni e crediti sopravvenuti
  • Articolo 14 terdecies Esdebitazione

 

Norme in materia di accesso a finanziamenti intesi ad offrire una seconda possibilità agli imprenditori

In Italia sono previste norme sui finanziamenti concessi prima di una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) e norme sui finanziamenti concessi in esecuzione del concordato o dell’accordo.

In particolare si segnalano:

  1. i finanziamenti concessi in funzione della presentazione della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo (finanza ponte: art. 182 quater comma 2, legge fallimentare);
  2. i finanziamenti autorizzati in pendenza della procedura di concordato o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (finanza interinale: art. 182 quinquies commi 1-4, legge fallimentare);
  3. i finanziamenti in esecuzione dell’accordo o del concordato omologato (finanziamenti alla ristrutturazione: art. 182 quater comma 1).

I finanziamenti concessi in esecuzione del concordato omologato sono prededucibili e quindi vengono soddisfatti, in caso di successivo fallimento, prima di tutti gli altri i crediti (anche di quelli privilegiati).

Sono altresì prededucibili i finanziamenti erogati dai soci in deroga all’art. 2467 c.c. solo limitatamente alla misura dell’80 % dell’importo finanziato. 

Riferimenti normativi

Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)

  • Articolo 111 Ordine di distribuzione delle somme
  • Articolo 182 quater Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti


Codice civile

  • Articolo 2467 Finanziamenti dei soci

 

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