Articolo 4-bis
update: July 17, 2018
Articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici come
- assegnazione al lavoro esterno
- i permessi premio
- le misure alternative alla detenzione
ai condannati per i seguenti delitti:
- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.)
- sequestro di persona (art. 630 c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà