Articolo 4-bis

update: July 17, 2018

Articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici come

  • assegnazione al lavoro esterno
  • i permessi premio 
  • le misure alternative alla detenzione

ai condannati per i seguenti delitti:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione
  • associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
  • riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.)
  • sequestro di persona (art. 630 c.p.)
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973)
  • associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)
  • qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.


Riferimenti normativi