Errore giudiziario

update: July 12, 2018

La riparazione dell’errore giudiziario, prevista dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale, si riferisce alla condanna irrevocabile, successivamente riconosciuta ingiusta, pronunciata con sentenza o con decreto penale.

La sentenza di condanna ingiusta, già passata in giudicato, può essere revocata attraverso un mezzo straordinario di impugnazione, la revisione, e sostituita con una sentenza di proscioglimento.

Tale sentenza costituisce il presupposto per esercitare il diritto alla riparazione pecuniaria, la cui entità è commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o dell'internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
Il diritto alla riparazione spetta al condannato, prosciolto a seguito del giudizio di revisione, a condizione che non causi l’errore giudiziario per dolo o colpa grave.

Lo Stato provvederà a versare una somma di denaro, ovvero una rendita vitalizia, tenuto conto della perdita patrimoniale ed altresì delle sofferenze morali sofferte dal condannato, onde consentire un sereno reinserimento nella vita sociale.

L’istanza di riparazione deve essere presentata presso la Corte d’appello che ha pronunciato la sentenza di revisione, entro due anni dal suo passaggio in giudicato.
La domanda è notificata al Ministero delle finanze presso l’Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte d’appello competente.
È ammesso il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di accoglimento o reiezione della domanda di riparazione.


Riferimenti normativi