Sanzioni sostitutive

update: July 12, 2018

Le sanzioni sostitutive, introdotte con la l. 689/1981, riguardano le pene detentive brevi e non comportano la detenzione del condannato, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'art. 53 l.689/1981 è l'entità della pena.
Il giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

  • due anni può sostituirla con la semidetenzione
  • un anno può sostituirla anche con la libertà controllata
  • sei mesi può sostituirla anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente

Le condizioni soggettive, previste dall'art. 59, escludono dall'applicazione selle sanzioni sostitutive coloro che avendo riportato condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal giudice secondo i criteri indicati dall'art.133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.
La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

  • l'espulsione dello straniero contemplata dall'articolo16 d.lgs.286/1998
  • il lavoro sostitutivo introdotto dall'articolo 105 l. 689/1981
  • il lavoro di pubblica utilità per i reati di guida in stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti ai sensi degli artt 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del D.lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada )

 

Riferimenti normativi


Voci correlate