Sentenze di condanna
n.SIEP 162/2026
sent. n. 2075/2025 - Reg. Gen. n. 403/2023 - R.G.N.R. n. 2975/2019

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
di TRANI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 3 luglio 2026
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA PER PUBBLICAZIONE
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2075/2025 - Reg. Gen. n. 403/2023 - R.G.N.R. n. 2975/2019, emessa in data 26-09-2025, definitiva il 26-11-2025, ha condannato:
SARDARO RUGGIERO, nato a Barletta (Prov. di BT) il 15-08-1948, ivi residente alla Via Vecchia Madonna dello Sterpeto n. 24/B;
alla pena di:anni 2 di reclusione;
oltre alle pene accessorie:
- Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di mesi sei; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni uno; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di anni uno; interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale per la durata di giorni 15;
per i reati p. e p.:
- artt. 81 c.p., 10 D.Lvo 74/2000 – acc. in Barletta il 10 Aprile 2019;
- artt. 81c.p., 5 D.Lvo 74/2000 – in Barletta il 30 Settembre 2016;
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive: artt. 62 bis, 99 co. 1°, 2° n. 1 e 4° c.p. - equivalenti;
Trani, lì 17-06-2026
Cristina Zecchillo
Funzionaria Giudiziaria
n.SIEP 285/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in linea fino al 2 luglio 2026
Il Tribunale di Forlì in data 23/10/2023 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(in relazione alla quale la Corte di Appello di Bologna Sez. I con Sentenza n 6942/2024 in data 10/12/2024 ha parzialmente riformato l’appellata sentenza) nei confronti di
JONUZI Besir nato in Macedonia del Nord il 23.11.1962
IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 74 del 10.03.2000, perché in qualità di legale rappresentante della società “Forlì Costruzioni Srls” con sede legale e luogo di esercizio in Forlì, via Gorizia n. 147 - P. Iva 04418710408, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019, essendo l’imposta evasa, con riferimento alla singola imposta dell’IRES, superiore alla soglia di euro 50.000,00 e, segnatamente, pari ad € 96.378,00
in Forlì, il 10.03.2021 (per l’anno d’imposta 2019);
con la recidiva reiterata
individuata le persone offese in:
Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena;
“OMISSIS”
PQM
Letti gli artt. 442. 533 c.p.p.
- dichiara Jonuz* Besir colpevole del reato a lui ascritto e, applicate le attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
letto l'art. 12 del d.lvo 74/00
dichiara Jonuz * Besir
- interdetto dagli uffici direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese per la durata di sei mesi;
- incapace di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno;
- interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di un anno;
- interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
- interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno;
- dispone la pubblicazione della sentenza a norma dell’art 36 c.p. a spese dell’imputato
letto l'art. 12 bis del d.lvo 74/00
ordina la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero se non possibile in via diretta della confisca dei beni di cui l’imputato ha la disponibilità per un valore corrispondente ad euro 96.378,00.
letto l’art. 544 c.p.p.
fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione;
letto l’art. 545 bis c.p.p.
avvisa le parti che sussistono le condizioni di cui all’art. 20 bis c.p. e l. 689/81 per la sostituzione della pena detentiva breve.
Forlì. Il 23 ottobre 2023
Il Giudice
Dott. Marco De Leva
n.SIEP 214/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TRAPANI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 2 luglio 2026
Il GIP di Trapani con sentenza passata in giudicato in data 01.03.2026, emessa in data 15.02.2024, confermata dalla Corte d’Appello in data 01-10-2025 ha condannato:
ROTOLO / GIULIA
nata a PALERMO (Prov. di PA) il 05-11-1995
alla pena di:
RECLUSIONE Anni 2
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 3 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 3 -
- Affissione della Sentenza nell’albo dei Comuni di Trapani e Limena-
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 3 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 3 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna -giorni 15 -
condanna al pagamento delle spese processuali
per i reati di cui :
- 1) Art 110 - C.P., Art. 8 D.LVO 74/2000, Art. 61 n. 2 C.P.
Commesso in data compresa tra il 02/02/2015 e 31/12/2016 in TRAPANI - 2) Art 110 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000, Art. 61 n. 2 C.P.
Accertato in Data 06/02/2020- luogo: TRAPANI
Continuazione tra i reati di cui ai nr.12
Estratto conforme per uso pubblicazione
TRAPANI, 16/06/2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Alessandra Adamo
n.SIEP 997/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MILANO
Ufficio Esecuzioni Penali 3^sezione
in linea fino al 2 luglio 2026
Poiché è in esecuzione la Sentenza n. 4984./2020 - Reg. Gen. n. 9369/2018 - R.G.N.R. n. 22591/2013, emessa in data 01-07-2020 da Tribunale Ordinario di MILANO sez. TERZA, confermata dalla sentenza n. 3074/2021 in data 21-04-2021 Corte D'Appello MILANO Sez. SECONDA
Data passaggio in giudicato: 05-10-2021
Condannato: TINELLI / ARMANDO COSTANTINO
nato a MILANO (Prov. di MI)il 16-10-1948
domiciliato in OSNAGO (Prov. di LC) - VIA PER CA' FRANCA , 9
Reati:
- 1) Art 10 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 30/12/2012 e in Data 30/12/2013- luogo: MILANO - 2) Art 8 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 03/02/2011 e in Data 31/08/2012- luogo: MILANO - 7) Art 2 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 27/02/2012 e in Data 30/09/2013- luogo: MILANO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 7
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 62 Bis - C.P..
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2 Mesi 9
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1 Mesi 6 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 Mesi 6 -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 Mesi 6 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Mesi 1 Giorni 6 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua Disposta su Sentenza N. 2018/9304 del 05/07/2018 Emessa da Tribunale Ordinario di MILANO assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 09/04/2026 -
- Interdizione Legale Durante la Pena Disposta su Sentenza N. 2018/9304 del 05/07/2018 Emessa da Tribunale Ordinario di MILANO assorbita con provvedimento di pene concorrenti emesso in data 09/04/2026 -
La pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia decorrerà dal 18/06/2026 per una durata di 15 giorni.
Milano, 15/06/2026
Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Giuseppina Bertucci
n.SIEP 3551/2024

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di ROMA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 1° luglio 2026
Il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 7/10/2022 irrevocabile il 27/6/2024 ha
Condannato GUEYE MBAYE NIANG nato in SENEGAL il 9/11/1969
Alla pena di mesi 9 di reclusione e 900,00 di multa
Perché deteneva a scopo commerciale 11 maglioni e 5 cappelli Ralph Lauren, 1 maglione Burbery, 1 felpa e 1 pantalone Nike, 2 giubbini Kway, 3 giubbini Colmar con marchi contraffatti.
Accertato in Roma il 17/1/2019
Roma lì 28/5/2026
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTTORESSA LAURA FIORNI
n.SIEP 1/2025
N 3005/24 R. SENT - N 20023/001357 R.G. APP - N 1571/24 R. RIC. C. - N 2018/000654 R.N. R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in linea fino al 30 giugno 2026
Il GIP presso il Tribunale di Forlì in data 07/10/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(in relazione alla quale la Corte di Appello di Bologna con Sentenza n 3005/2024 in data 19/04/2024 ha parzialmente riformato l’appellata sentenza riducendo la pena inflitta in mesi cinque e giorni dieci di reclusione – la Corte Suprema di Cassazione III SEZ. con decisione n Reg. Gen. 36125-2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso) nei confronti di
LUGARESI GIORGIO nato a CESENA il 25/09/1955
+ 1
IMPUTATI
OMISSIS
LUGARESI GIORGIO
E) DICHIARAZIONE IVA FRAUDOLENTA. MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loto, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA. società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, PRANSANI GRAZIANO quale firmatario della dichiarazione IVA in cui sono confluite le fatture per operazioni inesistenti - modello IVA 2015 —periodo d'imposta 2014, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società A.C. CHIEVO VERONA SRL, indicavano nella dichiarazione annuale dell'IVA, per l'anno d'imposta 2014, elementi passivi fittizi come sopra riportato: anno d'imposta 2014:
“omissis”
In Cesena, in data 27.2.2015, modello IVA 2015 — Periodo d'imposta 2014 —Identificativo dichiarazione 18365556944 — 0000098
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
F) DICHIARAZIONE IVA FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO Società COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data 10.8.2018, CECCARELI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni IVA in cui sono confluite le fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società A.C. CHIEVO VERONA SRL, indicavano nelle dichiarazioni annuali dell'IVA, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017, elementi passivi fittizi come sopra riportato:
anno d'imposta 2015:
“omissis”
In Cesena, in data 29.2.2016, modello IVA 2016 — Periodo d'imposta 2015 — Identificativo dichiarazione 19421864194 — 0000102;
anno d'imposta 2016:
“omissis”
In Cesena in data 23.3.2017, modello IVA 2017 - Periodo d'imposta 2016 — Identificativo dichiarazione 18562417591 - 0000002 :
anno d'imposta 2017:
“omissis”
In Cesena, in data 23.2.2018, modello IVA 2018 — Periodo d'imposta 2017 —Identificativo dichiarazione 17385944849-0000002;
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
G) DICHIARAZIONE II.DD, FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 2 D.L. vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO Società COOPERATIVA, proprietaria del 99,99% delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data 10.8.2018, CECCARELLI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni dei redditi in cui sono confluiti i costi attraverso il meccanismo dell'ammortamento, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla società AC CHIEVO VERONA SRL, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni d'imposta dal 2014 al 2016, elementi passivi fittizi come di seguito indicato:
anno d’imposta 2014
“omissis”
In Cesena, in data 30.3.2016, dichiarazione dei redditi mod. SC 2015 — periodo d'imposta 2014 nr. 1931207867 – 000002;
anno d’imposta 2015
“omissis”
In Cesena, in data 31/03/2017, dichiarazione dei redditi mod. SC 2016 — periodo d'imposta 2015 nr. 11415510072 - 000002 ;
anno d'imposta 2016
“omissis”
ln Cesena, in data 28.03.2018, dichiarazione dei redditi mod. SC 2017 —periodo d'imposta 2016 nr. 12554648567 -000001;
LUGARESI GIORGIO
H) EMISSIONE Dl FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p, e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 8 D.L. vo. 74/2000 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUGAR'ESI GIORGIO in qualità di Presidente del, Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi nr. 5, dar 22.12.2015 e rappresentante legale sino al 3.11.2017 della controllante CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, proprietaria del 99,99 % delle quote della AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, al fine di consentire alla società A.C. CHIEVO VERONA SRL l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, fatture di seguito elencate:
“omissis”
Le fatture sopra elencate riguardano le seguenti cessioni simulate di calciatori:
“omissis”
In Cesena nelle date indicate comprese dal 15/09/2014 al 03/04/2018.
Individuata la parte offesa in Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena;
“OMISSIS”
LUGARESI GIORGIO
L) EMISSIONE Dl FATTURE PER OPERAZIONI (SOGGETTIVAMENTE) INESISTENTI
delitto p. e p. dall'art. 8 del D.L. vo n. 74/2000 perché, in qualità di amministratore della società "CAI Logistica Srl", con sede in Cesena Via del Mare n. 99, al fine di consentire alla società AC CESENA SPA, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, l'evasione delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto la prestazione dedotta in fattura non veniva svolta dalla società emittente la fattura, bensì rientrava tra le mansioni proprie di Lugaresi Giorgio, quale Presidente dell'AC CESENA Spa, in relazione alle quali aveva rinunciato formalmente al compenso in data come di seguito elencate:
|
NR |
DATA |
IMPONIBILE |
IVA |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
02/01/2018 |
25.000,00 |
5.500,00 |
30.500,00 |
|
2 |
28/02/2018 |
25.000,00 |
5.500,00 |
30.500,00 |
|
3 |
30/03/2018 |
19.000,00 |
4.180,00 |
23.180,00 |
|
4 |
30/04/2018 |
23.000,00 |
5.060,00 |
28.060,00 |
|
5 |
31/05/2018 |
23.000,00 |
5.060,00 |
28.060,00 |
|
|
TOTALI 115.000,00 |
25.300,00 |
140.300,00 |
|
“OMISSIS”
LUGARESI GIORGIO, “omissis”
0) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO Dl FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 DL, vo n. 74/2000 perché, in concorso tra loro, LUGARESI GIORGIO in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AC Cesena Spa, con sede legale a Cesena Corso Sozzi n. 5, dal 22.12.2015, società dichiarata fallita dal Tribunale di Forli in data 10.8.2018, CECCARELLI GIAMPIERO quale firmatario di tutte le dichiarazioni dei redditi ed IVA in cui sono confluite le fatture, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, emessa dalla società CESENA & CO SOCIETA' COOPERATIVA, indicavano nella dichiarazione annuale dell'IVA, per l'anno d'imposta 2017, elementi passivi fittizi come di seguito indicato:
fattura nr. 3/2017 del 08.02.2017 dell'importo imponibile di €. 350.000,00 ed iva aliquota 22% pari a €. 77.000,00;
modello IVA 2018 — Periodo d'imposta 2017 — Identificativo dichiarazione 17385944849 — 0000002 del 23/02/2018.
ln Cesena il 23/02/2018
LUGARESI GIORGIO
EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI (OGGETTIVAMENTE) INESISTENTI delitto p. e p. dall'art. 8 D.L. vo n. 74/2000 perché in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società CESENA &CO COOPERATIVA, al fine di consentire alla società A.C. Cesena Spa l'evasione dell'I.V.A., emetteva nei confronti della stessa 1a fattura per operazioni oggettivamente inesistenti, fattura di seguito elencata:
fattura nr. 3/2017 del 08.02.2017 dell'importo imponibile di euro 350.000,00 ed iva aliquota 22% pari a euro 77.000,00;
In Cesena alla data su indicata.
“OMISSIS”
PQM
Il Giudice
visti gli artt. 442. 533 c.p.p.
dichiara gli imputati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e ritenuta la continuazione con i fatti per cui v’'è già, stata condanna con la sentenza irrevocabile emessa dal G .U.P di Forli in data 2/7/2021 quanto a Lugaresi Giorgio e con la sentenza irrevocabile emessa dal GUP di Forlì in data 17/7/2022 quanto a “omissis” e
condanna
Lugaresi Giorgio alla pena di mesi 6 di reclusione; oltre al pagamento delle spese processuali, così rideterminando complessivamente la pena inflitta con la citata sentenza irrevocabile di condanna in anni 3 mesi 8 di reclusione.
omissis
Visto l'art. 12 DL n. 74/2000 applica agli imputati le seguenti pene accessorie: interdizione dagli uffici direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese; incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e interdizione ai pubblici uffici, tutte per la durata di anni l; pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della giustizia per la durata di 15 giorni.
Dispone la confisca per equivalente delle disponibilità mobiliari e immobiliari già sequestrate agli imputati nonché delle ulteriori disponibilità. mobiliari e immobiliari di cui quest'ultimi abbiano la disponibilità sino alla concorrenza della somma di 4.949.656,67 euro, a cui va aggiunta l’ulteriore somma di 122.760 euro nei confronti del solo Lugaresi Giorgio con riferimento al reato a lui esclusivamente contestato al capo sub E.
Forlì. 7/10/2022
Il Giudice
Dott. G. Di Giorgio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
La PRIMA SEZIONE PENALE
“OMISSIS”
PQM
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p., in parziale riforma dell'appellata sentenza, riduce la pena inflitta all'appellante LUGARESI Giorgio in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Conferma nel resto.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Alessandra Testoni
Il Presidente
Sante Bascucci
n.SIEP 142/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MATERA
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale di Matera ha pronunciato la seguente sentenza in data 4/12/2020, confermata dalla Corte d’Appello di POTENZA il 20/12/2024 che ha applicato le pene accessorie di cui all’art. 12 della legge 74/2000 e ordinato la pubblicazione della sentenza ex art. 36 cp oltre alla confisca di somme corrispondenti all’importo delle imposte evase, irrevocabile, a seguito di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il 01/10/2025
CONTRO
MARTIRADONNA Giovanni nato a Castellana Grotte (PROV. .BA) il 07/02/1975
Imputato
del delitto p. e p. DALL’ART 5 del D.Lvo 74/2000 Accertato il 6/11/2018, in Matera
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss c.p.p.
Dichiara MARTIRADONNA Giovanni colpevole del reato in rubrica ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione.
Applica le pene accessorie di cui all’art. 12 della legge 74/2000 lett. a) b) c) nella misura di 1 anno e perpetua per la lettera d), nonché la pubblicazione di cui alla lett. e) sul sito internet del Ministero della Giustizia a norma dell’art. 36 c.p.
E’ estratto per uso pubblicazione.
Matera, 27/05/2026
Il Funzionario
Dott.ssa Angela Papapietro
n.SIEP 873/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di TORINO
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 29 giugno 2026
Con Sentenza n. 2001/2024 - Reg. Gen n. 7476/2020 - R.G.N.R. n. 28285/2019, emessa in data 08-11-2024 il Gup Presso Tribunale Ordinario di TORINO, confermata dalla sentenza n. 1748/2025 in data 14-04-2025 Corte D'Appello TORINO Sez. 1 - definitiva il 29-07-2025 , ha condannato:
VENTIMIGLIA / ORAZIO
nato a CATANIA (Prov. di CT) il 02-03-1974
Imoputato per i Reati di cui agli artt.:
- Art 81 c. 2 - C.P., Art. 10 Ter D.LVO 74/2000
Commesso- luogo: GIVOLETTO 27 DICEMBRE 2017, 27 DICEMBRE 2018 E 27 DICEMBRE 2019 - Art 81 c. 2 - C.P., Art. 10 Bis D.LVO 74/2000
Commesso- luogo: GIVOLETTO 21 LUGLIO 2017, 31 OTTOBRE 2018 E 31 OTTOBRE 2019 - Art 10 Quater c. 2 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 09/12/2019- luogo: GIVOLETTO - Art 11 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data Ottobre 2019- luogo: GRUGLIASCO - Art 219 c. 1 - R.D. 267/1942, Art. 223 R.D. 267/1942
Commesso in Data 04/09/2020- luogo: TORINO - Art 223 c. 1 - n. 1 R.D.1942, Art. 216 c. 1 - n. 1 R.D.1942, Art. 219 c. 1 - R.D.1942, Art. 219 c. 2 - n. 1 R.D.1942
Commesso in Data 04/09/2020- luogo: TORINO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 3 4 5 6
Alla pena principale di anni 3 di reclusione oltre alle seguenti pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Inabilitazione Esercizio Impresa Comm. Ed Incapacita' Esercitare Uff.Dir.Impresa (216-217 L.F.) Anni 3 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 2 -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 2 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
Estratto conforme all’originale.
TORINO, 28-05-2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela RUSSO
RGNR. 4269/22 - RG. GIP. 3144/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO – GUP -
in linea fino al 30 giugno 2026
Il giudice Gianmarco Giua,
nell’udienza del 18 giugno 2025
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA ex art. 442 c.p.p.
Nei confronti di CHEN HAOMIN, nato in Cina il 25.04.1965, residente a Croviana in Piazza della Fontana n. 3, difeso di fiducia dall’Avv. Stefano Romeo del foro di Brescia- imputato considerato presente ex lege per rilascio della procura speciale-
IMPUTATO
per i seguenti reati:
- per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi delle seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti risultate registrate in contabilità e detenute ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2017, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
103 |
852 |
19.05.17 |
Rosso di Jiang Liang Yong |
02478160209 |
337,02 € |
74,14 € |
|
2 |
95 |
682 |
07.05.17 |
Rosso di Jiang Liang Yong |
02478160209 |
465,05 € |
102,31 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
277 |
319 |
21.11.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
5.978,90 € |
1.315,36 € |
|
2 |
213 |
147 |
10.07.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
4.956,50 € |
1.090,43 € |
|
3 |
169 |
193 |
13.08.17 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
4.534,60 € |
997,61 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
309 |
199 |
18.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
2 |
308 |
208 |
29.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
3 |
307 |
184 |
01.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.434,00 € |
535,48 € |
|
4 |
306 |
196 |
15.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
5 |
305 |
194 |
13.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.314,00 € |
509,08 € |
|
6 |
304 |
190 |
08.12.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.420,00 € |
532,40 € |
|
7 |
303 |
181 |
21.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.374,00 € |
522,28 € |
|
8 |
302 |
176 |
15.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.459,00 € |
540,98 € |
|
9 |
301 |
170 |
10.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.407,00 € |
529,54 € |
|
10 |
300 |
174 |
13.11.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.375,00 € |
522,50 € |
|
11 |
166 |
52 |
26.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.232,10 € |
491,06 € |
|
12 |
164 |
49 |
19.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.402,77 € |
528,61 € |
|
13 |
163 |
45 |
13.07.17 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.363,25 € |
519,92 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
299 |
135 |
01.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.239,00 € |
492,62 € |
|
2 |
298 |
149 |
15.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
3 |
297 |
142 |
08.11.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.332,15 € |
513,07 € |
|
4 |
296 |
158 |
02.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
5 |
295 |
163 |
07.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
6 |
294 |
173 |
12.12.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
7 |
218 |
70 |
14.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.384,20 € |
524,52 € |
|
8 |
215 |
67 |
08.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.464,20 € |
322,12 € |
|
9 |
214 |
66 |
07.09.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
10 |
181 |
42 |
30.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
11 |
173 |
40 |
23.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
12 |
170 |
35 |
16.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.332,15 € |
513,07 € |
|
13 |
167 |
33 |
09.08.17 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.989,60 € |
437,71 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
|||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
||
|
ANNO 2017 |
||||||||
|
1 |
274 |
409 |
20.11.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
202,75 € |
44,61 € |
|
|
2 |
210 |
332 |
28.09.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
313,00 € |
68,86 € |
|
|
3 |
68 |
93 |
28.03.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
337,00 € |
74,14 € |
|
|
4 |
36 |
8 |
19.01.17 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
262,50 € |
57,75 € |
|
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
17 |
20170079 |
29.01.17 |
Flyjump S.R.L. |
09625790960 |
507,56 € |
111,66 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
269 |
274 |
04.11.17 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
6.110,40 € |
1.344,29 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
134 |
247 |
30.06.17 |
Ji Xiang Di Tanke |
03679660138 |
2.309,50 € |
508,09 € |
|
2 |
130 |
227 |
16.06.17 |
Ji Xiang Di Tanke |
03679660138 |
2.138,10 € |
470,38 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
119 |
58 |
07.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.406,30 € |
529,38 € |
|
2 |
120 |
64 |
21.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.107,10 € |
463,56 € |
|
3 |
121 |
61 |
14.12.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
2.383,74 € |
524,42 € |
|
4 |
8 |
5 |
17.01.17 |
Jin Shun Di Lau Na |
05023560286 |
113,77 € |
25,03 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
48 |
54 |
06.03.17 |
Lin Feng |
09572310960 |
2.448,00 € |
538,56 € |
|
2 |
39 |
37 |
08.02.17 |
Lin Feng |
09572310960 |
2.424,00 € |
533,28 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
219 |
67 |
16.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.497,50 € |
329,45 € |
|
2 |
217 |
64 |
13.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.660,00 € |
365,20 € |
|
3 |
216 |
60 |
11.09.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.376,00 € |
302,72 € |
|
4 |
183 |
53 |
31.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.449,40 € |
538,87 € |
|
5 |
174 |
52 |
24.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
1.591,50 € |
350,13 € |
|
6 |
171 |
50 |
16.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.056,20 € |
452,36 € |
|
7 |
168 |
47 |
09.08.17 |
Shen Li Trading Di Lin Jiguang |
07908431005 |
2.074,00 € |
456,28 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
131 |
177 |
16.06.17 |
Shun Feng Di Zheng Suipao |
09583400966 |
2.279,10 € |
501,40 € |
|
2 |
128 |
151 |
15.05.17 |
Shun Feng Di Zheng Suipao |
09583400966 |
2.282,80 € |
502,22 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2017 |
|||||||
|
1 |
90 |
135 |
30.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.334,49 € |
513,59 € |
|
2 |
88 |
128 |
25.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.354,94 € |
518,09 € |
|
3 |
87 |
124 |
23.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.425,97 € |
533,71 € |
|
4 |
83 |
113 |
15.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.371,55 € |
521,74 € |
|
5 |
82 |
100 |
09.04.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.416,63 € |
531,66 € |
|
6 |
70 |
21 |
20.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.339,46 € |
514,68 € |
|
7 |
46 |
34 |
28.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.207,52 € |
485,65 € |
|
8 |
43 |
30 |
26.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.381,92 € |
524,02 € |
|
9 |
42 |
26 |
24.02.17 |
Z.D. Di Xu Mei Juan |
04388390272 |
2.439,94 € |
536,79 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 137.373,83.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 26.10.2018, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2017, nonché il 21.12.2018 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017.
- per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi delle seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti risultate registrate in contabilità e detenute ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2018, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
169 |
139 |
24.04.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.308,00 € |
507,76 € |
|
2 |
133 |
161 |
10.05.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.319,80 € |
510,36 € |
|
3 |
126 |
150 |
03.05.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.456,00 € |
540,32 € |
|
4 |
112 |
129 |
17.04.18 |
Xingwang di Dong Ximin |
03593200128 |
2.293,00 € |
504,46 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
154 |
93 |
06.06.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.454,20 € |
539,92 € |
|
2 |
151 |
90 |
03.06.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.432,70 € |
535,19 € |
|
3 |
143 |
78 |
18.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.437,00 € |
536,14 € |
|
4 |
137 |
76 |
14.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.380,00 € |
523,60 € |
|
5 |
134 |
74 |
11.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.457,50 € |
540,65 € |
|
6 |
131 |
72 |
08.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
7 |
125 |
70 |
03.05.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
8 |
113 |
62 |
18.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
9 |
110 |
60 |
15.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.421,40 € |
532,71 € |
|
10 |
104 |
58 |
11.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.389,25 € |
525,25 € |
|
11 |
98 |
54 |
06.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.456,50 € |
540,43 € |
|
12 |
91 |
50 |
02.04.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.456,55 € |
540,44 € |
|
13 |
79 |
47 |
15.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
14 |
76 |
45 |
09.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.452,00 € |
539,44 € |
|
15 |
75 |
40 |
06.03.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.418,00 € |
531,96 € |
|
16 |
73 |
30 |
28.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
17 |
72 |
25 |
19.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
18 |
70 |
19 |
14.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
19 |
69 |
14 |
08.02.18 |
Zhou Shengyu |
09202930013 |
1.967,30 € |
432,81 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
234 |
140 |
12.07.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.411,00 € |
530,42 € |
|
2 |
237 |
146 |
02.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
1.921,70 € |
422,77 € |
|
3 |
238 |
148 |
08.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.389,25 € |
525,64 € |
|
4 |
239 |
154 |
23.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.139,20 € |
470,62 € |
|
5 |
240 |
158 |
27.08.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.424,00 € |
533,28 € |
|
6 |
244 |
163 |
01.09.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.375,00 € |
522,50 € |
|
7 |
245 |
166 |
05.09.18 |
Ma Hongpu |
05797250486 |
2.459,00 € |
540,98 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
|||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
||
|
ANNO 2018 |
||||||||
|
1 |
173 |
177 |
19.04.18 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
293,85 € |
64,63 € |
|
|
2 |
115 |
104 |
19.04.18 |
Bigiotteria Di Yu Sheng |
03415000797 |
390,50 € |
85,91 € |
|
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
139 |
164 |
16.05.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.220,40 € |
488,49 € |
|
2 |
127 |
145 |
04.05.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.351,00 € |
517,22 € |
|
3 |
93 |
113 |
02.04.18 |
Fuxing Di Hu Congqian |
01945160438 |
2.298,20 € |
503,62 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
232 |
13 |
02.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.384,00 € |
524,00 € |
|
2 |
233 |
14 |
10.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.383,00 € |
534,26 € |
|
3 |
235 |
15 |
18.07.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.349,00 € |
516,78 € |
|
4 |
172 |
6 |
17.03.18 |
JIN SHUN Di Lau Na |
05023560286 |
2.272,40 € |
499,92 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
318 |
103 |
02.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.244,60 € |
493,81 € |
|
2 |
322 |
110 |
11.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.182,60 € |
480,17 € |
|
3 |
325 |
115 |
17.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.325,90 € |
511,70 € |
|
4 |
329 |
122 |
24.10.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
584,50 € |
128,59 € |
|
5 |
334 |
127 |
01.11.18 |
Exploring Srl |
13318471003 |
2.449,00 € |
538,78 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
317 |
184 |
01.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.154,40 € |
473,97 € |
|
2 |
320 |
188 |
06.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.450,00 € |
539,00 € |
|
3 |
324 |
193 |
15.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.286,00 € |
502,92 € |
|
4 |
328 |
198 |
24.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.320,00 € |
510,40 € |
|
5 |
330 |
200 |
28.10.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.327,50 € |
512,05 € |
|
6 |
336 |
204 |
07.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.323,50 € |
511,17 € |
|
7 |
339 |
207 |
16.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.426,00 € |
533,72 € |
|
8 |
346 |
211 |
26.11.18 |
W.7 S.R.L. |
03622941205 |
2.226,10 € |
489,74 € |
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
ANNO 2018 |
|||||||
|
1 |
319 |
158 |
03.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.262,50 € |
497,75 € |
|
2 |
321 |
162 |
08.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.153,00 € |
473,66 € |
|
3 |
326 |
166 |
17.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.435,60 € |
535,83 € |
|
4 |
327 |
170 |
22.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.916,00 € |
421,52 € |
|
5 |
331 |
173 |
29.10.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.362,10 € |
519,66 € |
|
6 |
335 |
178 |
04.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.869,60 € |
411,31 € |
|
7 |
337 |
182 |
10.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.228,00 € |
490,16 € |
|
8 |
338 |
189 |
15.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.421,71 € |
532,78 € |
|
9 |
345 |
195 |
26.11.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.901,94 € |
418,43 € |
|
10 |
353 |
201 |
05.12.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
2.088,00 € |
459,36 € |
|
11 |
357 |
207 |
13.12.18 |
Y & M. Di Yan Tonghe |
06752160488 |
1.450,65 € |
319,14 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 138.692,05.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 25.11.2019, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2018, nonché il 19.04.2019 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2018.
- per il reato di cui all’art. 2 co. 2bis D. Lgs. 10.03.2000 n. 74 perché titolare dell’impresa individuale denominata “DA LI di CHEN Haomin” al fine di evadere le imposte sul reddito e l’IVA, avvalendosi della seguente fattura relativa ad operazione inesistente risultata registrata in contabilità e detenuta ai fini di prova da fornire all’Amministrazione Finanziaria, indicava nella dichiarazione annuale ai fini IVA ed imposte sui redditi per il 2020, elementi passivi fittizi:
|
Nr. Prog. |
Dati Contabilità |
Dati Fornitore |
Fattura |
||||
|
Nr. Reg. |
Nr. Fatt. |
Data |
Denominazione |
P.I.V.A. |
Imponibile |
I.V.A. |
|
|
1 |
31.08.20 |
548/EL |
09.08.20 |
Il Girasole Di Gao Shaochun |
04442560282 |
1.488,60 € |
327,49 € |
Complessivamente gli elementi passivi fittizi erano pari ad € 1.488,60.
Fatti commessi in Croviana (TN) il 30.09.2021, data di presentazione della dichiarazione annuale IRPEF per i redditi dell’anno 2020, nonché il 20.01.2022 data di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM ha chiesto la pronuncia di una sentenza di condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di 4 anni di reclusione con confisca di quanto in sequestro.
La difesa ha insistito per una pronuncia assolutoria, anche in formula dubitativa, in subordine ha chiesto la condanna al minimo della pena con sospensione condizionale.
MOTIVAZIONE
Il presente processo è stato definito in sede di rito abbreviato, richiesto durante l’udienza preliminare.
All’odierno imputato sono stati contestati una pluralità di reati tributari, nello specifico, di dichiarazioni fraudolente mediante la presentazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per le annualità 2017/2018 e 2020 e con riferimento sia alle imposte dirette sia all’IVA.
L’imputato è titolare della ditta individuale D.I. Da Li di Che Haomin attiva nella vendita al dettaglio di una pluralità di merce e sita a Croviana in Piazza della Fontana n. 3.
Il 25 luglio 2021 è iniziata una verifica fiscale nei confronti della citata ditta da parte della Guardia di Finanza della Tenenza di Cles. L’analisi è stata svolta sulla base della documentazione consegnata dall’imputato e dal figlio Xiaoyuan Li, nonché sull’interrogazione delle banche dati in uso all’ente verificatore.
Dalle verifiche è emerso che per tutti gli anni di imposta, oggetto del controllo, la ditta ha presentato nelle dichiarazioni ai fini delle II.DD ingenti perdite: 211.762,00 euro per il 2017/78.855,00 euro per il 2018/38.572,00 euro per il 2019. Come puntualmente precisato dalla Gdf, una parte delle perdite riferite all’anno 2017 sono da ascrivere alla modifica del calcolo del reddito di cassa ai sensi dell’art. 66 del TUIR come modificato dalla l. 232/2016 senza considerare le rimanenze finali con l’eccezione dell’annualità in cui avviene il cambiamento di regime (quindi per l’anno 2017). Pertanto, le perdite, considerati gli elementi negativi di reddito al netto delle esistenze iniziali, sono state individuate in 65.817,00 euro.
L’elemento sintomatico che ha destato concreti sospetti di violazioni tributarie è costituito da una significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dalla ditta. La PG ha provveduto ad analizzare specificatamente le voci costituenti le perdite dichiarate. Dalla complessiva analisi, sono state riscontrate una molteplicità di fatture di acquisto di merci da altre ditte, gestite da connazionali dell’imputato, per cui non è stato tuttavia possibile né ricostruire l’effettivo pagamento delle stesse né l’effettiva ricezione della merce.
Nello specifico, sono state individuate per l’anno 2017 63 fatture, per l’anno 2018 63 fatture e per l’anno 2020 1 fattura. Il controllo si è esteso alle ditte emittenti tali fatture d’acquisto: da una mera consultazione delle banche dati è stato rilevato che i principali fornitori erano stati in passato verificati e denunciati per violazione degli artt. 5-8-10 ex d.lgs 74/2000. Tutti i fornitori emittenti le predette fatture sono risultati privi di una sede effettiva all’indirizzo dichiarato, privi di una struttura organizzativa e dei relativi mezzi aziendali, nonché operativi solo in un arco di tempo limitato. Allo stesso tempo, le ditte sono state formalmente intestate a soggetti cd “teste di legno”, che si sono resi di fatto irreperibili. Tali elementi sono stati riscontrati per la D.I. Jiang Liangyong avente sede nella provincia di Mantova, per la D.I. Xingwang di Dong Ximin con sede in provincia di Varese, per la D.I. Zhou Shengyu avente sede in provincia di Verona, la D.I. Ma Hongpu con sede a Firenze.
In sede di processo verbale di constatazione la PG ha sentito il figlio dell’imputato, Xiaoyuan Li, in quanto gestore della parte amministrativa/contabile e nominato delegato nella fase di verifica.
Xiaoyuan Li ha riferito che le fatture, oggetto di verifica, sono state da lui pagate in contanti tramite prelievo diretto dalla cassa del negozio e di non possedere alcun documento di trasporto e di consegna effettiva della merce.
Secondo la ricostruzione accusatoria, le fatture, specificatamente indicate nel capo d’imputazione, sono relative ad operazioni oggettivamente inesistenti stante l’inesistenza di documentazione attestante il concreto ed effettivo acquisto della merce, nonché la sua ricezione, la totale mancanza di tracciabilità dei pagamenti e la tipologia delle ditte individuali emittenti per come precisato sopra.
La difesa ha prodotto delle fotografie inerenti a due merci ove compare scritto quale soggetto importatore la ditta “Il girasole” con sede a Padova e la ditta Flyjump srl con sede a Monza. Tali due ditte sono le emittenti della fattura citata nel capo 3) di imputazione e la fattura numerata 17 del 2017 e riportata nel capo 1) di imputazione. Deve tuttavia rilevarsi come tale produzione documentale non sia in grado di scalfire il corroborato quadro accusatorio: infatti, se da un lato prova che tali ditte abbiano effettivamente importato dei beni, dall’altro non è idonea a dimostrare l’effettivo acquisto da parte dell’imputato delle merci di cui alle rispettive fatture.
Da un mero controllo visivo delle fatture in questione si può constatare come esse siano state redatte con modelli del tutto simili ed in alcuni casi uguali, benché siano state emesse da supposte ditte aventi sedi sparse nel Nord Italia e a Firenze. Allo stesso tempo, non vi è mai stato apposto il timbro della ditta emittente, ma solo della ditta individuale dell’imputato. Nei registri di magazzino non vi sono riferimenti allo scarico delle merci e sono di dubbia veridicità anche i grandi quantitativi di beni acquistati in tempi pressoché ravvicinati.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, Cassazione penale 37131/2024 ha chiarito che “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato”.
Nel caso di specie, l’imputato è sempre stato consapevole sia dell’inesistenza di quanto dichiarato sia dell’effettivo profitto illecito che ne sarebbe conseguito. Ciò a maggior ragione se si considera che le cospicue perdite inserite avrebbero dovuto quantomeno indurlo, se esse fossero state veritiere, ad un’azione volta al risparmio negli acquisti degli anni successivi, ma ciò non è avvenuto.
Alla luce del quadro così ricostruito deve pronunciarsi una sentenza di condanna. In tema di quadro indiziario, si richiama, da ultimo, Cassazione 6156/2023 “costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, che l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta, che non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non può prescindersi, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882 - 01; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate e affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).”
Nel caso di specie, sussisto alcuni elementi certi ed inequivocabili:
- la presenza di un totale di 127 fatture di acquisto che sono state inserite nelle dichiarazioni quali costi affrontati dalla ditta;
- la totale assenza di documentazione relativa all’effettivo pagamento di tali fatture;
- la totale assenza di documentazione relativa all’effettivo trasporto e scarico delle merci acquistate;
- la pendenza di procedimenti relativi a violazioni tributarie a carico di molte delle ditte individuali emittenti le fatture;
- la presenza di un format identico e/o similare tra le fatture;
- l’assenza sulle predette di timbri relative agli emittenti;
- l’oggettivo risparmio di spesa conseguente all’inserimento di tali costi nelle dichiarazioni.
Tali indizi singolarmente rappresentati consentono di ritenere, attraverso una loro complessiva lettura, che le operazioni sottese alle fatture di acquisto siano state inesistenti sotto il profilo oggettivo. Non è stato individuato alcun riscontro di segno contrario.
Allo stesso tempo, l’inserimento di tali fittizi costi nelle dichiarazioni ha consentito alla ditta di diminuire la base imponibile Irpef con conseguente aumento dell’Iva a credito. La Guardia di Finanza ha calcolato:
- per l’anno 2017 63 fatture con un totale imponibile di 137.374,00 euro con un’Iva evasa di 30.222,00 euro e un’Irpef dovuta di 52.241,00 euro;
- per l’anno 2018 63 fatture con un totale imponibile di 138.692,00 euro con un’Iva evasa di 30.519,00 euro e un’Irpef dovuta di 52.808,00;
- per l’anno 2020 1 fattura con un totale imponibile di 1.489,00 euro e un’Iva evasa di 327,00 euro.
Venendo alla dosimetria della pena, deve rilevarsi nel caso di specie la presenza di una continuazione interna all’interno dei capi 1) e 2) considerato che la condotta ha riguardato sia le imposte dirette che l’Iva. Allo stesso tempo, è intervenuta una modifica legislativa che ha inasprito la cornice edittale di riferimento da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione con quattro anni a otto di reclusione (d.l. 26.10.2019 n. 124 convertito). Con riferimento al capo 3) è correttamente contestato l’art. 2 co. 2 bis dal momento che gli elementi passivi fittizi inseriti sono inferiori ai 100.000 euro.
Il reato più grave è quello sub capo 2) con riferimento all’Irpef, reato consumato sotto la vigenza della nuova normativa, per cui la pena base è di quattro anni di reclusione.
Risultano concedibili nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche alla luce della corretta condotta processuale dell’imputato.
L’aumento per la continuazione sia interna che esterna è individuato in un mese per ogni reato fino a 3 anni di reclusione, diminuiti per il rito ad anni due di reclusione.
La sospensione condizionale della pena, trattandosi di secondo reato commesso dall’imputato per come emerge dal casellario agli atti, non può essere concessa in assenza di un’effettiva condotta riparatoria delle conseguenze del reato.
In sede di indagini preliminari, il Gip aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto del reato determinato complessivamente in 166.117,00 euro. Ai sensi degli art. 322 ter cp e 12 bis d.lgs 74/2000 va disposta per legge la confisca del profitto del reato, ovvero dell’imposta evasa, da eseguirsi, in principalità, su quanto allo stato sottoposto a sequestro.
L’art. 12 bis del dlgs. cit. impone, infatti, la confisca del profitto del reato. Sul punto deve tenersi conto di quanto sancito dalle Sezioni Unite del 26 settembre 2024: “la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.
Si valorizza anche Cassazione 2024/33091: “la confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare)”.
La somma da apprendere è il profitto dei reati pari a 166.117,00 euro (trattandosi di obbligo di legge si corregge l’errore materiale relativo alla mancata espressa menzione della confisca per la totalità del profitto). Va ricordato che è possibile anche la confisca nella forma per equivalente qualora quanto in sequestro dovesse risultare incapiente, ma non di beni entrati nella disponibilità dell’imputato dopo il giudicato.
Quanto alle modalità di esecuzione rileva la statuizione di Cassazione 2022/18536 secondo cui “in materia di esecuzione della confisca, non è rinvenibile alcuna deroga alla regola generale di cui all' art. 655, comma 1, c.p.p. , secondo cui è il pubblico ministero indicato nell' art. 665 c.p.p. a dover curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo che sia diversamente disposto dalla legge”.
Inoltre, Cassazione 2023/50729 ha affermato che “nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una confisca di valore, che non abbia riguardato, quindi, né somme già sottoposte a sequestro, né altri beni o liquidità previamente determinati nel provvedimento ablatorio, è necessaria l'iniziativa del pubblico ministero in funzione della selezione dei cespiti confiscabili e della verifica della corrispondenza del relativo valore a quello del profitto oggetto della misura. (Fattispecie relativa a confisca del profitto del reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche disposta nei confronti di persona giuridica)”.
Alla condanna seguono anche le pene accessorie previste per legge la cui durata è parametrata alla colpevolezza del reo ai sensi dell’art. 133 cp. e, comunque, in prossimità dei minimi di legge.
PQM
Letti gli artt. 438 ss., 533, 535 cpp. dichiara l’imputato colpevole dei fatti di reato ascritti e, riconosciuta la continuazione con individuazione del più grave reato nel capo 2, ridotta la pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione e ridotta per il rito, lo condanna alla pena finale di 2 anni di reclusione.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 12 dlgs. 74/2000 condanna l’imputato alle pene accessorie di cui alle lettere a) [per la durata di 6 mesi]; b) [per la durata di 1 anno]; c) [per la durata di 1 anno]; d) [sanzione perpetua]; e) [pubblicazione della sentenza]; condanna, altresì, l’imputato all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 1 anno ai sensi del comma 2 della citata disposizione di legge.
Letto l’art. 12 bis dlgs. 74/2000 dispone la confisca del profitto del reato e di quanto in sequestro quale profitto concretamente conseguito.
Motivazione giorni 90.
Trento, 18 giugno 2025
Il GUP
DR.GIANMARCO GIUA
n.SIEP 89/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di BRESCIA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 29 giugno 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 27-03-2026 Data iscrizione: 27-03-2026
Sentenza n. 730BIS/2025 - Reg. Gen. n. 508/2023 - R.G.N.R. n. 9526/2019, emessa in data 19-11-2025 da Corte D'Appello di BRESCIA, in riforma della sentenza n. 1593/2022 in data 23-11-2022 Gip Presso il Tribunale Ordinario BRESCIA Data passaggio in giudicato: 21-03-2026
Condannato: GOBBINI / RICCARDO
nato a STRADELLA (Prov. di PV) il 02-03-1971
Reati:
- Art 10 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 02/07/2019- luogo: MANERBIO
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 1
sostituita con la sanzione sostitutiva:
Lavoro pubblica utilita' sostitutivo Anni 1
Pene accessorie:
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15 -
Posizione Giuridica:
Libero
Avvocati: Avvocato della fase di giudizio VERZELETTI STEFANO del Foro di BRESCIA con studio in VIA SOLFERINO, 55 BRESCIA
Magistrato: GIOVANNI BENELLI
Brescia, 10/06/2026
L’Assistente Giudiziario
Dott.ssa Chiara Fabiani
n.SIEP 5539/2024

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MILANO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 29 giugno 2026
In relazione alla Sentenza n. 1971/2024 - Reg. Gen. n. 38281/2023 - R.G.N.R. n. 24318/2022, emessa in data 04-06-2024 da Gip Presso il Tribunale Ordinario di MILANO - definitiva il 01-08-2024, si comunica che:
GALEOTTA / GIOVANNI
nato a MARGHERITA DI SAVOIA (Prov. di FG) il 18-08-1948
residente in MILANO (Prov. di MI) - via Cesare Brivio n.15
è stato condannato alla pena di:
Reclusione Anni 2
Per i reati di cui:
- Art. 110 C.P., Art. 81 co. 1 C.P. Art. 11 D.lvo 74/2000
Commesso dalla data del 16/01/2018 fino alla data del 12/09/2022 in Milano.
Giudizio Abbreviato ex Art. 442 C.P.P.
Il Tribunale Ordinario di MILANO, con Ordinanza emessa il 20.03.2026, rideterminava la pena in:
- Reclusione Anni 1 Mesi 8
e alle seguenti pene accessorie:
- Interdizione dagli Uffici Direttivi delle Persone Giuridiche e delle Imprese Anni 2
- Incapacità di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 2
- Interdizione dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 2
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 2
- Interdizione dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15
Posizione Giuridica: Attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di PAVIA
Ordina la pubblicazione della Sentenza, per Giorni 15, sul sito internet del Ministero della Giustizia.
Estratto conforme all’originale, per uso pubblicazione.
MILANO, 09-06-2026
L’AGENTE DI P.G.
Massimiliano AGLIONE
n.SIEP 1321/2019

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
in linea fino al 30 giugno 2026
Con Sentenza n. 462/2019 - Reg. Gen. n. 3373/2016 - R.G.N.R. n. 10153/2013, emessa in data 21-01-2019 dalla Corte D'Appello di MILANO Sez. SECONDA, in riforma della sentenza n. 1388/2015 in data 22-10-2015 Tribunale Ordinario COMO, divenuta irrevocabile in data 24-10-2019
ZAMPIERON /GIUSEPPE RENZO nato a VILLAFRANCA PADOVANA (Prov. di PD) il 29-07-1952
è stato condannato per aver commesso i seguenti reati:
- I) Art 4 - D.LVO 74/2000 il 30/09/2011- luogo: VILLAFRANCA PADOVANA
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2 Mesi 6
Pene accessorie:
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1
Estratto sentenza per pubblicazione.
Milano, 04.06.2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Sonia MELILLO
n.SIEP 147/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di AGRIGENTO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale di Agrigento – 2^ Sezione Penale – In nome del Popolo italiano - con
Sentenza
n. 342/2024 - Reg. Gen. n. 1464/2022 - R.G.N.R. n. 1402/2017, emessa in data 19-02-2024 da Tribunale Ordinario di AGRIGENTO, confermata dalla sentenza n. 3373/2025 in data 16-06-2025 Corte D'Appello PALERMO Sez. III (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 238/2026)
Data passaggio in giudicato: 02-04-2026
ha condannato
D'ANNA / MARIO
nato a AGRIGENTO (Prov. di AG) il 02-08-1978,
residente in FAVARA (Prov. di AG) - VIA LEGNANO N.35
Reati:
- B) Art 81 c. 2 - C.P., Art. 10 D.LVO 74/2000 Accertato in Data 25/01/2017- luogo: FAVARA
Del delitto p. e p. dall’art.10 D.Lgs. n.74/2000 perché, quale amministratore di diritto della D'Anna Costruzioni S.r.l., al fine di consentire alla citata società di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l’IRES, occultava o comunque distruggeva le scritture contabili obbligatorie e in particolare: il libro giornale, il libro degli inventari e i registri I.V.A., nonché le fatture attive e passive da considerarsi documenti fiscali.
Fatto accertato in Favara il 25 gennaio 2017.
Pena principale:
RECLUSIONE Mesi 8
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 1
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Mesi 6
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
ESTRATTO CONFORME PER PUBBLICAZIONE
Agrigento, li 01/06/2026
Il Funzionario Giudiziario
Luigi Fulvio Catanese
n.SIEP 100/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di MACERATA
in linea fino al 30 giugno 2026
ESTRATTO DI SENTENZA PENALE
Sentenza n.1509/2025 - Reg. Gen. n. 508/2023 - R.G.N.R. n. 902/2021, emessa in data 16-10-2025 da Tribunale Ordinario di MACERATA -Data passaggio in giudicato: 17-03-2026
nei confronti di
D'ALBENZIO / CIRO Codice Univoco Individuo (CUI) 05VZ38V
nato a MASSA DI SOMMA (Prov. di NA) il 19-04-1989
Cod. Fiscale DLBCRI89D19M289J
residente in VOLLA (Prov. di NA) - VIA CIRO MENOTTI 3 INT 2
Reati:
- Art 5 - D.LVO 74/2000
Commesso- luogo: CAMERINO il 30/4/2019 E IL 30/11/2019
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 1 Mesi 8
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna giorni 15
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 Mesi 8
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 Mesi 8
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1 Mesi 8
… OMISSIS …
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l’imputato colpevole del reato a lui ascritto e (… omissis…) lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (… omissis…). Visto l’art 12 del D.L.vo n. 74/2000 dichiara l’imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace a contrattare con la pubblica amministrazione ed interdetto dalle funzioni di rappresentante e assistenza in materia tributaria per il periodo di un anno e otto mesi, nonché interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria (… omissis…) dispone che presente sentenza sia pubblicata (…omissis…) per giorni 15 (… omissis…)
è ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE per uso pubblicazione
Macerata 01/06/2026
La Cancelliera Esperta
Dr.ssa Silvia Luciani
n.SIEP%2 343/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di SALERNO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 29 giugno 2026
Estratto Sentenza per esecuzione pene accessorie
Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna :
Sentenza n. 31/2025 - Reg. Gen. n. 2732/2022 - R.G.N.R. n. 10307/2021, emessa in data 27-01-2025 da Gip Presso il Tribunale Ordinario di SALERNO, confermata dalla sentenza n. 1176/2025 in data 12-12-2025 Corte D'Appello SALERNO la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza n. / in data 22-05-2026 l’inammissibilità del ricorso Data passaggio in giudicato: 22-05-2026 a carico di
IULA / STEFANIA nata a EBOLI (Prov. di SA) il 26-12-1978 residente in EBOLI (Prov. di SA) - VIA GAETANO SALVEMINI NR. 35
Reati:
- Art 40 c. 1 - l. B D.LVO 504/1995, Art. 40 c. 1 - l. C D.LVO 504/1995, Art. 40 c. 4 - D.LVO 504/1995
il 2020- luogo: CASTEL SAN LORENZO - Art 483 - C.P. il 29/01/2021- luogo: SALERNO
- Art 4 - D.LVO 74/2000 il 2020- luogo: CASTEL SAN LORENZO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 3 Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive: Giudizio Abbreviato (Art. 442 C.P.P.)
Pena principale: RECLUSIONE Anni 3 MULTA Euro 1.098.656,67 sostituita con la sanzione sostitutiva: Detenzione Domiciliare sostitutiva Anni 3
Pene accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 3 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 3 -
- Incompatibilita'con L'Ufficio di Componente Commissioni Tributarie Perpetua -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 3 -
Misura di sicurezza: Confisca per equivalente
Posizione Giuridica: Libero
PUBBLICAZIONE SENTENZA DI CONDANNA PER ESTRATTO NEL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PER LA DURATA DI GIORNI 15 (QUINDICI) e DAL GIORNO 15.06.2026
SALERNO, 30/05/2026
Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa A. Grimaldi
n.SIEP 30216/2014

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA
UFFICIO ESECUZIONI PENALI
in linea fino al 30 giugno 2026
Il Tribunale Ordinario di PALMI - Sez. Distaccata di CINQUEFRONDI in data 13-03-2013 ha emesso sentenza penale di condanna, nei confronti di FELICIANO ANGELO nato a TAURIANOVA (Prov. di RC) il 07-03-1977
IMPUTATO
Reati:
- Art. 10 D.lvo. 10 Marzo 2000 N. 74 – Art. 62 bis C.P.
Accertato in Taurianova il 28-09-2010
Pena principale:
RECLUSIONE ANNI 1
Pene Accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e delle Imprese per MESI 6
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione ANNI 1
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria per ANNI 1
- Interdizione dall’Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Pubblicazione del provvedimento di condanna
OMISSIS
dichiara FELICIANO ANGELO colpevole del reato ascrittigli, ritenute le circostante attenuanti generiche lo
CONDANNA
alla pena di ANNI 1 di RECLUSIONE
Visto l’art. 12 D.L.VO N. 74/2000
APPLICA
All’imputato le sanzioni accessorie ivi previste e dispone la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.
Sentenza divenuta irrevocabile 26-09-2013.
Estratto per uso pubblicazione.
Pavia, 27-05-2026
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Marilinda Guado
n.SIEP 97/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di SASSARI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 29 giugno 2026
Sentenza n. 1/2024 - Reg. Gen. n. 3/2022 - R.G.N.R. n. 642/2022, emessa in data 11-06-2024 da Corte di Assise di SASSARI, confermata dalla sentenza n. 1/2025 in data 31-03-2025 Corte di Assise di Appello CAGLIARI Sez. Distaccata SASSARI (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 32573/2025)
Data passaggio in giudicato: 03-02-2026
Condannato:BAULE / FULVIO nato a SASSARI (Prov. di SS) il 02-02-1982
residente in PLOAGHE (Prov. di SS) - LOC. BINZA MALA snc
Reati:
- Art 575 - C.P., Art. 577 c. 1 - n. 4 C.P., Art. 61 n. 11 C.P., Art. 61 n. 4 C.P.
Commesso in Data 26/02/2022- luogo: PORTO TORRES - Art 575 - C.P., Art. 577 c. 1 - n. 4 C.P., Art. 61 n. 11 C.P., Art. 61 n. 4 C.P.
Commesso in Data 26/02/2022- luogo: PORTO TORRES - Art 56 - C.P., Art. 575 C.P., Art. 577 c. 1 - n. 4 C.P., Art. 61 n. 11 C.P., Art. 61 n. 4 C.P.
Commesso in Data 26/02/2022- luogo: PORTO TORRES - Art 4 - L. 110/1975
Commesso in Data 26/02/2022- luogo: PORTO TORRES
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 3 4
Pena principale: Ergastolo con isolamento diurno Anni 1
Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
- Interdizione Legale Durante la Pena
- Decadenza della Potesta' dei Genitori
- Affissione della Sentenza All'Albo Pretorio
SASSARI, 21-05-2026
Il Direttore
Dott.ssa Daniela Cesaraccio
n.SIEP 377/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 29 giugno 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 28-05-2026 Data iscrizione: 29-05-2026
Sentenza n. 7166/2024 - Reg. Gen. n. 2111/2020 - R.G.N.R. n. 3770/2016, emessa in data 17-12-2024 da Corte D'Appello di Bologna sez. III, in riforma della sentenza n. 7166/2024 in data 04-07-2019 Tribunale Ordinario Rimini
Data passaggio in giudicato: 02-04-2025
Condannato: DIOP / KHADIM
Codice Univoco Individuo (CUI) 04REFUM
nato in DAKAR (SENEGAL) il 01-01-1989
Reati:
- Art 648 c. 1 - C.P.
Commesso in Data 29/06/2016- luogo: RIMINI - Art 648 c. 1 - C.P.
Commesso in Data 29/06/2016- luogo: RIMINI
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 62 Bis - C.P.
Pena principale:
Reclusione anni 1 mesi 4 giorni 20 multa uro 430,00
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15
Benefici concessi in sentenza: Sospensione Condizionale – REVOCATA
Estratto per uso pubblicazione.
Bologna, 03-06-2026
Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Manuela Centonze
n.SIEP 371/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 29 giugno 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 26-05-2026 Data iscrizione: 27-05-2026
Sentenza n. 3734/2024 - Reg. Gen. n. 5722/2023 - R.G.N.R. n. 2310/2017, emessa in data 23-05-2024 da Corte D'Appello di Bologna sez. I, in riforma della sentenza n. 949/2022 in data 14-09-2022 Tribunale Ordinario Forli' (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 8567/2026)
Data passaggio in giudicato: 15-05-2026
Condannato: RINALDI / FRANCESCO
nato a CESENA (Prov. di FC) il 10-05-1962
residente in SARSINA (Prov. di FC) - Via Adeodato Cristofaroni n.2
Reati:
- 1) Art 10 Ter - D.LVO 74/2000, Art. 99 c. 2 - C.P.
Commesso in Data 27/12/2016 e in Data 28/12/2017- luogo: MERCATO SARACENO
Pena principale:
Pena Complessiva ritenuta la continuazione con i reati di cui a:
Sentenza n. /9999 in data 05-11-2019 Tribunale Ordinario di CAGLIARI
Reclusione anni 1 mesi 8
Pene accessorie:
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Durante la Pena
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Durante la Pena
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Durante la Pena
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15
Misura di sicurezza : Confisca
Estratto uso pubblicazione
Bologna, 28/05/2026
Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Manuela Centonze
n.SIEP 370/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA
Ufficio esecuzioni Penali
In linea fino al 29 giugno 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 26-05-2026 Data iscrizione: 26-05-2026
Sentenza n. 4146/2024 - Reg. Gen. n. 128/2024 - R.G.N.R. n. 7705/2017, emessa in data 13-06-2024 da Corte D'Appello di Bologna sez. I, in riforma della sentenza n. 1784/2023 in data 29-06-2023 Tribunale Ordinario Modena la Corte Suprema di Cassazione dichiara con ordinanza n. 1003/2026 in data 22-05-2026 l’inammissibilità del ricorso
Data passaggio in giudicato: 22-05-2026
Condannato: PANCALDI / LUCA
nato a RAVARINO (Prov. di MO) il 14-11-1956
residente in RAVARINO (Prov. di MO) - Via Argini n.987 let. A
Reati:
- Art 81 c. 2 - C.P., Art. 2 D.LVO 74/2000
Commesso in Data 16/09/2014- luogo: MODENA - Art 81 c. 2 - C.P., Art. 2 D.LVO 74/2000
Commesso in Data 09/09/2015- luogo: MODENA
Pena principale:
- Reclusione anni 2
Pene accessorie:
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 Mesi 6
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Mesi 10
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 15
Estratto per uso pubblicazione.
Bologna, 26-05-2026
Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Manuela Centonze
n.SIEP 221/2026
N. 4542/2024 Reg. Sent. - N. 5451/2016 R.G.N.R.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
BARI
in linea fino al 26 giugno 2026
Sentenza n. 4542/2024 - Reg. Gen. n. 2642/2023 - R.G.N.R. n. 5451/2016, emessa in data 20-11-2024 dalla Corte D'Appello di BARI Sez. I, in riforma della sentenza n. 179/2023 emessa in data 10-07-2023 dal Tribunale Ordinario di Trani
CONTRO
Condannato:
FARINOLA / GIUSEPPE
nato in Molfetta il 27.06.1958
Residente in Molfetta (Prov. di Ba)- C.da Macchia delle Monache
Ritenuto colpevole dei seguenti reati:
- Art. 10 D. lvo 74/2000
Commesso dal 2011 e fino al 07/09/2016 - Luogo: Molfetta
OMISSIS
PQM
Il Tribunale di Trani,in composizione monocratica, dichiara FARINOLA GIUSEPPE responsabile dei delitti di cui agli artt. 5 e 10 cdl D.lgs. 74/2000 a lui ascritti in rubrica , unificati dal vincolo della continuazione e, per l’effetto , riconosciute le circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena finale di Anni 1 Mesi 3 di Reclusione dei reati ascrittigli , oltre al pagamento delle spese processuali. Dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle forme dell’art. 36 c.p.
La Corte di Appello di Bari in riforma della sentenza emessa il 10.07.2023 dal Tribunale di Trani , assolve ai sensi dell’art. 530 comm2 c.p.p. il FARINOLA per il reato sub A) relativamente alle dichiarazioni annuali IRPEF del 29.0.9.2014 e del 29.09.2015; conferma nel resto e per l’effetto ridetermina la pena in Anni 1 di Reclusione.
La sentenza è divenuta irrevocabile il 27.02.2026
E’ estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Bari, 03/06/2026
L’Assistente giudiziario
Angela Maringelli
n.SIEP 366-367-368-369/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di PALERMO
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 12 luglio 2026
Con Sentenza n. 2420/2025 - Reg. Gen. n. 02688/2024 - R.G.N.R. n. 010192/2018, emessa in data 29-04-2025 da Corte D'Appello di PALERMO sez. 4, in riforma della sentenza n. 827/2020 in data 28-09-2020 Gup Presso Tribunale Ordinario PALERMO (Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 8408/2026) passata in giudicato il 12-05-2026
SCIMO’ LUIGI nato a Palermo il 13-01-1963
DI MARZO/PIETRO nato a Palermo il 09-03-1989
MILITELLO PATRIZIO nato a Palermo il 07.04.1978
MINEO LORENZO nato a Palermo il 17.04.1960
sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’Art 416 Bis comma 1, comma 4, comma 6 C.P. , commesso fino al 02/07/2019 a PALERMO, rispettivamente alla pena di:
SCIMO’ LUIGI Anni 18 e Mesi 6 di Reclusione
DI MARZO/PIETRO Anni 11 e Mesi 4 di Reclusione
MILITELLO PATRIZIO Anni 10 e Mesi 8 di Reclusione
MINEO LORENZO Anni 6 e Mesi 8 di Reclusione
Ed altresì alle Pene accessorie:
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua
- Interdizione Legale Durante la Pena
alla Misura di sicurezza:
- Liberta' Vigilata per Anni 3
- Divieto di Soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie per Anni 1
Ed alla Pubblicazione della Sentenza Penale di Condanna sul sito del Ministero della Giustizia per GIORNI 30.
E’ estratto conforme per uso pubblicazione
Palermo 05.06.2026
Il Cancelliere esperto
Dott Emilia Mercante
n.SIEP 165/2026
N. 274/2026 Reg. Sent. – N. 1306/2025 R.G. – N. 3855/2018 R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
in linea fino al 25 giugno 2026
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Ha emesso sentenza di condanna in data 03.03.2026, irrevocabile in data 04.04.2026, sentenza ricompresa nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 26.05.2026 n. 165/2026 SIEP nei confronti di:
NDIAYE / BASSIROU
nato in NDINDY (SENEGAL) il 03-01-1967 CF: NDYBSR67A03Z343U
residente in DAVOLI (Prov. di CZ) - VIA C. COLOMBO, 13
Per il reato: art. Reati:
- Art 474 c. 2 - C.P.
Commesso in Data 02/08/2018- luogo: SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO - Art 648 - C.P.
Commesso in Data 02/08/2018- luogo: SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2
P.Q.M.
Omissis
Condanna alla pena di reclusione Anni 2 Mesi 9 Multa Euro 2.000,00 con detta sentenza n. 274/2026
Pena complessiva determinata nel provvedimento di pene concorrenti:
RECLUSIONE ANNI 6 MESI 1- MULTA EURO 5.400,00
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna
Omissis
E’ ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICAZIONE
Catanzaro 03.06.2026
Il Direttore
Sara Maria S.Gatto
Si dispone la pubblicazione, ex art.36 C.P., sul sito INTERNET del Ministero della Giustizia, per giorni 15 decorrenti dal 11.06.2026
Catanzaro 03.06.2026
Il Procuratore della Repubblica
sost. Debora Rizza
n.SIEP 30131/2026
N. 147/2021 R.G.- N. 818/2019 R.G.N.R.- N. Sent. 866/2025

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In Composizione Monocratica
SENTENZA
MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 giugno 2026
Il Tribunale di Caltanissetta - Sezione Penale - in Composizione Monocratica, dott. Marco MILAZZO alla pubblica udienza del 24 novembre 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di ZHOU Xiaoyng, nata in Cina il 13.09.1981, residente in San Cataldo ( CL ) in via Belvedere n. 22, difesa di fiducia dall'avv. Chiara Giammusso del Foro di Caltanissetta, libera - non comparso
IMPUTATA
- del delitto p. e p. dall'art. 474 co. 2 c. p. perché, fuori dai casi di concorso nella contraffazione e introduzione nel territorio dello Stato, deteneva per la vendita, al fine di trarne profitto, merce con marchi contraffatti, tra i quali, confezioni di giocattoli riproducenti personaggi e marchi della “DISNEY “, della “ACAMAR FILMS LIMITED” e della “MARVEL”.
In Caltanissetta, in data 22.03.2019. - del delitto p. e p. dall'art 648, 61 n. 2 c. p. perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo 1), fuori dal concorso nel reato di contraffazione e alterazione dei marchi, al fine di procurare profitto a se, riceveva merce con marchi contraffatti, tra i quali, confezioni di giocattoli riproducenti personaggi e marchi della “DISNEY “, della “ACAMAR FILMS LIMITED” e della “MARVEL”.
In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 22.03.2019.
Il P. M. : dott. R. Fasciana V.p.o.
Difensore di fiducia : avv. C. Giammusso, presente.
Le parti concludono come segue:
Il P. M. : chiede che venga emessa sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa;
Il difensore dell'imputato: chiede che venga emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in subordine riqualificazione del 648 c.p. nel 712 c.p.; in ulteriore subordine esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 co. 4 c.p.; in estremo subordine assoluzione ex 131 bis c.p.p.; in caso di condanna, minimo della pena e benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 12 febbraio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta veniva citata in giudizio ZHOU Xiaoyng per rispondere dei reati di cui in epigrafe.
All'udienza del 15 settembre 2021 , verificata la regolare costituzione delle parti, dopo l'indicazione da parte del PM e del difensore dell'imputata dei fatti che intendevano provare, il Giudice ammetteva le prove richieste.
All'udienza del 9 febbraio 2022 si esaminava il Maresciallo della Guardia di Finanza Scaglioso Alessandro, all'epoca dei fatti in servizio presso il nucleo operativo del Gruppo di Caltanissetta della Guardia di Finanza.
Alla successiva udienza dell'1 giugno 2022, si esaminava il Brigadiere della Guardia di Finanza Savarino Adriano, all'epoca dei fatti anch'egli in servizio presso il predetto nucleo della Guardia di Finanza.
Nel corso delle successive udienze l'imputata si sottoponeva ad esame e si esaminava il teste a discolpa Costanza Iolanda Desireè, rispettivamente udienza del 5 aprile 2023 e del 5 luglio 2023.
All'udienza del 24 febbraio 2025, a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice titolare del procedimento, veniva disposta la rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 525 c.p.p.. Il Pubblico Ministero ed il difensore si riportavano alla precedenti richieste e prestavano il consenso all'utilizzazione degli atti istruttori già compiuti, il Giudice, ex art. 511 c.p.p., ne disponeva l'acquisizione.
L'istruttoria si concludeva con l'esame dei consulenti del Pubblico Ministero, Cacciatore Fabrizio e Casanova Emanuele, udienza del 7 luglio 2025.
All'udienza del 24 novembre 2025 il Giudice, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e, indicati gli atti utilizzabili, dava la parola alle parti per le loro conclusioni, ritirandosi in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
OMISSIS
OMISSIS
P. Q. M.
Visti gli articoli 533 e 535 e segg. c. p. p.
dichiara ZHOU Xiaoying colpevole in ordine ai reati a lei ascritti e, ritenuto il vincolo di continuazione tra i reati ed il più grave quello di cui al capo 2) d'imputazione, ritenuta la fattispecie di cui al 4° comma dell'art. 648 c.p., la condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed € 450,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 163 c.p.
Dispone che l'esecuzione della pena come sopra inflitta resti sospesa nei termini e alle condizioni di legge;
Visti gli artt. 475 e 36 c.p.
Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto, ed a spese dell'imputata, per un periodo di giorni 15, sul sito internet del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 240 c.p.
Dispone la confisca e la distruzione di quanto in giudiziale sequestro;
Visto l' art. 544 terzo comma c.p.p.
Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione;
Così deciso in Caltanissetta il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
( dott. Marco Milazzo)
FIRMATO E DEPOSITATO
il 28/01/2026 alle ore 10:25
MARCO GOT* MILAZZO
DEPOSITATA IN DATA 28/01/2026 LA SENTENZA N 866 DEL 24/11/2025 IACONA GIUSEPPE 28/01/2026 11:32
n.SIEP 304/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AVELLINO
UFFICIO ESECUZIONE PENALE
in linea fino al 23 giugno 2026
Il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 11.7.2022, irrevocabile il 6.5.2026, ha condannato GENOVESE Giuseppe, nato ad Avellino il 6.6.1966, alla pena di anni 2 di reclusione, pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni 1, dell’interdizione dai Pubblici Uffici per anni 1, dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni 1, dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per mesi 6, della pubblicazione della sentenza di condanna, dell’interdizione perpetua dall’Ufficio di componente di Commissioni Tributarie per il reato di cui agli artt.81 c.2 c.p., 5 D.L.vo 74/2000, accertato in Avellino l’1.10.2017 e il 30.9.2018; art.81 c.2 c.p., 8 D.L.vo 74/2000 in Avellino dal 15.1.2016 al 20.12.2018; artt.81 c.2 c.p., 10 D.L.vo 74/2000, accertato in Avellino il 13.12.2019.
Per estratto conforme all’originale.
Avellino, 1 giugno 2026
Il Funzionario Giudiziario
Alfonsina A. Rossano
n.SIEP 188/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di VERCELLI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 23 giugno 2026
Data arrivo estratto esecutivo: 04-06-2026 Data iscrizione: 04-06-2026
Sentenza n. 630/2024 - Reg. Gen. n. 505/2022 - R.G.N.R. n. 543/2021, emessa in data 05-07-2024 da Tribunale Ordinario di VERCELLI, confermata dalla sentenza n. 4415/2025 in data 25-11-2025 Corte D'Appello TORINO Sez. Sezione IV^ Penale (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 9241/2026)
Data passaggio in giudicato: 19-05-2026
Condannato: ADESSI / ANDREA
nato a GENOVA (Prov. di GE) il 22-03-1968
residente in GODIASCO SALICE TERME (Prov. di PV) - via Chiesa Vecchia n. 9
Reati:
- 1) Art 348 - C.P.
Commesso dalla primavera 2020 e fino all’Aprile 2021- luogo: VERCELLI
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive:
Art 62 Bis - C.P..
Pena principale:
RECLUSIONE Mesi 10 MULTA Euro 12.000,00
sostituita con la sanzione sostitutiva:
Pena Pecuniaria sostitutiva Importo 15.000,00 Euro
Pene accessorie:
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna per la durata di Giorni 15 -
E’ estratto conforme per pubblicazione.
Vercelli, 04-06-2026
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Azzaro
n.SIEP 635/2023
sentenza n. 5918/2022

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
in linea fino al 7 luglio 2026
Il Tribunale di BARI in data 30-11-2022 ha emesso la seguente sentenza irrevocabile il 02-05-2023
CONTRO
DIMATTIA GIUSEPPE nato a GRAVINA IN PUGLIA (Prov. di BA) il 01-02-1963 e ivi residente Via San Domenico n. 38
IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 5 D. Lgs. 74/2000, poiché, in qualità di titolare della ditta individuale esercente l’attività di “riparazione e manutenzione di altri prodotti in metalli” con sede in Gravina in Puglia alla Via Guardialto Piccolo s.n., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ha omesso di presentare, essendovi obbligato: nell’anno di imposta 2013, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 336.970,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 71.049,00 ed IRPEF pari a Euro 149.098,00, accertato in Bari il 31-12-2014 (data scadenza presentazione); nell’anno di imposta 2014, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 358.080,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 78.319,00 ed IRPEF pari a Euro 146.249,00, accertato in Bari il 31-12-2015 (data scadenza presentazione); nell’anno di imposta 2015, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 359.887,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 78.928,00 ed IRPEF pari a Euro 147.533,00, accertato in Bari il 31-12-2016 (data scadenza presentazione).
OMISSIS
condanna alla pena di Anni 2 Mesi 8 di Reclusione nonché all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di Anni 2; dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due; dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie; nonché alla pubblicazione della sentenza per la durata di giorni 30 ai sensi dell’art. 36 c.p.
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Bari, 21/05/2026
Il Direttore Amministrativo
Dott. Leonardo Cassano
n.SIEP 204/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di LATINA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 27 giugno 2026
La Corte di Assise di LATINA con la Sentenza n. 1/2025 - Reg. Gen. n. 1/2024 - R.G.N.R. n. 1876/2023, emessa in data 21-03-2025, confermata dalla sentenza n. 28/2025 in data 07-10-2025 Corte di Assise di Appello ROMA (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 6081/2026), irrevocabile il 20-05-2026,
ha condannato:
DI GIROLAMO / RICCARDO
nato a LATINA (Prov. di LT) il 06-04-1990
per aver commesso i reati p.p. dagli artt.:
- Art 575 - C.P., Art. 577 n. 3 C.P., Art. 576 n. 5.1 C.P.
il 13/04/2023- luogo: SABAUDIA - Art 3 - L. 110/1975
il 13/04/2023- luogo: SABAUDIA
Alla Pena principale: Ergastolo
Oltre che alle seguenti Pene accessorie:
- Interdizione Legale Perpetua -
- Decadenza della Potesta' dei Genitori Perpetua -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna Giorni 20 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua -
LATINA, 29/05/2026
L’Assistente Giudiziario
Manuela FUSCO
n.SIEP 73/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di CROTONE
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 22 giugno 2026
Con Sentenza n.1561/2023 - Reg. Gen. n. 893/2020- R.G.N.R. n 3545/2019, emessa in data 4.12.2023 da Tribunale Ordinario di CROTONE - sez.penale- - confermata da Corte di Appello di CATANZARO con sentenza emessa il 10.7.2025 - definitiva il 10.12.2025 a carico di
MUNGO GIUSEPPE
Nato il 13.4.1977 a CROTONE ( Crotone)
RESIDENTE in Isola di Capo Rizzuto
Riconosciuto colpevole dei reati:
- art. 2 Dlgs 74/2000 – Commesso 2015 - in Isola di Capo Rizzuto
Omissis
Condannato alla pena di ANNI 1 MESI 6 di reclusione
Pene accessorie:
interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese per Anni 1; incapace a contrarre con la pubblica amministrazione ANNI 1; interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni 1; interdizione in perpetuo dall’ufficio di componente della commissione tributaria.
Si dispone la pubblicazione della sentenza a norme dell’art.36 cp.
Estratto conforme all’originale per la pubblicazione
Crotone 25.5.2026
Funzionario Giudiziario
D.ssa Principe Michelina
n.SIEP 120/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di PISTOIA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea dall'8 giugno 2026 fino al 22 giugno 2026
Il Tribunale di Pistoia in data 13/10/2025 ha emesso sentenza di condanna N. 258/2025, irrevocabile il 13/01/2026 nei confronti di:
CONDANNATO:
FANO MIRCO n. il 12/2/1975 a Campi Salentina cod. fiscale FNAMRC75B12B506, res. a Pistoia via del Crociale n. 14
Reati:
art. 99 cp, art.8 D.LGs n. 74/2000 in Pistoia commesso dalla data 16-6-2015 e fino alla data 21/12/2026
Circostanze attenuanti: Giudizio Abbreviato Art.442 cpp)
PENA PRINCIPALE: anni uno e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena rideterminata ex art. 442 c. 2 bis in anni 1 mesi 4 giorni 20 di reclusione.
PENE ACCESSORIE:
- interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di anni 1;
- incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di anni 1;
- interdetta dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per il periodo di anni 1;
- interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria ;
- la pubblicazione della sentenza, sul sito internet del Ministero della Giustizia;
Estratto conforme all’originale, per uso pubblicazione.
Pistoia, lì 18/05/2026
Il funzionario giudiziario
dr.ssa Maria Rosa Agliata
n.SIEP 30134/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di ASTI
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 22 giugno 2026
Oggetto: Esecuzione di pene accessorie- pubblicazione di sentenza
In relazione alla Sentenza Sentenza n. 427/2023 - Reg. Gen. n. 2673/2022 - R.G.N.R. n. 850/2022, emessa in data 16-11-2023 da Gip Presso il Tribunale Ordinario di ASTI, confermata dalla sentenza n. 3653/2024 in data 28-06-2024 Corte D'Appello TORINO Sez. PRIMA PENALE, Data passaggio in giudicato: 12-11-2024
CARBONE / DANIELE
nato a CUNEO (Prov. di CN) il 10-12-1974
residente in SOMMARIVA DEL BOSCO (Prov. di CN) - FRAZIONE AGOSTINASSI 48
Sentenza emessa per i seguenti reati:
- Art 81 c. 2 - C.P., Art. 2 D.LVO 74/2000
Commesso dalla Data 24/04/2017 e fino alla Data 27/11/2019- luogo: SOMMARIVA DEL BOSCO - Art 5 - D.LVO 74/2000
Commesso in Data 28/02/2022- luogo: SOMMARIVA DEL BOSCO
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 2
Pene accessorie:
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 2 -
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 2 -
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 2 -
- Interdizione dai Pubblici Uffici Anni 2 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna -
Benefici concessi in sentenza:
- Non Menzione
- Sospensione Condizionale
ASTI, 04-06-2026
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Francesco Iantorno
n.SIEP 541/2023
sentenza n.5579/2022

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
in linea fino al 22 giugno 2026
Il Tribunale di BARI in data 17-11-2022 ha emesso la seguente sentenza irrevocabile il 17-04-2023
CONTRO
DIMATTIA GIUSEPPE nato a GRAVINA IN PUGLIA (Prov. di BA) il 01-02-1963 e ivi residente Via San Domenico n. 38
IMPUTATO
del delitto di cui all’art. 5 D. Lgs. 74/2000, poiché, in qualità di titolare della ditta individuale con sede in Gravina in Puglia alla Via San Domenico n. 38, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
ha omesso di presentare, essendovi obbligato, nell’anno di imposta 2012, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati di Euro 266.605,00 con imposta IVA evasa pari a Euro 56.304,00 ed IRPEF pari a Euro 107.810,00.
In Bari il 30-09-2013 (data scadenza presentazione delle dichiarazioni).
OMISSIS
condanna alla pena di Anni 1 di Reclusione nonché all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di Anni 1; dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi sei; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni due; dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie; nonché alla pubblicazione della sentenza per la durata di giorni 15 ai sensi dell’art. 36 c.p.
Estratto conforme all’originale per uso pubblicazione.
Bari, 21/05/2026
Il Direttore Amministrativo
Dott. Leonardo Cassano
n.SIEP 3426/2024

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE ORDINARIO
di ROMA
Ufficio Esecuzioni Penali
in linea fino al 21 giugno 2026
Il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 25/5/2023 irrevocabile il 2/5/2024 ha Condannato BANIK TITU nato in Bangladesh il 8/10/1982
Alla pena di MESI 8 di reclusione e 550,00 di multa
Perché deteneva a scopo commerciale 36 occhiali RAYBAN, 5 occhiali DIOR, 1 occhiale Hogan, 2 occhiali Prada, 4 occhiali Gucci con marchi contraffatti.
Accertato in Roma il 27/8/2017
Roma lì 28/5/2026
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTTORESSA LAURA FIORNI
N. SIEP 1379/2026

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di NAPOLI
Ufficio esecuzioni penali
in linea fino al 19 giugno 2026
Sentenza n. 3150/2025 - Reg. Gen. n. 1587/2024 - R.G.N.R. n. 24422/2023, emessa in data 12-03-2025 da Tribunale Ordinario di NAPOLI Sez. 5, riformata dalla sentenza n. 220/2026 in data 09-01-2026 Corte D'Appello NAPOLI Sez. 3
Data passaggio in giudicato: 28-03-2026
Condannato:
ATTARDO SALVATORE
nato a NAPOLI (Prov. di NA) il 14-04-1976
residente in NAPOLI (Prov. di NA) - via Camillo Porzio, 74
domiciliato in BENEVENTO (Prov. di BN) - VIA COSENTINI 123
Reati:
1) Art 110 - C.P., Art. 132 D.LVO 385/1993, Art. 61 n. 5 C.P.
Commesso Fino al 03/02/2020- luogo: NAPOLI almeno fino
2) Art 416 c. 1 - C.P., Art. 416 c. 2 - C.P., Art. 416 c. 3 - C.P., Art. 416 c. 5 - C.P.
Commesso Fino al Marzo 2020- luogo: NAPOLI
3) Art 512 Bis - C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
il 13/03/2019- luogo: NAPOLI
4) Art 512 Bis - C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
il 19/03/2019- luogo: NAPOLI
5) Art 512 Bis - C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
il 17/12/2019- luogo: NAPOLI
6) Art 512 Bis - C.P., Art. 61 n. 2 C.P.
il 17/12/2019- luogo: NAPOLI
7) Art 81 c. 2 - C.P., Art. 648 Ter c. 1 - C.P.
Commesso dalla Data Luglio 2019 e fino alla Data Marzo 2020- luogo: NAPOLI
8) Art 110 - C.P., Art. 8 D.LVO 74/2000
Commesso dalla Data 13/03/2019 e fino alla Data Marzo 2020- luogo: NAPOLI
9) Art 110 - C.P., Art. 8 D.LVO 74/2000
Commesso dalla Data 19/03/2019 e fino alla Data Marzo 2020- luogo: NAPOLI
10) Art 110 - C.P., Art. 8 D.LVO 74/2000
Commesso dalla Data 25/03/2018 e fino alla Data 22/05/2019- luogo: NAPOLI
11) Art 81 c. 2 - C.P., Art. 648 Ter c. 1 - C.P.
Commesso Fino al Agosto 2019- luogo: NAPOLI E BENEVENTO
Continuazione tra i reati di cui ai nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Circostanze Aggravanti/Attenuanti soggettive: Art 62 Bis - C.P..
Pena principale: RECLUSIONE Anni 5
Pene accessorie:
Interdizione dai Pubblici Uffici Perpetua -
Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua -
Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 1 -
Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 1 -
Interdizione Legale Anni 5 -
Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 1
Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna -
Estratto uso pubblicazione
Napoli, 18 maggio 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Fulvia de Scisciolo
n.SIEP 154/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in linea fino al 19 giugno 2026
La Corte di Assise di Appello di Forlì , in data 23/05/2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(in relazione alla quale la Corte di Assise d’Appello di Bologna con Sentenza n 8/2025 in data 17/04/2025 ha confermato l’impugnata sentenza – la Corte Suprema di Cassazione con decisione n Reg. Gen. 41514/2025 ha rigettato il ricorso) nei confronti di
SEVERI Daniele nato a Civitella di Romagna (FC) il 18-05-1959
IMPUTATO
n. 2599/22 RGNR e n. 2326/2022 RGGIP
- del reato p. e p. dagli artt. 61, nn. 4) e 5), 575, 576, n. 5.1, 577, comma 1 nn. 3) e 4), in relazione all’art. 61, n. 1, e 577, comma 2, c.p. perché cagionava la morte del fratello “omissis” verosimilmente attingendolo con colpi di arma da fuoco al capo e/o al collo, cui seguivano decapitazione (al cadavere veniva amputato l’estremo encefalico ed il collo) e trascinamento in un dirupo scosceso adiacente all’abitazione della vittima, sita in Civitella di Romagna, loc. Podere Seggio (FC), via Monte di Sotto, n. 116.
Con le aggravanti di avere agito:- approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, agendo in orario serale presso l’abitazione ove la vittima viveva da solo e conduceva da anni una vita solitaria e ritirata, ossia presso un casolare rustico sito in luogo isolato e non frequentato, con accesso bloccato da una sbarra metallica chiusa con lucchetto, che nelle immediatezze del fatto avrebbe impedito il transito e l’ingresso di mezzi di soccorso; nonché
- contro il fratello, altresì persona offesa del delitto previsto al capo C);
- con premeditazione, attese le modalità esecutive dell’omicidio (la vittima veniva attinta al capo e/o al collo e di seguito decapitata), le circostanze di tempo e luogo (avendo SEVERI Daniele agito nella serata di martedì 21 giugno 2022, consapevole del fatto che l’unica visita che abitualmente riceveva a casa il fratello “omissis” fosse quella della sorella “omissis” ogni lunedì, dunque potendo confidare nel considerevole lasso di tempo di una settimana prima che la donna potesse avvedersi del cadavere il lunedì seguente), la natura del movente (sussistendo da anni profondi dissidi tra le parti, degenerati anche in aggressioni fisiche e verbali ed in atti ripetuti di molestie commessi da SEVERI Daniele ai danni di “omissis”, come meglio precisato al capo C), attinenti a vicende conflittuali tra i due fratelli, anche di natura economica, connesse alla gestione del podere di famiglia, nello specifico acuitesi dopo la morte del padre “omissis”), avendo altresì pianificato ed organizzato la dinamica dell’omicidio in modo tale da eliminare dal luogo del fatto tracce evidenti del commesso reato; nonché
- per motivi abietti, determinandosi a fronte di meri contrasti endo-familiari sopra meglio descritti;
- con crudeltà, avendo proceduto con efferatezza all’uccisione del fratello ed alla successiva decapitazione.
Fatto commesso in Civitella di Romagna (FC), tra il 21 e il 22 giugno 2022
- del reato p. e p. dagli artt. 61, n. 2 e 412 c.p. perché, al fine di conseguire l’impunità per il delitto di cui al capo A) ed in seguito alla sua consumazione, occultava la testa (precisamente l’estremo encefalico ed il collo) del cadavere appartenente in vita al fratello “omissis”, arto non rinvenuto nei pressi del cadavere né nelle aree circostanti all’abitazione della vittima, sita in Civitella di Romagna, loc. Podere Seggio (FC), via Monte di Sotto, n. 116, neppure a seguito di ripetuti ed approfonditi sopralluoghi, amputato mediante l’utilizzo di uno strumento altamente tagliente animato da importante vis lesiva (sega elettrica o fendente).
Fatto commesso a Civitella di Romagna (FC), tra il 21 e il 22 giugno 2022 - al reato p. e p. dall’art. 612 bis, commi 1 e 4 (per connessione al delitto di cui al capo A), c.p., perché, con condotte reiterate, molestava il fratello “omissis”, minacciando, in talune occasioni, di tagliargli la testa anche con una moto-sega, recandosi sovente, anche in orario notturno, presso l’abitazione della vittima, sita in Civitella di Romagna, loc. Podere Seggio (FC), via Monte di Sotto, n. 116, contro la volontà di “omissis”, da questi più volte espressagli nel corso di svariate ed animate discussioni, ivi permanendo aggirandosi per la proprietà, nei terreni agricoli e nei capannoni, condotte tali da provocare in “omissis” un perdurante e grave stato di ansia e di paura, anche in considerazione del fatto che SEVERI Daniele già risultava essere stato denunciato alle Autorità dai fratelli “omissis”, a seguito di episodi di lesioni personali e minacce gravi commessi ai loro danni; timore che costringeva da ultimo “omissis” a mutare le proprie abitudini di vita, inducendolo a modificare la disposizione del mobilio di casa, di fatto riducendosi ad utilizzare il solo vano cucina anche come stanza da letto, isolandolo dagli altri ambienti della casa e chiudendone un accesso mediante apposizione di un frigorifero a sbarramento di una porta, nonché, nel mese di marzo 2022, ad apporre in prossimità dell’accesso al podere una sbarra metallica con lucchetto ed una foto-trappola, subendo poi, nel mese di giugno 2022, il furto della foto-trappola – rinvenuta nel corso delle indagini svolte in relazione al fatto di cui al capo A) nella disponibilità di SEVERI Daniele – e plurimi danneggiamenti dei lucchetti.
Fatto commesso in Civitella di Romagna (FC), in epoca antecedente e prossima al mese di giugno 2022. - del reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 della Legge n. 895/1967, perché illegalmente deteneva una canna da fucile semiautomatico calibro 12, marca Franchi.
Fatto commesso in Forlì (FC), il 5 luglio 2022 - del reato p. e p. dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 895/1967, perché illegalmente portava in Forlì (FC), via della Maglianella, all’altezza del civico 15, una canna da fucile semiautomatico calibro 12, marca Franchi, che occultava, dopo averlo riposto all’interno di un sacco, tra fogliame e vegetazione, in area incolta distante circa un metro dalla sede stradale.
Fatto commesso in Forlì (FC), il 5 luglio 2022
OMISSIS
PQM
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
ritenuto assorbito il reato di atti persecutori di cui al capo C) nel delitto di omicidio volontario aggravato dall'art. 576 n. 5.1 c.p. di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 CP, applicate le ulteriori circostanze aggravanti contestate, riqualificato il fatto di cui al capo B) nel delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 411 cp e ritenute le violazioni avvinte dalla continuazione,
dichiara
SEVERI Daniele responsabile di tutti i reati a lui ascritti e per l'effetto lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Visti gli artt.29 e 32 c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Visto l'art. 36 c.p. dispone la pubblicazione per estratto della sentenza mediante affissione nel Comune di Forlì, nel Comune di Civitella di Romagna, nel Comune di Meldola e nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di gg 15.
Visti gli artt. 538 ss c.p.p.
condanna
SEVERI Daniele al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio in favore delle parti civili costituite “omissis “ riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 100.000 a ciascuna di esse
condanna
inoltre Severi Daniele alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle suddette parti civili che liquida, quanto a “omissis” assistite dall'Avvocato Massimiliano Starni in € 12.109,50 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto a “omissis”” assistite dall'Avvocato Massimo Mambelli in € 10.764, oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 240 c.p. ordina al passaggio in giudicato della sentenza la confisca e la distruzione di quanto in sequestro probatorio.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Visto l'art. 304/1 lett. c) cpp sospende per eguale periodo il decorso dei termini di durata di fase della custodia cautelare tenuto conto della particolare complessità della stesura della motivazione alla luce dell'ampiezza dell'attività istruttoria e della gravità delle imputazioni.
Forlì, 23.5.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Monica Galassi
LA CORTE DI ASSISE D’APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE PENALE
OMISSIS
PQM
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.
conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante SEVERI DANIELE al pagamento delle spese processuali di questo grado.
Condanna altresì l'appellante SEVERI DANIELE alla rifusione delle spese di Costituzione e difesa sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, che si liquidano - quanto a “omissis”, assistiti dall'avv. Massimiliano Starni - in complessivi Euro 9.000, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge; e - quanto a “omissis”, assistito dall'avv. Massimo Mambelli - in Euro 3.000 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Indica in giorni 90 il termine di deposito della motivazione e sospende per eguale periodo i termini di custodia cautelare
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Rossella Materia
Il Presidente
Dott. Domenico Pasquale Stigliano
OGGETTO: Proroga termini deposito sentenza nel proc.to 23/2024 RG APP
Il Presidente, preso atto della richiesta in data odiema della dottoressa Rossella Materia, magistrato estensore della sentenza nel procedimento di cui all'oggetto, il cui dispositivo è stato letto in data 17/04/2025 con indicazione di gg 90 per il deposito della sentenza; vista la documentazione in essere presso l'Ufficio; ritenuta l'attendibilità della richiesta; visto l'art 154, 4 bis disp att cpp,
proroga il tennine per il deposito delle motivazioni di detta sentenza di gg 60 (sessanta).
Bologna, 11 luglio 2025
Il Presidente della Corte
Giuseppe de Rosa
Registro Generale 41514-2025
oscuramento dati
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE
riunita in pubblica udienza 17-04-2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IDR – Severi Daniele nato a Civitella Di Romagna il 18/05/1959
OMISSIS
Avverso la Sentenza della Corte Assise Appello di : Bologna NUM. REG.: 23/2024 IN DATA : 17/04/2025
Ergastolo
primo grado : sentenza della Corte Assise di Forli' num. Reg.: 1/2023 in data : 23/05/2024
OMISSIS
la Corte suddetta:
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente
all'aggravante del motivo abietto, che esclude, ferma la pena inflitta. rigetta il ricorso nel resto. condanna l'imputato alla rifusione delle spese dl rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili “omissis” che liquida in complessivi euro 9.000, oltre accessori dl legge. In caso dl diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge
per estratto conforme all’originale
Roma 20-04-2026
n.SIEP 485/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA CIVITAVECCHIA
UFFICIO ESECUZIONI PENALI
In linea fino al 2 luglio 2026
Estratto di sentenza penale per la pubblicazione sui giornali (circ. min. 12.6.1951 n.3994)
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, con sentenza del 30-11-2022 irrevocabile il 09-04-2024 ha condannato BAROZZI Angela Maria nata in ROVERETO (TN) in data 10-04-1938 alla pena principale di anni 1 di reclusione nonché alla pena accessoria della pubblicazione, per giorni 30, della sentenza penale di condanna ( a spese del condannato) sul sito Internet del Ministero della Giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’ art. 5 D.lvo 74/2000..
Reato commesso in Tarquinia (VT) dalla data del 17-01-2013e fino al 13-06-2014.
Civitavecchia, 08-05-2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta Cucinotta
n.SIEP 252/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
di VERONA
Ufficio Esecuzioni Penali
In linea fino al 30 giugno 2026
Sentenza n. 1316/2022 - Reg. Gen n. 7054/2019 - R.G.N.R. n. 2408/2019, emessa in data 23-11-2022 da Gip Presso il Tribunale Ordinario di VERONA, confermata dalla sentenza n. 2837/2025 in data 02-10-2025 Corte D'Appello VENEZIA - definitiva il 20-05-2026 (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 8897/2026) , a carico di
OLIVIERO / EMILIO
nato a VICENZA (Prov. di VI) il 10-06-1966
residente in BUSSOLENGO (Prov. di VR) - via Flavio Gioia, 95
IMPUTATO
1) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2018 elementi attivi per un ammontare di 159.744.382,15 euro con imposta evasa pari a 35.143.764 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, avvalendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 30.4.2019
Nota di credito Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 31/01/2018 € 1.808.892,21 € 397.956,29
2 28/02/2018 € 7.256.047,79 € 1.596.330,51
3 31/03/2018 € 13.324.138,72 € 2.931.310,52
4 30/04/2018 € 13.321.370,82 € 2.930.701,58
5 31/05/2018 € 15.792.790,39 € 3.474.413,89
6 30/06/2018 € 14.814.789,21 € 3.259.253,63
7 31/07/2018 € 14.986.181,58 € 3.296.959,95
8 31/08/2018 € 14.918.643,01 € 3.282.101,46
9 30/09/2018 € 13.718.082,34 € 3.017.978,11
10 31/10/2018 € 16.213.895,13 € 3.567.056,03
11 30/11/2018 € 17.320.768,14 € 3.810.568,99
12 31/12/2018 € 16.268.782,61 € 3.579.132,22
TOTALE € 159.744.382,15 € 35.143.764,07
2) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2019 elementi attivi per un ammontare di 189.620.572,94 euro con imposta evasa pari a 41.716.526,05 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore ad 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, av-valendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
Nota di credito Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 31/01/2019 € 16.859.736,07 € 3.709.141,94
2 28/02/2019 € 9.886.490,59 € 2.175.027,93
3 31/03/2019 € 13.138.028,16 € 2.890.366,20
4 30/04/2019 € 15.074.569,98 € 3.316.405,40
5 31/05/2019 € 18.439.227,51 € 4.056.630,05
6 30/06/2019 € 18.835.747,56 € 4.143.864,46
7 31/07/2019 € 21.750.000,00 € 4.785.000,00
8 31/08/2019 € 15.425.689,32 € 3.393.651,65
9 30/09/2019 € 12.546.852,30 € 2.760.307,51
10 31/10/2019 € 15.250.457,25 € 3.355.100,60
11 30/11/2019 € 15.460.520,00 € 3.401.314,40
12 31/12/2019 € 16.953.254,20 € 3.729.715,92
TOTALE € 189.620.572,94 € 41.716.526,05
3) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
NP.E Group S.r.l. 31/03/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
NP.E Group S.r.l. 31/05/2018 € 300.000,00 € 66.000,00
NP.E Group S.r.l. 1/08/2018 € 750.000,00 € 165.000,00
TOTALE € 1.300.000,00 € 286.000,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2018 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 286.000 euro
Commesso in Mozzecane il 30.4.2019
4) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NUOVA PETROLI srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
PERLA S.r.l. 17/07/2019 € 250.000,00 € 55.000,00
PERLA S.r.l. 30/09/2019 € 350.000,00 € 77.000,00
PERLA S.r.l. 27/11/2019 € 650.000,00 € 143.000,00
Fasley di Cominale Luigi 21/10/2019 € 82.500,00 € 82.500,00
Fasley di Cominale Luigi 21/10/2019 € 86.000,00 € 86.000,00
Fasley di Cominale Luigi 24/10/2019 € 89.000,00 € 89.000,00
Fasley di Cominale Luigi 30/10/2019 € 50.700,00 € 50.700,00
Fasley di Cominale Luigi 04/11/2019 € 83.000,00 € 83.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 73.000,00 € 73.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 91.500,00 € 91.500,00
Fasley di Cominale Luigi 11/11/2019 € 89.300,00 € 89.300,00
Fasley di Cominale Luigi 19/11/2019 € 95.000,00 € 95.000,00
Fasley di Cominale Luigi 19/11/2019 € 86.000,00 € 86.000,00
Fasley di Cominale Luigi 11/12/2019 € 91.450,00 € 91.450,00
Fasley di Cominale Luigi 13/12/2019 € 94.150,00 € 94.150,00
TOTALE € 2.261.600,00 € 497.552,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2019 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 497.552 euro
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
5) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 3 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2019 elementi attivi per un ammontare di 6.881.113,91 euro con imposta evasa pari a 1.513.845,05 euro ed ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superiore al 1,5 milioni di euro;
nello specifico emettevano fatture di vendita di prodotti petroliferi la cui base imponibile comprendeva anche le accise dovute sul prodotto;
riscuotevano dal cliente l’IVA applicata sulla base imponibile così determinata;
successivamente emettevano note di variazione a favore della NUOVA PETROLI srl, con le quali si correggeva in diminuzione la base imponibile, eliminando le accise, e si riduceva l’IVA riscossa in rivalsa dal cliente e da versare all’Erario da parte della medesima NUOVA PETROLI srl;
indicavano così in dichiarazione un’imposta illegittimamente ridotta secondo il detto meccanismo, avvalendosi di un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento dell’esatto ammontare dell’imponibile delle operazioni attive e ad indurre in errore l’amministrazione in ordine all’ammontare dell’imposta dovuta.
Commesso in Mozzecane il 26.6.2020
Nota di credito N. Data di emissione Imponibile IVA indetraibile
1 Non indicata* € 1.645.948,91 € 362.108,76
2 30/11/2019 € 1.782.787,62 € 392.213,28
3 30/11/2019 € 1.226.419,43 € 269.812,27
4 30/11/2019 € 1.169.305,61 € 257.247,23
5 31/12/2019 € 1.056.652,34 € 232.463,51
TOTALE € 6.881.113,91 € 1.513.845,05
6) OLIVIERO Emilio e DAMIAN Giulio indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 8 dlvo 74/2000 perché l’Oliviero, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con il Damian in qualità di coamministratore di fatto, al fine di consentire alla NUOVA PETROLI srl di evadere l’IVA emetteva le seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Fattura Imponibile Iva evasa
31/03/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
31/05/2018 € 300.000,00 € 66.000,00
1/08/2018 € 750.000,00 € 165.000,00
TOTALE € 1.300.000,00 € 286.000,00
Commesso in Mozzecane il 1.8.2018
7) OLIVIERO Emilio, DAMIAN Giulio e IULIANO Raffaele indagati del reato di cui all’art. 110 c.p., 2 dlvo 74/2000 perché lo Iuliano, per cui si procede separatamente, in qualità di legale rappresentante della NP.E Group srl ed in concorso con l’Oliviero ed il Damian in qualità di coamministratore di fatto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti,
Emittente Fattura Imponibile Iva evasa
PERLA S.r.l. 31/03/2018 € 200.000,00 € 44.000,00
PERLA S.r.l. 30/06/2018 € 250.000,00 € 55.000,00
PERLA S.r.l. 15/08/2018 € 700.000,00 € 154.000,00
indicava nella dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2018 elementi passivi fittizi a cui corrisponde un’imposta evasa di 253.000 euro
Commesso in Mozzecane il 10.4.2019
Giudizio Abbreviato (Art. 442 C.P.P.)
Pena principale:
RECLUSIONE Anni 6 Mesi 4
da cui vanno detratti i seguenti periodi di presofferto:
Custodia cautelare in Arresti domiciliari dal 26-10-2020 al 03-04-2021 per un totale di mesi 5 giorni 9
Pene accessorie:
- Incapacita' di Contrattare con la Pubblica Amministrazione Anni 3 -
- Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna –
- Interdizione Dalle Funzioni di Rappresentanza e Assistenza in Materia Tributaria Anni 5 -
- Interdizione Dagli Uffici Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese Anni 3 -
- Interdizione Dall'Ufficio di Componente di Commissioni Tributarie Perpetua
Verona 22-05-2026
Per estratto conforme all’originale
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa M. Lipari
n.SIEP 186/2026

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA
In linea fino al 30 giugno 2026
Con Sentenza n. 11/2025 - Reg. Gen. n. 5/2025 - R.G.N.R. n. 2730/2015, emessa in data 08-05-2025 da Corte di Assise di Appello di CATANIA Sez. 1, in riforma della sentenza n. 1/2022 in data 26-05-2022 Corte di Assise CALTANISSETTA - definitiva il 17-03-2026 (Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. Reg. Gen. 41850/2025) ,
CURATOLO / GAETANO
nato a ENNA (Prov. di EN) il 27-12-1954
Cod. Fiscale CRTGTN54T27C342H
domiciliato in ENNA (Prov. di EN) - C.DA COZZO DI POVERO SNC
è stato condannato alla pena dell’Ergastolo con Isolamento diurno Mesi 6, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 575 c.p. disponendo tra le pene accessorie la pubblicazione della sentenza penale di condanna:
- Giorni 30 nel sito internet del Ministero della Giustizia
Conforme per estratto.
Catania 9-5-2026
f.to Il funzionario giudiziario
dr.ssa Grazia Rapisarda