Sentenze di assenza e di morte presunta
sentenza n.385/2026
pubbl. il 30/07/2026 - RG n. 2647/2025 - Repert. n. 881/2026 del 30/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEIn linea fino al 2 marzo 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatoreha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo nella persona del Dott. Onelio Dodero
RICORRENTE
CONTRO
GIANLUCA GUASTI nato il 14/06/1974 in SAVIGLIANO (CN)
CONVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
FATTO
In data 09/10/2025 veniva depositato ricorso, per la dichiarazione di morte presunta, da parte
Procuratore della Repubblica nella persona del Dott. Onelio Dodero, su richiesta dell’avv. Caterina Licciardello in qualità di curatrice dello scomparso GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 e residente in Manta (CN), Via Santa Brigida n. 15.
A fondamento della domanda veniva rappresentato:- che il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 16.07.2015, nominava l’avv. Caterina Licciardello quale curatrice dello scomparso Guasti Gianluca (R.G.V.G. 823/2015) ;
- che la curatrice aveva compiuto tutte le attività necessarie ed inerenti alla curatela come da relazione agli atti;
- che erano trascorsi più di dieci anni dal giorno (07.03.2015) della scomparsa del Signor GUASTI Gianluca;
Con provvedimento datato 13/10/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c. La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dal ricorrente nei termini fissati.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, senza che pervenissero notizie dello scomparso, il Giudice designato fissava udienza di comparizione avanti a sé ai sensi art. 473 bis.62 cpc per sentire il ricorrente, i parenti e la curatrice.
All’udienza del 09/07/2026, il Giudice provvedeva ad interrogare le predette persone. All’esito di tale audizione si riservava di riferire al Collegio.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Guasti Gianluca.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dal Procuratore della Repubblica.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Manta.
Nel merito, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta che Guasti Gianluca si allontanò dall’abitazione in data 07/03/2015. A seguito di ricerche venne rinvenuta l’autovettura il giorno 10/03/2015 con a bordo le chiavi, il portafoglio e la tessera sanitaria, in agro di Carmagnola, loc. Cava
Ceretto a poca distanza dal fiume Po. Vane si rilevarono le ricerche anche tramite sommozzatori. La compagna, la figlia e il fratello sentiti personalmente in udienza hanno confermato le circostanze di cui sopra e il fatto che da quella data non si sono più avute notizie. Nella stessa udienza è stata sentita la curatrice dello scomparso, avv. Licciardello, che ha confermato l’assenza di notizie anche dopo le pubblicazioni di rito, mentre il Pubblico Ministero ha insistito come da ricorso.
Da quanto sopra risulta pertanto confermato che non si hanno più notizie di Guasti Gianluca dal 2015.
Dello scomparso non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo che sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che GUASTI Gianluca è scomparso dal luogo della sua ultima residenza da oltre 10 anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciarne la morte presunta a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 07/03/2015, data in cui si è avuta l’ultima notizia.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di GUASTI Gianluca (C.F.: GSTGLC74H14I470C) nato a Savigliano (CN) il 14.06.1974 ,nel giorno del 07/03/2015;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale
“La Guida” di Cuneo; dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manta per gli adempimenti di legge.Cuneo, così deciso il 16/07/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca StariccoLa Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.119/2025
pubbl. il 12/11/2025 RG n. 3257/2024 - Sentenza n. cronol. 6038/2025 del 12/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLAIn linea fino al 31 dicembre 2026
composto dai seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3257 / 2024 VG promossa da:
EBELINA BRERA MOLINARO, BRRVLN34P48C819N, nata a Coggiola l’8 settembre 1934, residente a Coggiola, via IV novembre 1992, col patrocinio dell’avv. Carlo Boggio Marzet;contro
GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91, contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTEROOggetto:
dichiarazione di morte presuntaConclusioni:
per la parte attrice:accoglimento del ricorso
per la parte convenuta:
per il Pubblico Ministero: ---
sulla base delle seguentiMOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 24 luglio 2024 Ebelina Brera Molinaro rappresentava che in data 25 agosto 2014 il nipote Giancarlo Angelino Giorset dopo aver contattato telefonicamente la zia dalla cima del monte Barone non rispondeva alle chiamate successive; il Soccorso Alpino non riusciva a trovare Giancarlo Angelino Giorset e il 26 agosto 2014 Ebelina Brera Molinaro ne denunciava la scomparsa. Il 2-8 ottobre 2018 il Tribunale di Biella dichiarava l’assenza dei Giancarlo Angelino Giorset. Con ricorso del 23 settembre 2024 Ebelina Brera Molinaro chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse la morte presunta dell’assente. Il 6 novembre 2024 il Presidente ordinava i prescritti adempimenti pubblicitari, eseguiti i quali la parte ricorrente istava per la fissazione dell’udienza di comparizione; il 6 novembre 2025 la relatrice celebrava detta udienza e si riservava di riferire al collegio.Diritto
Ai sensi dell’art. 58 c.c., sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia dell’assente; ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c., la parte ricorrente ha eseguito le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due giornali, l’ultima delle quali è avvenuta più di sei mesi prima dell’udienza di comparizione; oltre alla parte ricorrente, non risultano eredi dell’assente; non risultano procuratori o rappresentanti legali né soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la morte presunta di Giancarlo Angelino Giorset alla data della scomparsa.
Ai sensi dell’art. 473bis.63 c.p.c., la presente sentenza potrà essere eseguita all’esito degli adempimenti pubblicitari di cui in motivazione.
Attesa la natura necessaria del giudizio e l’assenza di soccombenza processuale, nulla dovrà infine disporsi in merito alle spese di lite.P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la morte presunta, alla data del 25 agosto 2014, di GIANCARLO ANGELINO GIORSET, NGLGCR55B15L436Y, nato a Trivero il 15 febbraio 1955, residente a Coggiola, via Mazzini 91;
- dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e su due giornali; dispone che una copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del sito internet del Ministero della Giustizia e dei giornali sia depositata in cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza; dichiara che la presente sentenza potrà essere eseguita dopo che sarà passata in giudicato e che saranno compiute le annotazioni di cui sopra;
- manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficio dello stato civile del comune di Coggiola.
- nulla sulle spese di lite.
Biella, 12/11/2025
la Giudice rel.
Margherita Cerizzail Presidente
Emanuele Migliore
sentenza n.134/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 1023/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civilein linea dall'8 giugno 2026 fino al 30 novembre 2026
Il Collegio così composto:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1023/2024, instaurata
da
CESARE DEL SIGNORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE
contro
MARIA TERESA DE SCLAVIS;
con l’intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e art. 473 bis.62 c.p.c..MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
A tal fine il ricorrente ha esposto che Maria Teresa De Sclavis scompariva il 24.11.2007; che egli era coniugato con la De Sclavis dall’8.07.1984 e si separava con sentenza del Tribunale di Frosinone del 13.03.1992; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, Emanuele Del Signore e Cristina Del Signore, rispettivamente nelle date del 12.01.1985 e del 15.06.1988; che essi erano gli unici eredi della De Scalvis; che erano state inutilmente effettuate ricerche e che erano ormai decorsi più di dieci anni; che non era stata dichiarata l’assenza della De Sclavis; infine che essa non aveva procuratore o rappresentare legale né esistevano debitori o creditori della stessa.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la pubblicità di cui al secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c..
Ascoltati la parte ricorrente e degli informatori, la Difesa del ricorrente ha insistito nell’adozione del provvedimento richiesto e il processo è stato rimesso alla decisione collegiale. - 2. Nel merito, la domanda di dichiarazione di morte presunta deve essere accolta.
Ai sensi del primo comma dell’art. 58 c.c., nella versione ratione temporis vigente, “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48 su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”; il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che risulta assolto l’onere pubblicitario imposto ai sensi del secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (si vedano pubblicazioni della scomparsa sulla Gazzetta Ufficiale nelle date del 20.07.2024 e del 1°.08.2024, nonché sui giornali nazionali “Il Giornale” e “Il Tempo” del 24.07.2024 e del 3.08.2024, all.i del ricorrente).
Nella vicenda che occupa, uno dei figli della De Sclavis ha dichiarato “Lei è scomparsa a novembre 2007. Io ho ricevuto una chiamata nella quale mi si diceva che mia madre era scomparsa, io qualche giorno prima ero andato a casa sua a Paliano. Già era successo che lei scomparisse, soffriva di depressione ed era scomparsa una volta ma poi è stata ritrovata. (…) Sono state avviate delle ricerche tramite Polizia e Carabinieri, anche con i cani, per qualche giorno l’ho cercata anch’io ma senza successo. Da allora non ci ha mai fatto una telefonata. Ci sono anche persone che mi hanno detto di averla vista, chi l’ha vista nei campi nomadi, chi a Roma, ma si tratta di persone non affidabili e comunque queste informazioni non hanno avuto riscontro. Non abbiamo nessuna notizia di lei da allora. (…)” (vedi verbale dell’udienza del 17.06.2025).
Coerentemente ha deposto anche la sorella della De Sclavis, la quale ha confermato la scomparsa nel 2007 e la mancanza di notizie della stessa da allora (vedi verbale dell’udienza del 1°.07.2025).
Per la ricerca della De Sclavis si attivava anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, tramessa sul canale Rai 3 (come risulta dalla scheda della De Sclavis predisposta per la detta trasmissione, all. al ricorso), senza esiti.
Quanto sopra basta a ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta. - 4. Dispone che il ricorrente provveda alla pubblicità di cui al primo comma dell’art. 473 bis.63 c.p.c. e ai conseguenti depositi prescritti dal secondo comma dello stesso articolo.
- 5. Le spese di lite devono essere lasciate a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Maria Teresa De Sclavis, nata a Paliano (FR), il 13.09.1961, ultimo domicilio in Paliano (FR) in Via Campo di Quarata n. 25;
- dispone che il ricorrente provveda agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
- spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Frosinone, 23.04.2026
L’ESTENSORE
dott.ssa Roberta BisognoIL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
sentenza n.442/2026
pubbl. il 06/05/2026 - RG n. 11593/2025 - Repert. n. 72/2026 del 21/05/2026 - N. R.G. VOL. 11593/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 26 maggio 2026 fino al 25 novembre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore
dott. Laura Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 11593/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di assenza, promossa da:
ADRIANO FARINI (C.F. FRNDRN66T09A944I), con il patrocinio dell’avv. ALBERTI MONICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBERTI MONICAATTORE/I
Nei confronti di
BATTISTA FARINI, nato a San Benedetto Val di Sambro il 9.3.1935 (C.F. FRNBTS35C09G566F)
e del PM
INTERVENUTO
Per la dichiarazione di assenza in relazione a Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18.
CONCLUSIONI
RICORRENTE:
CHIEDE che l’On. Tribunale di Bologna voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 e 49 c.c., dichiarare
l’assenza del Sig. Fabio Farini e assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo.PM:
dichiara di intervenire e riserva le conclusioni.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.8.2025 FARINI Adriano, fratello di FARINI Fabio, nato a Bologna il 19.12.1968, esponeva che:
In data 07.06.23, verso le ore 11:30, l'istante si recava presso Villa Baruzziana, ubicata a Bologna, in Via dell'Osservanza, 19, presso il reparto SPOI, ove era stato ricoverato suo fratello, il Sig.Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, affetto da schizofrenia, con episodi autolesionistici;- l'istante trovava suo fratello nella sua camera da letto, dimesso, in preda ad uno stato delirante, bagnato di urina;
- l'istante, dopo aver aiutato il fratello a lavarsi e dopo avergli rasato la barba, parlava con la dottoressa del reparto delle condizioni in cui versata suo fratello (ella prospettava la possibilità di reintegrare il litio, sino a quel momento sospeso in quanto aveva recato seri problemi ai reni del paziente); egli lasciava la struttura verso le ore 13:15;
- alle ore 15:00 di quello stesso giorno l'istante veniva contattato da una dottoressa della struttura, la quale comunicava che suo fratello Fabio si era allontanato da Villa Baruzziana e che era già stato diramato un avviso di ricerca alle Autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna;
- i Carabinieri della Stazione di Monghidoro, in coordinamento con i Carabinieri della Stazione Indipendenza di Bologna, eseguivano delle ricerche nel tentativo di ritrovare il Sig.Fabio Farini, ricerche che non davano alcun esito;
- l'istante sporgeva due denunce che venivano archiviate;
- dal giorno della scomparsa, non si sono avute più notizie del sig.Fabio Farini;
- il sig. Fabio Farini è comproprietario, in ragione di 1/3 (assieme all'istante e al loro padre) dei seguenti immobili ubicati in Monghidoro e contraddistinti:
- al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 36,37, 46,48,102, 177,179, 788, Foglio 25, Mappali 174, 211;
- al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 138 – 789;
- il sig.Fabio Farini è proprietario di un'autovettura FIAT tipo Panda targata BW730AP ed è cointestatario (assieme all'istante) di un conto postale; è, inoltre, intestatario di Buoni Fruttiferi Postali e di altre operazioni finanziarie postali; è, infine, cointestatario, unitamente all'istante, di un conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Monghidoro, con annesse operazioni in fondi; da ultimo, è cointestatario, unitamente all'istante e al loro padre, di un libretto postale;
- il sig.Fabio Farini continua a percepire pensione INPS di inabilità;
- non esiste alcun procuratore o rappresentante legale;
- i presunti successori legittimi sono:
- l'istante;
- il padre, Battista Farini, nato a San Benedetto Val di Sambro il 09.03.1935; residente in Monghidoro, Via Cà dei Fiori, 18.
Le denunce dell’8.6.2023 e del 7.12.2023 erano prodotte in atti, unitamente al provvedimento di Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, del Comune di Monghidoro in data 12.8.2025.
All’udienza del 5-2-2026 erano presenti personalmente il ricorrente e il padre. Veniva verbalizzato:
Il ricorrente conferma quanto allegato in ricorso e che l’ultima volta che ha visto lo scomparso è stato il 7.6.2023. dichiara “Da quel giorno né io né mio padre abbiamo più avuto notizia di Fabio2.
Il padre conferma la circostanza.
Il ricorrente fa presente che a suo avviso le segnalazioni ricevute in merito all’avvistamento del fratello immediatamente dopo la scomparsa sono state probabilmente frutto di scambio di persona o di mera somiglianza, perchè non hanno trovato alcun riscontro.
Il ricorrente si riporta al ricorso e dichiara che il fratello non aveva moglie né figli e non ci sono altri prossimi congiunti viventi.
Fa presente che “il libretto postale del papà è cointestato a me, a Fabio e al papà; io e Fabio abbiamo cointestati degli investimenti alle poste e in banca, io ho la cointestazione ma erano cose sue. Abbiamo anche, un terzo ciascuno, immobili e terreni cointestati; c’è una Fiat Panda intestata a Fabio. Ci sono buoni postali cointestati a me e a lui che gli sono scaduti un anno e mezzo fa. Non sono sicuro di poterli movimentare autonomamente senza la firma di Fabio”.
La fattispecie in esame è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:
Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Art. 473-bis.60 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la dichiarazione d'assenza. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Nel caso in esame risulta dagli atti del procedimento che l’ultima notizia di Fabio Farini risale al giugno 2023. Erano quindi passati oltre due anni, già al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, pertanto vi sono i presupposti per dichiararne la assenza.
Quanto alla domanda di assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo, si osserva che le disposizioni di rilievo sono:
Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 473-bis.61 c.p.c. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Pertanto, siccome il fratello, odierno ricorrente, sarebbe erede legittimo, l’istanza di immissione temporanea nei beni dell’assente va da lui proposta, con successivo separato procedimento, al Tribunale, che provvederà in camera di consiglio; la proposizione della domanda deve essere successiva al momento in cui diverrà eseguibile la presente sentenza. Nulla sulle spese.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l’assenza di Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, attualmente irreperibile;
- nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.4.2026.
Il Giudice Relatore
dott. Francesca NeriIl Presidente
dott. Bruno Perla
R.G. 781/2025 V.G.sentenza n.74/2024 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizionein linea fino al 2 ottobre 2026
Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
dott. Simone Vanini Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Biotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra emarginata, promossa da
MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini
RICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352AOggetto: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»
OMISSIS
Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo,
1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);
2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.
Il giudice est.
Dott. Simone VaniniLa presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
sentenza n.127/2026 pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 1° ottobre 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile promossa da:
ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;RICORRENTE
CONTRO
SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)
CONVENUTO
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
Il P.M. concludeva apponendo il visto.FATTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:
- che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
- che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
- che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
- che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
- che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
- che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;
chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
Il P.M. interveniva apponendo il visto.
Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il PM concludeva apponendo il visto.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
Cuneo, così deciso il 05/03/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca Staricco
La Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.93/2026 pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 30 settembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore
nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025
DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA
parte ricorrente
Oggetto: Dichiarazione di assenza
Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”
MOTIVAZIONE
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi. - La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
…, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza. - Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:
- DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
- DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.
Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Maria Turco
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Lorenzo Del Castello
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
sentenza n.46/2026 pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile Volontaria Giurisdizione Ilin linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026
Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.
Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice
Dott. Claudio ESCHER Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da
SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.-RICORRENTI-
Con l’intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.
Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.
Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.
Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.
Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.
Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.
Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.
Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.
La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.
La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).
L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.
In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
- ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
- manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.
Il Presidente/est.
Dott. Rosario Vacirca
Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
RG n. 17628/2024
Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
In linea fino al 20 settembre 2026
nella composizione collegiale composta da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
da
FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio
ricorrente
nei confronti di
DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937
con la partecipazione del P.M.
oggetto: morte presunta
Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.
Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.
Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.
La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.
Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
- Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
- Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
sentenza n.14/2026 R.G. 273/2025 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
dr. Simone VANINI Giudice rel.
dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCARICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
OGGETTO: dichiarazione di morte presuntaCONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».
Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.
Omissis
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
- ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.
sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PRATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Giulia Simoni Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:
RICORRENTE
ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F
- difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”
OMISSIS
P.Q.M.
Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;
dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Dr. Michele SirgiovanniIl giudice est.
dr. ssa Costanza Comunale
sentenza n.449/2026
pubbl. il 10/07/2026 - RG n. 514/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANOin linea dal 17 luglio 2026 fino al 17 settembre 2026
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 514/2026 R.G. V.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
l’assenza di SCHWIENBACHER Urban, c.f. SCHRBN86R31B160B, nato a Bressanone (BZ) il 31.10.1986, già residente in Brunico (BZ), San Giorgio, Via Valle Aurina n. 40, ai sensi dell’art. 49 c.c.;
INDIVIDUA
nel 02.08.2022 la data cui risale l’ultima notizia certa dello scomparso;
DISPONE
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
DISPONE
che copia della sentenza e della documentazione attestante le pubblicazioni siano depositate nella Cancelleria del Tribunale di Bolzano per l’annotazione sull’originale.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’08.07.2026.
Il Giudice estensore
Morris Recla f.toIl Presidente
Andrea Pappalardo f.to
sentenza n.27/2026
RG 1314/2024 VG 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;RICORRENTI
per la dichiarazione della morte presunta di:
PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
OGGETTO: Dichiarazione di morte presuntaOmissis
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,
- dichiara
la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22; - ordina
che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.; - manda
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026
Il Giudice est.
Dott. Michele SirgiovanniLa Presidente
Dott. Lucia Schiaretti
- dichiara
sentenza n.984/2026
pubbl. il 07/07/2026 - RG n. 992/2025 - Repert. n. 2810/2026 del 07/07/2026

TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione
Proc. n. 992/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dall'11 luglio 2026 fino al 9 settembre 2026
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi PRESIDENTE
Dott.ssa Wandalba Farano GIUDICE
Dott. Manuel Mastromarchi GIUDICE REL.
all’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguenteSENTENZA
visto il ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 con cui Masia Elena, (CF MS A LN E83A 59B639F ) nata a Cantù (CO) il 19.01.1983, residente in Solaro (MI), Via San Giuseppe, 2, e Masia Marika (CF MSAMRK94D63E951M) nata a Mariano Comense il 23.04.1994, residente in Bregnano, Via Italia, 22, rappresentate e difese, giusto mandato dall’avv.to Alessia Modesti, nonché prossime congiunte (figlie) della Sig.ra CASALI PAOLA, con il quale chiedono la dichiarazione di morte
presunta di Paola Casali
Le figlie della signora Paola Casali , oggi ricorrenti, è scomparsa da Licata, ove si era recata in visita ad alcuni parenti, in data 20.02.2011 e nel corso di questo lungo lasso temporale non ha mai dato
notizie di sé;
da allora dare più notizia di sé;
Le stesse, infatti, alla udienza del 5 settembre 2025 hanno dichiarano che oltre ad essere le uniche eredi , non hanno più notizia della loro madre da 14 anni ovvero dal 20 febbraio 2011 e che da
allora nessuno ha mai dato notizia della stessa;
alla udienza successiva del 3 febbraio 2026 le parti interessate hanno confermato di non aver più ricevuto alcuna notizia ;
Sicchè, a seguito della pubblicazione del ricorso sugli articoli di giornale e sulla Gazzetta Ufficiale,
la situazione non è cambiata. Nessuno si è fatto vivo, né sono giunte segnalazioni di alcun tipo”.
visti gli accertamenti fatti dai Carabinieri di competenza e tutta la restante documentazione in atti all’esito dei quali non è emerso alcun dato utile;
ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre dieci anni, il ricorso possa essere accolto;
Visto il parere favorevole del PM;
Dato atto delle pubblicazioni effettuate ai sensi del provvedimento del Tribunale di Monza del 5
settembre 2025
Visti gli artt. 58 c.c. , 473 bis e 62 e segg c.p.cP.Q.M.
dichiara la morte presunta di la morte presunta di CASALI PAOLA, (CF CSLPLA61T42E573M) nata a Licata il 2.12.1961 (ultima residenza Lazzate, Via Vimercati, 8), scomparsa da Licata (AG) in
data 20.02.2011, con ogni conseguente statuizione ed effetto.
Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15 giugno 2026Il Presidente
Carmen ArcellaschiIl Giudice Est.
Manuel Mastromarchi
sentenza n.694/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 3439/2023 - Repert. n. 523/2026 del 29/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 maggio 2026 fino al 4 settembre 2026
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3439 del R. G. dell’anno 2023, avente ad oggetto: morte presunta, promosso
DA
VISONE VINCENZA, nata a Napoli l’08.04.1964 (CF VSNVCN64D48F839C), elettivamente domiciliata in Cesa (CE), alla Via Atellana, 56 presso lo studio degli avvocati Luigi Aversano e Vincenzo Guida, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All’udienza del 17.02.2026 parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il PM, a sua volta, con nota del 27.2.2026 ha concluso per l’accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2023, Visone Vincenza chiedeva, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta del padre Visone Angelo, nato a Pozzuoli (Na), il 14.02.1930, già residente e domiciliato in Napoli, via Nuova Bagnoli 484, scomparso il 17.06.2012, rappresentando che da allora, vale a dire da oltre dieci anni, dello stesso non si avevano più notizie. Al ricorso era allegata la denuncia di scomparsa sporta il 29.06.2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli, il certificato di nascita e il certificato storico di residenza del sig. Visone Angelo, nonché il fascicolo della Procura della Repubblica di Napoli aperto contro ignoti a seguito della scomparsa, con relativo decreto di archiviazione.
Con decreto del 29 maggio 2023 il Presidente ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza di fissazione depositata il 24.10.2024, la ricorrente, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedeva che venisse fissata l'udienza di comparizione a norma dell'art. 473 bis.62, co. 5, c.p.c.
Disposta la comparizione della ricorrente, all’udienza del 16.1.2025 il Giudice disponeva che venisse depositata «documentazione integrativa – acquisita presso la Pubblica Amministrazione – attestante l’esistenza di eventuali conti correnti accesi a favore di Visone Angelo (nato a Napoli il 14.02.1930) nel periodo successivo alla scomparsa e ciò attraverso la consultazione dell’anagrafe dei rapporti bancari; inoltre si richiede che venga accertato se lo scomparso abbia presentato presso l’agenzia delle entrate dichiarazioni fiscali o abbia proceduto, nel medesimo periodo, a versamenti di natura previdenziale>>, rinviando per il prosieguo all’udienza del 18.04.2025, differita d’ufficio all’udienza del 29.4.2025 in coincidenza con il trasferimento ad altro ufficio del precedente Giudice relatore.
All’udienza del 29.04.2025, parte ricorrente rappresentava che non era stato possibile procedere al deposito telematico della documentazione integrativa, essendosi tardivamente attivata a richiederne il rilascio alla pubblica amministrazione; chiedeva pertanto un rinvio, onde consentire il deposito della documentazione da acquisire, riservandosi di depositare ulteriore documentazione integrativa. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza, rinviava all’udienza del 25.09.2025 ed ulteriormente, su istanze di parte del medesimo tenore e motivazione, al 23.12.2025 e 17.2.2026.
All’esito della predetta ultima udienza, il Giudice riservava la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che deve essere considerata ammissibile la domanda, atteso che la ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come l’unica figlia dello scomparso, e cioè la ricorrente Visone Vincenza, abbia denunciato ai Carabinieri della Stazione Napoli Bagnoli in data 29.06.2012 la scomparsa del padre Angelo, risalente al precedente 17 giugno 2012; a seguito della denuncia di scomparsa, sono state compiute attività di indagine e di ricerca di Visone Angelo, concluse con esito negativo, non essendo state rinvenute tracce dello scomparso; le attività di indagine e ricerca svolte, sia tramite escussione a s.i.t. di parenti e conoscenti, sia tramite attività di ricerca presso i luoghi frequentati dallo scomparso, nonché consultazione di banche dati in uso alle Forze di Polizia e segnatamente del Weblase relativo ai cadaveri di persone non identificate, sintetizzate nella richiesta di archiviazione versata in atti, proposta dal P.M. nel fascicolo contro ignoti aperto a seguito della denuncia, non hanno invero sortito alcun effetto di risoluzione del caso di scomparsa, che tale è rimasto.
La ricorrente, peraltro, si è limitata a riferire <<sono l’unica figlia di VISONE ANGELO, non ci sono altri figli e mia madre è deceduta; mio padre è scomparso il 17.6.2012 e da allora non ho avuto più notizie; le indagini realizzate dalla Procura non hanno sortito alcun effetto; abbiamo interpellato anche la trasmissione Chi l’ha visto, senza alcun esito positivo. Non ho idea di cosa sia successo a mio padre che, tra l’altro, era già molto anziano quando è scomparso, essendo nato nel 1930. Non ho altro da aggiungere>>
Tale assenza di notizie dell’anziano uomo successive alla scomparsa verificatasi nel giugno 2012, non risulta inficiata dalla documentazione relativa alla posizione contributiva e/o previdenziale dello scomparso, nonché dalla movimentazione del conto corrente postale cointestato tra Visone Angelo e la figlia Visone Vincenza, da ultimo finalmente prodotta dal gennaio 2016 al gennaio 2026, non essendo disponibile la movimentazione precedente, e versata negli atti del procedimento, movimentazione da cui si evince che la pensione dello scomparso continua senza soluzione di continuità ad essere accreditata sul libretto di risparmio postale 28957044 per poi essere sistematicamente prelevata, senza che vi siano movimentazioni di altro genere del libretto postale, atteso che, con dichiarazione pienamente confessoria allegata al deposito documentale del 16.2.2026, Visone Vincenza, cointestataria formale del rapporto bancario/postale, ha ammesso di essere stata lei, dalla scomparsa del padre nell’anno 2012 in poi e sino all’attualità, ad effettuare tutti i prelievi successivi agli accrediti della pensione del padre risultanti dall’estratto, erogazione mai interrotta evidentemente poiché non è mai stata segnalata all’INPS la scomparsa del titolare del rapporto previdenziale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Visone Angelo, attesa l’accertata scomparsa di quest’ultimo dal 17.06.2012 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche, anche da parte delle forze dell’ordine, anche se del predetto non è stata precedentemente dichiarata l’assenza, né ovviamente emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello scomparso, non rientrando la previa dichiarazione di assenza tra i presupposti della domanda di morte presunta.
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui giornali nazionali "Il Corriere della Sera" ed “Il Mattino di Napoli” a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Visone Angelo, nato a Pozzuoli il 14.2.1930, avvenuta in Napoli il 17.06.2012;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera" ed "Il Mattino di Napoli";
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositati presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.03.2026.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati
sentenza n.524/2026
pubbl. il 17/07/2026 - RG n. 1121/2025 - Repert. n. 5129/2026 del 17/07/2026

TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILEREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 3 settembre 2026
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Ida Cubicciotti Presidente
dott. ssa Francesca Caputo Giudice est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1121/2025 V.G. R.G.
avente ad oggetto “dichiarazione di morte presunta” promosso da
SIRSI TERESA, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Tommasi, come da mandato in attiRICORRENTE
Nei confronti di SCALINCI LUIGI, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941
Con l’intervento del PM
Conclusioni come da verbale di udienza del 25.2.26
MOTIVI N FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la Sirsi adiva l’ufficio epigrafato al fine si sentir dichiarare la morte presunta del coniuge Scalinci Luigi, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941; deduceva, a sostegno della prefata istanza, che costui, in data 19.1.1989, non avesse fatto rientro presso l’abitazione familiare; indicava di aver sempre sospettato che la sparizione del medesimo dovesse essere ricondotta ad una faida tra fazioni criminali, rimarcando che solo nel 2001 un collaboratore di giustizia, Dario Toma, avesse indicato il luogo in cui questi era stato sepolto, ma che le ricerche svolte dagli inquirenti non avessero consentito di reperirne il cadavere; precisava che la Corte D’Assise di Lecce avesse condannato per l’omicidio del coniuge Gianni De Tommasi e Domenico Antonio Calabrese.
Con provvedimento del 7.4.25 il Presidente del Tribunale disponeva, a norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 c.p.c., la pubblicazione della suddetta domanda.
La ricorrente provvedeva a depositare, in data 25.6.25, la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione del ricorso, per due volte, a distanza di 10 giorni, sul Nuovo Quotidiano di Puglia e sul Messaggero, con l’invito a fornire eventuali indicazioni sulla sorte dello scomparso.
Fissata l’udienza di comparizione dell’istante e dei soggetti indicati nell’art. 473 bis n. 62 c.p.c., all’udienza del 24.9.25 veniva ascoltata la Sirsi; nel prosieguo del giudizio veniva acquisita la copia della statuizione n. 1/15 resa dalla Corte d’Assise di Lecce ed, all’udienza del 25.2.26, il giudice relatore riservava di riferire al Collegio per la decisione; il fascicolo veniva trasmesso al PM per il parere.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base dei riscontri documentali presenti in atti, la domanda sia meritevole di accoglimento.
Dal tenore della statuizione resa dalla Corte D’Assise in data 8.1.15, divenuta irrevocabile, si evince che lo Scalinci fosse membro della SCU della “ vecchia guardia” dedito alla gestione del gioco d’azzardo nell’area di sua residenza e che l’omicidio del medesimo, della cui attuazione viene svolta analitica ricostruzione sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fosse stato ordinato dal De Tommasi nel corso di un regolamento di conti con le nuove leve della medesima organizzazione.
In ossequio ai rilievi che precedono, deve dichiararsi la morte presunta di Scalinci Luigi, nato a Campi Salentina in data 1.5.1941; la dichiarazione di morte presunta va fatta risalire al 19.1.1989, data della scomparsa dell’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 61 c.c.
Ai sensi dell’art. 473 bis n. 63 c.p.c., va disposta la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia.P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara la morte presunta di Scalinci Luigi, nato a Salice Salentino in data 1.5.1941;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza, mediante inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura del ricorrente o di qualsiasi altro interessato, con onere di successivo deposito in cancelleria delle indicazioni relative alla pubblicazione;
- dispone che la cancelleria trasmetta all’ufficiale dello stato civile la presente statuizione
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.7.26
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo)Il Presidente
(dott.ssa Ida Cubicciotti)
sentenza n.373/2026
pubbl. il 13/07/2026 - RG n. 3424/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONAIn linea fino al 31 agosto 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Relatore
dott. Lara Seccacini Giudice
dott. Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2025 promossa da:
BEATRICE COCCO in proprio e n.q. genitore del minore PANDOLFI MATTEO (C.F. CCCBRC74E42D451B), con il patrocinio dell’avv. CARMENATI ANDREARICORRENTE
nei confronti di
ALESSANDRO PANDOLFI (C.F. PNDLSN70C18C573A),
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- nel merito: "Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Alessandro Pandolfi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e seguenti del Codice Civile e per l'effetto consentire di porre inessere la pubblicazione della Sentenza e la sua esecuzione a norma dell'art. 473 bis.63 c.p.c. e disporre alla cancelleria dell'Illustre Tribunale di dare notizia, a norma dell'art. 133, secondo comma, c.p.c., all'Ufficio dello Stato civile competente della Sentenza di dichiarazione di morte presunta”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso per la dichiarazione di morte presunta ex art. 473 bis.62 c.p.c. e art. 58 ss. c.c., depositato il 07/08/2025, Beatrice Cocco, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Matteo Pandolfi, ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Alessandro Pandolfi, nato a Cesena (FO) il 18/03/1970, rappresentando di aver contratto matrimonio con lo stesso a Fabriano il 05/01/2014, che dalla loro unione è nato il figlio Matteo (in data 11/02/2010) e che i coniugi stabilivano la loro residenza in Fabriano (AN) alla Via R. Sassi n. 2.
La ricorrente ha rappresentato anche che Alessandro Pandolfi è figlio di Graziella Ceccoli, nata a Monte Colombo (FO) il 4/11/1939 ed è fratello di Stefano Pandolfi, nato a Cesena (FO) il 31/05/1976, entrambi residenti in Fabriano al Viale Serafini n. 91.
Ha allegato che dal 06/08/2015 Alessandro Pandolfi risulta essere scomparso in mare, che vane sono state le ricerche effettuate, in particolare da parte dell'Autorità Marittima e che da allora dell’uomo non si è avuta più alcuna notizia.
La ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 4/2020 del 29/01/2020 resa dal Tribunale di Ancona, passata in giudicato il 25/05/2020, è stata dichiarata l’assenza di Alessandro Pandolfi e che sono trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente e la scomparsa è avvenuta in circostanze tali da far ritenere con elevatissima probabilità il suo decesso.
La ricorrente ha indicato infine nel ricorso le generalità ed il domicilio dei successori legittimi dello scomparso, ovvero la stessa Beatrice Cocco e il figlio Matteo Pandolfi nonché la madre Graziella Ceccoli e il fratello Stefano Pandolfi, e ha riferito di non aver conoscenza dell'esistenza di un procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né di soggetti terzi che potrebbero perdere diritti o sarebbero gravati da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso. - Il Presidente di Sezione, delegata dal Presidente del Tribunale, con decreto del 12/08/2025 ha designato Giudice relatore se stessa e ha disposto la trasmissione degli atti al PM, il quale ha espresso parere favorevole in data 01/09/2025.
Dapprima con decreto del 11/09/2025 e, su accoglimento dell’istanza della ricorrente, con decreto del 03/10/2025 che dispensava la stessa da uno degli incombenti, il Presidente ha onerato la sig.ra Cocco di procedere alle pubblicazioni previste dall’art. 473-bis.62 c.p.c..
La ricorrente con successiva istanza del 28/04/2026 ha chiesto la fissazione dell’udienza ex art. 473-bis.62 c.p.c..
Il Giudice relatore, rilevato che sono erano eseguite le pubblicazioni di rito ed era decorso il termine di legge, ha fissato per la comparizione davanti a sé delle parti e delle persone indicate nel ricorso l’udienza del 10/06/2026.
All’udienza nessuno era presente per lo scomparso Alessandro Pandolfi, è comparsa Graziella Ceccoli, madre di quest’ultimo, e la ricorrente, la quale ha dato atto che l’altro congiunto, eventuale possibile successore di Alessandro Pandolfi, ovvero suo fratello Stefano Pandolfi, è anch’egli deceduto nelle more del giudizio, precisamente il 06/03/2026, riservandosi di depositare i certificati anagrafici storici.
Il Giudice relatore ha interrogato le persone comparse sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a concludere; il difensore della ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio e concedendo a parte ricorrente termine di 15 giorni per la produzione dei certificati anagrafici storici, poi depositati nei termini concessi. - Prima di entrare nel merito va rilevato che tutte le formalità procedimentali imposte dal legislatore sono state rispettate, considerato che:
- - conformemente a quanto indicato nell’art. 473-bis.62 c.p.c. ed a quanto previsto nel decreto presidenziale del 03/10/2025 la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 16/10/2025 e n. 128 del 28/10/2025, nonché sui quotidiani “Corriere Adriatico” del 12/10/2025 e del 22/10/2025 e “Il Resto del Carlino” del 14/10/2025 e 24/10/2025;
- - la ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di comparizione decorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione, così come richiesto dall’art. 473-bis.62 c.p.c.;
- - il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza e notificati dalla ricorrente alla sola controinteressata, Gabriella Cecconi, madre dell’assente, atteso che l’altro controinteressato, Stefano Pandolfi, fratello dell’assente, è deceduto nelle more, in data 06/03/2026, e dunque prima del decreto di fissazione dell’udienza, come da certificato di morte del 9/3/2026 depositato il 9/6/2026.
Sempre sotto il profilo processuale va osservato che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati ex art. 50 comma 2 c.c., considerato che la ricorrente e il minore dalla stessa rappresentato, sarebbero eredi legittimi di Alessandro Pandolfi, se quest'ultimo fosse morto.
- Nel merito, la domanda è fondata.
Ai sensi dell’art. 58 c.c., infatti, la morte presunta di una persona può essere dichiarata “quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente”.
Ebbene dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che nel pomeriggio del 06/08/2015 Alessandro Pandolfi partiva da solo dal Porto di Ancona con l’imbarcazione Marshall 90 per una battuta di pesca subacquea, senza fare ritorno. Sua moglie Beatrice Cocco la sera dello stesso giorno denunciava la scomparsa del marito alla Capitaneria di Porto di Ancona, che avviava le ricerche in mare; le ricerche venivano effettuate con mezzi navali della Autorità Marittima, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Ancona; alle ore 0.30 del 07/08/2015 in prossimità della piattaforma Clara Ovest veniva ritrovato il gommone del Pandolfi con a bordo i suoi effetti personali; le ricerche proseguivano durante l’intera giornata del 07/08/2015, nonché il giorno successivo, sia esplorando il fondale, sia controllando una vasta area di superficie, con esito negativo; il Capo Reparto Operativo della Autorità Marittima di Ancona con nota del 10/12/2015 ha attestato che, nonostante la diramazione della segnalazione ad altri sorgitori del Mare Adriatico, il corpo non è stato individuato.
La ricorrente è stata quindi nominata curatore dello scomparso con provvedimento del Tribunale di Ancona del 16/12/2015 e, trascorsi due anni dal giorno a cui è risalita l’ultima notizia, ai sensi dell’art. 49 c.c. è stata dichiarata l’assenza dello scomparso dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 4/2020 del 29/01/2020, passata in giudicato il 25/05/2020.
All’udienza del 10/06/2026 sono state sentite la ricorrente e Graziella Ceccoli, madre di Alessandro Pandolfi, le quali hanno ribadito che quest’ultimo è scomparso il 06/08/2015, hanno riferito le circostanze della scomparsa ed hanno confermato che non vi erano motivi che ne giustificassero un allontanamento volontario, rappresentando che in tutti questi anni non hanno mai avuto alcuna ulteriore notizia sulle sorti del loro familiare (cfr. verbale d’udienza: “Il Giudice, dato atto di quanto sopra, invita la ricorrente a fornire dettagli sulla circostanza della scomparsa del marito. La Sig.ra BEATRICE COCCO dichiara quanto segue: “Mi chiamo Beatrice Cocco, sono nata a Fabriano il 2/5/1974, residente a Fabriano in via Sassi n. 2. Mio marito è scomparso il 06.08.2015, era partito da casa (a Fabriano) per andare da solo ad Ancona, dove tenevamo un gommone, a pesca in apnea in mare, come era solito fare. L’ultima telefonata con lui l’ho avuta alle ore 14:00 e mi ha confermato che stava pescando e mi ha dato le coordinate, poi non l’ho sentito più. Alle 18,00 circa ho provato a chiamarlo e poi visto che non rispondeva alle 19:00 del 06.08 ho contattato la Capitaneria di Porto di Ancona, affinché avviasse delle ricerche, ma nessuno l’ha trovato. Alle 2,30 del giorno dopo siamo stati informati che avevano recuperato l’imbarcazione di mio marito ancorata in mare vicino una piattaforma, a 15 miglia dalla costa, e vi abbiamo ritrovato i suoi effetti personali. Credo che si sia trattato di un incidente. Alessandro non aveva ragioni per scomparire volontariamente. Non aveva debiti, né motivi di litigio con qualcuno. Non aveva mai fatto perdere le sue tracce prima del 06.08.2015. In tutti questi anni non ho mai avuto alcuna ulteriore notizia....”. Viene introdotta la Sig.ra GRAZIELLA CECCOLI, madre del Sig. PANDOLFI, la quale dichiara quanto segue: “Mi chiamo Graziella Ceccoli, nata a Monte Colombo (RN) il 4/11/1939, sono residente a Fabriano in viale Serafini 91. Ricordo di aver visto mio figlio, che non abitava con me, l’ultima volta il 05.08.2015 e di averlo poi sentito per telefono l’ultima volta il 06.08.2015, mi aveva detto che sarebbe andato a pesca ad Ancona. Non è più tornato e non l’hanno più trovato. Hanno ritrovato soltanto l’imbarcazione con i suoi effetti personali a bordo. Non era mai sparito prima di allora e non mi risulta che vi fossero motivi che ne giustificassero un allontanamento volontario. Credo che si sia trattato di un incidente. Non ho avuto nessun’altra notizia negli anni successivi”).
La ricorrente, curatore del marito scomparso, ha inoltre aggiunto che in questi anni non ha mai ricevuto richieste di pagamenti o notizia di altro tipo di obbligazione, che il marito era dipendente delle Cartiere Fabriano e non aveva un procuratore o un rappresentante legale.
Nessun altro controinteressato si è costituito in giudizio, ha fornito notizie sul Pandolfi o ha formulato richieste, nonostante l’ampia pubblicità del presente procedimento (peraltro preceduto, come detto, da analogo procedimento all’esito del quale, sussistendone le condizioni, è stata dichiarata la assenza di Alessandro Pandolfi), né nel corso del decennio 6/8/2015 – 6/8/2025 lo stesso Pandolfi ha compiuto atti o intrattenuto rapporti giuridici se non per mezzo del suo curatore.
Sussistono, dunque, le condizioni per dichiarare la morte presunta di Alessandro Pandolfi. - Visto il disposto dell'art. 473-bis.63 c.p.c., la presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia nonché nel quotidiano Il Resto del Carlino a cura di qualsiasi interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nel quale verrà pubblicata la sentenza dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa ai sensi del comma 2 dell’art. 473-bis.63 c.p.c.. - Data la natura di volontaria giurisdizione della controversia e considerato l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
DICHIARA la morte presunta di Alessandro Pandolfi, nato a Cesena (FO) il 18/03/1970, da intendersi avvenuta in data 06/08/2015;
DISPONE che la presente sentenza venga inserita per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia e nel quotidiano Il Resto del Carlino;
DISPONE che copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale in cui sarà pubblicata la sentenza venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 1 luglio 2026Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- Con ricorso per la dichiarazione di morte presunta ex art. 473 bis.62 c.p.c. e art. 58 ss. c.c., depositato il 07/08/2025, Beatrice Cocco, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Matteo Pandolfi, ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Alessandro Pandolfi, nato a Cesena (FO) il 18/03/1970, rappresentando di aver contratto matrimonio con lo stesso a Fabriano il 05/01/2014, che dalla loro unione è nato il figlio Matteo (in data 11/02/2010) e che i coniugi stabilivano la loro residenza in Fabriano (AN) alla Via R. Sassi n. 2.
sentenza n.371/2026
pubbl. il 18/06/2026 - RG VG n. 688/2025 - Repert. n. 118/2026 del 19/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 30 agosto 2026
Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Prima Civile, composto da:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice a latere
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 688/2025 RG VG proposto da:
SCHIANCHI MASSIMILIANO e SCHIANCHI ANSELMINA, rappresentati e difesi dall’avv. Romina Cini del Foro di Parma, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Fidenza (PR), via Cavour n. 9;
Ricorrenti
contro
CASALINI ULDARICO
Resistente
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta di CASALINI ULDARICO, nato a Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Conclusioni:
All’udienza del 21 maggio 2026 i ricorrenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Dichiarare la morte presunta del sig. CASALINI ULDARICO, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12.01.1939, fissandone la data al 31 gennaio 1982;
- Ordinare l'esecuzione delle pubblicazioni e delle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 473-bis.63 c.p.c.”
Il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, Schianchi Massimiliano e Schianchi Anselmina, quali successori legittimi dello zio materno Casalini Uldarico, esponevano che lo zio risultava iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Parma dal 27 febbraio 1967, con residenza in Canada, e che lo stesso era stato cancellato per irreperibilità in data 29 aprile 2020. Allegavano i ricorrenti che, a seguito del ricorso proposto dalla loro madre Casalini Gianna, sorella di Casalini Uldarico, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 17 giugno 2002, aveva nominato la stessa ex art. 48 c.c. curatore del fratello scomparso, immettendola nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. In data 7 gennaio 2002, era intervenuto il decesso di Casalini Gianna. Essendo ormai decorsi più di dieci anni dell’ultima notizia dell’assente, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la morte presunta di Casalini Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Il Presidente del Tribunale f.f., con decreto del 14 febbraio 2025 , disponeva la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due giornali, ai sensi dell’art. 473-bis.62 cod. proc. civ., secondo comma. Effettuati i disposti adempimenti, con istanza ex art. 473-bis.62 cod. proc. civ., i ricorrenti, essendo ormai decorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione, chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa. In data 14 maggio 2026, i ricorrenti depositavano note conclusive.
All’udienza del 21 maggio 2026 compariva il ricorrente Massimiliano Schianchi personalmente, assistito dal suo difensore, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Sussiste innanzitutto la competenza giurisdizionale del Giudice italiano ai sensi dell’art. 22 Legge 31 maggio 1995 n. 218, in quanto l’ultima legge nazionale di Casalini Uldarico è quella italiana, il luogo di nascita del medesimo è situato nel circondario di Parma e lo scomparso risultava iscritto all’A.I.R.E del Comune di Parma.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Casalini Uldarico sia fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. I ricorrenti sono, infatti, eredi legittimi di Casalini Uldarico (deceduto senza figli), quali figli della defunta Casalini Angela, sorella dell’assente.
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58, comma 1, c.c. nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, "quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente, il Tribunale competente……..può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia". Nell’ipotesi in esame, tale requisito temporale è ampiamente soddisfatto.
Come emerge dalla documentazione in atti, e in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra la defunta Casalini Gianna e le autorità consolari, l'ultima notizia attendibile di Casalini Uldarico risale all'anno 1981, quando quest’ultimo comunicò alla sorella la propria intenzione di fare ritorno in Italia. Da allora, sono trascorsi oltre quarant'anni, senza che l’assente abbia dato notizie di sé. La madre degli odierni ricorrenti ha inviato invano una lettera al fratello nel mese di novembre 1981, missiva che risulta restituita al mittente in data 29 gennaio 1982 (v. timbro postale), per impossibilità di recapito al destinatario, in quanto sconosciuto (“Unknown”). La circostanza che il Casalini non abbia più contattato la propria famiglia dal 1981 assume valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla sua scomparsa.
Nel caso che ci occupa, non solo è trascorso un lasso di tempo eccezionalmente lungo, ma sono state esperite, nel corso degli anni, tutte le ragionevoli ricerche per rintracciare lo scomparso, purtroppo senza alcun esito. Dalla documentazione agli atti risulta che Casalini Gianna, sorella dello scomparso, si è rivolta sia alla Croce Rossa Internazionale sia al Consolato italiano in Canada al fine di rintracciare il fratello. Il Consolato italiano, con missiva del 13 marzo 1984, informava la Casalini dell’esito negativo delle ricerche svolte.
Quanto alla ritualità del procedimento, i ricorrenti hanno diligentemente adempiuto a tutte le formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c., come disposto da codesto Tribunale, provvedendo alla pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “Gazzetta di Parma” e “Libertà”, con invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Il fatto che, a seguito delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione locale, nessuno abbia fornito notizie dello scomparso, corrobora ulteriormente la presunzione che lo stesso sia deceduto.
Pertanto, posto che nessuno ha fatto pervenire informazioni al Tribunale di Parma entro sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione ed essendo ampiamente decorso il termine decennale di cui all’art. 58 cod. civ. (ridotto a cinque con Legge 2 dicembre 2025 n. 182. all’art. 38), si ritiene che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di CASALINI Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Si osserva che, a norma dell'art. 58 cc, la sentenza che dichiara la morte presunta deve individuare anche il giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, fissando a tale data il momento del presunto decesso. Nella specie, la morte presunta deve essere fissata alla data del 23 giugno 1980, data di spedizione da parte del Casalini dell’ultima cartolina diretta alla sorella (v. timbro postale, che riporta la data del “23 VI 1980”).
Infine, visto il disposto dell'art. 473 bis.63 cpc, la presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualunque interessato. Viene inoltre disposta la pubblicazione di un estratto della presente sentenza sul giornale nazionale “Corriere della Sera”.
Copia della Gazzetta Ufficiale e copia del “Corriere della Sera” su cui verrà pubblicato l'estratto dovranno, poi, essere depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. 473 bis.63 cpc)
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata ex art. 133, comma 2, cpc a cura della Cancelleria, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Data la natura e l'oggetto della causa, nulla va disposto sulle spese di lite.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta di CASALINI Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939, fissandone la data al 23 giugno 1980;
- Dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel giornale nazionale “Corriere della Sera” e nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di giorni sessanta;
- Dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e copia del “Corriere della Sera” su cui sarà pubblicato l'estratto vengano depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- Dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, in Camera di Consiglio il 16 giugno 2026
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
sentenza n.279/2026
pubbl. il 28/07/2026 - RG n. 618/2024

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIn linea fino al 21 agosto 2026
Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado, iscritto al N. 618 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2024, proposto
DA
Iannone Maria Grazia, nata a Nocera Inferiore (SA), il 14.01.1966, C.F.: NNNMGR66A54F912J e Lano Carmine, nato a Nocera Inferiore (SA), il 27.12.1982, C.F.: LNACMN82T27F012H, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall’Avv. Giuseppe Giarletta;
-ricorrenti-
NEI CONFRONTI DI
Lano Nicola, nato a Nocera Inferiore (SA), il 19.12.1955;
scomparso/assente
-NONCHE’
Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, cui per brevità si rinvia.MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23/04/2024, i ricorrenti, premesso di essere gli unici parenti superstiti (in quanto madre e figlio) e possibili chiamati all’eredità di Lano Nicola, nato a Nocera Inferiore (SA), il 19.12.1955, chiedevano la dichiarazione della morte presunta di quest’ultimo, non avendo più sue notizie dal giorno in cui è scomparso, ovvero dall’08.2.1991.
Eseguite le pubblicazioni del ricorso secondo le modalità previste dagli artt. 726 e ss. c.p.c., con decreto, veniva fissata, su istanza di parte ricorrente, l’udienza di comparizione delle parti ex art. 728 c.p.c.
Quindi, all’udienza del 16/07/2026, i ricorrenti, comparsi personalmente, riportandosi a quanto dedotto nell’atto introduttivo, insistevano nell’accoglimento della domanda ivi proposta; confermando di non aver avuto più notizie di Lano Nicola, da ormai quasi 30 anni e che è ormai stato accertato che egli sia stato coinvolto nell’agguato dell’8 febbraio 1991 avvenuto nella periferia della città di Eboli (SA), ove ha perso la vita unitamente ai sigg.ri Marcello Montagna e Monti Salvatore, i cui corpi non sono mai stati ritrovati, così come accertato nella sentenza n. 10/97 Reg. Sent., resa dalla Corte di Assise di Appello di Salerno, confermata in Cassazione.
All’esito della predetta udienza, assunte tutte le necessarie informazioni (cfr. verbale di udienza del 16/07/2025) la causa veniva trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio.
Preliminarmente, va confermata la legittimazione dei ricorrenti e la ritualità del medesimo procedimento.
Ai sensi dell’art. 58, co. 1, c.c., la dichiarazione di morte presunta può essere chiesta ad istanza del Pubblico Ministero o su ricorso di un suo erede, testamentario o legittimo, se la persona scomparsa fosse morta nel giorno in cui risale l’ultima notizia o, ancora, di un erede dell’erede. Nel caso di specie, dalla documentazione anagrafica depositata in atti, risulta che i ricorrenti, moglie e figlio di Lano Nicola, sarebbero i suoi eredi, stante l’avvenuto decesso del padre.
Quanto alla ritualità del procedimento, il ricorrente ha eseguito gli adempimenti previsti dall’art. 727, co. 1, c.p.c., mediante la pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica e in due giornali locali (cfr. documentazione in atti), con l’invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Nonostante le pubblicazioni effettuate, non sono pervenute al ricorrente e al Tribunale informazioni sullo scomparso.
Ebbene, esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente, l’anzidetta domanda è suscettibile di accoglimento.
Risulta, infatti, che Lano Nicola, nato a Nocera Inferiore (SA), il 19.12.1955 non è più comparso nel luogo della sua ultima residenza e che è decorso oltre un decennio dall’08.2.1991, ovvero dalla data in cui risale la sua ultima notizia.
Alla luce delle suesposte considerazioni va, quindi, dichiarata la morte presunta di Lano Nicola, nato a Nocera Inferiore (SA), il 19.12.1955, nel giorno dell’08.2.1991, ovvero data in cui risale la sua ultima notizia.
Nulla va disposto sulle spese, trattandosi di procedimento non contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento civile iscritto al N. 618/2024 R.G.V.G., così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la morte presunta di Lano Nicola, nato a Nocera Inferiore (SA), il 19.12.1955, nel giorno dell’08.2.1991;
Dispone che, a cura del ricorrente, la presente sentenza sia inserita, una sola volta e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Onera la cancelleria di provvedere alla pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia per un periodo non inferiore a giorni quindici;
Dispone, altresì, che copia della Gazzetta Ufficiale, recante la pubblicazione dell’estratto, sia depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza;
Manda, infine, la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 731 c.p.c., nonché per la comunicazione al P.M. in sede;
Dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 23.07.2026.
Il Giudice est
Dott.ssa Aurelia CuomoIl Presidente
Dott.ssa Enrica de Sire
sentenza n.486/2026
pubbl. il 15/07/2026 - RG n. 2107/2023 - Repert. n. 5071/2026 del 15/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCEIn linea fino al 20 agosto 2026
Il Tribunale ordinario di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Ida CUBICCIOTTI Presidente
Dott. Gianluca FIORELLA Giudice
Dott. Alessandro CARRA Giudice relatore
ha emesso la seguenteSENTENZA
nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2107/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di assenza o di morte presunta”
proposta da
ACCOTO Carmine, nato in Andrano (LE), il 4.10.39 (cod. fisc. CCTCMN39R04A281W), ivi residente alla via Duca Degli Abruzzi, n. 28, elettivamente domiciliato, in Andrano (LE), alla via Provinciale, angolo via Michelangelo, presso lo studio dell’Avv. Francesco Accoto (cod. fisc. CCTFNC58C20A281M), che lo rappresenta e difende, per mandato in atti;
-RICORRENTE-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14 gennaio 2026.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo, depositato in data 15 giugno 2023, l’odierno ricorrente, Accoto Carmine, esponeva che: 1) in data 1.11.2012, veniva presentata denuncia, per la scomparsa della sig.ra PAPPACCOGLI Abbondanza (cod. fisc. PPPBND45D59A281B), nata in Andrano, il 19.04.1945, res.te alla Via G. Caboto 26, moglie del ricorrente; 2) la predetta Pappaccogli è, altresì, madre, rispettivamente, di Accoto Salvatore (cod. fisc. CCTSVT69R13A281R), nato ad Andrano il 13.10.1969, residente in Andrano, alla via Caboto n. 26, di Accoto Giuseppe (cod. fisc. CCTGPP68A25B180Q), nato a Brindisi il 25.1.1968, residente in Andrano, alla via Duca degli Abruzzi n. 28, nonché, infine, della de cuius, Accoto Alessandra, (cod. fisc: CCTLSN79H55G751Q), nata a Poggiardo, il 15.6.1979 e deceduta il 07.02.2014; 3) in data 30.12.2014, il medesimo ricorrente, Accoto Carmine, chiedeva al Tribunale di Lecce – Volontaria Giurisdizione e, quindi, otteneva dal suddetto Ufficio giudiziario adito la nomina di sé all’ufficio di “curatore speciale della scomparsa”, al fine di poterla rappresentare, nei giudizi nei quali la stessa scomparsa fosse stata parte oppure nella formazione di inventari, conti, liquidazioni, divisioni, gestione di beni immobili e mobili, che riguardassero, per l’appunto, la persona della scomparsa (cfr. relativo ricorso e successivo provvedimento di nomina, in atti); 4) il Tribunale di Lecce, a tal fine, disponeva svolgersi accertamenti, in ordine alla scomparsa, a loro volta, esitati nella nota, del 26.03.2016, della Stazione dei Carabinieri di Spongano, i quali riferivano della scomparsa della Pappaccogli, della quale, effettivamente, non vi erano più notizie, ormai sin dal lontano 01.11.2012; 5) erano trascorsi, ormai, alla data di introduzione del presente procedimento, oltre 10 anni, rispetto al giorno al quale risaliva l’ultima notizia della scomparsa; 6) né, del resto, si conoscevano, allo stato, persone che, presumibilmente, potessero essere gravate da obbligazioni o che potessero perdere diritti, in conseguenza della morte della predetta Pappaccogli.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente, Accoto Carmine, rassegnava le seguenti conclusioni: voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, in accoglimento della domanda introduttiva, e, quindi, per le causali di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 58 cc e 473 bis n. 62 c.p.c. e ss: <<accertare e dichiarare la morte presunta di PAPPACCOGLI Abbondanza (cod. fisc. PPPBND45D59A281B), nata in Andrano il 19.4.1945, residente in Andrano, alla via G. Caboto, n.26, sin dalla data del 1.11.2012>>.
Venivano prodotti, segnatamente, in allegato al ricorso introduttivo, i seguenti documenti: 1) situazione di famiglia della scomparsa e residenza; 2) documento identità del ricorrente; 3) certificato di morte della congiunta figlia Accoto Alessandra; 4) richiesta certificato irreperibilità; 5) certificato irreperibilità, rilasciato dai Carabinieri di Spongano; 6) ricorso per la nomina di curatore speciale della scomparsa; 7) provvedimento del Tribunale di Lecce di nomina e riassuntivo degli accertamenti eseguiti in ordine alla scomparsa dai Carabinieri di Spongano.
Con provvedimento monocratico, emesso in data 26.09.2023, a norma dell’art 473bis 62 c.p.c., il Giudice, Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, quale precedente Giudice delegato, assegnatario del fascicolo processuale, anteriormente al subentro del sottoscritto Giudice estensore, nella titolarità del suddetto fascicolo, ordinava, al suddetto ricorrente, Accoto Carmine, che la domanda di declaratoria di morte presunta di PAPPACCOGLI ABBONDANZA fosse inserita, entro il 31.10.2023, per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale, nel Quotidiano di Puglia, oltreché nella Gazzetta del Mezzogiorno, unitamente alla rituale formulazione dello specifico invito, dichiaratamente rivolto a chiunque avesse avuto notizie della scomparsa, di farle pervenire, al Tribunale di Lecce, entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Espletate, pertanto, le formalità relative alla pubblicità, a fronte dell’intervenuto decorso temporale di sei mesi decorrenti dall’ultima pubblicazione, veniva fissata la prescritta udienza di comparizione di comparizione delle parti.
Con successivo provvedimento monocratico, emesso in data 26/09/2024, il medesimo Giudice designato, Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, delibava l’istanza ex art. 473-bis.62 c.p.c., quale la stessa era stata medio tempore formulata dal ricorrente, ed esaminava, conseguentemente, la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima: trattavasi della documentazione attestante il corretto adempimento delle prescrizioni, di cui al precedente provvedimento reso in data 26.09.2023. Veniva, quindi, fissata l’udienza del 21.04.2025, ore 09.30, per la comparizione, innanzi al Giudice designato, di tutte le parti interessate: nella medesima sede, veniva disposto che copia del ricorso e copia del pedissequo decreto di fissazione di udienza fossero notificate, a cura del ricorrente, alle persone indicate nel ricorso medesimo, a norma dell’art. 473-bis.62, comma 1 c.p.c., entro il 30.03.2025. Si disponeva, altresì, che gli atti fossero trasmessi al P.M. in sede.
Con successivo provvedimento monocratico, del 9 aprile 2025, il sottoscritto Giudice estensore, Dott. Alessandro Carra, nella veste di nuovo Giudice assegnatario del presente procedimento, prendendo atto del contenuto di un’apposita istanza presentata, nelle more, dal patrono di Accotto Carmine, Avv. Francesco Accoto, denominata “Segnalazione di udienza fissata in giorno festivo (Pasquetta) e richiesta di rinvio d’ufficio”, rilevava che: “1) in data 26.09.2024, il Giudice, Dott.ssa Perrone, fissava, per la comparizione delle parti interessate, l’udienza del 21.04.2025, mandando al ricorrente, per la notifica del ricorso e del decreto di comparizione; 2) il patrono del ricorrente provvedeva, quindi, alla notifica, agli interessati, in data 20.11.24, giuste notifiche depositate nel telematico; 3) il precedente Giudice designato, per mera svista, nel decreto di comparizione parti, fissava l’udienza, in un giorno festivo (21.04.25 “Pasquetta”, rectius “Lunedì dell’Angelo”).
L’Avv. Francesco Accoto chiedeva, per l’appunto, che il Tribunale adito disponesse il rinvio d’ufficio dell’udienza, “evitando in tal modo di dover rinotificare agli interessati”. Venivano, quindi, adottate le seguenti disposizioni: “FISSA, quale nuova udienza di trattazione in contraddittorio della domanda introduttiva, l’udienza del 26 giugno 2025, ore 14,30, previa revoca del precedente provvedimento di fissazione di udienza, a firma della Preg.ma Collega, Dott.ssa Gabriella Perrone; DISPONE, in ogni caso, la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di un’eventuale rinnovazione della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, cioè del presente provvedimento di fissazione, relativamente ai soli contraddittori, in relazione ai quali, si reputi necessaria e/opportuna detta rinnovazione del procedimento notificatorio; ASSEGNA, quindi, a parte ricorrente, in vista di un’eventuale rinnovazione della notifica, limitatamente ai soggetti, in ordine ai quali, si ravvisino una necessità e/o un’opportunità, in tal senso, termine, fino al 28 aprile 2025, per la notifica del ricorso introduttivo e dell’odierno provvedimento di fissazione, al quale va, pertanto, attribuita valenza integralmente sostitutiva del precedente provvedimento di fissazione, datato 26 settembre 2024; ONERA, in ogni caso, la difesa del ricorrente di comprovare, per il tramite di qualsiasi mezzo idoneo, il fatto che i contraddittori, in ordine ai quali si ritenga superflua una rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del presente nuovo decreto di fissazione udienza, abbiano comunque avuto effettiva cognizione della nuova udienza del 26 giugno 2025, come sopra calendarizzata.
Alla citata udienza del 26 giugno 2025, l’Avv. Luca Maggio, comparendo nella veste di sostituto processuale dell’Avv. Accoto, faceva presente, preliminarmente, che era stato ottemperato, nelle more dell’udienza, il provvedimento emesso il 9 aprile 2025 di fissazione della nuova udienza di comparizione delle parti.
Alla detta udienza del 26 giugno 2025, comparivano, inoltre, personalmente, oltre al ricorrente, Accoto Carmine, presente personalmente, quale marito della scomparsa, Pappaccogli Abbondanza, anche Accoto Giuseppe, figlio dei predetti genitori; non compariva, invece, l’altro figlio della coppia coniugale, cioè il figlio, Accoto Salvatore, il quale aveva, comunque, sottoscritto, nelle more, un’apposita dichiarazione che, già depositata telematicamente, veniva esibita al Giudice delegato, con la quale lo stesso figlio della scomparsa, Accoto Salvatore, aveva dichiarato che, avendo, in ogni caso, già avuto piena e formale cognizione del procedimento, non intendeva parteciparvi, accettando, quindi, che il procedimento proseguisse in sua assenza.
Nel contesto della medesima udienza, si procedeva, pertanto, all’ascolto del ricorrente, Accoto Carmine, il quale, a sua volta, confermava, integralmente, la narrativa del ricorso introduttivo; ne seguiva il rinvio del procedimento, all’udienza del 14 gennaio 2026, ore 9,30, al cui esito il sottoscritto Giudice estensore riservava la causa in decisione collegiale.
Orbene, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni necessarie, ai fini dell’accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 c.c., di PAPPACCOGLI Abbondanza (cod. fisc. PPPBND45D59A281B), nata in Andrano, il 19.4.1945, ivi res.te alla Via G. Caboto 26.
Si proceda con ordine.I singoli documenti, oggi in scrutinio, quali gli stessi sono stati prodotti dall’odierno ricorrente comprovano, univocamente, la specifica circostanza, dirimente ai presenti fini, costituita dal fatto che non si hanno più notizie di sorta, riguardanti la persona di PAPPACCOGLI Abbondanza, ormai a partire dal lontano 1° novembre dell’anno 2012: tanto è evincibile, in particolar modo, dalla nota del 26 marzo 2016, della Stazione dei C.C. di Spongano, già depositata nel precedente giudizio di dichiarazione di assenza.
Con formale istanza rivolta al Comando Carabinieri di Spongano, sottoscritta, in Andrano, il 9 novembre dell’anno 2022, l’odierno ricorrente, Accoto Carmine, sempre con il patrocinio e la rappresentanza dell’Avv. Francesco Accoto, richiedeva il rilascio del “certificato di irreperibilità” della congiunta, scomparsa, relativo alla propria moglie, Pappacogli Abbondanza (nata ad Andrano il 19 aprile dell’anno 1945). Nel contesto della suddetta istanza, quindi, Accoto Carmine preannunciava, expressis verbis, il proprio proposito di adire il Tribunale territorialmente competente, al fine di ottenere la declaratoria di morte presunta della propria consorte, essendo ormai decorsi dieci anni dalla scomparsa, come da relativa denuncia, già sporta, a suo tempo, al medesimo Comando.
Con successiva relazione rilasciata, per gli usi consentiti dalla legge, in Spongano, in data 17 novembre 2022, il Comandante della Stazione dei C.C. di Spongano, Lgt. Gianluca Galati, in riscontro a quanto precedentemente richiesto con la citata missiva del 09/11/2022, riferiva quanto segue: <<in data 01/11/2012 la signora Accoto Alessandra, denunciava la scomparsa della madre la signora PAPPACOGLI Abbondanza, nata a Andrano il 19/04/1945, allontanatasi dalla sua abitazione di Andrano (LE) in circostanze non meglio precisate. Tuttora risulta scomparsa/irreperibile>>.
Ad ogni buon conto, anche a seguito delle sopraggiunte pubblicazioni, così come eseguite, ai sensi dell’art. 473-bis.62 c.p.c., non sono pervenute notizie dell’assente.
A tutti i superiori rilievi consegue, pertanto, che, essendo già trascorsi oltre dieci anni dal giorno dell’ultima notizia della scomparsa, PAPPACOGLI Abbondanza, può esserne dichiarata la morte presunta.
Ai sensi dell’art. 473-bis. 63 c.p.c., la presente sentenza andrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui giornali “Gazzetta del Mezzogiorno” e “Corriere della Sera”, a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto, dovrà essere depositata, presso la Cancelleria di questo Tribunale, per l’annotazione sull’originale della sentenza, la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l’annotazione di cui sopra.La presente sentenza va, inoltre, comunicata, ex art. 133 c.p.c., all’Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nulla va statuito sulle spese del presente procedimento.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 2107/2023 R.G.V.G., instaurato con ricorso proposto in data 15/06/2023, così provvede, in accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA la morte presunta di PAPPACOGLI ABBONDANZA (cod. fisc. PPPBND45D59A281B), nata ad Andrano, il 19.04.1945, ivi res.te alla Via G. Caboto n. 26, come avvenuta in data 01/11/2012;
DISPONE che la presente sentenza venga pubblicata, per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonché sui quotidiani “Gazzetta del Mezzogiorno” e “Corriere della Sera”;
DISPONE che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l’estratto vengano depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale, per l’annotazione sull'originale della sentenza stessa;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andrano (LE);
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Lecce, 22 giugno 2026.Il Giudice estensore
Dott. Alessandro CarraIl Presidente
Dott.ssa Ida Cubicciotti
Sentenza n. 68/2024
Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civilein linea fino al 21 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
dott.ssa Marta Speciale Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.
promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi RESISTENTI
e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
( OMISSIS)
p.q.m.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
- Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
- Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero ViolaProc. N.46/2023 sub. 1 R.G.
IL TRIBUNALE DI PALMISezione Civile
Composto dai Sigg.:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
Dott.ssa Marta Speciale Giudice
Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
(OMISSIS)
p.q.m.
visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
ORDINA
Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
- a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura
di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece
che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );
- a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
(invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola
sentenza n.332/2026
pubbl. il 28/07/2026 - RGN.2815/2025 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILEIn linea fino al 17 agosto 2026
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Lorenzo dall'Igna Presidente
dott. Giulio Rusticali Giudice Relatore
dott. Gilberto Di Carlo Giudice
nel procedimento iscritto al n. V.G. 2815/2025 promosso da MONICA PANICO e da ANNAMARIA BONACINA,
ha pronunciato ex art. 473 bis.60 c.p.c. la seguente
SENTENZA
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
visti gli artt. 49 c.c., nonché 473 bis.60 e 473 bis.63 c.p.c.
- DICHIARA assenza di EUGENIO PANICO, nato a ROMA (RM), il 22/06/1945;
- ORDINA che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a spese di parte ricorrente;
- NULLA dichiara sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al competente Ufficio dello stato civile. Così deciso a Como, nella Camera di Consiglio del 14.7.2026.
Il Giudice Relatore
Giulio RusticaliIl Presidente
Lorenzo dall'Igna
sentenza n.1068/2026
pubbl. il 27/07/2026 - RG n. 697/2025 - Repert. n. 2020/2026 del 27/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZAIn linea fino al 14 agosto 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
dott.ssa Monica Gasparella Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 697/2025 R.G., promossa con ricorso ai sensi degli articoli 58 c.c. e 473 bis 62 c.p.c.
da
MACULAN Ivan, nato a Vicenza il 13.9.1976, residente in Caldogno (VI), Via delle Camelie n. 9, c.f. MCLVNI76P13L840M; HOLLANT Jacqueline, nata a Saint-Omer (Francia) il 20.4.1939, residente in Vicenza, Strada Marosticana n. 293, c.f. HLLJQL39D60Z110L; MACULAN Silvi, nata a Vicenza il 31.3.1975, residente in Caldogno (VI), Via Giaroni n. 63/3, c.f. MCLSLV75C71L840G; MACULAN Mirella, nata a Montreal (Canada) il 14.9.1963, residente in Vicenza, Via Lago Maggiore n. 8/1, c.f. MCLMLL63P54Z401Q; MACULAN Cristina, nata a Vicenza il 26.6.1969, residente in Thiene (VI), Via Trieste n. 131, c.f. MCLCST69D66L840O, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Marco Lunardi del Foro di Vicenza
nei confronti di
MACULAN Giorgio, nato a Sant Michel (Canada), residente in vita a Buenos Aires (Argentina), Via Avenida Cerrito n. 224, con ultimo domicilio in Caldogno (VI), Via Pedrollo n. 83, scomparso dal 2002
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: dichiarazione di morte presunta Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso.
Accertati i fatti esposti in ricorso, dichiarare la morte presunta del sig. Giorgio Maculan, nato a Sant Michel (Canada), residente in vita a Buenos Aires (Argentina), Via Avenida Cerrito n. 224, con ultimo domicilio in Caldogno (VI), Via Pedrollo n. 83, scomparso dal 2002, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: in data 20.7.2026, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.2.2025, Ivan Maculan, Hollant Jacqueline, Silvi Maculan, Mirella Maculan e Cristina Maculan esponevano che Giorgio Maculan, nato a Sant Michel (Canada), residente in vita a Buenos Aires (Argentina), Via Avenida Cerrito n. 224, e con ultimo domicilio in Caldogno (VI), Via Pedrollo n. 83, era scomparso nel 2002, dopo essersi recato in Argentina per ragioni di lavoro, senza più dare notizie di sé ai familiari.
I ricorrenti deducevano che Giorgio Maculan, figlio di Mario Maculan e Hollant Jacqueline, aveva contratto matrimonio in Italia con Renata Fittolani in data 3.3.1991, svolgeva attività di agente di commercio e manteneva in Vicenza e Caldogno il centro dei propri interessi familiari, economici e sociali, pur risultando residente in Argentina. Rappresentavano altresì che, dopo la scomparsa, la moglie si era attivata nelle ricerche, anche mediante denuncia di scomparsa, senza alcun esito, e che nel 2010 procedeva a chiedere al Tribunale di Vicenza prima la separazione personale dal marito e poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti evidenziavano, inoltre, che in data 18.12.2024 era deceduto Mario Maculan, padre dello scomparso, con conseguente apertura della successione, rispetto alla quale Giorgio Maculan risultava chiamato all’eredità; da ciò l’interesse alla declaratoria di morte presunta, essendo ormai trascorsi oltre venti anni dall’ultima notizia dello scomparso e non risultando l’esistenza di un procuratore o rappresentante legale dello stesso.
Con decreto del 20.2.2025 il Giudice delegato, ai sensi dell’art. 473 bis 62 c.p.c., ordinava che la domanda fosse inserita, per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, uno a diffusione nazionale e uno locale, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
La parte ricorrente depositava documentazione attestante l’esecuzione delle pubblicazioni prescritte: in particolare, l’avviso risultava pubblicato su quotidiano locale in data 16.4.2025 e in data 4.5.2025, nonché su quotidiano a diffusione nazionale in data 10.5.2025 e in data 20.5.2025; veniva altresì depositata documentazione relativa alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.
Successivamente, veniva fissata l’udienza del 25.6.2026 per la comparizione personale dei ricorrenti e delle persone interessate, ai sensi dell’art. 473 bis 63, comma 1, c.p.c., disponendosi altresì la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero.
All’udienza del 25.6.2026 comparivano personalmente Ivan Maculan, Hollant Jacqueline, Silvi Maculan, Mirella Maculan e Cristina Maculan, assistiti dall’avv. Marco Lunardi.
Il Giudice procedeva all’interrogatorio delle persone comparse sulle circostanze rilevanti.Ivan Maculan dichiarava di avere visto Giorgio Maculan per l’ultima volta nel 2002, precisando che, dopo la partenza, questi non aveva comunicato dove si sarebbe recato e non era più stato visto, aggiungendo che i due non convivevano. Hollant Jacqueline confermava di averlo visto per l’ultima volta nel 2002. Mirella Maculan riferiva che Giorgio Maculan si recava saltuariamente in visita ai genitori, che era stato sposato e poi aveva divorziato, e che anche lei ricordava quale ultimo incontro quello risalente al 2002. Cristina Maculan e Silvi Maculan dichiaravano che lo vedevano una o due volte all’anno e precisavano che Giorgio Maculan aveva riferito di abitare in Argentina; aggiungevano che anche la moglie si era recata in Argentina per cercarlo, senza trovarlo, e aveva poi ottenuto il divorzio nel 2010. Le medesime riferivano inoltre che Giorgio Maculan aveva un’attività di commercio di argenteria, effettuava spostamenti in diverse parti del mondo e che nel 2002 era nuovamente partito per l’Argentina, dicendo che sarebbe tornato, ma da allora non era più stato visto né sentito ed era divenuto irreperibile anche telefonicamente. Precisavano, ancora, che anche gli amici dello scomparso avevano tentato inutilmente di contattarlo, che la ex moglie aveva presentato denuncia internazionale in Argentina senza ottenere notizie, che la vicenda era stata segnalata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, senza esito, e che non vi erano motivi di attrito familiare idonei a spiegare un volontario definitivo allontanamento.
All’esito dell’udienza il difensore dei ricorrenti dichiarava che le pubblicazioni erano state eseguite nei termini e con le modalità richieste dal decreto del 20.2.2025 e si riportava alle conclusioni del ricorso. Il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza del 6.7.2026, preso atto dell’avvenuta esecuzione delle pubblicazioni previste dalla legge, del decorso del termine stabilito senza che fossero pervenute notizie circa l’esistenza in vita dello scomparso, nonché delle dichiarazioni rese all’udienza, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di competenza.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Giorgio Maculan sia fondata e meritevole di accoglimento.
La domanda risulta proposta al Tribunale competente, avuto riguardo all’ultimo domicilio dello scomparso in Caldogno (VI), nonché da soggetti legittimati e portatori di un concreto interesse alla pronuncia. In particolare, i ricorrenti sono familiari dello scomparso e hanno specificamente allegato l’esigenza di definire la situazione successoria conseguente al decesso di Mario Maculan, padre di Giorgio Maculan, rispetto alla quale la perdurante incertezza sull’esistenza in vita di quest’ultimo incide sulla possibilità di procedere agli adempimenti conseguenti all’apertura della successione.
Nel merito, dagli atti emerge un quadro fattuale univoco.
Giorgio Maculan risulta scomparso nel 2002 dopo essersi recato in Argentina per ragioni di lavoro; da allora non ha più fatto ritorno, non ha più mantenuto contatti con i familiari ed è divenuto irreperibile anche telefonicamente. La denuncia di scomparsa sporta dalla moglie dell’epoca dà conto dell’ultima partenza dall’Italia, dei successivi contatti telefonici interrottisi nei primi giorni di aprile 2002, delle ricerche svolte a Buenos Aires e della denuncia presentata anche presso le autorità locali e il Consolato italiano, rimaste prive di esito. Tali elementi documentali trovano riscontro nelle dichiarazioni rese all’udienza del 25.6.2026: i familiari hanno concordemente collocato nel 2002 l’ultima occasione in cui ebbero notizie dirette di Giorgio Maculan; hanno riferito della sua abituale permanenza o attività in Argentina, degli spostamenti connessi all’attività commerciale, della partenza con prospettazione di un successivo ritorno mai avvenuto, dell’irreperibilità anche telefonica e dell’esito negativo dei tentativi di ricerca compiuti dalla ex moglie e da amici. Particolarmente significativo è, inoltre, il riferimento all’assenza di contrasti familiari tali da giustificare una scelta consapevole e stabile di recidere ogni rapporto, nonché alla perdurante mancanza di qualsiasi notizia nonostante la segnalazione della vicenda anche attraverso canali di ampia diffusione.
Risulta inoltre regolarmente eseguita la pubblicità prevista dall’art. 473 bis 62 c.p.c. Il decreto del 20.2.2025 ha disposto l’inserzione della domanda, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, uno a diffusione nazionale e uno locale, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. La documentazione depositata attesta l’avvenuta pubblicazione sui quotidiani indicati e in Gazzetta Ufficiale; inoltre, all’esito del decorso del termine assegnato, non risultano pervenute comunicazioni, segnalazioni o elementi idonei a far ritenere l’esistenza in vita di Giorgio Maculan.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 58 c.c., essendo decorso un periodo ampiamente superiore a dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dello scomparso. La protratta assenza di notizie, l’esito negativo delle ricerche svolte, la mancanza di contatti con i familiari per oltre vent’anni e l’assenza di segnalazioni all’esito delle pubblicazioni di legge, integrano un compendio istruttorio sufficiente per dichiarare la morte presunta. In assenza di una data più precisa dell’evento, e risultando dagli atti soltanto che l’ultima notizia certa risale all’anno 2002, la morte presunta deve essere dichiarata alla data del 31.12.2002.
Ai sensi dell’art. 473 bis 63 c.p.c., la presente sentenza andrà inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia a cura dei ricorrenti, trattandosi degli adempimenti conseguenti alla pronuncia dichiarativa della morte presunta.
Non appare necessario disporre ulteriori mezzi di pubblicità.
Nulla va disposto riguardo alle spese, mancando ogni ragione di soccombenza.P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara, alla data del 31.12.2002, la morte presunta di MACULAN Giorgio, nato a Sant Michel (Canada), residente in vita a Buenos Aires (Argentina), Via Avenida Cerrito n. 224, con ultimo domicilio in Caldogno (VI), Via Pedrollo n. 83;
- dispone che, a cura dei ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, con successivo deposito in cancelleria per l’annotazione sull’originale;
- nulla per le spese.
Si manda alla cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’art. 133 secondo comma c.p.c.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 07.07.2026.Il giudice relatore
Dott.ssa Monica GasparellaIl Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
sentenza n.329/2025
pubbl. il 27/06/2025 - RG n. 2346/2023- Repert. n. 649/2025 del 27/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Volontaria Giurisdizionein linea dal 15 luglio 2026 fino al 14 agosto 2026
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Andrea Milesi Presidente
dott. Giorgio Scarsato Giudice
dott. Luigi Enrico Calabrò Giudice rel.
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2346/2023 tra GUEVARRA CORAZON MESA (C.F. GVRCZN65P63Z216I), nata a Las Pinas (Filippine) il 23 settembre 1965, residente a Cremona, via del Giordano n. 117, rappresentata e difesa dall’avv. CHIARA DAMIANI (c.f. DMNCHR85D56D150F), nel cui studio in Cremona, via Regina Teodolinda n. 13 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
CONTRO
SCHROEDER JEFFREY G. (c.f. SCHJFR83T18Z216Q), nato a Las Pinas (Filippine) in data 18 dicembre 1983;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la locale Procura della Repubblica;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, Guevarra Corazon Mesa ha chiesto che fosse dichiarata la morte presunta del figlio Schroeder Jeffrey G. è nato a Las Pinas nelle Filippine in data 18 dicembre 1983 e residente in Cremona, via Ferruccio Ghinaglia n. 93, la cui ultima notizia di esistenza in vita risale alla data di conferimento della procura notarile alla ricorrente per la vendita dell’immobile di sua proprietà in data 18/4/2011 (doc. 7-8).
Con provvedimento dell’11/12/2023, il Presidente del Tribunale ha ordinato alla ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.62 c.p.c..
Con istanza depositata in data 16/11/2024, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità, ed il Giudice relatore ha fissato l'udienza per la comparizione dei ricorrenti e delle altre persone indicate nel ricorso.
Del presente procedimento è stato notiziato il P.M. in sede.
All’udienza del 27/5/2025, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Schroeder Jeffrey G. sia ammissibile e fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetto legittimato ed avente interesse ad agire ai sensi degli artt. 50 e 58 c.c.: la ricorrente, infatti, in quanto madre sarebbe erede legittima di Schroeder Jeffrey G. se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui.
Inoltre, sussistono i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di morte presunta, in quanto: a) sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di Schroeder Jeffrey G.; b) ai sensi dell’art. 58, ult. co., c.c., può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza; c) sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età di Schroeder Jeffrey G.; d) non si ha notizia di altre persone che, nell’attualità, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.
Nel caso di specie, l’ultima notizia dello scomparso risale al rilascio della procura a vendere l’immobile di proprietà in data 18/4/2011.
E’ inoltre presente in atti attestazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di Cremona, con cancellazione avvenuta in data 16/10/2012.
Sentita in udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere da allora alcuna notizia del figlio né del padre biologico dello stesso. All’udienza del 27/5/2025, la ricorrente ha anche esibito missiva proveniente da una delle sorelle (per parte di madre) che ha dichiarato, anche a nome delle altre, di non avere avuto da tempo contatti con lo scomparso.
Dunque, può dichiararsi presunta la morte di Schroeder Jeffrey G. è nato a Las Pinas nelle Filippine in data 18 dicembre 1983, che si ha per avvenuta alla fine del giorno 18/4/2011 in Cremona.
Visto il disposto dell'art. 473bis.63, c.p.c., la presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia., a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza, a cura della Cancelleria.
Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la morte presunta di Schroeder Jeffrey G. è nato a Las Pinas nelle Filippine in data 18 dicembre 1983, già residente in Cremona, via Ferruccio Ghinaglia n. 93, avvenuta alla fine del 18/4/2011 in Cremona.
DISPONE che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia.
DISPONE che copia della Gazzetta Ufficiale su cui sarà pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.
NULLA sulle spese.Così deciso in Cremona il 12 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE
dott. Luigi Enrico CalabròIL PRESIDENTE
dott. Andrea Milesi
sentenza n.701/2026
pubbl. il 09/07/2026 - RG n. 2871/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civilein linea dal 13 luglio 2026 fino al 13 agosto 2026
nelle persone dei magistrati signori: dott. Vito Di Vita Presidente Estensore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice Togato dott. Jacopo Chiodo Giudice Togato all’esito della Camera di Consiglio in data 24 giugno 2026, pronuncia la seguente
SENTENZA
su ricorso formulato da
Adele Meleri (c.f. MLRDLA49B61B137L) assistita e difesa dall’avv. Moira Mandelli del Foro di Bergamo- ricorrente -
OGGETTO: dichiarazione di assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936.
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
CONCLUSIONI: dichiararsi la assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936, disporre l’apertura del testamento olografo depositato presso lo studio del Notaio dott. Francesco Patanè, ordinando l’immissione nel possesso temporaneo dei beni degli eredi, e, per l’effetto, dichiarare e statuire il diritto della ricorrente ad ottenere dall’INPS la liquidazione in via provvisoria della pensione di reversibilità, eventualmente previa prestazione di idonea cauzione.MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaurite le formalità previste all’art. 473 bis.60 c.p.c., alla udienza in data 24 giugno 2026, comparsa la ricorrente Adele Meleri, quest’ultima ha chiarito le circostanze a fondamento della domanda in oggetto.
Ha riferito la donna che, in data del 25 giugno 2024 e, precisamente, nell’arco di tempo in cui si era recata a fare compere al mercato, il marito Antonio Teli si era allontanato dalla comune abitazione, lasciandole un biglietto, da lei rinvenuto al rientro, del seguente letterale tenore “sono a pescare presso il fiume Muzza addio per sempre” – che consegnava in copia in seno all’udienza.
Avendo riconosciuto con certezza la grafia del marito, Adele Meleri aveva avvisato immediatamente il di lei cognato, Emilio Teli, con il quale si era poi recata presso la Stazione dei Carabinieri di Brembate per riferire l’accaduto.
Ne erano, dunque, seguite le prime ricerche in prossimità del luogo indicato da Antonio Teli, dove, da un lato, veniva rinvenuta l’autovettura dell’uomo, e, dall’altro, veniva riscontrato un livello del fiume talmente alto da sconsigliarne le prosecuzione.
Condizione idrologica che veniva constatata anche dai Vigili del Fuoco, i quali rappresentavano alla ricorrente l’eventualità, vista la forza della corrente d’acqua, che Antonio Teli fosse stato travolto e trascinato nell’Adda, poi nel Po e, infine, in mare (suo marito non lo troviamo più).
Adele Meleri, che pure accoglieva la ricostruzione offerta dagli operanti – a suo dire, corroborata dalle immagini fotografiche degli impianti di sorveglianza, ivi locati, in cui si poteva apprezzare la persona di Antonio Teli alla guida del proprio veicolo, poco prima della sua scomparsa – manifestava, peraltro, perplessità in ordine alla circostanza che il marito, affetto da grave patologia agli arti inferiori, potesse avere guidato per tutto il tragitto dalla abitazione al fiume (distanti, circa, venti chilometri).
Tale dubbio veniva condiviso anche dal cognato Giancarlo Tasca e dal fratello Emilio Teli, i quali, sentiti sul punto, hanno dato atto che cani molecolari si dirigevano a circa 100 metri dal luogo del possibile ingresso verso l’Adda, tragitto che Antonio Teli non avrebbe mai potuto percorrere in ragione della patologia alle gambe di cui soffriva.
Le sorelle di Antonio Teli, Agnese e Angela Teli, nonchè Roberta Tasca (sorella di Giancarlo) – che, unitamente a Giancarlo Tasca ed Emilio Teli, osservata la copia dello scritto prodotto dalla donna, confermavano essere stato vergato di pugno dallo scmparso – rappresentavano di essersi recate sul luogo delle ricerche e di avere notato i soccorsi in atto.
Ebbene, il decorso del lasso temporale di due anni e la impossibilità di acquisire ulteriori elementi, a suffragio della esistenza in vita o di un possibile ritorno di Antonio Teli, impongono la pronuncia della sentenza per cui è ricorso.
Ai sensi dell’art. 50, comma primo, c.c., a richiesta della ricorrente può oggi disporsi la apertura degli atti di ultima volontà di Antonio Teli, una volta eseguibile la presente sentenza.
Può altresì essere disposta, a richiesta della stessa ricorrente – se erede testamentaria o legittima –la sua immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (che dovrà essere preceduta da inventario) e, in ogni caso, la ammissione di Adele Meleri all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla eventuale morte di Antonio Teli, a mente degli artt. 50, 52 e 53 c.c. e 473 bis.61, senza uopo, avuto riguardo al rapporto di coniugio, di cauzioni od altre cautele.
Tra i richiamati diritti rientrano non solo quelli che incidono sul patrimonio dell’assente, ma anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi.
Pertanto, Adele Meleri, quale coniuge dell'assente titolare di pensione, che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l’assenza dello stesso coniuge - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell’I.N.P.S..
Infatti, l’Istituto, in caso di ritorno dell’assente, dovrà corrispondere a quest’ultimo solo la differenza fra l’importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie (Cass. Sez. L. 5 novembre 1988 n. 5988).P.Q.M.
visti gli artt. 49, 50, 52 e 53 c.c. 473 bis.61 e 473 bis.63 c.p.c.
Dichiara
la assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936 e, per l’effetto,
dispone
la immissione di Adele Meleri nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (che dovrà essere preceduta da inventario), nonché la sua ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla eventuale morte di Antonio Teli (ivi compreso il
diritto alla pensione di reversibilità).
Ordina
la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Ministero della Giustizia.
Dispone
la apertura degli atti di ultima volontà di Antonio Teli, una volta eseguibile la presente sentenza.
Bergamo, 8 luglio 2026Il Presidente Estensore
dott. Vito Di Vita
sentenza n.115/2026
Sentenza n. 115/2026 pubbl. il 07/04/2026 - RG n. 2507/2025 - Repert. n. 317/2026 del 08/04/2026 - N. R.G. 730/2025 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
PRIMA CIVILEin linea dall'8 giugno 2026 fino al 6 agosto 2026
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Carla Venditti Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
Dott.ssa Claudia Masciopinto Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2507/2025 V.G. promosso a seguito di ricorso presentato da:
LUNGHI FERRUCCIO (C.F.LNGFRC51S10M158H) e LUNGHI CRISTINA (C.F. LNG CST75L67M102B) rappresentati ed assistiti dall'Avv. Fabio Torchio del foro di Lodi con domicilio eletto come in atti;- RICORRENTI -
con l’intervento del Pubblico Ministero in sede,
OGGETTO: dichiarazione di assenza
Con ricorso depositato il 29.09.2025 Ferruccio Lunghi e Cristina Lunghi hanno adito il Tribunale di Lodi domandando la dichiarazione di assenza di Marinella Chierichetti, nata a Mediglia, Fraz. Bustighera (MI) il 16.10.1952.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:- di essere rispettivamente coniuge e figlia di Marinella Chierichetti avente ultima residenza in Zelo Buon Persico, P.zza Rinascimento n.11 e scomparsa in data 20.8.2023, data a cui risale l’ultima notizia sulla loro congiunta;
- con ricorso ai sensi dell'art. 48 c.c. e 473-bis.59 c.p.c. avanti il Tribunale di Lodi, i ricorrenti documentavano la scomparsa della sig.ra Chierichetti, producendo in atti la denuncia in data 21.8.23 sporta dal coniuge Lunghi Ferruccio avanti la Stazione dei Carabinieri di Zelo Buon Persico, nonché l'esito negativo delle ricerche effettuate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lodi dopo i primi cinque giorni dall'evento, estratto dal fascicolo del procedimento penale R.G.N.R. 2971/23, aperto sul presunto reato di istigazione al suicidio e, quindi, chiedevano di provvedere alla dichiarazione di scomparsa della loro congiunta, con nomina di un curatore, individuato nella persona dell’avv. Fabio Torchio;
- con decreto del 5.3.2024 nell’ambito del procedimento rubricato al R.G.N. 290/24, il Tribunale di Lodi nominava l’avv. Fabio Torchio curatore della persona scomparsa, con conferimento dei poteri previsti dall'art. 48 c.c.;
- che le ricerche della sig.ra Chierichetti, effettuate su impulso dei ricorrenti sino all’epoca recente sia su loro iniziativa personale sia in collaborazione con la Procura della Repubblica e della Prefettura di Lodi, non hanno conseguito l'esito sperato, tanto che il Procuratore della Repubblica, in data 25.2.2025, ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. 2971/23, aperto sul presunto reato di istigazione al suicidio, non essendo stata rinvenuta una minima traccia che possa condurre al suo ritrovamento sia in vita sia in situazione di decesso;
- sussistono i requisiti, ai sensi degli artt. 49 c.c. 473 bis.60 c.p.c., per la dichiarazione di assenza essendo trascorso il termine di due anni dalla scomparsa.
All’udienza del 18.11.2025 sono stati sentiti i ricorrenti. In particolare, Cristina Lunghi ha dichiarato “il 20/08/2023 verso le 13,30 mamma ha detto a mio padre che sarebbe venuta a casa mia, io non lo sapevo che doveva venire, alle 14,30-14,45 mi ha chiamato mio padre chiedendomi se la mamma era da me, dicendo che era uscita in bici lasciando a casa tutto, chiavi, occhiali da vista, telefono ecc. Dopo 3 o 4 giorni hanno trovato la bicicletta in un canale; l’hanno cercata anche con i cani per la ricerca di persone in difficoltà e con l’elicottero. Le telecamere del Comune quel giorno non funzionavano. Una vicina l’ha vista passare in bicicletta ma non ha visto che direzione avesse preso. Abbiamo fatto fare un annuncio da Chi l’ha visto? e a dicembre mi sono rivolta al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi di Roma che, per varie problemi, hanno avviato le ricerche solo a settembre dell’anno dopo. Le ricerche delle forze dell’ordine e della Protezione Civile sono iniziate subito, anche con i cani molecolari. Non hanno cercato nelle cascine con i maiali perché c’era la peste suina e non sono potuti entrare ma nei silos e nelle vasche dei liquami sì. Hanno cercato anche lungo il canale Muzza anche se non è stato scandagliato perché il corso dell’acqua era troppo veloce. Hanno controllato le griglie del canale. Noi familiari abbiamo fatto altre ricerche per conto nostro anche con i droni. A ottobre c’era la caccia e abbiamo avvisato i cacciatori e anche i pescatori dell’Adda e nessuno ha mai visto niente. Abbiamo lasciato un cartello sul luogo dove hanno trovato la bici per chiedere di lasciarci informazioni anche in forma anonima (si dà atto che Ferruccio Lunghi esibisce la fotografia del cartello) ma nessuno ha mai lasciato informazioni. Hanno preso anche il dna della mamma per inserirlo in banca dati. Solo la telecamera di Paullo funzionava ma quando mi hanno fatto vedere la registrazione la persona raffigurata non corrispondeva a lei. Mia mamma ha tre sorelle e un fratello. Non c’erano segni di ammaccatura sulla bici. La Procura l’anno scorso ha deciso per l’archiviazione”.
Ferruccio Lunghi ha dichiarato invece di verificare ogni 15 giorni se qualcuno abbia lasciato qualche informazione sul posto della scomparsa, dove è posizionato il cartello, ma di non aver mai trovato nulla.
All’esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sono state inoltre acquisite le informazioni presso il Comando Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti, rispettivamente marito e figlia della persona scomparsa, sono i successori legittimi di Marinella Chierichetti.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dall’istruttoria espletata è emerso che le ultime notizie di Marinella Chierichetti risalgono al 20.08.2023, data della scomparsa e da allora non risultano ulteriori avvistamenti, segnalazioni o altre notizie utili al rintraccio, pur essendosi operate le ricerche tramite sopralluoghi, anche con l’ausilio del Comitato Scientifico Ricerche Scomparsi Odv e l’utilizzo di droni, in aree e corsi d’acqua naturali e artificiali circostanti il luogo in cui è stata rinvenuta la bicicletta della persona scomparsa. Ferruccio Lunghi ha presentato denuncia di scomparsa in data 21.08.2023 e dal giorno della scomparsa i familiari non hanno più avuto notizie.
Dato quindi atto che Marinella Chierichetti non ha fatto rientro nel luogo di ultima residenza e domicilio e che sono decorsi oltre due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia relativa alla persona scomparsa, nonostante le ricerche espletate, sussistono i presupposti di cui all’art. 49 c.c. per dichiararne l’assenza.P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.60 e 473 bis.63 c.p.c.,
- dichiara l’assenza di Marinella Chierichetti nata a Mediglia, Fraz. Bustighera (MI) il 16.10.1952
- dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per 60 giorni
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Lodi, in Camera di consiglio del 03.02.2026.
Il Presidente est.
dott.ssa Carla Venditti