Sentenze di assenza e di morte presunta


  • Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
    RG n. 17628/2024
    Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
    Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025

     

     

     

     

    emblema della repubblica

     

    TRIBUNALE DI VERONA
    Prima Sezione civile
    In nome del Popolo Italiano

     

    In linea fino al 20 settembre 2026

    nella composizione collegiale composta da

    Antonella Guerra Presidente

    Virginia Manfroni Giudice rel.

    Stefania Caparello Giudice

    ha pronunciato la seguente
     

    SENTENZA
     

    nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
     

    da
     

    FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio

    ricorrente

    nei confronti di
     

    DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937

    con la partecipazione del P.M.

    oggetto: morte presunta

    Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
     

    Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.

    MOTIVI DELLA DECISIONE
     

    Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.

    Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.

    Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.

    La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.

    Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
    per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.

    Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
    dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.

    Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.

    Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
     

    P.Q.M.
     

    In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
    2. Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
    3. Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
       

    Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
     

    La Giudice est.
    Virginia Manfroni
     

    La Presidente
    Antonella Guerra



  • sentenza n.14/2026

    R.G. 273/2025 V.G.

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    Volontaria Giurisdizione

    in linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

    dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
    dr. Simone VANINI Giudice rel.
    dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
    ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCA

    RICORRENTE

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
    OGGETTO: dichiarazione di morte presunta

    CONCLUSIONI

    La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».

    Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.

    Omissis

    P.Q.M.

    il Tribunale, decidendo definitivamente,

    1. dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
    2. ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
    3. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.

    Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.



  • sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    TRIBUNALE DI PRATO
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    in linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026

    il collegio nella seguente composizione:
    dott. Michele Sirgiovanni Presidente
    dott. Costanza Comunale Giudice relatore
    dott. Giulia Simoni Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:

    RICORRENTE

    ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F

    • difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
    • domicilio: presso il difensore

    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta

    Conclusioni delle parti

    Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”

    Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”

    OMISSIS

    P.Q.M.

    Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;

    dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;

    ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.

    Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024

    Il Presidente
    Dr. Michele Sirgiovanni

    Il giudice est.
    dr. ssa Costanza Comunale



  • sentenza n.27/2026 RG 1314/2024 VG

     

    emblema della repubblica

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PRATO
    Volontaria Giurisdizione

    in linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

    dott. Lucia Schiaretti Presidente
    dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
    dott. Simone Vanini Giudice
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
    BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;

    RICORRENTI

    per la dichiarazione della morte presunta di:
    PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
    OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta

    Omissis

    P.Q.M.

    il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,

    1. dichiara
      la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22;
    2. ordina
      che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.;
    3. manda
      alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.

    Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026

    Il Giudice est.
    Dott. Michele Sirgiovanni

    La Presidente
     Dott. Lucia Schiaretti



  • Sentenza n. 68/2024

    Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

     

     

    emblema della repubblica

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    In nome del popolo italiano
    Il Tribunale di Palmi

    Sezione Civile

    in linea fino al 21 agosto 2026

     

    Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice rel.

    dott.ssa Marta Speciale Giudice

    riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
     

    SENTENZA
     

    Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.

    promossa da:
     

    CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
     

    NEI CONFRONTI DI
     

    ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi  RESISTENTI
     

    e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
     

    OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
     

    In fatto ed in diritto
     

    Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
     

    ( OMISSIS)
     

    p.q.m.
     

    Il Tribunale così provvede:

    1. Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
    2. Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
    3. Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
       

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
     

    Il giudice relatore
    dott. Mariano Carella
     

    Il Presidente
    dott. Piero Viola

    Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.


    IL TRIBUNALE DI PALMI

    Sezione Civile

    Composto dai Sigg.:

    dott. Piero Viola Presidente

    dott. Mariano Carella Giudice rel.

    Dott.ssa Marta Speciale Giudice
     

    Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
     

    ORDINANZA
     

    nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
     

    CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
     

    NEI CONFRONTI DI
     

    ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
     

    E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
     

    Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
     

    (OMISSIS)
     

    p.q.m.

    visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
     

    ORDINA
     

    Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
     

    • a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura

    di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece

    che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );

    • a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
       

    (invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
     

    Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
     

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
     

    Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
     

    Il giudice relatore
    dott. Mariano Carella
     

    Il Presidente
    dott. Piero Viola



  • sentenza n.137/2026
    pubbl. il 12/03/2026 RG n.1576/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
    VOLONTARIA - I SEZIONE CIVILE

     

    in linea fino al 22 maggio 2026

    Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Antonio Buccaro Presidente

    Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli  Giudice 

    Dott.ssa Ludovica DiodatoGiudice Relatore
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1576/2025, avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, promossa da:

    AFFORTUNATO FILOMENA (C.F.: FFRFMN62D61C514N), nata a Cerignola (FG) il 21.04.1962 ed ivi residente alla via Pietro Micca n°89;

    MASCIAVEO SAVINO (C.F.: MSCSVN76D03C514O), nato a Cerignola (FG) il 3.4.1976 ed ivi residente alla via Bernalda n°20;

    MASCIAVEO STELLA (C.F.: MSCSLL78P53C514J), nata a Cerignola (FG) il 13.09.1978 ed ivi residente alla via Fortore n°9; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall’avv. Francesco Santangelo.

    RICORRENTI

    E

    con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

    INTERVENTORE EX LEGE

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato il 15.5.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare la presunta morte di Masciaveo Vito in qualità di successoti legittimi dello stesso e, precisamente: Affortunato Filomena, in qualità di coniuge dello stesso; Masciaveo Savino e Stella, in qualità di figli dello stesso. Essi, difatti, hanno rappresentato che sono decorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente (come da attestazione rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola in data 1.10.2020) e che l’altra erede legittima, Masciaveo Mattea, figlia dell’istante, è deceduta il 113.2.2018, non essendovi, pertanto, altri presunti eredi legittimi né un procuratore o rappresentante legale dell’assente o altri soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente. 

    Con provvedimento del 9.1.2026 il Giudice Designato ha ordinato alla ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c., alle quali la ricorrente ha diligentemente provveduto.

    La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

    Va premessa l’ammissibilità del ricorso, contenendo lo stesso le indicazioni prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c. a norma del quale “la domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso”. 

    A sostegno delle proprie affermazioni, i ricorrenti hanno, poi, prodotto la seguente documentazione: 

    • atto di nascita dello scomparso
    • certificato storico di residenza dello scomparso 
    • certificato storico di famiglia dello scomparso
    • dichiarazione della Questura di Foggia – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che attesta che Masciaveo Vito, dagli atti dell’Ufficio, risulta scomparso dal 24.4.2014. La circostanza che si sia allontanato fin dall’anno 2014 senza alcun plausibile motivo e che non abbia più dato notizie di sé alla famiglia assume valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla sua scomparsa.  

    Tanto premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per l’accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959.  Infatti, a norma dell’art. 58 c.c., la morte presunta può essere dichiarata quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente e la domanda è procedibile anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

    Nel caso di specie, i fatti risalgono all’anno 2014, sicché sono sicuramente decorsi i termini indicati dalla norma citata (10 anni) per la dichiarazione di morte presunta. 

    Inoltre, a norma dell’art. 58 c.c., la sentenza dichiara la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia, che nel caso di specie risale al giorno 24.4.2014.

    Visto 473 bis 63 c.p.c., la presente sentenza andrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato. 

    Copia della Gazzetta Ufficiale nel quale è stato pubblicato l’estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza, la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l’annotazione di cui sopra.  La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 c.p.c. all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 

    Nessuna statuizione è dovuta sulle spese.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 

    • dichiara la morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, come avvenuta in data 24.4.2014; 
    • dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito del Ministero della Giustizia; 
    • dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’estratto venga deposita presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza stessa;  - dispone che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile.

    Così deciso in Foggia nella Camera di Consiglio del 10.3.2026

    IL GIUDICE REL./EST.
     Dott.ssa Ludovica Diodato

    IL PRESIDENTE
    Dott. Antonio Buccaro



  • sentenza n.165/2026 pubbl.il 27/02/2026 RG n. 360/2024 - Repert. n. 2537/2026 del 27/02/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI PALERMO
    SEZIONE I CIVILE

    In linea fino al 14 maggio  2026

    riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
    dr. Francesco Micela Presidente
    dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
    dr.ssa Monica Montante Giudice
    dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell’anno 2024 vertente

    TRA

    Rinicella Maria Dolores, nata ad Altofonte (Pa) il 2.06.1960, rappresentata e difesa per mandato in atti dall’Avv. Dioguardi Fabrizio;

    – parte ricorrente –

    CONTRO

    Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958;

    – parte resistente –

    E CON L’INTERVENTO

    del PUBBLICO MINISTERO

    – interveniente necessario –

    Oggetto: dichiarazione di morte presunta.
    Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 23.01.2026, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
    Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con ricorso depositato il 26.1.2024 Rinicella Maria Dolores ha chiesto dichiararsi la morte presunta del coniuge Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, sul rilievo che del predetto non si erano avute più notizie sin dal 2 maggio 1984.
      All’esito delle pubblicazioni prescritte dal Presidente, decorsi i termini pre-visti dal V comma dell’art. 473 bis. 62 c.p.c., il Giudice Delegato ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi a sé nel corso della quale si è proceduto all’audizione della ricorrente e dopo l’acquisizione delle informazioni richieste al Pubblico Ministero la causa, all’udienza del 23/01/2026 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. -, è stata assunta in deci-sione.
    2. Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti e le condizioni per farsi luogo alla chiesta pronunzia nei confronti di Zinna Martino.
      La parte ricorrente risulta aver curato le pubblicazioni delle quali erano state onerate dal Presidente e non sono pervenute opposizioni nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione.
      Non può revocarsi in dubbio che siano stati forniti sufficienti elementi per acclarare che siano trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di Zinna Martino, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorren-te nel corso dell’audizione all’udienza del 30/09/2025.
      Il Pubblico Ministero, in seno alle note trasmesse in data 8/10/2025, ha comunicato che per la scomparsa di Zinna Martino era stato iscritto nei con-fronti di ignoti il procedimento penale n. 3155/1995, per il reato di cui all'art. 605 c.p., definito in data 3.02.1997 con decreto di archiviazione.
      Pertanto, poiché sono trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l'ul-tima notizia dello scomparso, ai sensi dell'art. 58 comma II c.c., deve dichia-rarsi la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo.
    3. Va, infine, disposto, ai sensi dell'art. 473 bis. 63 c.p.c., che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.

    PER QUESTI MOTIVI

    Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo;
    2. dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
    3. manda la Cancelleria di dare notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della presente sentenza di di-chiarazione di morte presunta.

    Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu-nale di Palermo, il 20/02/2026.

    Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.



  • Sentenza n. 33/2026

    NRG 16570/2024

     

    emblema della repubblica

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    In nome del popolo italiano

     

    in linea fino all'8 maggio 2026

    Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, così composto:

    Dott.ssa Eva Scalfati Presidente

    Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.

    Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha emesso la seguente
     

    SENTENZA
     

    nel procedimento civile iscritto al n. 16570 del R.G. dell’anno 2024, avente ad

    oggetto: dichiarazione di morte presunta ex art.473 bis 62 c.p.c., promosso
     

    DA
     

    Fociani Giuseppa, nata a Roma il 24/11/1933, C.F. FCNGPP33S64H501M, Paradisi Luciana, nata a Roma il 05/03/1960, C.F. PRDLCN60C45H501J, Paradisi Loredana, nata a Roma il 27/04/1962, C.F. PRDLDN62D67H501V, Paradisi Roberta, nata a Roma il 03/12/1964, C.F. PRDRRT64T43H501F, Paradisi Agostino, nato a Roma il 09/05/1947, C.F. PRDGTN47E09H501W, Paradisi Anna Maria, nata a Roma il 12/03/1949, C.F. PRDNMR49C52H501Y, Paradisi Patrizia, nata a Roma il 15/08/1962, C.F. PRDPRZ62M55H501S, elettivamente domiciliati in Roma alla Via San Pio V, 118, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Floriani e Edoardo di Marsciano, che li rappresentano e difendono, come da procura in calce al ricorso;

    RICORRENTI

    E

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

    INTERVENTORE
     

    CONCLUSIONI
     

    All’udienza del 01/12/2025 i difensori dei ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

    Il PM, a sua volta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.


    RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
     

    Con ricorso depositato in data 02/10/2024, i signori Giuseppa Fociani, Luciana Paradisi, Loredana Paradisi, Roberta Paradisi, Agostino Paradisi, Anna Maria Paradisi e Patrizia Paradisi chiedevano, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 – bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta di ANICETO PARADISI, a seguito della sua scomparsa nel lontano luglio 1944.

    In particolare, i ricorrenti deducevano di essere gli unici successori legittimi del sig. ANICETO PARADISI; che lo stesso non risultava aver mai contratto matrimonio e aver avuto figli; che egli aveva avuto quattro fratelli: Pietro, Pio, Giovanni e Pia Paradisi, tutti deceduti; che solo i fratelli Pietro (coniugato con la sig.ra Giuseppa Fociani) e Pio si erano sposati ed avevano avuto figli, tutti individuabili nei ricorrenti, i quali, in quanto figli dei germani dello scomparso, risultavano essere i suoi unici eredi legittimi; che il sig. Aniceto Paradisi, nato il 04/03/1909, allo stato avrebbe avuto l'improbabile età di centoquindici anni; che lo stesso non risultava nemmeno censito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e che non risultava essere titolare di un validato codice fiscale; che l'ultima informazione documentale disponibile era costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risultava essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” (come da documentazione allegata in atti) e che da allora non si era più avuta alcuna sua notizia; che dalla consultazione effettuata presso il Comune di Amandola lo stesso Aniceto Paradisi risultava “emigrato a Napoli in data 19.07.1932”.

    Con decreto del 10/10/2024 il Giudice relatore, designato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 – bis.62, co. 2, c.p.c.

    Con istanza depositata il 01/07/2025, i ricorrenti, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedevano che venisse fissata l'udienza di comparizione dei ricorrenti e delle persone indicate nel ricorso, a norma dell'art. 473 – bis.62, co. 5, c.p.c.

    Disposta la comparizione delle suindicate parti, all’udienza del 01/12/2025 erano presenti i ricorrenti, Luciana Paradisi, Agostino Paradisi e Anna Maria Paradisi, assistiti dai difensori costituiti. Veniva sentita la ricorrente, sig.ra Luciana Paradisi, la quale dichiarava: “Né io né i miei cugini ricorrenti abbiamo mai conosciuto lo zio Aniceto; quello che sappiamo di lui ci è stato raccontato dai nostri genitori; in particolare, ci hanno detto che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i nostri genitori lo hanno cercato e hanno tentato di ritrovarlo ma dalle informazioni che avevano ricevuto risultava defunto in un agguato, anche se non abbiamo mai avuto alcuna conferma ufficiale della cosa. Dalle storie di famiglia io e i miei cugini sappiamo pure che prima di essere arruolato nostro zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio. Non ho altro da aggiungere.” I ricorrenti presenti confermavano le dichiarazioni della sig.ra Paradisi Luciana.

    All’esito, i difensori rappresentavano di aver depositato certificati relativi all’impedimento a comparire degli altri tre ricorrenti ed esibivano ulteriore dichiarazione di impedimento per la sig.ra Patrizia Paradisi; si riportavano al ricorso e ne chiedevano l’accoglimento, chiedendo che il Giudice riservasse la causa in decisione al Collegio, rinunciando ad ogni tipo di termine, e concludendo oralmente per l’accoglimento del ricorso. Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.

    In data 18/12/2025 il PM concludeva per l’accoglimento del ricorso.
     

    MOTIVI DELLA DECISIONE
     

    Preliminarmente, deve essere dichiarata l’ammissibilità della domanda atteso che i ricorrenti hanno provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 – bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.

    La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

    Osserva, al riguardo, il Collegio che dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile ricostruire la complessa vicenda inerente alla scomparsa di ANICETO PARADISI.

    ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, risulta essere scomparso dal luglio 1944, e l'ultima informazione documentale disponibile è costituita dal certificato rilasciato dall'Autorità Militare dal quale risulta essere stato dichiarato “sbandato a seguito degli eventi del 08.09.1943” e successivamente “posto in congedo illimitato alla data del 15.07.1944” e da allora non si sono avute più sue notizie.

    Tale circostanza è stata confermata all’udienza del 01/12/2025 dai ricorrenti presenti; in particolare, la sig.ra Luciana Paradisi ha dichiarato che né ella né i cugini ricorrenti hanno mai conosciuto lo zio Aniceto; che i propri nostri genitori hanno sempre raccontato che lo zio aveva fatto la guerra in Jugoslavia e non era mai rientrato dalla Jugoslavia; che alla fine della guerra i familiari lo avevano cercato ma, dalle informazioni ricevute, risultava defunto in un agguato; che dalle storie di famiglia risultava altresì che prima di essere arruolato lo zio Aniceto viveva e lavorava a Napoli insieme al fratello Pio.

    Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di ANICETO PARADISI, attesa la scomparsa di quest’ultimo dal luglio 1944 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche.

    Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 – bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

    Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 – bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 – bis.63, co. 3, c.p.c.).

    La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

    Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dai ricorrenti.
     

    P. Q. M.
     

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta di ANICETO PARADISI, nato ad Amandola (FM) il 04/03/1909, avvenuta nel luglio 1944;
    2. dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
    3. dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
    4. dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile;
       

    Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/12/2025
     

    Presidente
    Dott.ssa Eva Scalfati
     

    Il giudice est. Il
    Dott.ssa Viviana Criscuolo



  • Sentenza n. 338/2025 pubbl. il 21/10/2025 - RG n. 1122/2025 - Repert. n. 1277/2025 del 21/10/2025

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO

    In linea fino al 27 aprile 2026

    Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

    Dott. Eugenio Maria Turco Presidente

    Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice

    Dott. Davide Palmieri Giudice rel.

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I grado iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da

    CAROTTI VALERIO (C.F. CRMVLR63A22H501U), anche quale Curatore di Carotti Paola, nato a Roma il 22.01.1963, ivi residente, alla Via Pietro Querini n. 3, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via della Giuliana n. 73, presso lo studio dell’avv. Valerio Cianciulli.

    Ricorrente

    Con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero.

    ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 06.05.2025, Carotti Valerio chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi con sua sorella Carotti Paola, a seguito del decesso della madre Maresti Anna, nonché l’autorizzazione alla vendita degli stessi, previa declaratoria dell’assenza della Carotti stessa, già dichiarata scomparsa con provvedimento del 01.12.2022 (R.G. 1723/2022 V.G.) perché non se ne avevano più notizie e non era più rientrata all’ultima residenza nota (Viterbo, Strada Due Casali n. 17) dal febbraio 2022.

    Con le note scritte, il ricorrente insisteva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate e la causa veniva riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.

    La domanda di dichiarazione di assenza di Paola Carotti è fondata per le seguenti ragioni.

    Invero, trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dello scomparso, i presunti successori legittimi possono domandare che ne sia dichiarata l’assenza (art. 49 c.c.).

    Paola Carotti risulta scomparsa almeno dal 2022 (all.ti 4 e 6 del ricorso), quando si allontanava dall’ultima residenza nota, sita in Viterbo, Strada Due Casali n. 17 (cfr. all. 15 alle note scritte ex art. 127 ter depositate dal ricorrente), senza farvi più ritorno, e non se ne hanno più notizie da quel momento; tanto è vero che, ad oggi, risulta ancora irreperibile ed è stata cancellata dall’Anagrafe della Popolazione Residente già nell’anno 2020 (cfr. all. 15 alle note scritte depositate dal ricorrente in data 30.07.2025).

    Carotti Valerio, fratello della scomparsa e unico successore legittimo della stessa, nubile e senza figli (cfr. all. 9 del ricorso, nonché gli allegati 14 e 15 delle note scritte depositate dal ricorrente), ha depositato il ricorso per sentirne dichiarare l’assenza nel maggio del 2025.

    Essendo trascorsi oltre due anni tra la scomparsa di Paola Carotti e l’introduzione del presente

    giudizio, deve esserne dichiarata l’assenza.

    La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, invece, non possono essere accolte per le seguenti ragioni.

    L’art. 50 comma 2 c.c. stabilisce che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia, sono legittimati a domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Una volta chiesta e ottenuta l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione del relativo inventario (art. 52 c.c.), è possibile chiedere al Tribunale la vendita dei beni stessi in caso di necessità o utilità evidente (art. 54 c.c.).

    Ebbene, Carotti Valerio non ha chiesto di essere immesso nel possesso dei beni indicati in ricorso e non risulta che abbia formato il relativo inventario, per cui non vi sono i presupposti per disporre la vendita degli immobili, neppure previo scioglimento della comproprietà insistente sugli stessi, essendo necessario a tal fine un apposito giudizio di cognizione.

    La domanda di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi, pertanto, devono essere rigettate.

    In considerazione della natura non contenziosa del presente giudizio, vertente sullo status delle persone, non vi sono i presupposti per regolare le spese di lite.

    P. Q. M.

    Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all’R.G. 1122/2025 V.G., promossa da Carotti Valerio, così provvede:

    1. Dichiara l’assenza di Paola Carotti (C.F. CRTPLA67L63H501K), nata a Roma il 23.07.1967 (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), con ultima residenza nota in Viterbo, Strada Due Casali n. 17;
    2. Rigetta la domanda scioglimento della comunione ereditaria instauratasi sugli immobili indicati in ricorso e la pedissequa richiesta di autorizzazione alla vendita dei beni stessi;
    3. Nulla sulle spese;
    4. Dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia;
    5. Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda all’annotazione della stessa a margine dell’atto di nascita di Paola Carotti (Atto n. 670, Parte I, Serie A, Anno 1967), ai sensi dell’art. 49, c. 1, lett. j), D.P.R. 396/2000.

    Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025

    Il Giudice relatore 
    Dott. Davide Palmieri 

    Il Presidente
    Dott. Eugenio Maria Turco



  • sentenza n. 43
    pubbl. il 04/02/2026 - RG n. 3154/2024 - Repert. n. 364/2026 del 04/02/2026

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     

    in linea fino al 17 aprile 2026

    Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

    1. Dr Antonio Buccaro  - Presidente -
    2. Dott.ssa Mariangela Martina Carbinelli  - Giudice  -
    3. Dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice rel. -

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Nella causa civile, avente ad oggetto: Dichiarazione di morte presunta, iscritta nel Ruolo Generale della V.G. sotto il numero 3154/2024, riservata in decisione all’udienza del 3.12.2025;

    PROMOSSA DA

    NARDELLA Carmela Rossana (c.f. NRDCML49M53I158Z), rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce all’atto introduttivo, dall’Avv. Antonio la Penna, presso il quale è pure elettivamente domiciliata in San Severo (FG), alla Via Marignano, n. 3;

    NARDELLA Giuseppe (c.f. NRDGPP48C24I158D), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall’avv. Alessandro CALELLO,  con studio in San Nicandro Garganico (FG), in Corso Garibaldi n. 81, dove elegge domicilio;

    RICORRENTI

    NEI CONFRONTI DI 

    NARDELLA Eduardo (c.f. NRDDRD51T08I158H);

    SCOMPARSO

    CON L’INTERVENTO DEL

    Pubblico Ministero in sede.

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato in data 8.11.2024 NARDELLA Carmela Rossana e NARDELLA Giuseppe hanno adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi la morte presunta di NARDELLA Eduardo nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano; esponendo:

    • di essere rispettivamente fratello e sorella di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951, ultimo domicilio e residenza (fino al 2014) in San Severo (FG), Via Montenero, 4, primo piano;
    • che entrambi i ricorrenti sono attualmente, nella loro qualità di sorella e fratello germani, gli unici successori legittimi del sig. NARDELLA Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08/12/1951, scomparso in data 28/08/2014, ore 17,00 e dichiarato assente con sentenza n. 3/2020 emessa in data 03/03/2020 dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nel procedimento civile avente n. 2873/2019, registro Volontaria Giurisdizione, divenuta esecutiva e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Foggia (DOC. 1-2);
    • che il già dichiarato assente NARDELLA Eduardo veniva nominato erede dalla defunta madre PARADISO Anna Aurora, con testamento pubblico del 24 Febbraio 2014 (DOC. 4); 
    • che NARDELLA Eduardo è proprietario di una somma di denaro, della quale l’INPS, senza la preventiva esibizione di autorizzazioni del Tribunale, si rifiuta di comunicare l’ammontare preciso, accantonata dall’INPS stessa in ragione di pensione di invalidità ed accompagnamento; 
    • che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dell’assente, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso; 
    • che il suddetto Tribunale di Foggia, non ha ancora immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente ex articolo 50 c.c. e articolo 473-bis.61.c.p.c, che presupponeva, oltre all’esecutività della sentenza, anche la previa redazione dell’inventario;
    • che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
    • che i ricorrenti intendono far dichiarare la morta presunta del predetto assente ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473-bis.62.

    Tutto quanto premesso, i ricorrenti chiedevano  dichiararsi la morte presunta del fratello Eduardo. Con decreto del 13.11.2024 il Presidente nominava il Giudice delegato, e ordinava ai ricorrenti le pubblicazioni di rito, con invito a chiunque avesse notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione. Eseguite le pubblicazioni, su istanza dei ricorrenti il giudice delegato fissava l’udienza di comparizione prevista dall’art. 728 c.p.c. per la comparizione dinanzi a sé dei ricorrenti e delle persone che, a notizia dei ricorrenti, avrebbero perso diritti, sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso, assegnando ai ricorrenti il termine per la notifica del ricorso e del decreto. Il decreto veniva comunicato al PM, il quale in data 15.11.2024 esprimeva parere favorevole. 

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e può trovare accoglimento. 

    Va, anzitutto, premesso che i ricorrenti hanno provveduto ad eseguire regolarmente le pubblicazioni prescritte con i provvedimenti presidenziali, nei tempi e nei modi ivi indicati, e che nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione non sono pervenute a questo ufficio notizie relative allo scomparso. I ricorrenti hanno altresì depositato in atti un certificato storico di famiglia dal quale si evince che che i successori legittimi dello scomparso sono soltanto i ricorrenti, in quanto, al momento della scomparsa, Eduardo era celibe ed i genitori sono deceduti.

    Sulla scorta delle risultanze processuali e, in particolare, dalla documentazione acquisita deve ritenersi che sussistano presunzioni gravi in ordine all’avvenuto decesso dello stesso.

    Si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di morte presunta.  Sono, infatti, decorsi oltre dieci anni dalla scomparsa del Nardella Eduardo (sessantaduenne al momento della scomparsa, il pomeriggio del 28.08.2014 alle ore 17:00 circa) e non è stata acquisita alcuna notizia concretamente utile a rintracciarlo. Le ricerche svolte dai familiari, dalle autorità di P.S. nonché dalla redazione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, hanno dato esito negativo. Dunque dalle modalità della scomparsa e delle altre risultanze in atti per come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale che ricorrono le condizioni per potere dichiarare la morte presunta di Edurdo Nardella, essendo trascorso un lasso di tempo dalla scomparsa che non può ritenersi giustificato da normali allontanamenti per ragioni di lavoro, di salute o di svago. 

    Devono disporsi, in ragione dell’accoglimento della domanda, gli adempimenti stabiliti dagli artt. 729 c.p.c.

    In considerazione della natura necessaria e non contenziosa del procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 8.11.2024 con l’intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

    1. dichiara la morte presunta alla data 28.8.2014 di Nardella Eduardo, nato a San Severo (FG), il 08.12.1951;
    2. ordina l’inserzione, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato, della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia;
    3. ordina che copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l’estratto sia successivamente depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della presente sentenza;
    4. manda alla Cancelleria per la comunicazione, a norma degli artt. 731 e 133 secondo comma c.p.c., della presente sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile competente; 5) nulla sulle spese di giudizio.

    Così deciso il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio del Tribunale di Foggia, dai suindicati Magistrati

    il Giudice Relatore 
    Stefania Rifgnanese                                                                              

    il Presidente dott.ssa
    Dr Antonio Buccaro



  • Sentenza n.195/2025 - pubblicata il 06/07/2025 - RG n. 1416/2023 V.G.

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
    SEZIONE CIVILE

     

    in linea fino al 9 aprile 2026

    Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:

    Dott. Matteo Prato Presidente

    Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice

    Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. n. 1416/2023 R.g.v.g.

    avente ad oggetto: ricorso per la dichiarazione di morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937, proposto

    DA

    COSENZA ROSINA (C.F. CSNRSN53D49E419M), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Maria Luisa Gioia

    RICORRENTE

    e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari

    INTERVENTORE EX LEGE

    OMISSIS

    P.Q.M.

    Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

    1. DICHIARA la morte presunta di Cosenza Matteo, nato a Laino Bruzio (CS), il 26/5/1937 e con ultima residenza in Laino Castello (CS), alla data del 28/01/1994;
    2. NULLA per le spese.

    ORDINA che la presente sentenza sia inserita, a cura del ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni sessanta, a far tempo dalla definitività della pronunzia; con onere per i ricorrenti di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette, per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473 bis.63 c.p.c.

    DISPONE la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.

    Così deciso in data 4/7/2025.

    La Giudice rel.- est. 
    Dott.ssa Graziuso Simona

    Il Presidente
    Dott. Matteo Prato



  • Sentenza n.56/2026

    pubbl. il 09/02/2026 - RG n. 492/2025 - Repert. n. 34/2026 del 09/02/2026

     

     

    emblema della repubblica

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

    In linea fino al 1° aprile 2026

    Composto dai Sigg.ri Magistrati:
    Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
    Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
    Dott. GABRIELE SALVI Giudice Rel.
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento iscritto al n. 492 del Ruolo Generale dell’anno 2025 vertente

    TRA

    MARIA FRANCA PANOZZO e MARCO PASQUASIO, rappresentati e difesi dall’Avv. POGGI STEFANIA, giusta delega in atti

    RICORRENTE

    E

    ANGELO MARIA DONATO PASQUASIO,

    RESISTENTE

    E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

    INTERVENUTO

    OGGETTO: dichiarazione di morte presunta
    CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
    Per il P.M.: come in atti

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Visto il ricorso ex art. 473bis.62 c.p.c. e 58 c.c. presentato da Maria Franca Panozzo e Marco Pasquasio -rispettivamente moglie e figlio di Angelo Maria Donato Pasquasio - diretto ad ottenere la dichiarazione di morte presunta del predetto Angelo Maria Donato Pasquasio, nato ad Apricena il 07.08.1948;
    Ritenuta la propria competenza ex art. 48 c.c.;
    Ritenuta altresì la legittimazione degli istanti alla proposizione della domanda ai sensi dell’art. 50, comma 2, c.c.;
    Vista la comunicazione degli atti alla Procura della Repubblica – Sede;
    Constatato che le pubblicazioni della domanda, eseguite ai sensi dell’art. 473bis.62 c.p.c. sono state tempestive e regolari;
    Rilevato che i ricorrenti, moglie e figlio del Pasquasio, hanno riferito di non avere più alcuna notizia del congiunto a far data dal 05.01.2015, quando lo stesso scompariva in mare nello specchio acqueo antistante il Comune di Borgio Verezzi;
    rilevato che con sentenza emessa da questo Tribunale in data 07.02.2020 e pubblicata il 28.02.2020 è stata dichiarata l’assenza di Angelo Maria Donato Pasquasio;
    Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 58 c.c. per l’accoglimento dell’istanza, in quanto da oltre dieci anni gli istanti non hanno più alcuna notizia dello scomparso che oggi avrebbe 78 anni;
    Ritenuto che in mancanza di contesa, nulla va disposto per le spese di lite, mentre le spese vive restano a carico della parte che le ha anticipate;

    P.Q.M.

    Visti gli artt. 473bis.62 c.p.c. e 58 c.c.;

    DICHIARA

    la morte presunta di Angelo Maria Donato Pasquasio, nato ad Apricena il 07.08.1948

    ORDINA

    la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana una sola volta nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo di 45 giorni. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria, che ne curerà l’annotazione sull’originale;

    DISPONE

    che della presente sentenza venga data comunicazione, a cura della Cancelleria, all’Ufficio di Stato Civile competente.
    Spese compensate.
    Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 06.02.2026

    Il giudice estensore
    Dott.ssa Daniela Mele

    Il Presidente
    Dott.ssa Erica Passalalpi