Sentenze di assenza e di morte presunta
sentenza n.134/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 1023/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civilein linea dall'8 giugno 2026 fino al 30 novembre 2026
Il Collegio così composto:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1023/2024, instaurata
da
CESARE DEL SIGNORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE
contro
MARIA TERESA DE SCLAVIS;
con l’intervento del P.M..
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta ex art. 58 c.c. e art. 473 bis.62 c.p.c..MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
A tal fine il ricorrente ha esposto che Maria Teresa De Sclavis scompariva il 24.11.2007; che egli era coniugato con la De Sclavis dall’8.07.1984 e si separava con sentenza del Tribunale di Frosinone del 13.03.1992; che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, Emanuele Del Signore e Cristina Del Signore, rispettivamente nelle date del 12.01.1985 e del 15.06.1988; che essi erano gli unici eredi della De Scalvis; che erano state inutilmente effettuate ricerche e che erano ormai decorsi più di dieci anni; che non era stata dichiarata l’assenza della De Sclavis; infine che essa non aveva procuratore o rappresentare legale né esistevano debitori o creditori della stessa.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la pubblicità di cui al secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c..
Ascoltati la parte ricorrente e degli informatori, la Difesa del ricorrente ha insistito nell’adozione del provvedimento richiesto e il processo è stato rimesso alla decisione collegiale. - 2. Nel merito, la domanda di dichiarazione di morte presunta deve essere accolta.
Ai sensi del primo comma dell’art. 58 c.c., nella versione ratione temporis vigente, “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48 su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia”; il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
In via pregiudiziale, deve osservarsi che risulta assolto l’onere pubblicitario imposto ai sensi del secondo comma dell’art. 473 bis.62 c.p.c. (si vedano pubblicazioni della scomparsa sulla Gazzetta Ufficiale nelle date del 20.07.2024 e del 1°.08.2024, nonché sui giornali nazionali “Il Giornale” e “Il Tempo” del 24.07.2024 e del 3.08.2024, all.i del ricorrente).
Nella vicenda che occupa, uno dei figli della De Sclavis ha dichiarato “Lei è scomparsa a novembre 2007. Io ho ricevuto una chiamata nella quale mi si diceva che mia madre era scomparsa, io qualche giorno prima ero andato a casa sua a Paliano. Già era successo che lei scomparisse, soffriva di depressione ed era scomparsa una volta ma poi è stata ritrovata. (…) Sono state avviate delle ricerche tramite Polizia e Carabinieri, anche con i cani, per qualche giorno l’ho cercata anch’io ma senza successo. Da allora non ci ha mai fatto una telefonata. Ci sono anche persone che mi hanno detto di averla vista, chi l’ha vista nei campi nomadi, chi a Roma, ma si tratta di persone non affidabili e comunque queste informazioni non hanno avuto riscontro. Non abbiamo nessuna notizia di lei da allora. (…)” (vedi verbale dell’udienza del 17.06.2025).
Coerentemente ha deposto anche la sorella della De Sclavis, la quale ha confermato la scomparsa nel 2007 e la mancanza di notizie della stessa da allora (vedi verbale dell’udienza del 1°.07.2025).
Per la ricerca della De Sclavis si attivava anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, tramessa sul canale Rai 3 (come risulta dalla scheda della De Sclavis predisposta per la detta trasmissione, all. al ricorso), senza esiti.
Quanto sopra basta a ritenere sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta. - 4. Dispone che il ricorrente provveda alla pubblicità di cui al primo comma dell’art. 473 bis.63 c.p.c. e ai conseguenti depositi prescritti dal secondo comma dello stesso articolo.
- 5. Le spese di lite devono essere lasciate a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Maria Teresa De Sclavis, nata a Paliano (FR), il 13.09.1961, ultimo domicilio in Paliano (FR) in Via Campo di Quarata n. 25;
- dispone che il ricorrente provveda agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.63 c.p.c.;
- spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Frosinone, 23.04.2026
L’ESTENSORE
dott.ssa Roberta BisognoIL PRESIDENTE
dott. Marcello Buscema
- 1. Con ricorso depositato il 5.03.2024, Cesare Del Signore ha domandato a questo Tribunale di dichiarare la morte presunta della moglie, Maria Teresa De Sclavis, a far data dal giorno della scomparsa avvenuta il 24.11.2007.
sentenza n.442/2026
pubbl. il 06/05/2026 - RG n. 11593/2025 - Repert. n. 72/2026 del 21/05/2026 - N. R.G. VOL. 11593/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 26 maggio 2026 fino al 25 novembre 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Bruno Perla Presidente
dott. Francesca Neri Giudice Relatore
dott. Laura Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 11593/2025 avente ad oggetto: dichiarazione di assenza, promossa da:
ADRIANO FARINI (C.F. FRNDRN66T09A944I), con il patrocinio dell’avv. ALBERTI MONICA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBERTI MONICAATTORE/I
Nei confronti di
BATTISTA FARINI, nato a San Benedetto Val di Sambro il 9.3.1935 (C.F. FRNBTS35C09G566F)
e del PM
INTERVENUTO
Per la dichiarazione di assenza in relazione a Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18.
CONCLUSIONI
RICORRENTE:
CHIEDE che l’On. Tribunale di Bologna voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 e 49 c.c., dichiarare
l’assenza del Sig. Fabio Farini e assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo.PM:
dichiara di intervenire e riserva le conclusioni.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.8.2025 FARINI Adriano, fratello di FARINI Fabio, nato a Bologna il 19.12.1968, esponeva che:
In data 07.06.23, verso le ore 11:30, l'istante si recava presso Villa Baruzziana, ubicata a Bologna, in Via dell'Osservanza, 19, presso il reparto SPOI, ove era stato ricoverato suo fratello, il Sig.Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, affetto da schizofrenia, con episodi autolesionistici;- l'istante trovava suo fratello nella sua camera da letto, dimesso, in preda ad uno stato delirante, bagnato di urina;
- l'istante, dopo aver aiutato il fratello a lavarsi e dopo avergli rasato la barba, parlava con la dottoressa del reparto delle condizioni in cui versata suo fratello (ella prospettava la possibilità di reintegrare il litio, sino a quel momento sospeso in quanto aveva recato seri problemi ai reni del paziente); egli lasciava la struttura verso le ore 13:15;
- alle ore 15:00 di quello stesso giorno l'istante veniva contattato da una dottoressa della struttura, la quale comunicava che suo fratello Fabio si era allontanato da Villa Baruzziana e che era già stato diramato un avviso di ricerca alle Autorità di Pubblica Sicurezza di Bologna;
- i Carabinieri della Stazione di Monghidoro, in coordinamento con i Carabinieri della Stazione Indipendenza di Bologna, eseguivano delle ricerche nel tentativo di ritrovare il Sig.Fabio Farini, ricerche che non davano alcun esito;
- l'istante sporgeva due denunce che venivano archiviate;
- dal giorno della scomparsa, non si sono avute più notizie del sig.Fabio Farini;
- il sig. Fabio Farini è comproprietario, in ragione di 1/3 (assieme all'istante e al loro padre) dei seguenti immobili ubicati in Monghidoro e contraddistinti:
- al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 36,37, 46,48,102, 177,179, 788, Foglio 25, Mappali 174, 211;
- al catasto fabbricati del medesimo Comune al Foglio 24, Mappali 138 – 789;
- il sig.Fabio Farini è proprietario di un'autovettura FIAT tipo Panda targata BW730AP ed è cointestatario (assieme all'istante) di un conto postale; è, inoltre, intestatario di Buoni Fruttiferi Postali e di altre operazioni finanziarie postali; è, infine, cointestatario, unitamente all'istante, di un conto corrente acceso presso Unicredit S.p.A., filiale di Monghidoro, con annesse operazioni in fondi; da ultimo, è cointestatario, unitamente all'istante e al loro padre, di un libretto postale;
- il sig.Fabio Farini continua a percepire pensione INPS di inabilità;
- non esiste alcun procuratore o rappresentante legale;
- i presunti successori legittimi sono:
- l'istante;
- il padre, Battista Farini, nato a San Benedetto Val di Sambro il 09.03.1935; residente in Monghidoro, Via Cà dei Fiori, 18.
Le denunce dell’8.6.2023 e del 7.12.2023 erano prodotte in atti, unitamente al provvedimento di Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, del Comune di Monghidoro in data 12.8.2025.
All’udienza del 5-2-2026 erano presenti personalmente il ricorrente e il padre. Veniva verbalizzato:
Il ricorrente conferma quanto allegato in ricorso e che l’ultima volta che ha visto lo scomparso è stato il 7.6.2023. dichiara “Da quel giorno né io né mio padre abbiamo più avuto notizia di Fabio2.
Il padre conferma la circostanza.
Il ricorrente fa presente che a suo avviso le segnalazioni ricevute in merito all’avvistamento del fratello immediatamente dopo la scomparsa sono state probabilmente frutto di scambio di persona o di mera somiglianza, perchè non hanno trovato alcun riscontro.
Il ricorrente si riporta al ricorso e dichiara che il fratello non aveva moglie né figli e non ci sono altri prossimi congiunti viventi.
Fa presente che “il libretto postale del papà è cointestato a me, a Fabio e al papà; io e Fabio abbiamo cointestati degli investimenti alle poste e in banca, io ho la cointestazione ma erano cose sue. Abbiamo anche, un terzo ciascuno, immobili e terreni cointestati; c’è una Fiat Panda intestata a Fabio. Ci sono buoni postali cointestati a me e a lui che gli sono scaduti un anno e mezzo fa. Non sono sicuro di poterli movimentare autonomamente senza la firma di Fabio”.
La fattispecie in esame è regolata dalle seguenti disposizioni di legge:
Art. 49 Codice Civile. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
Art. 473-bis.60 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la dichiarazione d'assenza. La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Nel caso in esame risulta dagli atti del procedimento che l’ultima notizia di Fabio Farini risale al giugno 2023. Erano quindi passati oltre due anni, già al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, pertanto vi sono i presupposti per dichiararne la assenza.
Quanto alla domanda di assumere i provvedimenti di immissione, dell'istante e del padre di Fabio Farini, nel possesso temporaneo dei beni di quest'ultimo, si osserva che le disposizioni di rilievo sono:
Art. 50 Codice Civile. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 473-bis.61 c.p.c. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Pertanto, siccome il fratello, odierno ricorrente, sarebbe erede legittimo, l’istanza di immissione temporanea nei beni dell’assente va da lui proposta, con successivo separato procedimento, al Tribunale, che provvederà in camera di consiglio; la proposizione della domanda deve essere successiva al momento in cui diverrà eseguibile la presente sentenza. Nulla sulle spese.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l’assenza di Farini Fabio (C.F.: FRNFBA68T19A944S), nato a Bologna il 19.12.1968, all'epoca residente in Monghidoro, Via Cà di Fiore, 18, attualmente irreperibile;
- nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.4.2026.
Il Giudice Relatore
dott. Francesca NeriIl Presidente
dott. Bruno Perla
R.G. 781/2025 V.G.sentenza n.74/2024 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizionein linea fino al 2 ottobre 2026
Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
dott. Simone Vanini Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Biotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra emarginata, promossa da
MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini
RICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352AOggetto: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»
OMISSIS
Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo,
1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);
2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.
Il giudice est.
Dott. Simone VaniniLa presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
sentenza n.127/2026 pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 1° ottobre 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile promossa da:
ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;RICORRENTE
CONTRO
SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)
CONVENUTO
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
Il P.M. concludeva apponendo il visto.FATTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:
- che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
- che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
- che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
- che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
- che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
- che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;
chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
Il P.M. interveniva apponendo il visto.
Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il PM concludeva apponendo il visto.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
Cuneo, così deciso il 05/03/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca Staricco
La Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.93/2026 pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 30 settembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore
nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025
DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA
parte ricorrente
Oggetto: Dichiarazione di assenza
Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”
MOTIVAZIONE
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi. - La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
…, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza. - Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:
- DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
- DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.
Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Maria Turco
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Lorenzo Del Castello
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
sentenza n.46/2026 pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile Volontaria Giurisdizione Ilin linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026
Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.
Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice
Dott. Claudio ESCHER Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da
SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.-RICORRENTI-
Con l’intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.
Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.
Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.
Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.
Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.
Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.
Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.
Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.
La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.
La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).
L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.
In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
- ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
- manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.
Il Presidente/est.
Dott. Rosario Vacirca
Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
RG n. 17628/2024
Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
In linea fino al 20 settembre 2026
nella composizione collegiale composta da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
da
FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio
ricorrente
nei confronti di
DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937
con la partecipazione del P.M.
oggetto: morte presunta
Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.
Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.
Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.
La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.
Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
- Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
- Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PRATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Giulia Simoni Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:
RICORRENTE
ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F
- difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”
OMISSIS
P.Q.M.
Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;
dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Dr. Michele SirgiovanniIl giudice est.
dr. ssa Costanza Comunale
sentenza n.14/2026 R.G. 273/2025 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
dr. Simone VANINI Giudice rel.
dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCARICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
OGGETTO: dichiarazione di morte presuntaCONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».
Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.
Omissis
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
- ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.
sentenza n.27/2026
RG 1314/2024 VG 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;RICORRENTI
per la dichiarazione della morte presunta di:
PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
OGGETTO: Dichiarazione di morte presuntaOmissis
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,
- dichiara
la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22; - ordina
che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.; - manda
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026
Il Giudice est.
Dott. Michele SirgiovanniLa Presidente
Dott. Lucia Schiaretti
- dichiara
sentenza n.984/2026
pubbl. il 07/07/2026 - RG n. 992/2025 - Repert. n. 2810/2026 del 07/07/2026

TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione
Proc. n. 992/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dall'11 luglio 2026 fino al 9 settembre 2026
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi PRESIDENTE
Dott.ssa Wandalba Farano GIUDICE
Dott. Manuel Mastromarchi GIUDICE REL.
all’esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguenteSENTENZA
visto il ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 con cui Masia Elena, (CF MS A LN E83A 59B639F ) nata a Cantù (CO) il 19.01.1983, residente in Solaro (MI), Via San Giuseppe, 2, e Masia Marika (CF MSAMRK94D63E951M) nata a Mariano Comense il 23.04.1994, residente in Bregnano, Via Italia, 22, rappresentate e difese, giusto mandato dall’avv.to Alessia Modesti, nonché prossime congiunte (figlie) della Sig.ra CASALI PAOLA, con il quale chiedono la dichiarazione di morte
presunta di Paola Casali
Le figlie della signora Paola Casali , oggi ricorrenti, è scomparsa da Licata, ove si era recata in visita ad alcuni parenti, in data 20.02.2011 e nel corso di questo lungo lasso temporale non ha mai dato
notizie di sé;
da allora dare più notizia di sé;
Le stesse, infatti, alla udienza del 5 settembre 2025 hanno dichiarano che oltre ad essere le uniche eredi , non hanno più notizia della loro madre da 14 anni ovvero dal 20 febbraio 2011 e che da
allora nessuno ha mai dato notizia della stessa;
alla udienza successiva del 3 febbraio 2026 le parti interessate hanno confermato di non aver più ricevuto alcuna notizia ;
Sicchè, a seguito della pubblicazione del ricorso sugli articoli di giornale e sulla Gazzetta Ufficiale,
la situazione non è cambiata. Nessuno si è fatto vivo, né sono giunte segnalazioni di alcun tipo”.
visti gli accertamenti fatti dai Carabinieri di competenza e tutta la restante documentazione in atti all’esito dei quali non è emerso alcun dato utile;
ritenuto pertanto che, trattandosi di persona scomparsa da oltre dieci anni, il ricorso possa essere accolto;
Visto il parere favorevole del PM;
Dato atto delle pubblicazioni effettuate ai sensi del provvedimento del Tribunale di Monza del 5
settembre 2025
Visti gli artt. 58 c.c. , 473 bis e 62 e segg c.p.cP.Q.M.
dichiara la morte presunta di la morte presunta di CASALI PAOLA, (CF CSLPLA61T42E573M) nata a Licata il 2.12.1961 (ultima residenza Lazzate, Via Vimercati, 8), scomparsa da Licata (AG) in
data 20.02.2011, con ogni conseguente statuizione ed effetto.
Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 60.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 731 c.p.c. dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché per gli altri adempimenti conseguenti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15 giugno 2026Il Presidente
Carmen ArcellaschiIl Giudice Est.
Manuel Mastromarchi
sentenza n.694/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 3439/2023 - Repert. n. 523/2026 del 29/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 maggio 2026 fino al 4 settembre 2026
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3439 del R. G. dell’anno 2023, avente ad oggetto: morte presunta, promosso
DA
VISONE VINCENZA, nata a Napoli l’08.04.1964 (CF VSNVCN64D48F839C), elettivamente domiciliata in Cesa (CE), alla Via Atellana, 56 presso lo studio degli avvocati Luigi Aversano e Vincenzo Guida, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All’udienza del 17.02.2026 parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il PM, a sua volta, con nota del 27.2.2026 ha concluso per l’accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2023, Visone Vincenza chiedeva, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta del padre Visone Angelo, nato a Pozzuoli (Na), il 14.02.1930, già residente e domiciliato in Napoli, via Nuova Bagnoli 484, scomparso il 17.06.2012, rappresentando che da allora, vale a dire da oltre dieci anni, dello stesso non si avevano più notizie. Al ricorso era allegata la denuncia di scomparsa sporta il 29.06.2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli, il certificato di nascita e il certificato storico di residenza del sig. Visone Angelo, nonché il fascicolo della Procura della Repubblica di Napoli aperto contro ignoti a seguito della scomparsa, con relativo decreto di archiviazione.
Con decreto del 29 maggio 2023 il Presidente ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza di fissazione depositata il 24.10.2024, la ricorrente, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedeva che venisse fissata l'udienza di comparizione a norma dell'art. 473 bis.62, co. 5, c.p.c.
Disposta la comparizione della ricorrente, all’udienza del 16.1.2025 il Giudice disponeva che venisse depositata «documentazione integrativa – acquisita presso la Pubblica Amministrazione – attestante l’esistenza di eventuali conti correnti accesi a favore di Visone Angelo (nato a Napoli il 14.02.1930) nel periodo successivo alla scomparsa e ciò attraverso la consultazione dell’anagrafe dei rapporti bancari; inoltre si richiede che venga accertato se lo scomparso abbia presentato presso l’agenzia delle entrate dichiarazioni fiscali o abbia proceduto, nel medesimo periodo, a versamenti di natura previdenziale>>, rinviando per il prosieguo all’udienza del 18.04.2025, differita d’ufficio all’udienza del 29.4.2025 in coincidenza con il trasferimento ad altro ufficio del precedente Giudice relatore.
All’udienza del 29.04.2025, parte ricorrente rappresentava che non era stato possibile procedere al deposito telematico della documentazione integrativa, essendosi tardivamente attivata a richiederne il rilascio alla pubblica amministrazione; chiedeva pertanto un rinvio, onde consentire il deposito della documentazione da acquisire, riservandosi di depositare ulteriore documentazione integrativa. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza, rinviava all’udienza del 25.09.2025 ed ulteriormente, su istanze di parte del medesimo tenore e motivazione, al 23.12.2025 e 17.2.2026.
All’esito della predetta ultima udienza, il Giudice riservava la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che deve essere considerata ammissibile la domanda, atteso che la ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come l’unica figlia dello scomparso, e cioè la ricorrente Visone Vincenza, abbia denunciato ai Carabinieri della Stazione Napoli Bagnoli in data 29.06.2012 la scomparsa del padre Angelo, risalente al precedente 17 giugno 2012; a seguito della denuncia di scomparsa, sono state compiute attività di indagine e di ricerca di Visone Angelo, concluse con esito negativo, non essendo state rinvenute tracce dello scomparso; le attività di indagine e ricerca svolte, sia tramite escussione a s.i.t. di parenti e conoscenti, sia tramite attività di ricerca presso i luoghi frequentati dallo scomparso, nonché consultazione di banche dati in uso alle Forze di Polizia e segnatamente del Weblase relativo ai cadaveri di persone non identificate, sintetizzate nella richiesta di archiviazione versata in atti, proposta dal P.M. nel fascicolo contro ignoti aperto a seguito della denuncia, non hanno invero sortito alcun effetto di risoluzione del caso di scomparsa, che tale è rimasto.
La ricorrente, peraltro, si è limitata a riferire <<sono l’unica figlia di VISONE ANGELO, non ci sono altri figli e mia madre è deceduta; mio padre è scomparso il 17.6.2012 e da allora non ho avuto più notizie; le indagini realizzate dalla Procura non hanno sortito alcun effetto; abbiamo interpellato anche la trasmissione Chi l’ha visto, senza alcun esito positivo. Non ho idea di cosa sia successo a mio padre che, tra l’altro, era già molto anziano quando è scomparso, essendo nato nel 1930. Non ho altro da aggiungere>>
Tale assenza di notizie dell’anziano uomo successive alla scomparsa verificatasi nel giugno 2012, non risulta inficiata dalla documentazione relativa alla posizione contributiva e/o previdenziale dello scomparso, nonché dalla movimentazione del conto corrente postale cointestato tra Visone Angelo e la figlia Visone Vincenza, da ultimo finalmente prodotta dal gennaio 2016 al gennaio 2026, non essendo disponibile la movimentazione precedente, e versata negli atti del procedimento, movimentazione da cui si evince che la pensione dello scomparso continua senza soluzione di continuità ad essere accreditata sul libretto di risparmio postale 28957044 per poi essere sistematicamente prelevata, senza che vi siano movimentazioni di altro genere del libretto postale, atteso che, con dichiarazione pienamente confessoria allegata al deposito documentale del 16.2.2026, Visone Vincenza, cointestataria formale del rapporto bancario/postale, ha ammesso di essere stata lei, dalla scomparsa del padre nell’anno 2012 in poi e sino all’attualità, ad effettuare tutti i prelievi successivi agli accrediti della pensione del padre risultanti dall’estratto, erogazione mai interrotta evidentemente poiché non è mai stata segnalata all’INPS la scomparsa del titolare del rapporto previdenziale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Visone Angelo, attesa l’accertata scomparsa di quest’ultimo dal 17.06.2012 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche, anche da parte delle forze dell’ordine, anche se del predetto non è stata precedentemente dichiarata l’assenza, né ovviamente emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello scomparso, non rientrando la previa dichiarazione di assenza tra i presupposti della domanda di morte presunta.
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui giornali nazionali "Il Corriere della Sera" ed “Il Mattino di Napoli” a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Visone Angelo, nato a Pozzuoli il 14.2.1930, avvenuta in Napoli il 17.06.2012;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera" ed "Il Mattino di Napoli";
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositati presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.03.2026.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati
sentenza n.371/2026
pubbl. il 18/06/2026 - RG VG n. 688/2025 - Repert. n. 118/2026 del 19/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 30 agosto 2026
Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Prima Civile, composto da:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice a latere
riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 688/2025 RG VG proposto da:
SCHIANCHI MASSIMILIANO e SCHIANCHI ANSELMINA, rappresentati e difesi dall’avv. Romina Cini del Foro di Parma, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Fidenza (PR), via Cavour n. 9;
Ricorrenti
contro
CASALINI ULDARICO
Resistente
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta di CASALINI ULDARICO, nato a Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Conclusioni:
All’udienza del 21 maggio 2026 i ricorrenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Dichiarare la morte presunta del sig. CASALINI ULDARICO, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12.01.1939, fissandone la data al 31 gennaio 1982;
- Ordinare l'esecuzione delle pubblicazioni e delle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 473-bis.63 c.p.c.”
Il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole all’accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, Schianchi Massimiliano e Schianchi Anselmina, quali successori legittimi dello zio materno Casalini Uldarico, esponevano che lo zio risultava iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Parma dal 27 febbraio 1967, con residenza in Canada, e che lo stesso era stato cancellato per irreperibilità in data 29 aprile 2020. Allegavano i ricorrenti che, a seguito del ricorso proposto dalla loro madre Casalini Gianna, sorella di Casalini Uldarico, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 17 giugno 2002, aveva nominato la stessa ex art. 48 c.c. curatore del fratello scomparso, immettendola nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. In data 7 gennaio 2002, era intervenuto il decesso di Casalini Gianna. Essendo ormai decorsi più di dieci anni dell’ultima notizia dell’assente, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la morte presunta di Casalini Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Il Presidente del Tribunale f.f., con decreto del 14 febbraio 2025 , disponeva la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due giornali, ai sensi dell’art. 473-bis.62 cod. proc. civ., secondo comma. Effettuati i disposti adempimenti, con istanza ex art. 473-bis.62 cod. proc. civ., i ricorrenti, essendo ormai decorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione, chiedevano la fissazione dell’udienza per la decisione della causa. In data 14 maggio 2026, i ricorrenti depositavano note conclusive.
All’udienza del 21 maggio 2026 compariva il ricorrente Massimiliano Schianchi personalmente, assistito dal suo difensore, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Sussiste innanzitutto la competenza giurisdizionale del Giudice italiano ai sensi dell’art. 22 Legge 31 maggio 1995 n. 218, in quanto l’ultima legge nazionale di Casalini Uldarico è quella italiana, il luogo di nascita del medesimo è situato nel circondario di Parma e lo scomparso risultava iscritto all’A.I.R.E del Comune di Parma.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Casalini Uldarico sia fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. I ricorrenti sono, infatti, eredi legittimi di Casalini Uldarico (deceduto senza figli), quali figli della defunta Casalini Angela, sorella dell’assente.
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58, comma 1, c.c. nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, "quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente, il Tribunale competente……..può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia". Nell’ipotesi in esame, tale requisito temporale è ampiamente soddisfatto.
Come emerge dalla documentazione in atti, e in particolare dalla corrispondenza intercorsa tra la defunta Casalini Gianna e le autorità consolari, l'ultima notizia attendibile di Casalini Uldarico risale all'anno 1981, quando quest’ultimo comunicò alla sorella la propria intenzione di fare ritorno in Italia. Da allora, sono trascorsi oltre quarant'anni, senza che l’assente abbia dato notizie di sé. La madre degli odierni ricorrenti ha inviato invano una lettera al fratello nel mese di novembre 1981, missiva che risulta restituita al mittente in data 29 gennaio 1982 (v. timbro postale), per impossibilità di recapito al destinatario, in quanto sconosciuto (“Unknown”). La circostanza che il Casalini non abbia più contattato la propria famiglia dal 1981 assume valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla sua scomparsa.
Nel caso che ci occupa, non solo è trascorso un lasso di tempo eccezionalmente lungo, ma sono state esperite, nel corso degli anni, tutte le ragionevoli ricerche per rintracciare lo scomparso, purtroppo senza alcun esito. Dalla documentazione agli atti risulta che Casalini Gianna, sorella dello scomparso, si è rivolta sia alla Croce Rossa Internazionale sia al Consolato italiano in Canada al fine di rintracciare il fratello. Il Consolato italiano, con missiva del 13 marzo 1984, informava la Casalini dell’esito negativo delle ricerche svolte.
Quanto alla ritualità del procedimento, i ricorrenti hanno diligentemente adempiuto a tutte le formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c., come disposto da codesto Tribunale, provvedendo alla pubblicazione per estratto della domanda, due volte consecutive, a distanza di dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “Gazzetta di Parma” e “Libertà”, con invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Il fatto che, a seguito delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione locale, nessuno abbia fornito notizie dello scomparso, corrobora ulteriormente la presunzione che lo stesso sia deceduto.
Pertanto, posto che nessuno ha fatto pervenire informazioni al Tribunale di Parma entro sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione ed essendo ampiamente decorso il termine decennale di cui all’art. 58 cod. civ. (ridotto a cinque con Legge 2 dicembre 2025 n. 182. all’art. 38), si ritiene che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di CASALINI Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939.
Si osserva che, a norma dell'art. 58 cc, la sentenza che dichiara la morte presunta deve individuare anche il giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, fissando a tale data il momento del presunto decesso. Nella specie, la morte presunta deve essere fissata alla data del 23 giugno 1980, data di spedizione da parte del Casalini dell’ultima cartolina diretta alla sorella (v. timbro postale, che riporta la data del “23 VI 1980”).
Infine, visto il disposto dell'art. 473 bis.63 cpc, la presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualunque interessato. Viene inoltre disposta la pubblicazione di un estratto della presente sentenza sul giornale nazionale “Corriere della Sera”.
Copia della Gazzetta Ufficiale e copia del “Corriere della Sera” su cui verrà pubblicato l'estratto dovranno, poi, essere depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. 473 bis.63 cpc)
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata ex art. 133, comma 2, cpc a cura della Cancelleria, al momento del suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Data la natura e l'oggetto della causa, nulla va disposto sulle spese di lite.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta di CASALINI Uldarico, nato a Madregolo di Collecchio (PR) il 12 gennaio 1939, fissandone la data al 23 giugno 1980;
- Dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel giornale nazionale “Corriere della Sera” e nel sito internet del Ministero della Giustizia, per la durata di giorni sessanta;
- Dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e copia del “Corriere della Sera” su cui sarà pubblicato l'estratto vengano depositate presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- Dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, in Camera di Consiglio il 16 giugno 2026
Il giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
Sentenza n. 68/2024
Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civilein linea fino al 21 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
dott.ssa Marta Speciale Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.
promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi RESISTENTI
e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
( OMISSIS)
p.q.m.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
- Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
- Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero ViolaProc. N.46/2023 sub. 1 R.G.
IL TRIBUNALE DI PALMISezione Civile
Composto dai Sigg.:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
Dott.ssa Marta Speciale Giudice
Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
(OMISSIS)
p.q.m.
visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
ORDINA
Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
- a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura
di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece
che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );
- a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
(invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola
sentenza n.701/2026
pubbl. il 09/07/2026 - RG n. 2871/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civilein linea dal 13 luglio 2026 fino al 13 agosto 2026
nelle persone dei magistrati signori: dott. Vito Di Vita Presidente Estensore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice Togato dott. Jacopo Chiodo Giudice Togato all’esito della Camera di Consiglio in data 24 giugno 2026, pronuncia la seguente
SENTENZA
su ricorso formulato da
Adele Meleri (c.f. MLRDLA49B61B137L) assistita e difesa dall’avv. Moira Mandelli del Foro di Bergamo- ricorrente -
OGGETTO: dichiarazione di assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936.
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
CONCLUSIONI: dichiararsi la assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936, disporre l’apertura del testamento olografo depositato presso lo studio del Notaio dott. Francesco Patanè, ordinando l’immissione nel possesso temporaneo dei beni degli eredi, e, per l’effetto, dichiarare e statuire il diritto della ricorrente ad ottenere dall’INPS la liquidazione in via provvisoria della pensione di reversibilità, eventualmente previa prestazione di idonea cauzione.MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaurite le formalità previste all’art. 473 bis.60 c.p.c., alla udienza in data 24 giugno 2026, comparsa la ricorrente Adele Meleri, quest’ultima ha chiarito le circostanze a fondamento della domanda in oggetto.
Ha riferito la donna che, in data del 25 giugno 2024 e, precisamente, nell’arco di tempo in cui si era recata a fare compere al mercato, il marito Antonio Teli si era allontanato dalla comune abitazione, lasciandole un biglietto, da lei rinvenuto al rientro, del seguente letterale tenore “sono a pescare presso il fiume Muzza addio per sempre” – che consegnava in copia in seno all’udienza.
Avendo riconosciuto con certezza la grafia del marito, Adele Meleri aveva avvisato immediatamente il di lei cognato, Emilio Teli, con il quale si era poi recata presso la Stazione dei Carabinieri di Brembate per riferire l’accaduto.
Ne erano, dunque, seguite le prime ricerche in prossimità del luogo indicato da Antonio Teli, dove, da un lato, veniva rinvenuta l’autovettura dell’uomo, e, dall’altro, veniva riscontrato un livello del fiume talmente alto da sconsigliarne le prosecuzione.
Condizione idrologica che veniva constatata anche dai Vigili del Fuoco, i quali rappresentavano alla ricorrente l’eventualità, vista la forza della corrente d’acqua, che Antonio Teli fosse stato travolto e trascinato nell’Adda, poi nel Po e, infine, in mare (suo marito non lo troviamo più).
Adele Meleri, che pure accoglieva la ricostruzione offerta dagli operanti – a suo dire, corroborata dalle immagini fotografiche degli impianti di sorveglianza, ivi locati, in cui si poteva apprezzare la persona di Antonio Teli alla guida del proprio veicolo, poco prima della sua scomparsa – manifestava, peraltro, perplessità in ordine alla circostanza che il marito, affetto da grave patologia agli arti inferiori, potesse avere guidato per tutto il tragitto dalla abitazione al fiume (distanti, circa, venti chilometri).
Tale dubbio veniva condiviso anche dal cognato Giancarlo Tasca e dal fratello Emilio Teli, i quali, sentiti sul punto, hanno dato atto che cani molecolari si dirigevano a circa 100 metri dal luogo del possibile ingresso verso l’Adda, tragitto che Antonio Teli non avrebbe mai potuto percorrere in ragione della patologia alle gambe di cui soffriva.
Le sorelle di Antonio Teli, Agnese e Angela Teli, nonchè Roberta Tasca (sorella di Giancarlo) – che, unitamente a Giancarlo Tasca ed Emilio Teli, osservata la copia dello scritto prodotto dalla donna, confermavano essere stato vergato di pugno dallo scmparso – rappresentavano di essersi recate sul luogo delle ricerche e di avere notato i soccorsi in atto.
Ebbene, il decorso del lasso temporale di due anni e la impossibilità di acquisire ulteriori elementi, a suffragio della esistenza in vita o di un possibile ritorno di Antonio Teli, impongono la pronuncia della sentenza per cui è ricorso.
Ai sensi dell’art. 50, comma primo, c.c., a richiesta della ricorrente può oggi disporsi la apertura degli atti di ultima volontà di Antonio Teli, una volta eseguibile la presente sentenza.
Può altresì essere disposta, a richiesta della stessa ricorrente – se erede testamentaria o legittima –la sua immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (che dovrà essere preceduta da inventario) e, in ogni caso, la ammissione di Adele Meleri all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla eventuale morte di Antonio Teli, a mente degli artt. 50, 52 e 53 c.c. e 473 bis.61, senza uopo, avuto riguardo al rapporto di coniugio, di cauzioni od altre cautele.
Tra i richiamati diritti rientrano non solo quelli che incidono sul patrimonio dell’assente, ma anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi.
Pertanto, Adele Meleri, quale coniuge dell'assente titolare di pensione, che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l’assenza dello stesso coniuge - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell’I.N.P.S..
Infatti, l’Istituto, in caso di ritorno dell’assente, dovrà corrispondere a quest’ultimo solo la differenza fra l’importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie (Cass. Sez. L. 5 novembre 1988 n. 5988).P.Q.M.
visti gli artt. 49, 50, 52 e 53 c.c. 473 bis.61 e 473 bis.63 c.p.c.
Dichiara
la assenza di Antonio Teli, nato a Marne il 10 novembre 1936 e, per l’effetto,
dispone
la immissione di Adele Meleri nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (che dovrà essere preceduta da inventario), nonché la sua ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla eventuale morte di Antonio Teli (ivi compreso il
diritto alla pensione di reversibilità).
Ordina
la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Ministero della Giustizia.
Dispone
la apertura degli atti di ultima volontà di Antonio Teli, una volta eseguibile la presente sentenza.
Bergamo, 8 luglio 2026Il Presidente Estensore
dott. Vito Di Vita
sentenza n.115/2026
Sentenza n. 115/2026 pubbl. il 07/04/2026 - RG n. 2507/2025 - Repert. n. 317/2026 del 08/04/2026 - N. R.G. 730/2025 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
PRIMA CIVILEin linea dall'8 giugno 2026 fino al 6 agosto 2026
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle sig.re magistrate:
Dott.ssa Carla Venditti Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
Dott.ssa Claudia Masciopinto Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2507/2025 V.G. promosso a seguito di ricorso presentato da:
LUNGHI FERRUCCIO (C.F.LNGFRC51S10M158H) e LUNGHI CRISTINA (C.F. LNG CST75L67M102B) rappresentati ed assistiti dall'Avv. Fabio Torchio del foro di Lodi con domicilio eletto come in atti;- RICORRENTI -
con l’intervento del Pubblico Ministero in sede,
OGGETTO: dichiarazione di assenza
Con ricorso depositato il 29.09.2025 Ferruccio Lunghi e Cristina Lunghi hanno adito il Tribunale di Lodi domandando la dichiarazione di assenza di Marinella Chierichetti, nata a Mediglia, Fraz. Bustighera (MI) il 16.10.1952.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:- di essere rispettivamente coniuge e figlia di Marinella Chierichetti avente ultima residenza in Zelo Buon Persico, P.zza Rinascimento n.11 e scomparsa in data 20.8.2023, data a cui risale l’ultima notizia sulla loro congiunta;
- con ricorso ai sensi dell'art. 48 c.c. e 473-bis.59 c.p.c. avanti il Tribunale di Lodi, i ricorrenti documentavano la scomparsa della sig.ra Chierichetti, producendo in atti la denuncia in data 21.8.23 sporta dal coniuge Lunghi Ferruccio avanti la Stazione dei Carabinieri di Zelo Buon Persico, nonché l'esito negativo delle ricerche effettuate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lodi dopo i primi cinque giorni dall'evento, estratto dal fascicolo del procedimento penale R.G.N.R. 2971/23, aperto sul presunto reato di istigazione al suicidio e, quindi, chiedevano di provvedere alla dichiarazione di scomparsa della loro congiunta, con nomina di un curatore, individuato nella persona dell’avv. Fabio Torchio;
- con decreto del 5.3.2024 nell’ambito del procedimento rubricato al R.G.N. 290/24, il Tribunale di Lodi nominava l’avv. Fabio Torchio curatore della persona scomparsa, con conferimento dei poteri previsti dall'art. 48 c.c.;
- che le ricerche della sig.ra Chierichetti, effettuate su impulso dei ricorrenti sino all’epoca recente sia su loro iniziativa personale sia in collaborazione con la Procura della Repubblica e della Prefettura di Lodi, non hanno conseguito l'esito sperato, tanto che il Procuratore della Repubblica, in data 25.2.2025, ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. 2971/23, aperto sul presunto reato di istigazione al suicidio, non essendo stata rinvenuta una minima traccia che possa condurre al suo ritrovamento sia in vita sia in situazione di decesso;
- sussistono i requisiti, ai sensi degli artt. 49 c.c. 473 bis.60 c.p.c., per la dichiarazione di assenza essendo trascorso il termine di due anni dalla scomparsa.
All’udienza del 18.11.2025 sono stati sentiti i ricorrenti. In particolare, Cristina Lunghi ha dichiarato “il 20/08/2023 verso le 13,30 mamma ha detto a mio padre che sarebbe venuta a casa mia, io non lo sapevo che doveva venire, alle 14,30-14,45 mi ha chiamato mio padre chiedendomi se la mamma era da me, dicendo che era uscita in bici lasciando a casa tutto, chiavi, occhiali da vista, telefono ecc. Dopo 3 o 4 giorni hanno trovato la bicicletta in un canale; l’hanno cercata anche con i cani per la ricerca di persone in difficoltà e con l’elicottero. Le telecamere del Comune quel giorno non funzionavano. Una vicina l’ha vista passare in bicicletta ma non ha visto che direzione avesse preso. Abbiamo fatto fare un annuncio da Chi l’ha visto? e a dicembre mi sono rivolta al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi di Roma che, per varie problemi, hanno avviato le ricerche solo a settembre dell’anno dopo. Le ricerche delle forze dell’ordine e della Protezione Civile sono iniziate subito, anche con i cani molecolari. Non hanno cercato nelle cascine con i maiali perché c’era la peste suina e non sono potuti entrare ma nei silos e nelle vasche dei liquami sì. Hanno cercato anche lungo il canale Muzza anche se non è stato scandagliato perché il corso dell’acqua era troppo veloce. Hanno controllato le griglie del canale. Noi familiari abbiamo fatto altre ricerche per conto nostro anche con i droni. A ottobre c’era la caccia e abbiamo avvisato i cacciatori e anche i pescatori dell’Adda e nessuno ha mai visto niente. Abbiamo lasciato un cartello sul luogo dove hanno trovato la bici per chiedere di lasciarci informazioni anche in forma anonima (si dà atto che Ferruccio Lunghi esibisce la fotografia del cartello) ma nessuno ha mai lasciato informazioni. Hanno preso anche il dna della mamma per inserirlo in banca dati. Solo la telecamera di Paullo funzionava ma quando mi hanno fatto vedere la registrazione la persona raffigurata non corrispondeva a lei. Mia mamma ha tre sorelle e un fratello. Non c’erano segni di ammaccatura sulla bici. La Procura l’anno scorso ha deciso per l’archiviazione”.
Ferruccio Lunghi ha dichiarato invece di verificare ogni 15 giorni se qualcuno abbia lasciato qualche informazione sul posto della scomparsa, dove è posizionato il cartello, ma di non aver mai trovato nulla.
All’esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sono state inoltre acquisite le informazioni presso il Comando Stazione Carabinieri di Zelo Buon Persico.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti, rispettivamente marito e figlia della persona scomparsa, sono i successori legittimi di Marinella Chierichetti.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dall’istruttoria espletata è emerso che le ultime notizie di Marinella Chierichetti risalgono al 20.08.2023, data della scomparsa e da allora non risultano ulteriori avvistamenti, segnalazioni o altre notizie utili al rintraccio, pur essendosi operate le ricerche tramite sopralluoghi, anche con l’ausilio del Comitato Scientifico Ricerche Scomparsi Odv e l’utilizzo di droni, in aree e corsi d’acqua naturali e artificiali circostanti il luogo in cui è stata rinvenuta la bicicletta della persona scomparsa. Ferruccio Lunghi ha presentato denuncia di scomparsa in data 21.08.2023 e dal giorno della scomparsa i familiari non hanno più avuto notizie.
Dato quindi atto che Marinella Chierichetti non ha fatto rientro nel luogo di ultima residenza e domicilio e che sono decorsi oltre due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia relativa alla persona scomparsa, nonostante le ricerche espletate, sussistono i presupposti di cui all’art. 49 c.c. per dichiararne l’assenza.P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.60 e 473 bis.63 c.p.c.,
- dichiara l’assenza di Marinella Chierichetti nata a Mediglia, Fraz. Bustighera (MI) il 16.10.1952
- dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per 60 giorni
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Lodi, in Camera di consiglio del 03.02.2026.
Il Presidente est.
dott.ssa Carla Venditti
sentenza n.597/2026
pubbl. il 25/05/2026 - RG n. 4105/2025 - Repert. n. 6123/2026 del 25/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 3 giugno 2026 fino al 2 agosto 2026
in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4105/2025 R.G.V.G., vertente
tra
Federico Simone, nato a Palermo il 14/8/1999 (C.F. FDRSMN99M14G273A), rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Antonio Foti
ricorrente
e
D’Angelo Mariarosa, nata a Palermo il 6/2/1957 (C.F. DNGMRS57B46G273H)
con la partecipazione ex lege del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: dichiarazione di assenza.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 maggio 2026, al quale si rinvia.MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/9/2025, Federico Simone, nipote ex sorore di D’Angelo Mariarosa, in quanto figlio della di lei sorella premorta D’Angelo Maria Gabriella, ha chiesto dichiararsi l’assenza della predetta D’Angelo Mariarosa.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: che la zia, sebbene formalmente residente in Pantelleria (TP), da settembre 2022 era solita dimorare saltuariamente in Palermo, presso l’abitazione di Federico Roberto, padre del ricorrente ed ex compagno di D’Angelo Maria Gabriella; che, in data 23/12/2022, Federico Roberto aveva sporto formale denuncia di scomparsa di D’Angelo Mariarosa presso la Stazione Carabinieri di Palermo Centro, esponendo che la stessa si era allontanata dall’abitazione di Via XX Settembre n. 68, Palermo, tra le ore 23:00 del 22/12/2022 e le ore 6:45 del 23/12/2022, lasciando presso l’abitazione tutti i suoi effetti personali e portando con sé unicamente il proprio telefono cellulare, che tuttavia risultava irraggiungibile; che la denuncia di scomparsa evidenziava la condizione di particolare vulnerabilità psicologica della D’Angelo, affetta da depressione, acuitasi a seguito del decesso della sorella D’Angelo Maria Gabriella, avvenuto nel 2017, tanto da avere tentato il suicidio in data 18/11/2022; che, dalla data della scomparsa, nonostante le ricerche effettuate e il tempo trascorso, non si sono avute più notizie alcune della D’Angelo Mariarosa; che la stessa non risulta avere altri parenti stretti in vita, essendo i genitori e la sorella deceduti; di avere, in qualità di presunto successore legittimo, un interesse attuale e concreto a richiedere la dichiarazione di assenza della zia, al fine di tutelare e conservare il patrimonio della scomparsa e per gli ulteriori effetti previsti dalla legge.
Con decreto dell’11/9/2025, il Giudice delegato ha ordinato le prescritte pubblicazioni sui quotidiani Giornale di Sicilia e La Repubblica edizione Palermo e disposto la notifica del ricorso e del decreto presso l’ultima residenza anagrafica della persona scomparsa.
All’udienza del 15/1/2026, il procuratore del ricorrente ha dedotto di avere tentato la disposta notifica, senza esito positivo, ed ha rappresentato che il proprio assistito, in data 28/8/2025, ha sporto ulteriore denuncia, della quale ha depositato copia in pari data, per il reato di invasione di terreni o edifici in relazione ad un immobile di proprietà della zia scomparsa, sito in Pantelleria.
Con provvedimento del 16/1/2026, il Giudice delegato ha ordinato la comparizione personale del ricorrente e disposto acquisirsi, tramite il Pubblico Ministero, informazioni sullo stato del procedimento penale aperto a seguito della denuncia di scomparsa presentata il 23/12/2022 da Federico Roberto, nonché, tramite la stazione dei Carabinieri di Pantelleria, luogo di ultima residenza anagrafica di D’Angelo Mariarosa, informazioni sulle ricerche eventualmente svolte successivamente alla denuncia di scomparsa; ha disposto, inoltre, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la notifica a D’Angelo Mariarosa a mezzo della Polizia Giudiziaria, con facoltà di sub delega.
Acquisiti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 6747/2022 Mod. 45, archiviato dal Pubblico Ministero in data 30/1/2024 per assenza di ipotesi di reato, i Carabinieri – Stazionedi Pantelleria e Stazione di P.G. presso la Procura della Repubblica di questo Tribunale – hanno trasmesso i rispettivi verbali di vane ricerche della D’Angelo.
All’udienza del 22 maggio 2026, è comparso il ricorrente personalmente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso, ed il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
La causa è stata pertanto assunta in decisione.
Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per farsi luogo alla chiesta dichiarazione di assenza.
In punto di diritto, giova preliminarmente evidenziare che l’art. 49 c.c. dispone che, trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al Tribunale competente che ne sia dichiarata l’assenza.
Il prolungarsi dello stato di incertezza che segue alla scomparsa di un dato soggetto determina l’insorgere della necessità di provvedere alla tutela della aspettativa di coloro che vantano dei diritti sui beni di colui che è scomparso. Il legislatore, proprio al fine di tutelare detto interesse, ha disciplinato l’istituto della assenza, creando una situazione analoga, anche se non definitiva, alla delazione ereditaria.
L’assenza, in contrapposizione alla scomparsa che è situazione di mero fatto, è una situazione di diritto la cui dichiarazione postula un provvedimento della autorità giudiziaria.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, sono legittimati alla proposizione della domanda i soggetti indicati all’art. 48 c.c. in materia di scomparsa.
In ordine al profilo delle conseguenze giuridiche correlate alla assenza, gli effetti della sentenza dichiarativa della assenza sono essenzialmente di natura patrimoniale e non incidono né sullo stato né sulla capacità dell’assente né sul suo matrimonio.
In particolare, l’art. 50 c.c. prevede che coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni è lo strumento attraverso il quale il legislatore anticipa gli effetti propri della successione e tale atto deve essere preceduto dalla previa formazione dell’inventario in modo tale da poter operare un raffronto tra la consistenza patrimoniale dell’assente nel momento in cui dovesse tornare e quello esistente rendiconto all’assente ricomparso.
Come si evince dall’art. 473 bis.63 comma III c.p.c., l’esecuzione della sentenza che dichiara l’assenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia stata compiuta l’annotazione sull’originale. Di conseguenza l’immissione nel possesso temporaneo dei beni, concernendo l’esecuzione della sentenza, è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’assenza.
Nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di assenza di D’Angelo Mariarosa.
Invero, sono trascorsi oltre due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia della persona scomparsa senza che si siano più avute notizia della stessa, malgrado le ricerche all’uopo eseguite dalle Forze dell’Ordine.
La conferma dei presupposti per la dichiarazione di assenza emerge, in particolare, dalla documentazione acquisita: denuncia della scomparsa; documentazione processuale relativa al procedimento penale che si è aperto a seguito di detta denuncia, conclusosi con l’archiviazione da parte del PM; verbali di vane ricerche delle Stazioni dei Carabinieri, sopra citate.
Il ricorrente ha, inoltre, curato le prescritte pubblicazioni.
Sulla base della attività istruttoria svolta e della acclarata e persistente irreperibilità di D’Angelo Mariarosa, deve, pertanto, dichiararsene l’assenza.
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente – da richiedersi con separato ricorso – presuppone, ai sensi degli artt. 473 bis 61-63 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza e il compimento delle annotazioni concernenti l’avvenuta pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 473 bis.63 c.p.c. va, infine, disposto che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, e che copia della sentenza venga depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.
Nulla sulle spese, attesa la natura del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il ricorrente ed il Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara l’assenza di D’Angelo Mariarosa, nata a Palermo il 6/2/1957 e scomparsa in data 22-23/12/2022;
- ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, e che copia della sentenza venga depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 22 maggio 2026.
Il Giudice rel. ed est.
Gabriella GiammonaIl Presidente
Francesco MicelaIl presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
sentenza n.421/2026
pubbl. il 14/04/2026 - RG n. 812/2025 - Repert. n.1564/2026 del 05/06/2026
integrazione n. R.G. 812/2025 V.G - 12/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 812/2025 V.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di morte presunta”, promosso ai sensi dell’art. 473 bis 62 c.p.c. da DE GIORGIO ISABELLA, EFATO CARMELA, EFATO MARIAGRAZIA, rappresentate e difese dagli avv.ti La Gioia Paolo e Lecce Giuseppe, come da mandato in atti,
-RICORRENTI-
nei confronti di
EFATO EMANUELE,
-RESISTENTE CONTUMACE-
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, De Giorgio Isabella, Efato Carmela e Efato Mariagrazia adivano questo Tribunale per veder dichiarare la morte presunta ex art. 473 bis. 62 c.p.c, rispettivamente del marito e del padre, Efato Emanuele, nato a Taranto il 14/02/1967, scomparso in data 10/06/2012, e dichiarato assente con sentenza del Tribunale di Taranto n. 8/2015 emessa in data 14/12/2015; dichiaravano di essere uniche eredi legittime dell’Efato, non esistendo, altresì, alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che avrebbe visto pregiudicati i suoi diritti dalla dichiarazione giudiziale di morte presunta.
Con ordinanza del 28/03/2025, il Giudice delegato ordinava “che a cura dei ricorrenti la domanda, entro il termine del 30.09.25, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei quotidiani La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”
Con decreto del 23/01/2026 il Giudice delegato, rilevato che gli adempimenti disposti con provvedimento del 28/03/2025 erano stati regolarmente espletati, essendo decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione (21/07/2025), fissava l’udienza ai sensi dell’art. 473-bis.62, comma 5, c.p.c., per il giorno 25/03/2026, con termine per la notifica alle persone di cui al comma 1 della citata norma, entro il 23/02/2026.
All’udienza del 25/03/2026, i procuratori delle parti costituite chiedevano che il procedimento fosse riservato per la decisione con rimessione al Collegio per la declaratoria della morte presunta del sig. Efato Emanuele.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria della morte presunta di Efato Emanuele, nato a Taranto il 14/02/1967, scomparso in data 10/06/2012 e dichiarato assente con sentenza del Tribunale di Taranto n. 8/2015 emessa in data 14/12/2015.
Quest’ultimo non è più comparso nel luogo della sua residenza e del suo domicilio fin dal 10/06/2012, giorno al quale risale la sua ultima notizia, come accertato dalla sentenza n. 8/2015 emessa dal Tribunale di Taranto in data 14/12/2015, che ne ha dichiarato la scomparsa nonostante le ricerche e le indagini esperite dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.
Nessun risultato, inoltre, ha sortito la pubblicità dell’istanza di declaratoria della morte presunta, atteso che nel termine previsto dall’art. 473-bis 62 c.p.c. non sono pervenute al Tribunale notizie di sorta in merito allo scomparso.
Gli elementi istruttori acquisiti consentono, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge ovvero il decorso del termine di almeno dieci anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia nonché assolti ritualmente gli oneri di pubblicità e assunte le opportune informazioni, di addivenire alla dichiarazione di morte presunta del sig. Efato Emanuele, che è da presumere sia deceduto alla data della sua definitiva scomparsa.
Della presente sentenza, che diventerà esecutiva solo a seguito del compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto l’inserimento per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da De Giorgio Isabella, Efato Carmela e Efato Mariagrazia nei confronti di Efato Emanuele, così provvede:
- dichiara presunta la morte alla data del 10/06/2012 di Efato Emanuele, nato a Taranto il 14/02/1967 (C.F. FTEMNL67B14L049X);
- dispone che la presente sentenza, a cura degli interessati, sia inserita per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia;
- manda alla cancelleria di dare notizia della sentenza all’Ufficiale di stato civile competente ai fini dell’annotazione sull’atto di nascita ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera j), del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/04/2026
Il Presidente est.
Martino Casavolaintegrazione n. R.G. 812/2025 V.G - 12/06/2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
- Prima Sezione Civile-Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e così composto:
Dott. Martino Casavola - Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara - Giudice- Visti gli atti del procedimento contraddistinto dal n. 812/2025 R.G.V.G. e la sentenza n. 421/2026 del 10/04/2026 pubblicata in data 14/04/2026, con la quale è stata dichiarata lamorte presunta alla data del 10/06/2012 del Sig. Efato Emanuele, nato a Taranto il 14/02/1967 (C.F. FTEMNL67B14L049X);
- letta l’istanza depositata in data 05/06/2026, con la quale l’Ufficio pubblicazione sentenze civili del Tribunale di Taranto ha chiesto l’integrazione della sentenza con l’indicazione dei giorni di pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, al fine di procedere alla pubblicazione della stessa;
P.Q.M.
Dispone, ad integrazione della sentenza n. 421/2026 del 10/04/2026 pubblicata in data 14/04/2026, la pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero della Giustizia a partire dalla data del 01/07/2026 e sino al 31/07/2026.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Taranto, 12.06.2026.
Il Presidente rel.
Dott. Martino Casavola
sentenza n.480/2026
pubbl. il 07/05/2026 - RG n. 813/2025 - Repert. n.1565/2026 del 05/06/2026
integrazione n. R.G. 813/2025 V.G - 12/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone deimagistrati:
Dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 813/2025 V.G., avente ad oggetto “dichiarazione di morte presunta”, promosso ai sensi dell’art. 473 bis. 62 c.p.c. da GRECO ISABELLA, SANSOLINO ANTONELLA e SANSOLINO DAMIANA ESTER,
rappresentate e difese dall’avv. Panettieri Deborah, come da mandato allegato al ricorso,
-RICORRENTI-
nei confronti di
SANSOLINO SAVERIO,
-RESISTENTE CONTUMACE-
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025, Greco Isabella, Sansolino Antonella e Sansolino Damiana Ester, adivano questo Tribunale per veder dichiarare la morte presunta ex art. 473 bis n. 62 c.p.c, rispettivamente del coniuge separato e del padre, Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962; dichiaravano infatti che, dapprima Cazzati Damiana, madre di Sansolino Saverio, in data 10/11/2014, e successivamente esse medesime, in data 23/12/2014, avevano denunciato la scomparsa del Sansolino innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Ginosa, non avendo sue notizie dal giorno 07/11/2014; da tali denunce si era originato un procedimento penale a carico di ignoti, poi archiviato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto in data 07/01/2021 (v. allegati ricorso); dichiaravano inoltre di essere le uniche eredi legittime del Sansolino, non esistendo, altresì, alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che avrebbe visto pregiudicati i suoi diritti dalla dichiarazione giudiziale di morte presunta.
Con ordinanza del 28/03/2025, il Giudice delegato ordinava “che a cura delle ricorrenti la domanda, entro il termine del 31.07.25, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel quotidiani La Repubblica e La Gazzetta del Mezzogiorno, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”
Con decreto del 05/01/2026 il Giudice delegato, rilevato che gli adempimenti disposti con provvedimento del 28/03/2025 erano stati regolarmente espletati, essendo decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione (29/05/2025), fissava l’udienza ai sensi dell’art. 473-bis.62, comma 5, c.p.c., per il giorno 08/04/2026, con termine per la notifica alle persone di cui al comma 1 della citata norma, entro il 28/02/2026.
All’udienza dell’ 08/04/2026, le ricorrenti presenti di persona, confermavano il contenuto del ricorso ed il loro procuratore chiedeva che il procedimento fosse riservato per la decisione con rimessione al Collegio per la declaratoria della morte presunta.
Ricorrono i presupposti per la declaratoria della morte presunta di Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962, scomparso in data 07/11/2014, non essendo quest’ultimo più comparso nel luogo della sua residenza e del suo domicilio fin dal 07/11/2014, giorno al quale risale la sua ultima notizia, nonostante le ricerche e le indagini esperite dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.
Nessun risultato, inoltre, ha sortito la pubblicità dell’istanza di declaratoria della morte presunta, atteso che nel termine previsto dall’art. 473-bis 62 c.p.c. non sono pervenute al Tribunale notizie di sorta in merito allo scomparso.
Gli elementi istruttori acquisiti consentono, pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge ovvero il decorso del termine di almeno dieci anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia e l’assolvimento degli oneri di pubblicità, di addivenire alla dichiarazione di morte presunta del sig. Sansolino Saverio, che è da presumere sia deceduto alla data dalla quale non si sono più avute sue notizie.
Della presente sentenza, che diventerà esecutiva solo a seguito del compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 473-bis. 63 c.p.c., va disposto l’inserimento per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Greco Isabella, Sansolino Antonella e Sansolino Damiana Ester nei confronti di Sansolino Saverio, così provvede:
- dichiara presunta alla data del 07/11/2014 la morte di Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962 (C.F. SNSSVR62E31E036E);
- dispone che la presente sentenza, a cura degli interessati, sia inserita per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia;
- manda alla cancelleria di dare notizia della sentenza all’Ufficiale di stato civile competente ai fini dell’annotazione sull’atto di nascita ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera j), del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/04/2026
Il Presidente est.
Martino Casavolaintegrazione n. R.G. 813/2025 V.G - 12/06/2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
- Prima Sezione Civile-Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e così composto:
Dott. Martino Casavola - Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Nigri - Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara - Giudice- Visti gli atti del procedimento contraddistinto dal n. 813/2025 R.G.V.G. e la sentenza n. 480/2026 del 30/04/2026 pubblicata il 07/05/2026, con la quale è stata dichiarata la morte presunta alla data del 07/11/2014 del Sig. Sansolino Saverio, nato a Ginosa (TA) il 31/05/1962 (C.F. SNSSVR62E31E036E);
- letta l’istanza depositata in data 05/06/2026, con la quale l’Ufficio pubblicazione sentenze civili del Tribunale di Taranto ha chiesto l’integrazione della sentenza con l’indicazione dei giorni di pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, al fine di procedere alla pubblicazione della stessa;
P.Q.M.
Dispone, ad integrazione della sentenza n. 480/2026 del 30/04/2026 pubblicata il 07/05/2026, la pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero della Giustizia a partire dalla data del 01/07/2026 e sino al 31/07/2026.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Taranto, 12.06.2026.
Il Presidente rel.
Dott. Martino Casavola
sentenza n.221/2026
pubbl.il 03/03/2026 - RG n. 1320/2025 Repert. n. 605/2026 del 03/03/2026
integrazione n. 1320/2025 R.G - 12/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
I SEZIONE CIVILEin linea dal 1° luglio 2026 fino al 31 luglio 2026
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Stefania D’ERRICO - Presidente relatore
Dott. Claudio CASARANO - Giudice
Dott.ssa Federica ROTONDO - Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1320/2025 V.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)”, promosso ai sensi dell’art. 473 bis 62 c.p.c. da RUGGIERI MICHELE nato a Taranto il 12/07/1946, ivi residente in via Pio XII n. 39, (C.F.RGGMHL46L12L049B), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv.to Vincenzo Percolla (C. F.PRCVCN73B04L049A), sito in Taranto alla via Crispi n. 76, che lo rappresenta e difende in virtù di procura conferita su atto allegato al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
nei confronti di
RUGGIERI ROCCO, nato a Taranto il 10/02/1957, C.F. RGGRCC57B10L049I, con ultima residenza in Taranto alla via Pio XII n. 39, e domicilio alla via Orazio Flacco n. 4;
-RESISTENTE-
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto;
-INTERVENUTO EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE – Fatto e Diritto
Con ricorso per dichiarazione di morte presunta ex art. 473-bis.62 c.p.c. depositato il 15.04.2025, il sig. RUGGIERI Michele ha chiesto al Tribunale adito dichiararsi la morte presunta del fratello Ruggieri Rocco,di cui affermava non avere più notizie dal 23.12.1989.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha rappresentato che il sig. Ruggieri Rocco, con ultima residenza in Taranto alla via Pio XII n. 39 e domicilio alla via Orazio Flacco n. 4, da oltre trenta anni non faceva più ritorno presso la propria abitazione, ove viveva unitamente alla compagna ed ai suoi due figli, facendo perdere per sempre le proprie tracce, come documentato dai giornali locali dell’epoca prodotti in atti, da 23.12.1989 ; che il sig. Ruggieri Rocco all’epoca della scomparsa aveva 33 anni ed era un noto pregiudicato
di Taranto, con precedenti per tentata rapina ed omicidio, coinvolto in una lotta tra clan rivali; che qualche anno prima della sua scomparsa era stato vittima di un agguato di stampo mafioso a colpi di fucile ad opera di un clan rivale, salvandosi miracolosamente; che non avendo mai più fatto ritorno presso la propria famiglia, né avendo mai dato alcun cenno di vita per oltre un trentennio, è verosimile che lo stesso sia stato ucciso, vittima di “lupara bianca”, per cui il suo corpo non è stato mai rinvenuto; che invero le indagini e le ricerche compiute dagli inquirenti e dalla famiglia Ruggieri non hanno portato ad alcun esito nella ricerca del sig. Ruggieri Rocco; che fu informalmente riferito alle sorelle dello stesso, Ruggieri Tiziana e Ruggieri Palmina, che il fratello era stato ucciso e che il corpo non sarebbe mai più stato ritrovato; che nessuno ha mai sporto alle autorità denuncia di scomparsa; che i fratelli dello scomparso sono: Ruggieri Michele, nato a Taranto il 12.07.1946, Ruggieri Mafalda, nata a Taranto il 26/05/1948, Ruggieri Carmela, nata a Leporano il 06/06/1951, Ruggieri Palmina, nata a Taranto il 22/03/1959, Ruggieri Antonio, nato a Taranto il 09/07/1960, Ruggieri Roberto, nato a Taranto il 10/10/1963 e Ruggieri Tiziana, nata a Taranto il 09/02/1971, mentre i due figli del sig. Ruggieri Rocco sono i sigg. Ruggieri Alessandro e Ruggieri Roberto; che la dichiarazione di morte presunta è necessaria in quanto, essendo deceduta in data 03/09/2023 la sig.ra Anaclerio Maria, madre del sig. Ruggieri Rocco, si deve procedere con la successione; pertanto, essendo trascorso un lungo periodo di tempo (oltre trenta anni) dalla scomparsa del sig. Ruggieri Rocco, senza aver mai più avuto alcuna notizia dello stesso, alla luce di quanto sinora esposto, il sig. Ruggieri Michele ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la richiesta di morte presunta per quanto sopra evidenziato e per l’effetto dichiarare, previo gli adempimenti del caso e la fissazione, all’esito, dell’udienza di comparizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e ss. del c.c. la morte presunta del sig. Ruggieri Rocco, nato a Taranto il 10/02/1957, C.F. RGGRCC57B10L049I, con ultima residenza in Taranto alla via Pio XII n. 39, scomparso dal 23/12/1989 senza che nessuno abbia più avuto alcun segno della sua vita; 2) Conseguentemente statuire gli effetti giuridici della suddetta dichiarazione anche e non solo ai fini successori; 3) Disporre la pubblicazione del decreto di morte presunta a cura della Cancelleria come per legge; 4) Disporre l’annotazione della sentenza di morte presunta del sig. Ruggieri Rocco nei registri dello stato civile del Comune di Taranto.”.
Con decreto depositato il 13.05.2025, il P.D. ha disposto gli adempimenti ai sensi degli artt. 58 e ss. c.c. e 473-bis.62 c.p.c., ordinando che a cura del ricorrente il ricorso sia inserito per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui giornali “Gazzetta del Mezzogiorno” e “Quotidiano di Puglia”, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire a questo Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Con nota di deposito telematico del 25.08.2025 il ricorrente ha depositato copia del ricorso per morte presunta per estratto con aggiunta la dicitura: “con l’invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire a questo Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”, pubblicato sulle tre testate giornalistiche Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, Gazzetta del Mezzogiorno e Quotidiano di Puglia per due volte consecutive e nello specifico ha allegato copia delle suddette pubblicazioni effettuate: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07/07/2025 e 19/07/2025; sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 07/07/2025 e 18/07/2025; sul Quotidiano di Puglia in data 07/07/2025 e 18/07/2025.
Con decreto dell’08.09.2025 depositato il 24.10.2025 il P.D., rilevato che gli adempimenti disposti con decreto del 13.05.2025 sono stati regolarmente espletati dal ricorrente, essendo decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione (19.07.2025), ha fissato l’udienza ai sensi dell’art. 473-bis.62, comma 5, c.p.c., per il giorno 19.02.2026 con termine per la notifica alle persone di cui al comma 1 della citata norma, entro il 20 gennaio 2026.
Con nota di deposito telematico del 18.02.2026 il ricorrente ha depositato copia del ricorso per dichiarazione di morte presunta ex art. 473-bis.62 c.p.c. con procura alle liti, copia decreto fissazione udienza avente cronologico 19062/2025, copia attestazione di conformità datata 05/11/2025 e copia delle relate di notifiche con relative ricevute ed attestazioni di consegna, ritualmente notificate ai successori legittimi dello scomparso ai sensi di quanto disposto dall’art. 473 bis 62 c.p.c..
All’udienza del 19.02.2026 è comparso l’avv. Vincenzo Percolla unitamente al ricorrente sig. Michele Ruggieri, il quale si è riportato alla nota di deposito depositata telematicamente e ha chiesto che il procedimento fosse riservato per la decisione con rimessione al Collegio per la declaratoria della morte presunta del sig. Ruggieri Rocco; ha evidenziato che tutte le notifiche ai sensi dell’art. 473 bis 62 cpc sono state regolarmente eseguite e che alcuni dei successori legittimi, ovvero i sigg. Ruggieri Carmela, Ruggieri Antonio, Ruggieri Mafalda, Ruggieri Palma, Ruggieri Tiziana, sono comparsi e hanno dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla richiesta promossa dal ricorrente Ruggieri Michele.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria della morte presunta di Ruggieri Rocco, nato a a Taranto il 10.02.1957.
Quest’ultimo non è più comparso nel luogo della sua residenza e del suo domicilio fin dal 23.12.1989, giorno al quale risale la sua ultima notizia, come emerge dalle circostanziate deduzioni del ricorrente e dalla documentazione allegata, da cui emerge che da quel giorno ormai lontano non ha più avuto notizie del fratello risultato irreperibile anche da parte degli altri familiari, segnatamente dagli altri fratelli dello scomparso, ovvero i sigg. Ruggieri Carmela, Ruggieri Antonio, Ruggieri Mafalda, Ruggieri Palma, Ruggieri Tiziana, nonostante le ricerche e le indagini esperite dalle forze dell’ordine e dalla magistratura.
All’udienza del 19.02.2026 i resistenti comparsi, interrogati dal Presidente, nulla hanno osservato in ordine alla richiesta promossa dall’odierno ricorrente, confermandone la ricostruzione. Nessun risultato, inoltre, ha sortito la pubblicità dell’istanza di declaratoria della morte presunta, atteso che nel termine previsto dall’art. 473-bis 62 c.p.c. non sono pervenute al Tribunale notizie di sorta in merito allo scomparso.
Gli elementi istruttori acquisiti consentono pertanto, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge ovvero il decorso del termine di almeno dieci anni dal giorno al quale risale l’ultima notizia nonché assolti ritualmente gli oneri di pubblicità e assunte le opportune informazioni, di addivenire alla dichiarazione di morte presunta del sig. Ruggieri Rocco, che è da presumere sia deceduto alla data della sua definitiva scomparsa.
Della presente sentenza, che diventerà esecutiva solo a seguito del compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto l’inserimento per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da RUGGIERI MICHELE, così statuisce:
- Dichiara presunta la morte alla data del 23.12.1989 di Ruggieri Rocco, nato a Taranto il 10.02.1957, (C.F. RGGRCC57B10L049I);
- Dispone che la presente sentenza, a cura dell’interessato, sia inserita per estratto nella Gazzetta della Repubblica italiana e sia pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia;
- Manda alla cancelleria di dare notizia della sentenza all’Ufficiale di stato civile competente ai fini dell’annotazione sull’atto di nascita ai sensi dell’art. 49, primo comma, lettera j), del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso il 02.03.2026, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente Delegato
Dott.ssa S. D’Erricointegrazione n. 1320/2025 R.G - 12/06/2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
- Prima Sezione Civile-Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e così composto:
Dott.ssa Stefania D’ERRICO - Presidente relatore
Dott. Claudio CASARANO – Giudice
Dott.ssa Federica ROTONDO - Giudice- Visti gli atti del procedimento contraddistinto dal n. 1320/2025 R.G.V.G. e la sentenza n.221/2026 del 02.03.2026, pubblicata il 03.03.2026, con la quale è stata dichiarata la morte presunta alla data del 23.12.1989 del Sig. Ruggieri Rocco, nato a Taranto il 10.02.1957 (C.F. RGGRCC57B10L049I), con ultima residenza in Taranto alla via Pio XII n. 39, e domicilio alla via Orazio Flacco n. 4;
- letta l’istanza depositata in data 05.06.2026, con la quale l’Ufficio pubblicazione sentenze civili del Tribunale di Taranto ha chiesto l’integrazione della sentenza con l’indicazione dei giorni di pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, al fine di procedere alla pubblicazione della stessa;
P.Q.M.
Dispone, ad integrazione della sentenza n. 221/2026 del 02.03.2026, pubblicata il 03/03/2026, la pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero della Giustizia a partire dalla data del 01.07.2026 e sino al 31.07.2026.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Taranto, 12.06.2026.
Il Presidente Dott.ssa Stefania D’Errico
sentenza n.178/2026
pubbl. il 21/05/2026 - RG n. 2458/2025 - Repert. n. 695/2026 del 21/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILEin linea dal 29 maggio 2026 fino al 28 luglio 2026
Il Tribunale di Alessandria, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paolo RampiniPresidente
dott.ssa Matteo Varvello Relatore Estensore
dott.ssa Federica Zane Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 5.11.2025 e promosso da Giovanni Garbieri, nato il 21 aprile 1944 a Castelletto Monferrato e residente in Alessandria, via San Giovanni Bosco 37, assistito dall’avv. Patrizia Ferracane,
ricorrente
avente a oggetto: dichiarazione di assenza ex artt. 49 ss. c.c. del sig. Renzo Garbieri
Letto il ricorso depositato in data 5.11.2025; esaminata la documentazione prodotta; inviati gli atti al PM in data 19.11.2025;
rilevato che:
- il sig. Renzo Garbieri, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1940, in data 17 ottobre 2023 si allontanava dalla RSA “Il Basile” di Alessandria, luogo dell’ultimo domicilio, senza farvi più ritorno;
- la scomparsa era immediatamente denunciata presso la Questura di Alessandria dall’avv. Ilaria Marciano, amministratore di sostegno del sig. Garbieri;
- da tale data non risultano più pervenute notizie dello stesso, nonostante le ricerche e gli accertamenti espletati dalle autorità competenti;
- nel corso delle indagini svolte dalla Questura di Alessandria nell’ambito del procedimento penale n. 3806/2023 R.G.N.R. venivano acquisiti i dati relativi al traffico telefonico riferibile allo scomparso e le ultime chiamate effettuate la mattina del 18 ottobre 2023 agganciavano la cella ubicata in via Canelli 35, nelle vicinanze del ponte Tiziano Vercellio sul fiume Tanaro;
- tale circostanza rende verosimile che lo scomparso possa essersi gettato nel fiume;
- nella denuncia di scomparsa l’amministratore di sostegno del predetto rappresentava altresì la possibilità che il medesimo avesse posto in essere gesti anticonservativi;
- la relazione geriatrica del 12 luglio 2023 redatta dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria già dava atto trattarsi di paziente con anamnesi di disturbo comportamentale già in giovane età, richiamando i numerosi accessi al DEA e i ripetuti ricoveri in ambiente psichiatrico, geriatrico e internistico;
- nonostante le attività di ricerca e gli accertamenti svolti, nessun ulteriore elemento utile al rintraccio della persona è emerso successivamente;
- risultano pertanto integrati i presupposti previsti dagli artt. 49 ss. c.c. per la dichiarazione di assenza;
visti gli artt. 49 ss. e 473 bis. 60 ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l’assenza di RENZO GARBIERI, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1940, C.F. GRBRNZ40A04A182W, già residente in Alessandria, via Maria Bensi 66, scomparso dal 17 ottobre 2023.
DISPONE
che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata secondo le modalità di legge.
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza. Così deciso in Alessandria, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.
Il Giudice estensore
(dott. Matteo Varvello)Il Presidente
(dott. Paolo Rampini)
sentenza n.334/2026
pubbl. il 05/05/2026 - RG n.2109/2024 - repert. n.1186/2026 del 08/05/2026 - V.G. n. 2109/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE VOLONTARIA GIURISDIZIONEin linea dal 15 maggio 2026 fino al 14 luglio 2026
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Veronica Milone Presidente rel.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Leo Scorza Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:SENTENZA
Nel procedimento n. 2109/2024 V.G. avente ad oggetto: dichiarazione di morte presunta,
promossa:
DA
PATANIA MONICA, C.F. PTNMNC82P65I754C nata a Siracusa il 25/9/1982 ed ivi residente in Traversa Cannarella n. 2, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Silvano La Rosa presso il cui studio in Siracusa in Via Unione Sovietica n. 4 è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
BIANCA GIANLUCA, nato a Siracusa il 2/5/1977;
-resistente-
PM-Sede
-interventore ex lege
All’udienza de16 febbraio 2026 il procuratore della ricorrente ha concluso come da verbale che qui si intende integralmente trascritto.
Il PM ha concluso come in atti.RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.5.2024 Patania Monica ha chiesto dichiararsi la morte presunta del marito, Bianca Gianluca, scomparso nella notte del 13.7.2012 mentre era a bordo dell’imbarcazione “Fatima” a seguito di un attentato subito ad opera di tre soggetti extracomunitari, come accertato dalla Corte di Assise di questo Tribunale con sentenza n. 421/2019.
Ha esposto che questo Tribunale ha emesso la sentenza n. 5/2019 pubblicata in data 27.9.2029 con cui è stata dichiarata l’assenza del marito, Bianca Gianluca.
Ha precisato che detta sentenza è stata pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 27.9.2019 e che da allora sono trascorsi più di dieci anni senza che sia pervenuta alcuna notizia in merito alla scomparsa del marito.
La ricorrente ha assolto agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 473 bis .62 c.p.c. avendo pubblicato entro i termini assegnati con il provvedimento presidenziale un estratto della domanda con invito a fornire notizie dello scomparso.
Il ricorso è stato inoltre notificato ai presunti successori legittimi dello scomparso e segnatamente ai figli nati dal matrimonio con la ricorrente, Bianca Kimberly (nata il 28.5.2002), Bianca Veruska (nata il 19.9.2008) e Bianca Giuseppe (nato il 12.2.2010), nonché agli altri due figli dello scomparso Bianca Antonina (nata il 21.7.1997) e Bianca Marcello (nato il 4.9.2000).
All’udienza del 22.12.2025 è stata sentita la ricorrente e i figli Bianca Kimberly, Bianca Veruska e Bianca Giuseppe i quali hanno aderito al ricorso depositato ed hanno confermato quanto riferito anche in udienza dalla ricorrente.
In particolare i suddetti hanno riferito che il loro congiunto è scomparso in mare la notte del 13.7.2012 e non ha mai fatto più ritorno a casa. Hanno precisato che la tragica vicenda di cui è stato vittima il Bianca è stata oggetto del processo penale definito dalla Corte di Assise di questo Tribunale con la sentenza allegata in atti.
Gli altri figli, Bianca Antonia e Bianca Marcello non si sono costituiti né sono comparsi in udienza.
Agli atti è stata pure depositata la sentenza sopra citata con cui è stata dichiarata l’assenza del Bianca.
Il PM non si è opposto al ricorso (visto dell’8.1.2026).
Alla luce delle superiori acquisizioni ricorrono quindi i presupposti per dichiarare la morte presunta di Bianca Gianluca essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua scomparsa, senza che si sia avuta più notizia dello stesso.
Stante la natura della causa le spese sono irripetibili.P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo il procedimento in epigrafe, dichiara la morte presunta di BIANCA GIANLUCA, nato a Siracusa il 2/5/1977 e scomparso in data 13.7.2012.
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia e che all’esito della suddetta pubblicazione la copia della Gazzetta nella quale è stato pubblicato l’estratto della sentenza, sia depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.
Dichiara che, a norma dell’art. 473 bis.63 c.p.c., la presente sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui alla citata norma.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa in data 30 aprile 2026Il Presidente rel.
dott. Veronica Milone