Sentenze di assenza e di morte presunta
R.G. 781/2025 V.G.sentenza n.74/2024 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizionein linea fino al 2 ottobre 2026
Il Tribunale, in formazione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
dott. Simone Vanini Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Biotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra emarginata, promossa da
MARIA TIROTTA, nata il 14/08/1950 a CUTRO (KR), c.f. TRTMRA50M54D236G, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. Salvatore Bianchini
RICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROSA TIROTTA, nato a CUTRO (KR) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352AOggetto: dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 12/06/2025: «[…] affinché, disattesa ogni contraria istanza, esperita ogni formalità di rito, Voglia, ai sensi degli artt. 473Bis n. 62 CPC e 58 CC, DICHIARARE la morte presunta della Sig.ra ROSA TIROTTA nata a Catanzaro il 14.08.1962, CF: TRTRSO62M54C352A, residente in Calenzano (Fi), via di Prato n. 137/A»
OMISSIS
Il P.M. è intervenuto, vistando in data 19/01/2026
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo,
1) dichiara la morte presunta in data 06/04/2012 di ROSA TIROTTA, nata a CATANZARO (CZ) il 14/08/1962, c.f. TRTRSO62M54C352A, con ultima residenza conosciuta in via Di Prato 137/A, Calenzano (FI);
2) ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c., nonché pubblicata, per estratto, su impulso della Cancelleria, nel sito Internet del Ministero della giustizia per la durata di sei mesi;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale di stato civile competente per le annotazioni di legge;
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio dell’11/03/2026, su relazione del giudice Dott. Simone Vanini.
Il giudice est.
Dott. Simone VaniniLa presidente
Dott.ssa Lucia Schiaretti
sentenza n.127/2026 pubbl. il 20/03/2026 - RG n. 1407/2025 - Repert. n. 355/2026 del 20/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 1° ottobre 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Ruggiero Berardi Giudice
Dott. Luca Staricco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile promossa da:
ANNA MARIA BARALE nata il 05/05/1954 in CUNEO (CN) , difesa e rappresentata dal Avv. GIOSTRA AGRIPPINO ;RICORRENTE
CONTRO
SONIA PELLEGRINO nata il 06/01/1975 in CUNEO (CN)
CONVENUTO
e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta.
CONCLUSIONI
La ricorrente concludeva per l’accoglimento della domanda, come da ricorso.
Il P.M. concludeva apponendo il visto.FATTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 Anna Maria Barale, madre di Sonia Pellegrino premettendo:
- che in data 1° gennaio 2000 la Signora PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D, figlia della ricorrente, si allontanava dall’abitazione in cui viveva con l’instante a bordo della propria autovettura (doc. 1-2)
- che l’instante era, ed è, l’unica parente prossima e successore legittimo della Signora Pellegrino Sonia posto che il padre Sig. PELLEGRINO Antonio nato a Cuneo il 7 giugno 1945, nonché marito della ricorrente, decedeva in Cuneo il 22 maggio 1985 e la stessa non si è più mai sposata né ha avuto altri figli (doc. 3-4)
- che la ricorrente si attivava con le ricerche in ogni modo, precisamente tramite un investigatore privato, nonché tramite la Polizia di Stato presso la Questura di Cuneo, dove sporgeva denuncia di scomparsa in data 8 gennaio 2000; (doc. 5-6)
- che nonostante le energie profuse in tutti gli anni successivi alla scomparsa non è stato possibile ritracciare la Signora PELLEGRINO Sonia, e neppure avere alcuna notizia della stessa;
- che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia;
- che il Comune di Cuneo cancellava per irreperibilità la scomparsa in data 20 giugno 2013 dalla ultima residenza della stessa, come indicato nel certificato di residenza storico (doc.3);
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa;
- che non è mai stata avanzata richiesta finalizzata alla dichiarazione di assenza della Signora PELLEGRINO Sonia;
chiedeva a questo Tribunale, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., di dichiarare la morte presunta di PELLEGRINO Sonia nata a Cuneo il 6 gennaio 1975, già residente in Cuneo, Via Garessio n. 9, C.F. PLLSNO75A46D205D.
Il P.M. interveniva apponendo il visto.
Con provvedimento datato 03/06/2025 il Presidente del Tribunale designava il Giudice per la trattazione del procedimento e contestualmente disponeva la pubblicità del ricorso a norma dell’art. 727 c.p.c.
La pubblicità disposta veniva ritualmente effettuata dalla ricorrente nei termini fissati sui: La Stampa edizione Cuneo in data 12 e 22 giugno 2025, La Guida in data 19 giugno e 3 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale in data 17 e 28 giugno 2025.
Trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il Giudice relatore fissava udienza di comparizione avanti a sé delle parti.
All’udienza del 04/02/2026, il Giudice relatore provvedeva sentire la ricorrente. All’esito di tale audizione, il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il PM concludeva apponendo il visto.MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per la declaratoria di morte presunta di Sonia Pellegrino.
Infatti, in primo luogo, si deve notare che il ricorso risulta essere stato promosso da persona legittimata e, cioè, dalla madre.
In secondo luogo, risulta acclarata la competenza di questo Tribunale, risultando che il convenuto ha avuto la sua ultima residenza nota nel Comune di Cuneo.
Nel merito, deve rilevarsi che dalle dichiarazioni della stessa ricorrente la figlia si sarebbe allontanata dall’abitazione in data 01/01/2000 senza dare più alcuna notizia. Vane le ricerche esperite dalle autorità a seguito di regolare denuncia, come pure le iniziative private.
Risulta pertanto confermato, anche dalla documentazione, che la convenuta non ha dato più notizie di sé dal 01/01/2000.
Della convenuta non si è avuta alcuna notizia neppure in corso di causa, nonostante la pubblicazione del ricorso per morte presunta sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul quotidiano “La Stampa”, edizione di Cuneo, e sul settimanale locale “La Guida”.
Alla luce di quanto precede, si ritiene dunque raggiunta la prova del fatto che Sonia Pellegrino è scomparsa dal luogo della sua ultima residenza da oltre ventisei anni.
Conseguentemente, risulta doveroso pronunciare la morte presunta di Sonia Pellegrino a norma dell’art. 58 c.c., individuando la data dell’evento in quella del 01/01/2000, data in cui è stata vista l’ultima volta.
Infine, si deve disporre la pubblicazione della presente sentenza, a norma dell’art. 729 c.p.c., sui giornali indicati in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria domanda od eccezione;DICHIARA
la morte presunta di SONIA PELLEGRINO, nata il 06/01/1975, nel giorno 01/01/2000;
dispone la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul quotidiano “La Stampa”, Edizione di Cuneo, nonché sul settimanale “La Guida” di Cuneo.
Cuneo, così deciso il 05/03/2026
Il Giudice Estensore
Dott. Luca Staricco
La Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
sentenza n.46/2026 pubblicata il 23/03/2026 RG VG 941/2024 - cron. 2100/2026 del 23/03/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile Volontaria Giurisdizione Ilin linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 settembre 2026
Tribunale di Enna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Rosario VACIRCA Presidente/Est.
Dott.ssa Giulia SANTORO Giudice
Dott. Claudio ESCHER Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 941/2024 R.G. del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto "dichiarazione di morte presunta", promossa da
SBERNA MARIA GIUSEPPA, nata a Valguarnera Caropepe (EN), il 22/02/1968 (C.F.: SBRMGS68B62L583J), DI GREGORIO MARZIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 15/6/1989 (CF DGRMRZ89H55G580B) e DI GREGORIO ALESSIA, nata a Piazza Armerina (EN) il 26/1/1995 (CF DGRLSS95A66G580I), elettivamente domiciliate in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12, presso lo studio dell’Avv. Lorenzo Caruso (c.f. CRSLNZ75H28M088I) che, unitamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Gianluca Di Barca (c.f. DBRGLC82S24C342M), le rappresenta e difende, giusta procure in atti.-RICORRENTI-
Con l’intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del giorno 25 febbraio 2026, sulle seguenti conclusioni: “L’avv. Caruso, a questo punto, chiede che la causa sia decisa”.
Conclusioni del P.M. depositate in data 19 marzo 2026: “Il PM Ennio Petrigni esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2024, l’odierna parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe il 23/12/1959 CF DGRRSR59T23L583V, con ultima residenza in Valguarnera Caropepe (EN), Via Turati 16, coniugato con Sberna Maria Giuseppa, e dalla quale sono nate Marzia Di Gregorio e Alessia Di Gregorio, scomparso dal giorno 22/7/2013 nella zona di Messina (da oltre dieci anni) non più tornato alla sua residenza, senza dare alcuna notizia di sé, rimanendo ignota la sua nuova residenza.
Con provvedimento del 06.11.2024, il Presidente del Tribunale ha ordinato alle ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473-bis.62 c.p.c.
Con istanza depositata in data 01.07.2025, le ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, fornendo prova dell'esecuzione della prescritta pubblicità.
Con provvedimento del 18.07.2025, il Giudice relatore, in applicazione dell'art. 473-bis.62, comma IV c.p.c., ha fissato l'udienza del 17.12.2025, per la comparizione delle ricorrenti e delle altre persone indicate nella medesima disposizione normativa. L’udienza è stata, in seguito, differita, per impedimento del giudice relatore, al giorno 25 febbraio 2026.
Alla predetta udienza sono comparse dinanzi al Giudice relatore Sberna Maria Giuseppa, Di Gregorio Marzia e Di Gregorio Alessia, rispettivamente coniuge e figlie del sig. Di Gregorio Rosario. Le ricorrenti hanno depositato copia della denuncia orale sporta in data 23/07/2013 innanzi la Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Valguarnera, con la quale il fratello di Di Gregorio Rosario, Di Gregorio Antonio, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il giorno 8/11/1957, ebbe a denunciarne la scomparsa. Su sollecitazione del tribunale, hanno altresì depositato copia della pagina web del sito internet “Chi l’ha visto?”, attestante il rilievo anche mediatico assunto, all’epoca, dalla notizia della scomparsa del signor Rosario Di Gregorio.
Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Rosario Di Gregorio è ammissibile e fondata.
Si osserva, in rito, che l'istanza è stata proposta da soggetti legittimati. Le ricorrenti sarebbero, infatti, le uniche eredi legittime del sig. Rosario Di Gregorio se quest'ultimo fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui (v. artt. 50 e 58 c.c.).
Sul piano del merito, occorre notare che, secondo il disposto dell'art. 58 del codice civile, come riformato dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182: “Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia”. Aggiunge l’ultimo comma della medesima disposizione normativa “Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
La ratio della norma è quella di garantire la certezza del diritto e delle situazioni da esso tutelate, mediante l’equiparazione della morte al trascorrere di un lungo arco temporale, senza che si siano più avute notizie di un determinato soggetto. Invero, la dichiarazione di morte presunta produce gli effetti di cui all’art. 63 e ss. cod. civ.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in particolare dal verbale di denuncia orale del 23 luglio 2013, nonché dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza, emerge che in data 22.07.2013, intorno alle ore 23:00 circa, l’autovettura Peugeot 207 di colore grigio metallizzato di Rosario Di Gregorio, venne ritrovata parcata vicino le scuole Mazzini di Valguarnera Caropepe, vicino la fermata dell’autobus, aperta e con dentro null’altro che le chiavi della casa della madre dello stesso ed un biglietto sul quale poteva leggersi la scritta “PERDONO”. Secondo informazione appresa dal fratello dello scomparso da parte dell’autista del bus che quella mattina percorse la tratta per Catania, pare che il Di Gregorio quella mattina, intorno alle 8,20 avesse acquistato un biglietto di sola andata per tale destinazione. Nel corso della mattinata il medesimo Di Gregorio venne contattato da personale del posto di lavoro, al quale dichiarò che non si sarebbe recato al lavoro in quanto avrebbe dovuto sbrigare alcune faccende. Le ultime notizie, tuttavia, le ebbero le figlie e, in particolare la figlia Alessia Di Gregorio, la quale, mentre si trovava nella casa familiare, ove all’epoca ancora abitava, fu contattata dal padre, intorno alle ore 13:15, il quale le chiese come stesse e cosa facesse. Il ricordo è stato riferito in udienza da tutte e tre le ricorrenti e la precisa collocazione spazio-temporale dello stesso è stata suffragata dalla riferita circostanza che, quello stesso giorno, nel pomeriggio, la signora Sberna Maria Giuseppa e la figlia Alessia Di Gregorio rimasero coinvolte in un incidente stradale.
Può, pertanto ritenersi che l’ultima notizia dell’assente risale al giorno 22/07/2013 e fu appresa dalla figlia di Rosario Di Gregorio, Alessia Di Gregorio, per telefono, al quale fu contattata dal padre, mentre si trovava nella casa familiare di Valguarnera Caropepe (EN), intorno alle ore 13:15.
Dopo tale momento, invero, non v’è riscontro di ulteriori notizie di Di Gregorio Rosario.
Inoltre, la pubblicazione del presente ricorso per la dichiarazione di morte presunta, sia sui quotidiani stabiliti dal Presidente del Tribunale che sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione puntualmente curata dalla parte istante, non ha sortito alcun effetto, dal momento che nessuno ha fatto pervenire a questo Ufficio alcuna notizia in merito.
La superiore fattispecie pertanto è, ad avviso del Collegio, sussumibile nella previsione di cui all’art. 58 del codice civile, essendo trascorso ben più che un quinquennio (e, per vero, ben più del decennio previsto dalla previgente formulazione della medesima disposizione normativa) dal momento in cui i familiari ebbero notizie dell’uomo, per cui può essere dichiarata presunta la morte, avvenuta il 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato il 23/12/1959 a Valguarnera Caropepe (EN), ove lo stesso aveva la sua ultima residenza, in via Turati n. 16.
La presente sentenza dovrà essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a cura delle ricorrenti, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale e del giornale nei quali verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (v. art. 473-bis.63, co.2, c.p.c.).
L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra (v. art. 473-bis.63, co.3, c.p.c.).
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a cura della cancelleria, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente (v. art. 473-bis.63, ultimo comma c.p.c.) per le annotazioni di competenza.
In considerazione della natura e dell'oggetto del processo nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara la morte presunta, in data 22 luglio 2013, di Di Gregorio Rosario, nato a Valguarnera Caropepe (EN), il 23/12/1959 (C.F. DGRRSR59T23L583V);
- ordina che, a cura delle ricorrenti, la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Giornale di Sicilia, con onere di depositare nella cancelleria dell’intestato Tribunale copia delle predette inserzioni per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi;
- manda alla cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 133 c.c., comma 2, della presente dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile competente.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026.
Il Presidente/est.
Dott. Rosario Vacirca
sentenza n.93/2026 pubbl. il 25/03/2026 RG n. 2915/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILEin linea fino al 30 settembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Lorenzo Del CastelloGiudice Relatore
nel procedimento iscritto a ruolo il 22/12/2025 al n. 2915/2025 n. V.G., promossa con ricorso depositato in data 18/12/2025
DA GIORGIO NUNZI (C.F. NNZGRG80C19H501M) e MATTEO NUNZI (C.F. NNZMTT84E04H501G), in giudizio con l’avv. RIVERUZZI CHIARA
parte ricorrente
Oggetto: Dichiarazione di assenza
Conclusioni: “chiedono che l’On. Tribunale di Viterbo voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., dichiarare l’assenza dello zio Maurizio Nunzi (C.F. NNZMRZ49L22H501U)”
MOTIVAZIONE
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
A tal fine, per quanto rilevante ai fini della decisione, i ricorrenti hanno riferito: che Matteo Nunzi aveva sentito, telefonicamente, Maurizio Nunzi nella mattinata del 3/10/2023, per ricordargli un appuntamento presso l’ottico, programmato per il giorno 6/10/2023; che nella mattinata del 6/10/2023, lo zio, contattato telefonicamente, non aveva fornito risposta; che, direttosi presso l’appartamento ove questi era domiciliato, aveva constatato che Maurizio Nunzi non era presente, che le finestre erano aperte e che nel frigo vi era cibo deperibile in pochi giorni, elementi che lo avevano indotto a pensare ad un allontanamento solo temporaneo, anche considerato che non aveva rinvenuto nell’appartamento né il portafogli né il cellulare, ormai spento, ragionevolmente portati via e detenuti dallo scomparso; che analoghe ricerche erano state effettuate presso il luogo di residenza ma che anche queste avevano dato esito negativo; che Maurizio Nunzi soffriva di crisi epilettiche e necessitava di medicinali per il trattamento sanitario; che, da quel giorno, erano stati vani tutti i tentativi di contatto telefonico; che, nell’ultima occasione in cui si erano avute sue notizie, lo zio era stato visto in data 5/10/2023, intorno alle ore 8:30, presso il Bar della Conad di Oriolo Romano, ove lo stesso era solito recarsi per colazione; che non vi erano stati litigi né discussioni in famiglia; che non risultava loro, stando a quanto riferito dalle Forze dell’ordine, che lo zio fosse ricoverato in qualche struttura ospedaliera di Roma; che, a livello patrimoniale Maurizio Nunzi possedeva solo un conto corrente attivo, dal quale, allo stato, non risultavano essere stati effettuati prelievi a far data dalla scomparsa.
Tanto premesso, hanno dunque dedotto che era decorso del termine di legge dall’ultima notizia e di non essere a conoscenza di eventuali ulteriori successori legittimi, ritenendo pertanto integrati i presupposti per la declaratoria di assenza dello zio Maurizio Nunzi. - La domanda dei ricorrenti appare fondata e va accolta.
A livello procedurale, va rilevato che il decreto ex art. 473-bis.60 c.p.c. è stato regolarmente comunicato al Pubblico ministero.
A livello sostanziale, viene in rilievo quanto previsto dall’art. 49 c.c., nella sua ultima formulazione, a mente del quale “trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente
…, che sia dichiarata l'assenza”. Allo stato, risultano decorsi più di due anni dal giorno dell’ultima notizia e che non sono emersi ulteriori presunti successori legittimi né terzi che ragionevolmente possano avanzare pretese sui beni dello scomparso, così come confermato dagli odierni ricorrenti in udienza.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti previsti dalla disposizione per la dichiarazione di assenza. - Visto l’art. 473-bis.63 c.p.c., va disposto, a cura degli interessati, l’inserimento per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, non risultando necessari ulteriori adempimenti pubblicitari.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale su indicata, definitivamente pronunciando, così dispone:
- DICHIARA l’assenza di Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949;
- DISPONE che la presente decisione sia inserita, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura degli interessati.
Così deciso nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Maria Turco
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Lorenzo Del Castello
- Gli odierni ricorrenti, con ricorso depositato in data 18/12/2025, hanno chiesto dichiararsi l’assenza dello zio Maurizio Nunzi, nato a Roma il 22/07/1949 e residente in Roma in Piazza Lancellotti n. 1, scomparso in data 6/10/2023 dal suo domicilio in Oriolo Romano (VT) Via Braccianese Claudia n. 145, come risulta da denuncia effettuata da Matteo Nunzi presso la Stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano in data 11.10.2023 (doc. 2).
Sentenza n. 2678/2025 pubbl. il 12/12/2025
RG n. 17628/2024
Repert. n. 3781/2025 del 12/12/2025
Sentenza n. cronol. 6773/2025 del 12/12/2025
TRIBUNALE DI VERONA
Prima Sezione civile
In nome del Popolo Italiano
In linea fino al 20 settembre 2026
nella composizione collegiale composta da
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 17628 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 05/12/2024
da
FRANCESCA BERTINI nata SAN BONIFACIO (VR) il 25/10/1964 e residente in VIA MONTE MORO, N. 35 37030 SAN MAURO DI SALINE ITALIA (cod. fisc. BRTFNC64R65H783N ), rappresentata e difesa dall’Avv. MOLINARO ANDREA e elettivamente domiciliata presso il suo studio
ricorrente
nei confronti di
DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937
con la partecipazione del P.M.
oggetto: morte presunta
Conclusioni della ricorrente : Che l’Ill.mo Tribunale di Verona voglia dichiarare la morte presunta della sig.ra De Danieli Carla.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della sig.ra De Danieli Carla non si hanno più notizie dal 9.10.1987 e oggi avrebbe 88 anni.
Con sentenza n. 563/1990 depositata in data 30.4.1990 ne è stata dichiarata l’assenza su ricorso del marito e della figlia, attuale ricorrente.
Il marito della sig.ra De Danieli Carla , nonché padre della ricorrente, è morto in data 24.10.2024 e non risultano esserci ulteriori chiamati alla successione della stessa.
La ricorrente ha dichiarato a verbale dell’udienza del davanti alla Giudice delegata che la madre soffriva di epilessia e di depressione e che il giorno in cui è scomparsa è stata rinvenuta la sua bici a margine del ponte sul canale da cui si presume che si sia gettata. Il corpo non è mai stato ritrovato.
Sono trascorsi 38 anni dal giorno dell’ultima notizia della sig.ra De Danieli Carla e sono state assolte tutte le formalità di pubblicità previste dalla norma dell’art. 473 bis n. 62 comma 2 cpc (cfr. doc. da 5 a 10 ricorrente), per cui risultano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma dell’art. 58 cc
per la dichiarazione di morte presunta della stessa in data 9.10.1987.Va disposto l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una
dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.Va infine disposta la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Nulla sulle spese in considerazione della natura necessaria della causa.
P.Q.M.
In composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la morte presunta in data 9.10.1987 della sig.ra DE DANIELI CARLA nata a Arcole il 12.1.1937.
- Dispone l’inserimento di un estratto della presente sentenza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e va disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, oltreché sui quotidiani Corriere del Verona e sull’Arena per due volte consecutive a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, con deposito in Cancelleria delle relative copie ex art. 473 bis n. 63 comma 2 cpc.
- Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria all’Ufficiale di Stato civile competente, una volta passata in giudicato la sentenza, per le relative annotazioni.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
sentenza n.14/2026 R.G. 273/2025 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.ssa Lucia SCHIARETTI Presidente
dr. Simone VANINI Giudice rel.
dr.ssa Camilla BIOTTI Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 273 /2025 V.G. promossa da:
ANNA MARIA BIGAGLI, nata il 28/10/1958 a Prato, c.f. BGGNMR58R68G999Y rappresentata e assistita dall’avv. BERNI FRANCESCARICORRENTE
per la dichiarazione della morte presunta di:
ROBERTO BIGAGLI, nato a Prato il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C
OGGETTO: dichiarazione di morte presuntaCONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da atto introduttivo del 05/03/2025: «CHIEDE che l’ill.mo Presidente del Tribunale di Prato voglia fissare le modalità e i termini relativi ai mezzi pubblicitari di cui all’art 473 bis 62 II co scpc, all’esito delle quali, decorsi i termini assegnati, fissi l’udienza di comparizione del ricorrente successore dello scomparso, con comunicazione al Pubblico Ministero e, all’esito, se del caso assunte le ulteriori informazioni utili, Voglia dichiarare la morte presunta del Sig. Roberto Bigagli, nato a Prato il 27/02/1962 da ultimo domiciliato in Via Matteo degli Organi n. 8».
Il P.M. ha concluso vistando in data 07/01/2026.
Omissis
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara la morte presunta in data 08/08/1992 di ROBERTO BIGAGLI nato a Prato (PO) il 27/02/1962, c.f. BGGRRT62B27G999C, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO), via Matteo degli Organi n. 8;
- ordina che la presente sentenza sia inserita, a cura della ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’art. 473-bis.63 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato (PO) nella Camera di Consiglio del 21/01/2026, su relazione del dott. Simone Vanini.
sentenza n.219/2024 R.G. 1908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PRATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOin linea dal 18 marzo 2026 fino al 18 settembre 2026
il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Giulia Simoni Giudiceha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2022 tra le parti:
RICORRENTE
ASSUNTA FLAGIELLO, cf FLGSNT66H58I293F
- difesa: avv. COCCI TOMMASO, cf CCCTMS91D11D612R
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Dichiarazione di morte presunta
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “dichiarare la morte presunta del Sig. Agnello Davide, nato a Palagonia in data 01.12.1952. In ogni caso con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 16/12/2024.”
OMISSIS
P.Q.M.
Visto l’art. 58 c.c. e l’art. 729 c.p.c.;
dichiara la morte presunta di DOMENICO AGNELLO nato a Patagonia il 1.12.1952 e scomparso dal suo ultimo domicilio sito a Prato in via Santa Margherita 27 nell’agosto 1994;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia a cura della ricorrente e che copia della Gazzetta e della pubblicazione sul predetto sito siano depositati nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente
Dr. Michele SirgiovanniIl giudice est.
dr. ssa Costanza Comunale
sentenza n.27/2026
RG 1314/2024 VG 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Volontaria Giurisdizionein linea dal 13 marzo 2026 fino al 13 settembre 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice rel.
dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1314 /2024 V.G. promossa da:
BUZZONI Franca, nata il 04.08.1940 a Portomaggiore (FE) (CF. BZZFNC40M44G916C) e residente a Prato, in via Cilento n. 22 e PEZZOLI Roberto, nato il 31.08.1965 a Prato, (CF. PZZRRT65M31G999L) e residente a Pistoia, Largo San Biagio n. 135 B, rappresenti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Delle Vergini e Mariateresa Veltri, come da procura allegata all’atto introduttivo;RICORRENTI
per la dichiarazione della morte presunta di:
PEZZOLI Spartaco, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937 (CF. PZZSRT37A25643F)
OGGETTO: Dichiarazione di morte presuntaOmissis
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, decidendo definitivamente,
- dichiara
la morte presunta in data 19.08.2014 di SPARTACO PEZZOLI, nato a Sermoneta (LT) il 25.01.1937, CF. PZZSRT37A25643F, con ultima residenza conosciuta in Prato (PO) Via Cilento n.22; - ordina
che la presente sentenza sia inserita, a cura dei ricorrenti, per estratto, nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di sei mesi, con onere di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette per l’annotazione sull’originale della sentenza a norma dell’articolo 729 c.p.c.; - manda
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 11.2.2026
Il Giudice est.
Dott. Michele SirgiovanniLa Presidente
Dott. Lucia Schiaretti
- dichiara
sentenza n.694/2026
pubbl. il 29/04/2026 - RG n. 3439/2023 - Repert. n. 523/2026 del 29/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 maggio 2026 fino al 4 settembre 2026
Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3439 del R. G. dell’anno 2023, avente ad oggetto: morte presunta, promosso
DA
VISONE VINCENZA, nata a Napoli l’08.04.1964 (CF VSNVCN64D48F839C), elettivamente domiciliata in Cesa (CE), alla Via Atellana, 56 presso lo studio degli avvocati Luigi Aversano e Vincenzo Guida, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
All’udienza del 17.02.2026 parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il PM, a sua volta, con nota del 27.2.2026 ha concluso per l’accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2023, Visone Vincenza chiedeva, ai sensi degli artt. 58 c.c. e 473 bis.62 c.p.c., che venisse dichiarata la morte presunta del padre Visone Angelo, nato a Pozzuoli (Na), il 14.02.1930, già residente e domiciliato in Napoli, via Nuova Bagnoli 484, scomparso il 17.06.2012, rappresentando che da allora, vale a dire da oltre dieci anni, dello stesso non si avevano più notizie. Al ricorso era allegata la denuncia di scomparsa sporta il 29.06.2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Bagnoli, il certificato di nascita e il certificato storico di residenza del sig. Visone Angelo, nonché il fascicolo della Procura della Repubblica di Napoli aperto contro ignoti a seguito della scomparsa, con relativo decreto di archiviazione.
Con decreto del 29 maggio 2023 il Presidente ordinava ai ricorrenti di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall'art. 473 bis.62, co. 2, c.p.c.
Con istanza di fissazione depositata il 24.10.2024, la ricorrente, premesso che le predette pubblicità erano state eseguite e che erano trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione, chiedeva che venisse fissata l'udienza di comparizione a norma dell'art. 473 bis.62, co. 5, c.p.c.
Disposta la comparizione della ricorrente, all’udienza del 16.1.2025 il Giudice disponeva che venisse depositata «documentazione integrativa – acquisita presso la Pubblica Amministrazione – attestante l’esistenza di eventuali conti correnti accesi a favore di Visone Angelo (nato a Napoli il 14.02.1930) nel periodo successivo alla scomparsa e ciò attraverso la consultazione dell’anagrafe dei rapporti bancari; inoltre si richiede che venga accertato se lo scomparso abbia presentato presso l’agenzia delle entrate dichiarazioni fiscali o abbia proceduto, nel medesimo periodo, a versamenti di natura previdenziale>>, rinviando per il prosieguo all’udienza del 18.04.2025, differita d’ufficio all’udienza del 29.4.2025 in coincidenza con il trasferimento ad altro ufficio del precedente Giudice relatore.
All’udienza del 29.04.2025, parte ricorrente rappresentava che non era stato possibile procedere al deposito telematico della documentazione integrativa, essendosi tardivamente attivata a richiederne il rilascio alla pubblica amministrazione; chiedeva pertanto un rinvio, onde consentire il deposito della documentazione da acquisire, riservandosi di depositare ulteriore documentazione integrativa. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza, rinviava all’udienza del 25.09.2025 ed ulteriormente, su istanze di parte del medesimo tenore e motivazione, al 23.12.2025 e 17.2.2026.
All’esito della predetta ultima udienza, il Giudice riservava la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che deve essere considerata ammissibile la domanda, atteso che la ricorrente ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 473 bis.62 c.p.c. nei termini prescritti.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso come l’unica figlia dello scomparso, e cioè la ricorrente Visone Vincenza, abbia denunciato ai Carabinieri della Stazione Napoli Bagnoli in data 29.06.2012 la scomparsa del padre Angelo, risalente al precedente 17 giugno 2012; a seguito della denuncia di scomparsa, sono state compiute attività di indagine e di ricerca di Visone Angelo, concluse con esito negativo, non essendo state rinvenute tracce dello scomparso; le attività di indagine e ricerca svolte, sia tramite escussione a s.i.t. di parenti e conoscenti, sia tramite attività di ricerca presso i luoghi frequentati dallo scomparso, nonché consultazione di banche dati in uso alle Forze di Polizia e segnatamente del Weblase relativo ai cadaveri di persone non identificate, sintetizzate nella richiesta di archiviazione versata in atti, proposta dal P.M. nel fascicolo contro ignoti aperto a seguito della denuncia, non hanno invero sortito alcun effetto di risoluzione del caso di scomparsa, che tale è rimasto.
La ricorrente, peraltro, si è limitata a riferire <<sono l’unica figlia di VISONE ANGELO, non ci sono altri figli e mia madre è deceduta; mio padre è scomparso il 17.6.2012 e da allora non ho avuto più notizie; le indagini realizzate dalla Procura non hanno sortito alcun effetto; abbiamo interpellato anche la trasmissione Chi l’ha visto, senza alcun esito positivo. Non ho idea di cosa sia successo a mio padre che, tra l’altro, era già molto anziano quando è scomparso, essendo nato nel 1930. Non ho altro da aggiungere>>
Tale assenza di notizie dell’anziano uomo successive alla scomparsa verificatasi nel giugno 2012, non risulta inficiata dalla documentazione relativa alla posizione contributiva e/o previdenziale dello scomparso, nonché dalla movimentazione del conto corrente postale cointestato tra Visone Angelo e la figlia Visone Vincenza, da ultimo finalmente prodotta dal gennaio 2016 al gennaio 2026, non essendo disponibile la movimentazione precedente, e versata negli atti del procedimento, movimentazione da cui si evince che la pensione dello scomparso continua senza soluzione di continuità ad essere accreditata sul libretto di risparmio postale 28957044 per poi essere sistematicamente prelevata, senza che vi siano movimentazioni di altro genere del libretto postale, atteso che, con dichiarazione pienamente confessoria allegata al deposito documentale del 16.2.2026, Visone Vincenza, cointestataria formale del rapporto bancario/postale, ha ammesso di essere stata lei, dalla scomparsa del padre nell’anno 2012 in poi e sino all’attualità, ad effettuare tutti i prelievi successivi agli accrediti della pensione del padre risultanti dall’estratto, erogazione mai interrotta evidentemente poiché non è mai stata segnalata all’INPS la scomparsa del titolare del rapporto previdenziale.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Visone Angelo, attesa l’accertata scomparsa di quest’ultimo dal 17.06.2012 e la mancanza di successive notizie, nonostante l’esperimento delle ricerche, anche da parte delle forze dell’ordine, anche se del predetto non è stata precedentemente dichiarata l’assenza, né ovviamente emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello scomparso, non rientrando la previa dichiarazione di assenza tra i presupposti della domanda di morte presunta.
Deve essere, poi, ordinata, ai sensi dell’art. 473 bis.63 c.p.c., la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui giornali nazionali "Il Corriere della Sera" ed “Il Mattino di Napoli” a cura di qualunque interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto, dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 473 bis.63, co. 2, c.p.c.), la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l'annotazione sopra indicata (art. 473 bis.63, co. 3, c.p.c.).
La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 cod. proc. civ. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese processuali anticipate dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Visone Angelo, nato a Pozzuoli il 14.2.1930, avvenuta in Napoli il 17.06.2012;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e pubblicata sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonché sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera" ed "Il Mattino di Napoli";
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui è stato pubblicato l'estratto vengano depositati presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
- dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.03.2026.
Il Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati
Sentenza n. 68/2024
Proc. N.46/2023 sub. 1 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Palmi
Sezione Civilein linea fino al 21 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
dott.ssa Marta Speciale Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G.
promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Grassi RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi RESISTENTI
e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 19/01/2023, Carmela Ambesi premetteva di essere la moglie di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998; pertanto, dichiarava di esserne erede unitamente alle di lui figlie Angiolini Concetta nata a Cinquefrondi (RC) il 05.09.1984, e Angiolini Luana, nata a Taurianova (RC) il 05.07.1983.
( OMISSIS)
p.q.m.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara la morte presunta di Angiolini Roberto nato il 06.05.1960 a Palmi (RC) (C.F. NGLRRT60E06G288V);
- Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale.
- Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmi.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero ViolaProc. N.46/2023 sub. 1 R.G.
IL TRIBUNALE DI PALMISezione Civile
Composto dai Sigg.:
dott. Piero Viola Presidente
dott. Mariano Carella Giudice rel.
Dott.ssa Marta Speciale Giudice
Riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.cv. in sostituzione dell’udienza del 16.05.2025, ha reso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 46 dell’anno 2023 R.V.G., sulla domanda per dichiarazione di morte presunta di ANGIOLINI Roberto nato il 06.05.1960 A Palmi (RC) scomparso in data 20.04.1998, iscritto al n. 46/2023 R.G.V.G. promossa da:
CARMELA AMBESI, nata a Taurianova (RC) il 24.06.1964, c.f. MBSCML64H64L063I, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Grassi,
NEI CONFRONTI DI
ANGIOLINI LUANA, nata a Taurianova il 05.07.1983 c.f. NGLLNU83L45L063T e ANGIOLINI CETTINA, nata Cinquefrondi, il 05.09.1984, c.f. NGLCCT48P45C710Q, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Fiorillo del foro di Palmi (RC)
E con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
Avente per oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO); correzione dell’errore materiale della sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023);
(OMISSIS)
p.q.m.
visti gli artt 287,288 c.p.c. e 121 disp. Att. C.p.c.
ORDINA
Che alla sentenza n. 68/24 R.S. pubblicata il 12.07.2024 (R.V.G. 46/2023) siano apportate le seguenti correzioni:
- a pag. 3 rigo 14 e ss. si legga: Ai sensi dell’art.729 c.c. ,la presente sentenza va inserita, a cura
di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, a cura della cancelleria, nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. (invece
che: Ai sensi dell’art.729 c.c., la presente sentenza va inserita, a cura di parte, a cura di parte ricorrente, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Copia della Gazzetta Ufficiale deve essere poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. );
- a pag. 3 rigo 24 e ss. si legga: Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia e, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi.”
(invece che: B) Dispone che la ricorrente provveda a inserire la presente sentenza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicarla nel sito internet del Ministero della giustizia.
Copia della Gazzetta Ufficiale sarà poi depositata nella cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale. C) Manda alla Cancelleria, dopo il deposito di cui al capo precedente, per l’annotazione sull’originale della sentenza e, dopo il suo passaggio in giudicato, per la comunicazione all’ufficiale dello stato civile del Comune di Palmi,”).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il giudice relatore
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola
sentenza n.950/2026
pubbl. il 08/04/2026 - RG n. 10443/2024 - Repert. n. 34/2026 del 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILEin linea dal 1° maggio 2026 fino al 30 giugno 2026
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10443 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2024 promossa da
BARTOLOMEO ROMANO (GAMBATESA (CB), 19/02/1962), con il patrocinio dell’avv. MANGIAVACCHI VIRGINIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l’intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.62 c.p.c., ritualmente pubblicato ai sensi della citata norma, Bartolomeo Romano, premesso di essere nato il 19/02/1962 a Gambatesa (CB) e di essere il fratello e successore legittimo di Luigi Vittorio Romano, nato a Gambatesa (CB) il 9/8/1963, ha chiesto all’intestato Tribunale di volere dichiarare la morte presunta di Luigi Vittorio Romano, scomparso dalla casa familiare da almeno dieci anni senza farvi ritorno e senza più dare notizie di sé. Ha precisato di essere successore legittimo dello scomparso unitamente a Maria Antonietta Romano, nata a Gambatesa (CB) il 04.08.1967, e Rita Di Maria, C.F. DMRRTI34R68D896A, nata a Gambatesa (CB) il 28.10.1934, rispettivamente sorella e madre di Luigi Vittorio. Ha quindi chiarito che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né soggetti incisi dalla sua morte e che da oltre dieci anni non ha più notizia del fratello.
Acquista la documentazione prodotta, verificata la regolarità e ritualità della pubblicazione della domanda, all’udienza del 24/03/2026 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta essendo pacifico ed incontestato che Luigi Vittorio Romano è scomparso quantomeno dal 15/04/2014 data in cui è stato cancellato per irreperibilità dalla residenza anagrafica di Roma a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione 2011, senza dare più notizie di sé, non essendo più rintracciabile e non avendo il ricorrente avuto alcuna notizia di questo da oltre dieci anni.
Peraltro, alcuna notizia del predetto è giunta neanche a seguito della pubblicazione della domanda disposta con decreto del 2/09/2024 e con decreto dell’8/12/2024.
Il contraddittorio deve essere ritenuto correttamente integrato, stante il perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto del 10/11/2025 a Maria Antonietta Romano e a Rita Di Maria, rispettivamente madre e sorella di Luigi Vittorio, e in assenza di ulteriori persone interessate.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avuto riguardo alla natura e all’oggetto del procedimento oltre che alla mancanza di un contenzioso in senso stretto e proprio.P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10443 /2024 R.G.V.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la morte presunta alla data del 15/04/2014 di Luigi Vittorio Romano, nato a Gambatesa (CB) il 9/8/1963.Visto l’art. 473bis.62 c.p.c., dispone che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica una sola volta e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia a cura di qualsiasi interessato nel periodo compreso tra il 1/05/2026 e il 30/06/2026.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nulla sulle spese.
Roma, 27/03/2026
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania CianiIl Presidente
Dott.ssa Marta IenziProvvedimento redatto con la collaborazione dei MOT Dott.ri Francesco Molinaro e Loredana Ionchese
proc.23238/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILEin linea dal 27 aprile 2026 fino al 26 giugno 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Francesca Ruggiero Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23238 /2024
avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta
promossa da:
AURELIO FARA, ADELAIDE RAZETTO, GIORGIO RAZETTO e LUIGI RAZETTO, con il patrocinio dell’avv. BONGIOVANNI ALBERTO in forza di procura in attiomissis
P.Q.M.Visti gli artt. 58 c.c., 728 e 729 c.p.c.
DICHIARA la morte presunta di MARIA RAZETTO, nata a Pecetto Torinese (TO) il 08.10.1947;
DISPONE che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
DISPONE altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell’estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/04/2026Il Giudice Estensore
Francesca RuggieroIl presidente
Alberto Tetamo
sentenza n.92/2026 pubbl. il 27/03/2026 - RG n.745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERAin linea fino al 20 giugno 2026
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Riccardo Greco presidente
Gaetano Catalani giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 745/2025 R.G., avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Travascia Mario Cosimo Damiano, nato a nato a Nova Siri (MT) il 10/5/1931, introdotto con ricorso presentato da Travascia Vincenzo, Travascia Angelina, Travascia Giovanni, Travascia Ottavio, Travascia Armando, Travascia Vito e Travascia Anna, tutti con l’avvocato Cipriano Maria Rosaria, trattenuto in decisione all'udienza del 12/3/2026, con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OMISSIS
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28/4/2025 da Travascia Vincenzo, Travascia Angelina, Travascia Giovanni, Travascia Ottavio, Travascia Armando, Travascia Vito e Travascia Anna, così dispone:
- dichiara la morte presunta di Travascia Mario Cosimo Damiano, nato a Nova Siri (MT) il 10/5/1931 e con ultima residenza in Policoro, avvenuta in località imprecisata ed in epoca prossima al 25/10/1981;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito del Ministero della Giustizia;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’estratto venga deposita presso la Cancelleria di questo Tribunale - Ufficio Volontaria Giurisdizione - per l’annotazione sull’originale della presente sentenza, la quale non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato e prima che sia compiuta la predetta annotazione;
- dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, al competente Ufficiale di stato civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l’oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 25/3/2026.
Il giudice estensore
Gaetano CatalaniIl presidente
Riccardo Greco
sentenza n.247/2026
pubbl. il 08/04/2026 - RG n.800/2025 - Repert. n.137/2026 del 08/04/2026

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizionein linea dal 2 maggio 2026 fino al 2 giugno 2026
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giovanni D’Onofrio Presidente
dott. Diego Dinardo Giudice
dott.ssa Renata Russo Giudice relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. r.g. 800/2025 V.G. promossa da:
IOSSA Filomena, nata il 30.11.1970 a Francolise (CE), ivi residente, frazione S. Andrea del Pizzone, alla via Noè Comparone n. 6, C.F. SSIFMN70S70D769N, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem rilasciata in atti, dall’Avv. Nicola Di Benedetto, C.F. DBNNCL71A06F352J, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73;RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: dichiarazione di morte presunta.CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto”.
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note in trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 02.04.2026.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis.62 e ss. c.p.c., depositato in data 31.3.2025, Iossa Filomena, nella qualità di unico successore legittimo di Iossa Vincenzo, nato il 22.12.1973 a Francolise (CE), chiedeva all'intestato Tribunale di voler dichiarare la morte presunta del suo congiunto, allontanatosi dalla propria abitazione il 10.06.1995 senza più farvi ritorno e dare notizie di sé.
Esponeva in ricorso che gli altri successori legittimi dello scomparso erano tutti deceduti, come era possibile evince dal certificato di stato di famiglia originario depositato; che in data 06.06.2003 il Comune di Francolise aveva dichiarato l’irreperibilità dello scomparso Iossa Vincenzo e, al contempo, aveva proceduto alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente; deduceva che erano trascorsi quasi trent’anni dall’ultima notizia di esistenza in vita e non esistava alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o che perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso.
Con decreto del Giudice Delegato del 23/04/2025 veniva disposto l'inserimento per estratto della domanda, per due volte consecutive, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani online “CasertaNews” e “CasertaCE”, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi presso il Tribunale.
Con istanza del 04/06/2025 la ricorrente dava atto di aver effettuato le pubblicazioni come da decreto del Presidente e chiedeva la fissazione dell'udienza di comparizione.
Il Giudice Delegato provvedeva a fissare udienza per la comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'art. 473 bis.62 comma 1 c.p.c., con termine per la notifica a queste ultime.
All'udienza del 2 aprile 2026 veniva sentita la ricorrente personalmente, la quale dichiarava di non avere avuto più notizie del padre riferendo, in particolare: “sono l’unica vivente rimasta ; Iossa Vincenzo è scomparso il 10 giugno 1995, avevamo pranzato ed è uscito per andare a casa della fidanzata a Mondragone; non è mai arrivato dalla fidazata e da quel momento non abbiamo avuto notizie; sono passati 31 anni; non abbiamo esito dei procedimenti penali, solo la denuncia fu fatta da mio fratello subito dopo la scomparsa, dopo 24 ore che non ha avuto alcun seguito ; non era sposato, non ci sono altri parenti; non aveva fatto testamento; sono l’unico successore legittimo“.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
L'art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c. Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”.
La legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Dalla documentazione prodotta agli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla signora Iossa Filomena è emerso che:- il giorno 10 giugno 1995 il signor Iossa Vincenzo non si è presentato a casa della fidanzata in Mondragone;
- da quel momento, i prossimi congiunti non hanno più avuto sue notizie e lo stesso è stato cancellato dall'Anagrafe del Comune di di Francolise per irreperibilità; - nessuna notizia relativa allo scomparso è pervenuta nel termine di legge a seguito delle pubblicazioni sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale disposte ai sensi dell'art. 473 bis.62 c.p.c. (stante la mancata ricezione di notizie a seguito delle pubblicazioni della Cancelleria).
Tanto chiarito, la documentazione prodotta dalla ricorrente in corso di causa dimostra che la stessa ha puntualmente eseguito le pubblicazioni disposte dall'art. 473 bis.62 c.p.c., sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sui quotidiani online “CasertaNews” e “CasertaCE”, senza che alcuno abbia fatto pervenire notizie dello scomparso.
Pertanto, alla luce delle ricerche effettuate ed essendo decorsi oltre trent’anni anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso, può fondatamente presumersi che egli sia deceduto, verosimilmente nell'immediatezza della scomparsa.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 58 c.c. affinché possa esserne dichiarata la morte presunta di Iossa Vincenzo, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data del 10 giugno 1995 e cioè dalla data ultima cui risalgono notizie del predetto.
Devono essere eseguite le formalità di cui all'art. 473 bis.63 c.p.c.
La pubblicazione della sentenza nelle forme dell'art. 473 bis.63 c.p.c. viene disposta secondo le modalità precisate nel dispositivo.
Spese di lite irripetibili.P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 800/2025, così provvede:
- dichiara la morte presunta di Iossa Vincenzo
- dispone che, a cura e spese della ricorrente o di qualsiasi interessato, la presente sentenza sia inserita per estratto, una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata, una sola volta, sui quotidiani “online “CasertaNews” e “CasertaCE”, nonché sul sito internet del Ministero della Giustizia, nel periodo compreso tra il 2.5.2026 e il 2.6.2026, con onere per le ricorrenti di depositare in Cancelleria copia delle pubblicazioni predette, per l'annotazione sull'originale della sentenza a norma dell'art. 473 bis.63 c.p.c.;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, al competente Ufficio dello Stato Civile;
- spese di lite irripetibili.
Santa Maria Capua Vetere, in data 07 aprile 2026.
Il giudice estensore
Dott.ssa Renata RussoIl Presidente
Dott. Giovanni D’Onofrio
sentenza n.145/2025 pubbl. il 14/08/2025 RG n. 4446/2024 Sentenza n.cronol.261/2025 del 14/08/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civilein linea dal 31 marzo 2026 fino al 30 maggio 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4446/2024 promossa da:
EDVINO COSOLI (C.F.: CSLDVN71R01E098I), DENIS COSOLI (C.F.: CSLDNS76B08E098N) e MARCO COSOLI (C.F.: CSLMRC84MF356C), tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall’Avv. Pierluigi Fabbro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo telematico del difensore pierluigi.fabbro@pecavvocatigorizia.eu;
Attore/Ricorrente
PER LA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI
LIDIA VISINTIN (C.F.: VSNLDI48E62I939I) in persona dell’Avv. Rosanna De Ciantis del Foro di Gorizia, Curatore della Scomparsa
Convenuto/esistente
con l’intervento di
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Gorizia Oggetto: Dichiarazione di morte presunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: dichiarare la morte presunta di VISINTIN LIDIA, nata a Staranzano, il 22.05.1948, con ultima residenza a Monfalcone, via Gramsci n.14/A, C.F. VSNLDI48E62I939I.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso depositato in data 02/09/2024 EDVINO COSOLI, DENIS COSOLI e MARCO COSOLI hanno allegato: a) che in data 27/07/2010 Giuliano Cosoli denunciava la scomparsa, avvenuta il 02/07/2010, della moglie LIDIA VISINTIN; b) che a seguito della denuncia veniva nominato Curatore della Scomparsa l’Avv. Rosanna De Ciantis del Foro di Gorizia; c) che eredi della scomparsa sono gli odierni ricorrenti, figli della scomparsa e di Giuliano Cosoli, deceduto il 14/06/2018 a Monfalcone; d) che dal giorno della scomparsa non si hanno avuto più notizie di LIDIA VISINTIN. Sulla scorta di tali allegazioni i ricorrenti hanno dichiarato che il Tribunale dichiarasse la morte presunta di LIDIA VISINTIN.
Con decreto del 23/09/2024 il Presidente del Tribunale, oltre a provvedere alla nomina del Giudice Relatore, ha onerato i ricorrenti l’inserimento della domanda, con invito a chiunque abbia notizie della persona scomparsa di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana due volte consecutive a distanza di dieci giorni l’una dall’altra e la pubblicazione della stessa in due giornali individuati nel quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera. Con istanza del 14/05/2025 i ricorrenti hanno dato atto, documentando, di aver adempiuto alle pubblicazioni disposte. Con decreto del 20/05/2025 il Giudice relatore ha fissato udienza per la comparizione dei ricorrenti e del Curatore Speciale.
All’udienza del 27/06/2025 sono stati sentiti DENIS COSOLI e MARCO COSOLI (EDVINO COSOLI non è comparso in quanto impedito da un provvedimento del GIP di Gorizia). I ricorrenti comparsi hanno dichiarato di non aver mai più rivisto la propria madre dalla data della scomparsa, nonostante le ricerche, l’intervento delle forze dell’ordine e i contatti con la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Il curatore rappresentava invece di aver avuto contatti con i signori LOTARIO, AMELIA e MARIA VISINTIN, fratelli della scomparsa, che avevano depositato a suo tempo ricorso per la nomina del curato dell’assente in relazione alla necessità di disporre la successione e la conseguente divisione relativa ad un’ulteriore sorella deceduta e che avevano poi chiesto che venisse definita la successione in morte dei genitori di LIDIA VISINTIN, con conseguente attribuzione delle quote ereditarie. Il Curatore ha poi rappresentati di essersi occupata della conservazione del patrimonio (consistente al momento dell’apertura della procedura in un conto corrente intestato alla sig. LIDIA VISINTIN) e all’incremento del patrimonio in virtù delle vicende successorie di cui sopra. Ritenuta l’istruttoria conclusa, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Si dà atto che gli atti sono stati trasmessi al P.M. per l’intervento in giudizio e le determinazioni di propria competenza. - Il ricorso merita accoglimento per i termini che seguono.
Si rammenta come l’istituto della morte presunta, disciplinato dagli artt. 58 e ss. del Codice Civile, consista nella dichiarazione giudiziale della morte di un soggetto a cui si ricorre quando non sia possibile accertare, in via diretta o indiretta, l’effettivo decesso dello stesso, determinandone l’apertura della successione. Trattasi di un accertamento di natura indiretta idoneo non a esprimere la certezza assoluta dell’evento bensì un elevato grado di probabilità atto a far presumere la morte del soggetto. Si ritiene che presupposti per la pronuncia di morte presunta siano l’accertamento della scomparsa dell’individuo e la successiva mancanza di sue notizie per un decennio (o per un periodo di tempo più breve nelle ipotesi peculiari individuate dal legislatore). Si ritiene non sussistere un rapporto di consecuzione necessaria tra la dichiarazione di assenza e la dichiarazione di morte presunta, ben potendo essere la seconda pronunciata anche in difetto della prima. La dichiarazione di assenza incide tuttavia segnando il limite dell'indagine sui fatti che il tribunale deve compiere in sede di dichiarazione di morte presunta.
Ciò chiarito, preliminarmente si ritiene che l’adito Tribunale sia competente a decidere nel presente giudizio ex artt. 48 e 58 c.c., essendo Monfalcone il luogo di ultima residenza di LIDIA VISINTIN, e si osserva che risultano adempiute tutte le forma pubblicitarie previste per la procedura in oggetto.
Nel merito, si osserva che i figli della scomparsa hanno dichiarato di non aver più rivisto la propria madre dalla data della scomparsa e che da allora nessuna ulteriore notizia né voce è mai pervenuta. Lo stesso curatore
dell’assente, comparso in udienza ed illustrando l’ufficio svolto, ha dichiarato di non avere avuto notizia di LIDIA VISINTIN. Nonostante le pubblicazioni svolte dai ricorrenti, non sono pervenute notizie che dimostrassero l’esistenza in vita di LIDIA VISINTIN.
Le informazioni assunte consentono di individuare l’ultima data certa dell’esistenza in vita di LIDIA VISINTIN, nata a Staranzano il 22/05/1948, il 02/07/2010, ossia il giorno della relativa scomparsa, secondo la denuncia a suo tempo fatta dal defunto marito Giuliano Cosoli.
Essendo trascorsi ben oltre 10 anni da detta data, ai sensi dell’art. 58 c.c., si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare presunta la morte LIDIA VISINTIN, nata a Staranzano il 22/05/1948, che deve farsi risalire al 02/07/2010.
Visto il disposto dell'art. 473bis. 63., c.p.c., la presente sentenza dovrà essere pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, a cura di qualunque interessato. Si dispone altresì che venga data pubblicità della presente sentenza mediante inserzione del dispositivo su due giornali individuati nel quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera.
Copia della Gazzetta Ufficiale e dei Giornali nella quale verrà pubblicato l'estratto dovrà, poi, essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza. L'esecuzione della presente sentenza potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione di cui sopra.
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, al momento del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di competenza. - Data la natura e l'oggetto della causa nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la morte presunta di LIDIA VISINTIN (C.F.: VSNLDI48E62I939I) da ritenersi avvenuta in Monfalcone in data 02/07/2010,
Dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni sessanta e tramite inserzione ne quotidiano locale Il Piccolo e nel quotidiano nazionale Il Corriere della Sera
Dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei giornali su cui sarà pubblicato l'estratto venga depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa;
Dispone la comunicazione della presente sentenza, dopo l'avvenuto passaggio in cosa giudicata, a cura della Cancelleria, all’ Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone per gli adempimenti di competenza
Dichiara irripetibili le spese del presente procedimento.Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12/08/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
- Con ricorso depositato in data 02/09/2024 EDVINO COSOLI, DENIS COSOLI e MARCO COSOLI hanno allegato: a) che in data 27/07/2010 Giuliano Cosoli denunciava la scomparsa, avvenuta il 02/07/2010, della moglie LIDIA VISINTIN; b) che a seguito della denuncia veniva nominato Curatore della Scomparsa l’Avv. Rosanna De Ciantis del Foro di Gorizia; c) che eredi della scomparsa sono gli odierni ricorrenti, figli della scomparsa e di Giuliano Cosoli, deceduto il 14/06/2018 a Monfalcone; d) che dal giorno della scomparsa non si hanno avuto più notizie di LIDIA VISINTIN. Sulla scorta di tali allegazioni i ricorrenti hanno dichiarato che il Tribunale dichiarasse la morte presunta di LIDIA VISINTIN.
sentenza n.137/2026
pubbl. il 12/03/2026 RG n.1576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
VOLONTARIA - I SEZIONE CIVILEin linea fino al 22 maggio 2026
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Ludovica DiodatoGiudice Relatore
ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1576/2025, avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, promossa da:
AFFORTUNATO FILOMENA (C.F.: FFRFMN62D61C514N), nata a Cerignola (FG) il 21.04.1962 ed ivi residente alla via Pietro Micca n°89;
MASCIAVEO SAVINO (C.F.: MSCSVN76D03C514O), nato a Cerignola (FG) il 3.4.1976 ed ivi residente alla via Bernalda n°20;
MASCIAVEO STELLA (C.F.: MSCSLL78P53C514J), nata a Cerignola (FG) il 13.09.1978 ed ivi residente alla via Fortore n°9; tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall’avv. Francesco Santangelo.
RICORRENTI
E
con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Foggia di dichiarare la presunta morte di Masciaveo Vito in qualità di successoti legittimi dello stesso e, precisamente: Affortunato Filomena, in qualità di coniuge dello stesso; Masciaveo Savino e Stella, in qualità di figli dello stesso. Essi, difatti, hanno rappresentato che sono decorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente (come da attestazione rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola in data 1.10.2020) e che l’altra erede legittima, Masciaveo Mattea, figlia dell’istante, è deceduta il 113.2.2018, non essendovi, pertanto, altri presunti eredi legittimi né un procuratore o rappresentante legale dell’assente o altri soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte dell’assente.
Con provvedimento del 9.1.2026 il Giudice Designato ha ordinato alla ricorrente di curare le forme di pubblicità della domanda prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c., alle quali la ricorrente ha diligentemente provveduto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va premessa l’ammissibilità del ricorso, contenendo lo stesso le indicazioni prescritte dall’art. 473 bis 62 c.p.c. a norma del quale “la domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso”.
A sostegno delle proprie affermazioni, i ricorrenti hanno, poi, prodotto la seguente documentazione:
- atto di nascita dello scomparso
- certificato storico di residenza dello scomparso
- certificato storico di famiglia dello scomparso
- dichiarazione della Questura di Foggia – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, che attesta che Masciaveo Vito, dagli atti dell’Ufficio, risulta scomparso dal 24.4.2014. La circostanza che si sia allontanato fin dall’anno 2014 senza alcun plausibile motivo e che non abbia più dato notizie di sé alla famiglia assume valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto, in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dalla sua scomparsa.
Tanto premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per l’accoglimento della domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959. Infatti, a norma dell’art. 58 c.c., la morte presunta può essere dichiarata quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente e la domanda è procedibile anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Nel caso di specie, i fatti risalgono all’anno 2014, sicché sono sicuramente decorsi i termini indicati dalla norma citata (10 anni) per la dichiarazione di morte presunta.
Inoltre, a norma dell’art. 58 c.c., la sentenza dichiara la morte presunta dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia, che nel caso di specie risale al giorno 24.4.2014.
Visto 473 bis 63 c.p.c., la presente sentenza andrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cura dei ricorrenti o di qualsiasi interessato.
Copia della Gazzetta Ufficiale nel quale è stato pubblicato l’estratto dovrà essere depositata presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza, la cui esecuzione richiede il suo previo passaggio in giudicato e l’annotazione di cui sopra. La presente sentenza va, inoltre, comunicata ex art. 133 c.p.c. all'Ufficiale dello Stato Civile competente.
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la morte presunta di Masciaveo Vito, nato a Cerignola il 3.2.1959, come avvenuta in data 24.4.2014;
- dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto, a cura di qualunque interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito del Ministero della Giustizia;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale su cui è stato pubblicato l’estratto venga deposita presso la Cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale della sentenza stessa; - dispone che la presente sentenza venga comunicata dalla Cancelleria al competente Ufficiale di Stato Civile.
Così deciso in Foggia nella Camera di Consiglio del 10.3.2026
IL GIUDICE REL./EST.
Dott.ssa Ludovica DiodatoIL PRESIDENTE
Dott. Antonio Buccaro
sentenza n.461/2025
pubbl. il 11/12/2025 - RG n. 4431/2024 - Repert. n. 1631/2025 del 12/12/2025 - Sentenza n. cronol. 8773/2025 del 11/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILEin linea dal 23 aprile 2026 fino al 22 maggio 2026
riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
dott.ssa Paola Di Francesco -presidente-
dott.ssa Federica Abiuso -giudice-
dott. Nicola Del Vecchio -giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4431/2024 R.G. promossa da
POLI PATRIZIA (c.f. PLO PRZ 61B50 E522P), POLI FRANCESCA (c.f. PLO FNC 62E56 E522S), POLI PAOLO (c.f. PLO PLA 68C31 E522V), rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Agujaro, elettivamente domiciliati come in atti,
- ricorrenti -
CONTRO
DALLA VILLA MARIO
- resistente contumace -
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
FATTO E DIRITTO
- 1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all’intestato tribunale di voler dichiarare la presunta morte di Mario Dalla Villa, nato a Lendinara (RO) il 4.4.1908, coniuge di Iole Giulia Uccelli (nata il 9.11.1912 e deceduta in data 24.1.2004) e padre di Dalla Villa Elsa (nata il 23.4.1938 e deceduta in data 8.11.2023), madre dei ricorrenti.
Gli istanti hanno ricostruito la storia personale dell’avo grazie al materiale conservato e custodito dalla propria madre e alle ricerche effettuate presso il Ministero della Difesa, versando in atti le lettere spedite nel 1942 dal Dalla Villa alla giovane moglie dal fronte bellico, la documentazione ufficiale redatta dal Ministero della Guerra nell’anno 1943 e i verbali di ricerca datati 1961 e 1962.
Dal complesso delle allegazioni documentali può assumersi che:- durante il secondo conflitto mondiale e precisamente nell’anno 1942, il Dalla Villa si trovava al fronte russo, impegnato quale soldato effettivo al 63° Battaglione delle Camicie nere “Tagliamento”;
- in tale periodo intratteneva una corrispondenza epistolare con la moglie;
- in data 6.4.1943 la madre del soldato interpellava l’Ufficio ricerche del Ministero, pregando le autorità di dare notizie del figlio, il cui ultimo contatto risaliva all’11.12.1942;
- in data 21.9.1943, il Comando della 183° Legione Milizia compilava il verbale di irreperibilità del Dalla Villa, dato per disperso alla data del 22.12.1942 in conseguenza dei combattimenti avvenuti sul
- fronte russo, tra le località di Getreide e Tscherkowo; detto verbale veniva inoltrato al Comune di Lendinara il successivo 29.3.1944;
- in data 12.7.1944 la coniuge del Dalla Villa inviava una missiva al Comitato Centrale dell’Unione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in Mosca, per chiedere informazioni del marito, che
- sperava fatto prigioniero, del quale non aveva notizie dal 22.12.1942;
- il Ministero della Difesa richiedeva al Comando distretto militare di Padova in data 5.6.1961 notizie sul Dalla Villa al fine di aggiornare il foglio matricolare del soldato, ricevendo riscontro negativo,
- corredato da verbale dell’11.5.1950 redatto dalla Stazione Carabinieri di Lendinara attestante il mancato rientro a casa del militare;
- il Ministero, ancora, confermava nel novembre 2024 alla famiglia Poli la condizione di disperso del Dalla Villa e la impossibilità di formulare ipotesi sulla sua sorte.
- 1.2 Con decreto del 28.11.2024 il presidente, nominato il giudice delegato, ha ordinato ai ricorrenti di procedere all’espletamento delle formalità di pubblicazione dell’estratto della domanda sui quotidiani IL GAZZETTINO-edizione di Rovigo e La Voce di Rovigo con le modalità previste dall’art. 473bis.62 c.p.c..
Con decreto del 27.6.2025 il giudice ha fissato l’udienza di comparizione delle parti, onerando i ricorrenti della notifica dell’atto introduttivo e dei citati decreti.
All’udienza del 18.11.2025 i ricorrenti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e hanno dichiarato di non avere avuto mai avuto notizia alcuna del congiunto.
Dunque, il difensore dei ricorrenti ha chiesto di discutere la causa e precisare le conclusioni, rinunciando all’assegnazione di ulteriori termini - 2. Alla luce delle emergenze documentali, il Tribunale reputa fondata la domanda.
In particolare, si osserva che i ricorrenti hanno depositati le certificazioni anagrafiche comprovanti il rapporto di coniugio tra Dalla Villa Mario e Iole Giulia Uccelli e la loro discendenza, oltre alla premorienza sia del coniuge che della figlia Elsa.
Essi si sono dichiarati nipoti di Dalla Villa Mario ed unici successibili stante la premorienza della loro madre, figlia unica del predetto.
Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere mai avuto notizie di avvistamenti o segnalazioni da parte di terzi; nell’atto introduttivo hanno precisato di non essere a conoscenza di soggetti portatori d’interesse di qualsivoglia natura sui beni ereditari o di soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte del Dalla Villa.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che il Dalla Villa è stato dichiarato irreperibile dal Ministero della Guerra nel 1943 successivamente ai combattimenti del dicembre del 1942 tra le truppe russe e quelle italiane avvenuti sulle rive del Don.
Più in particolare, con atto del 21.9.1943, egli è stato dichiarato disperso con decorrenza dal 22.12.1942; detto status, alla stregua delle categorie militari, viene attribuito al soldato di cui, a partire da una certa data (quella contenuta nel verbale di irreperibilità, e, nel caso di specie, il 22.12.1942) “non si sono più avute notizie e non è stato visto tra i vivi né riconosciuto tra i morti”.
Detta condizione di irreperibilità perdura ad oggi: il Dalla Villa non ha più avuto contatti diretti od indiretti con la famiglia dall’11.12.1942, né ha dato notizie di sé ai congiunti successivamente a questa data.
Inoltre:- il Comitato Centrale dell’Unione della Croce Rossa non ha riscontrato la richiesta di notizie inviata a mezzo posta dalla moglie nel 1944;
- conferma dell’assenza di notizie relative al Dalla Villa sono contenute nel verbale dell’11.5.1950 dei Carabinieri di Lendinara e negli interpelli, con esito negativo, inoltrati dal Ministero della Difesa al Comando distretto militare di appartenenza del soldato Dalla Valle nel 1961 e nel 1962.
I medesimi ricorrenti (tutti nati negli anni sessanta del secolo scorso) hanno riferito di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere contezza della sua esistenza in vita, se non attraverso la testimonianza delle epistole prodotte in giudizio.
E ancora, si osserva che dai documenti prodotti da parte ricorrente l’ultima notizia che il Dalla Villa ha dato di sé è risalente all’11.12.1942; ciò si ricava dalla lettera del 6.4.1943 con cui la madre del soldato, Dalla Villa Maria, prega le autorità di avere notizie del figlio (pag. 9 del documento n.10).
La documentazione di provenienza ministeriale comprova che il soldato risultò disperso in data 22.12.1942, durante le battaglie combattute lungo il fiume Don.
È un fatto acclarato che il suo corpo non venne riconosciuto dai compagni tra i deceduti e che non fu possibile per la famiglia procedere al riconoscimento della salma tra tutte quelle recuperate in Russia, trasferite in Italia e tumulate nel tempio-ossario di Cargnacco.
- 2.1 L’insieme di detti elementi conduce a ritenere con elevato grado di probabilità che il Dalla Villa abbia perso la vita in Russia, nei luoghi indicati nel verbale di irreperibilità, in data prossima al 22.12.1942.
La totale assenza di notizie in data successiva a quella sopra indicata, la provenienza qualificata dei documenti attestanti la irreperibilità, le ricerche e le verifiche delle autorità militari e di quelle di pubblica sicurezza espletate negli anni cinquanta e sessanta, il recente riscontro del Ministero della Difesa dell’11.11.2024 (cfr. doc. 7) rendono superfluo, ad avviso del collegio, procedere ad ulteriori accertamenti volti ad aggiornare le notizie sull’esistenza in vita dello scomparso.
Sono pacificamente decorsi dieci anni dall’ultima notizia del Dalla Villa risalente -come più volte precisato- al 22.12.1942, corrispondente alla data in cui egli, scomparso dal campo di battaglia e dato per disperso dal Comando della 83° Legione, venne dichiarato irreperibile dal Ministero della Guerra con verbale del 21.9.1943, decorsi- come prevedeva l’art. 129 della Legge di guerra in allora vigente- tre mesi dalla data della segnalazione della scomparsa e rimaste infruttuose le ricerche, nel frattempo, effettuate.
Nel corso del processo, non sono emersi elemento di segno contrario rispetto a tali deduzioni.
Nella ricorrenza dei presupposti di legge, la domanda va accolta.
Ai sensi dell’art. 473 bis. 63 il tribunale dispone la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui quotidiani IL GAZZETTINO-edizione di Rovigo e La Voce di Rovigo, e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia a cura di chiunque vi abbia interesse. - 3. Tenuto conto dell’oggetto del procedimento e della mancata opposizione dei resistenti, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la presunta morte di Mario Dalla Villa nato a Lendinara (RO) il 4.4.1908, come da atto di nascita n. 907 del 1908 del Comune di Lendinara, avvenuta in Russia in data 22.12.1942;
dichiara interamente compensate le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, a cura e a spese di chiunque vi abbia interesse, venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani IL GAZZETTINO-edizione di Rovigo e La Voce di Rovigo, e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia;
dispone che copia della sentenza e dei giornali sui quali verrà pubblicato l’estratto, venga depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Rovigo, per l’annotazione sull’originale;
manda alla Cancelleria per la comunicazione all’Ufficio dello stato civile del Comune di Lendinara (RO), ai sensi dell’art. 473-bis.63, ult. comma, c.p.c. e per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 9.12.2025.La Presidente
Dott. Paola di FrancescoIl Giudice estensore
Dott. Nicola Del Vecchio
- 1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all’intestato tribunale di voler dichiarare la presunta morte di Mario Dalla Villa, nato a Lendinara (RO) il 4.4.1908, coniuge di Iole Giulia Uccelli (nata il 9.11.1912 e deceduta in data 24.1.2004) e padre di Dalla Villa Elsa (nata il 23.4.1938 e deceduta in data 8.11.2023), madre dei ricorrenti.
sentenza n.194/2026 pubbl.il 30/03/2026 - RG n. 3100/2025 - Repert. n.60/2026 del 30/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILEin linea fino al 20 maggio 2026
In camera di consiglio, composto dai magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Marta Vassallo giudice
dott. Andrea Fiaschi giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3100 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell’anno 2025 promosso
DA
FOGOLLA ILARIA, nata a Parma il 29 ottobre 1967;
E DA
FERRARI ANNALISA, nata a Parma il 6 agosto 1946,
entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Laura Gavazzi, elettivamente domiciliate presso il medesimo difensore
ricorrenti
con l’intervento del Pubblico Ministero in sede.
in punto a: "dichiarazione di assenza".Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 Fogolla Ilaria e Ferrari Annalisa hanno premesso di essere, rispettivamente, sorella e madre di Fogolla Cinzia e di non avere notizie di quest’ultima dall’anno 2022.
Esse hanno spiegato che la congiunta si era trasferita all’estero dal 1996, aveva fatto il suo ultimo rientro in Italia nel 2014 e, in occasione dell’ultimo contatto telefonico da apparecchio fisso (dell’inizio del 2022), aveva riferito alla madre di trovarsi in Messico presso la città di Playa del Carmen.
Le stesse ricorrenti hanno spiegato che, nel corso dell’anno 2022, lo stesso Comune di Parma aveva dichiarato l’irreperibilità di Fogolla Cinzia, fino ad allora formalmente residente presso il medesimo Ente territoriale, e che, anche a seguito della denuncia di scomparsa presentata dalla sorella Ilaria (il 27 settembre 2024), non erano state riportate notizie della donna né da parte dei Carabinieri, né da parte dell’Ambasciata italiana in Messico
In ragione di tali premesse, dunque, Fogolla Ilaria e Ferrari Annalisa hanno chiesto al Tribunale dichiararsi l’assenza della suddetta Fogolla Cinzia.
Intervenuto il Pubblico Ministero, acquisite le allegazioni fornite dalle parti e pervenute ulteriori informazioni officiosamente richieste alla Questura di Parma, all’udienza del 24 marzo 2026 la difesa delle ricorrenti ha insistito per l’accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla documentazione prodotta in atti è anzitutto certo che le ricorrenti Fogolla Ilaria e Ferrari Annalisa sono successori legittimi – in quanto, rispettivamente, sorella e madre – di Fogolla Cinzia e con lei comproprietarie del complesso immobiliare sito in Parma, via Giovenale n. 17, ricevuto per eredità del defunto Fogolla Alberto.
Tanto premesso, le stesse ricorrenti hanno riferito che la congiunta, pur conservando la formale residenza anagrafica in Parma, aveva deciso di trasferirsi all’estero nell’anno 1996, aveva comunicato loro di lavorare quale “operatrice turistica”, le aveva quindi aggiornate di essersi radicata in Messico (tra Playa del Carmen e la località del Chiapas), di esercitare pratiche di “curandera” e di utilizzare soltanto il telefono fisso per non essere rintracciata.
La sorella Ilaria ha dato conto di non avere mantenuto buoni rapporti con Cinzia da quando quest’ultima aveva deciso di abbandonare ogni riferimento, anche familiare, spiegando che i contatti erano proseguiti da allora soltanto con la madre Ferrari Annalisa.
La medesima ricorrente ha precisato che la sorella aveva lasciato a casa un passaporto scaduto nell’anno 2014 e ha pertanto affermato di avere coltivato la prospettiva di un suo ritorno sul territorio dello Stato (quanto meno finalizzato al rinnovo del passaporto) entro l’anno 2024.
Tradita nei fatti tale aspettativa, ella ha quindi allegato di essersi confrontata con la madre e di avere appreso con sconcerto che l’ultimo contatto con la congiunta, sempre da apparecchio telefonico fisso, era risalente all’inizio dell’anno 2022, allorquando Fogolla Cinzia aveva comunicato di trovarsi in Messico presso la città di Playa del Carmen.
E’ documentata in atti la conseguente denuncia di scomparsa presentata il 27 settembre 2024.
Risulta, altresì, in termini documentali, la cancellazione per irreperibilità dall’Anagrafe della Popolazione residente disposta il 9 marzo 2022 dal Comune di Parma il quale peraltro, nel corso del procedimento, ha informato che la donna non ha mai presentato domande per l’iscrizione AIRE.
La Questura di Parma ha poi illustrato al Tribunale che Fogolla Cinzia non risulta iscritta in altri Comuni del territorio nazionale, che, a suo carico, non risultano registrazioni di controlli di Polizia, che non vi sono riscontri da collaterali Uffici dell’Area Schengen e che, effettivamente, l’ultimo passaporto in suo possesso è scaduto il 4 marzo 2024.
Per converso, la difesa delle ricorrenti ha documentato di avere interpellato l’Ambasciata d’Italia in Messico e di non avere ottenuto alcuna notizia della donna, avendo appreso, piuttosto, che, all’ottobre 2024, della stessa Fogolla Cinzia non v’era traccia alcuna nella località di Playa del Carmen e non vi erano al momento cittadini italiani in ospedali, carceri o obitori.
Considerato, dunque, che Fogolla Cinzia non ha fatto rientro nel luogo del suo ultimo domicilio e residenza in Italia e non se ne hanno notizie, nonostante mirate e reiterate ricerche anche delle Autorità competenti, da circa quattro anni, sussistono i requisiti di legge per dichiararne l’assenza ex art. 49 c.c.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.60 e 473 bis.63 c.p.c.,
- dichiara l’assenza di Fogolla Cinzia, nata a Parma il 17 luglio 1969, già residente in Parma.
- dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per trenta giorni.
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Parma, in camera di consiglio, il 26 marzo 2026
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
sentenza n.165/2026 pubbl.il 27/02/2026 RG n. 360/2024 - Repert. n. 2537/2026 del 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILEIn linea fino al 14 maggio 2026
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Monica Montante Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguenteSENTENZA
nella causa iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell’anno 2024 vertente
TRA
Rinicella Maria Dolores, nata ad Altofonte (Pa) il 2.06.1960, rappresentata e difesa per mandato in atti dall’Avv. Dioguardi Fabrizio;
– parte ricorrente –
CONTRO
Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958;
– parte resistente –
E CON L’INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: dichiarazione di morte presunta.
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 23.01.2026, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole”.MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 26.1.2024 Rinicella Maria Dolores ha chiesto dichiararsi la morte presunta del coniuge Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, sul rilievo che del predetto non si erano avute più notizie sin dal 2 maggio 1984.
All’esito delle pubblicazioni prescritte dal Presidente, decorsi i termini pre-visti dal V comma dell’art. 473 bis. 62 c.p.c., il Giudice Delegato ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi a sé nel corso della quale si è proceduto all’audizione della ricorrente e dopo l’acquisizione delle informazioni richieste al Pubblico Ministero la causa, all’udienza del 23/01/2026 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. -, è stata assunta in deci-sione. - Tanto premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti e le condizioni per farsi luogo alla chiesta pronunzia nei confronti di Zinna Martino.
La parte ricorrente risulta aver curato le pubblicazioni delle quali erano state onerate dal Presidente e non sono pervenute opposizioni nel termine di sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Non può revocarsi in dubbio che siano stati forniti sufficienti elementi per acclarare che siano trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di Zinna Martino, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorren-te nel corso dell’audizione all’udienza del 30/09/2025.
Il Pubblico Ministero, in seno alle note trasmesse in data 8/10/2025, ha comunicato che per la scomparsa di Zinna Martino era stato iscritto nei con-fronti di ignoti il procedimento penale n. 3155/1995, per il reato di cui all'art. 605 c.p., definito in data 3.02.1997 con decreto di archiviazione.
Pertanto, poiché sono trascorsi oltre dieci anni dal giorno a cui risale l'ul-tima notizia dello scomparso, ai sensi dell'art. 58 comma II c.c., deve dichia-rarsi la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo. - Va, infine, disposto, ai sensi dell'art. 473 bis. 63 c.p.c., che la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente così provvede:
- dichiara la morte presunta di Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, come avvenuta il 2 maggio 1984 a Palermo;
- dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia e che le copie delle pubblicazioni vengano depositate nella cancelleria di questo Tribunale per l’annotazione sull’originale;
- manda la Cancelleria di dare notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della presente sentenza di di-chiarazione di morte presunta.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu-nale di Palermo, il 20/02/2026.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- Con ricorso depositato il 26.1.2024 Rinicella Maria Dolores ha chiesto dichiararsi la morte presunta del coniuge Zinna Martino, nato a Palermo il 7.09.1958, sul rilievo che del predetto non si erano avute più notizie sin dal 2 maggio 1984.