Fornitura n. 20.000 guanti operativi antitaglio - CIG 9223785C2A - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provvedimento di esclusione n. 16015.ID

June 16, 2022

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Prot. n. 16015.ID del 16 giugno 2022

Il Direttore generale

Visto il provvedimento prot. n. 12039.ID del 5 maggio 2022, con il quale è stato disposto di procedere, mediante gara dematerializzata a procedura aperta con il criterio del minor prezzo, all’acquisto di 20.000 paia di guanti operativi antitaglio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria con facoltà di esercitare il diritto di opzione, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, per l’approvvigionamento di un ulteriore quantitativo fino ad massimo di n. 20.000 paia di guanti;

Visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2022/S 091-249753, dell’11 maggio 2022 e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana 5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. 55 del 13 maggio 2022, con i relativi allegati, tutti pubblicati sul sito di questo Ministero;

Vista la documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma ASP a corredo dell’offerta dall’impresa Mirafan S.r.l., con sede legale in Roma;

Considerato che la suddetta impresa fa ricorso, ai fini della partecipazione alla gara di che trattasi, all’avvalimento dell’impresa Creative Manufacturing & Development S.r.l., con sede legale in Roma, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

Valutato che, nel contratto di avvalimento presentato, non risultano puntualmente “indicate, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi che si intendono mettere a disposizione da parte dell’ausiliaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mezzi, attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico, personale qualificato, tecniche operative ecc.)”, così come richiesto nella lex specialis di gara (punto 13.7 del Disciplinare di gara) ma solo generiche formule di “messa a disposizione delle risorse necessarie di cui l’Impresa Avvalente è carente”;

Valutato altresì che, secondo gli accordi tra l’ausiliata e l’ausiliaria riportati all’art. 2 del contratto di avvalimento, risulta che la produzione dei manufatti oggetto di gara, in caso di aggiudicazione, sarà effettuata dall’impresa ausiliaria, configurandosi in tal modo il ricorso a un avvalimento di tipo tecnico/operativo;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 04.01.2021 n. 68, ove si precisa che, qualora si preveda quale requisito di partecipazione il possesso di un “…fatturato specifico quale espressione della capacità tecnica…, e per la dimostrazione di tale requisito si faccia ricorso all’avvalimento, si è in presenza di un avvalimento non di garanzia, ma operativo, il che comporta la necessità da parte dell’ausiliaria di una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo (C.d.S., Sez. III, 9 marzo 2020, n. 1704; Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396);

Considerato che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i proprio requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano;

Ritenuta l’impossibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio integrativo, in quanto la carenza non risulta sanabile, essendo, ai sensi della lex specialis, nullo il contratto che non preveda le specifiche indicazioni di cui sopra, con le conseguenze che ne derivano sull’ammissione alla gara del concorrente per difetto dei requisiti in assenza di un valido contratto di avvalimento;

Visto il verbale dell’autorità di gara in data 15 giugno 2022;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art.89 c. 1 ultimo periodo;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DETERMINA

L’esclusione dalla procedura di affidamento dell’Impresa MIRAFAN S.r.l. per i motivi in premessa rappresentati.

Il presente provvedimento è reso noto, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dalla competente articolazione di questa Direzione generale nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile unico del procedimento
Dir. Agg. P.P. Piermaria Basile

Il Direttore generale
Massimo Parisi


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