Servizio Sopravvitto detenuti - Provveditorato regionale per la CALABRIA - Periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 - Decreto n. 48

October 26, 2021

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA CALABRIA
CATANZARO

DECRETO N. 48/2021 DEL 26/10/2021

Gestione servizio sopravvitto negli istituti penitenziari della regione Calabria. – Periodo 01.01.2022 al 30.06.2022

IL PROVVEDITORE REGIONALE 

Vista la legge 15.12.1990, n. 395 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede l’istituzione dei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria;

Visto il Decreto Legislativo 30.10.1992 n. 444 - Attribuzioni degli organi centrali dell’Amministrazione Penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria ed agli Istituti e Servizi Penitenziari, a norma dell’art. 30, comma 4, lettera A e B della legge 15.12.1990, n. 395;

Visto il Decreto Legislativo n.29/93 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 ed il R.D. 23.05.1924 N. 827 Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato;

Visto l’art. 9 della Legge 26 luglio 1974 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” che, al comma 7, prevede:

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria.

Visto l’Art. 13. Dpr. 230/2000 “Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario”, che al comma 6 prevede

La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell'amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari…

Vista la legge 241/1990, artt. 1 e 12;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n° n. 05788/2021 REG. PROV. COLL. N. 02510/2021 REG. RIC. datata 06/08/2021, che ha annullato la procedura di gara per l’affidamento del servizio Vitto e Sopravvitto detenuti;

Considerato che con le suddette sentenze il Consiglio di Stato si è pronunciato per la separazione del servizio di fornitura del “Vitto” dal “Sopravvitto”, configurando il “Vitto” come appalto di forniture e il “Sopravvitto” come concessione di servizio;

Visto l’art 583 (sopravvitto) del Regio Decreto del 16 maggio 1920, n. 1908 sancisce che ”Negli Stabilimenti carcerari la dispensa per la somministrazione del sopravvitto ai detenuti viene condotta in economia, salvo il caso di appalto del servizio di mantenimento o di speciali convenzioni con privati”;

Visti gli artt. 586 (prezzo dei generi) e 587 (concessione dell’esercizio) del Regio Decreto del 16 maggio 1920, n. 1908;

Vista la nota dipartimentale n°3522221 del 27/09/2021 con la quale nel comunicare la costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio e l’analisi del complesso quadro normativo attinente la disciplina della concessione dei servizi, si autorizzavano i provveditorati ad avviare con immediatezza, “ogni utile iniziativa a garantire la prosecuzione dei servizi di Vitto e di Sopravvitto, costituendo gruppi di lavoro/tavoli tecnici per l’elaborazione e/o revisione degli atti id gara e con facoltà di avvalersi di un supporto tecnico qualificato in materia di concessioni di servizi, con particolare riferimento alla strutturazione del Piano economico-finanziario ( PEF)”;

Visto il Decreto n° 11 del 01/09/2021 istitutivo di un gruppo di lavoro presso questo Ufficio;

Considerati i tempi ristretti e la contestuale necessità di garantire la gestione del sopravvitto senza soluzione di continuità, anche in attesa delle indicazioni che in materia saranno diramate dagli organi centrali dell’Amministrazione;

Visti i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro istituito presso questo Prap, rispettivamente del 8 e 29 settembre 2021 (verbali n. 1 e n. 2);

Ritenuto, alla luce delle conclusioni del lavoro svolto, di procedere alla individuazione di un operatore economico della grande distribuzione presente con esercizi commerciali di dettaglio su tutto il territorio regionale, con cui le Direzioni penitenziarie sottoscriveranno specifiche convenzioni al fine di garantire

  • le migliori condizioni di mercato per l’utenza (che è costituita dalle persone presenti negli Istituti penitenziari del distretto),
  • un servizio efficiente in tutte le strutture, che tenga conto delle peculiarità organizzative e di sicurezza proprie degli Istituti penitenziari,
  • parità di trattamento per l’utenza, esposta, come noto, a possibili spostamenti sul territorio regionale;
     

Richiamata la nota prot. n. 0040997.U del 11/10/2021 con la quale questo ufficio informa la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti amministrativi contabili propedeutici all’indizione di una gara a rilevanza comunitaria, procederà, con il coinvolgimento dei Direttori degli Istituti del distretto, ad assumere in amministrazione diretta presso le varie sedi penitenziarie il servizio attraverso una convenzione con la grande distribuzione presente su tutto il territorio regionale per garantire il servizio per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022;

Considerato che gli oneri finanziari, per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle specifiche convenzioni, graveranno sui fondi propri dei detenuti e degli internati, così come prevede la legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” che si riporta “Art. 9 – Alimentazione – “Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto”;

DISPONE

conformemente alla proposta del Gruppo di lavoro (verbali n. 1 e 2), che la individuazione del centro della grande distribuzione con cui si procederà alla stipula di specifiche convenzioni negli Istituti del distretto sia effettuata nella massima trasparenza tra gli operatori interessati al fine di garantire

  • le migliori condizioni di mercato per l’utenza (che è costituita dalle persone presenti negli Istituti penitenziari del distretto),
  • la presenza con esercizi commerciali di dettaglio su tutto il territorio regionale, che tenga conto delle peculiarità organizzative e di sicurezza proprie degli Istituti penitenziari al fine di offrire un servizio uniforme in tutte le strutture,
  • parità di trattamento per l’utenza, esposta, come noto, a possibili spostamenti sul territorio regionale anche al fine di prevenire ogni eventuale contestazione o protesta ove le condizioni del servizio risultassero fortemente diversificate nelle varie strutture penitenziarie.
     

Si rimette al gruppo di lavoro la elaborazione degli atti necessari e l’attivazione della procedura da seguire, con invito a comunicarne l’esito per i successivi adempimenti.

Il Provveditore
Liberato Guerriero


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