Servizio di ristorazione per i minori e personale - Istituto penale per i minorenni - Casal del Marmo - ROMA - CIG 7979726635 - Determina di nullità gara (Det. n. 49)
December 19, 2019
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL LAZIO L'ABRUZZO E IL MOLISE
ROMA
Determina n. 49 del 19 dicembre 2019
Dichiarazione di nullità atti relativi alla procedura di gara per il Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per i minori ristretti e per la mensa obbligatoria del personale nelle strutture penale minorile Casal del Marmo di Roma : gara 7487584 CIG: 7979726635
IL DIRIGENTE
Visto il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 21-septies della stessa legge;
Vista la Determina Dirigenziale n. 28 del 5.8.2019 con cui è stata indetta la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, tramite il sistema e – procurement Consip in modalità ASP, per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per minori ristretti e personale dell’IPM di Roma per una durata di mesi 24 e per un importo pari a € 1.112.521,44 + iva e oneri di sicurezza;
Visto il punto 19.1 del Disciplinare di gara che recita “La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 2 ottobre 2019 […] dall’Autorità che presiede la gara, individuata dal seggio di gara, presieduto dal RUP […]” e che definisce analiticamente i compiti del suddetto seggio di gara, cui compete, tra l’altro, la verifica della documentazione amministrativa, la relativa istruttoria e l’apertura delle offerte tecniche per la mera verifica della presenza dei documenti relative alle singole offerte tecniche;
Visto il punto 19.2 del Disciplinare che recita “Alla valutazione delle offerte tecniche, procede, in apposite sedute riservate, la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice dei Contratti. La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e individuati, di preferenza, tra il proprio personale con competenze professionali adeguate in relazione all’oggetto del presente appalto, tenuto conto dell’esperienza pregressa e in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità previsti dalla normativa vigente […]”; è, inoltre, previsto che, al termine delle operazioni di valutazione, “la Commissione rimetterà gli atti al seggio di gara […]” per le operazioni successive;
Vista la Determina dirigenziale n. 38 del 01.10.2019, che, pur erroneamente rubricata “Nomina commissione giudicatrice […]”, disponeva meramente la nomina del seggio di gara, cui, come espressamente riportato nella narrativa dell’atto, non è stato attribuito “alcun potere discrezionale, ma funzioni meramente notarili”, tanto che in narrativa viene altresì precisato “che il presente atto non costituisce atto di nomina di commissione giudicatrice”;
Dato atto che il suddetto seggio di gara risulta composto come segue:
- Dott.ssa Fiammetta Trisi – RUP
- Dott.ssa Liana Giambartolomei - Presidente
- Rag. Salvatore Serra – Componente
- Rag. Maurizio De Simone – Componente
- Rag. Daniele Ventura – Componente
Preso atto che non si è mai proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, così come previsto dal punto 19.2 del Disciplinare di gara e dall’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici;
Preso atto che, in assenza di nomina della Commissione giudicatrice e in difetto assoluto di potere, alcuni dei componenti il seggio di gara, peraltro in data 21/10/2019 e in data 06/11/2019 in composizione parziale rispetto alla citata determinazione n. 38 del 01/10/2019, procedevano alla valutazione delle offerte tecniche ed agli atti successivi, posti alla base del provvedimento di aggiudicazione adottato con determinazione n. 41 del 25/11/2019;
Ritenuta, pertanto, la nullità di tutti gli atti posti in esame dai soggetti sopra indicati;
Ritenuto che tale nullità travolge, per derivazione, tutti gli atti successivi della procedura di gara fino all'aggiudicazione del servizio ed impone quindi la rinnovazione integrale dell'intero procedimento;
DICHIARA
- La nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle operazioni riferite alla gara di cui in premessa condotte in data 21/10/2019, in data 06/11/2019, in data 07/11/2019 e in data 11/11/2019;
- La nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della determina dirigenziale n. 41 del 25/11/2019 con cui, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si approva la proposta di aggiudicazione;
PER L’EFFETTO, RILEVA
- Doversi procedere alla rinnovazione integrale dell’intero procedimento di gara;
Del presente atto è data pubblicazione con gli stessi mezzi previsti per la comunicazione degli esiti di gara.
Il Dirigente
Fiammetta Trisi