UNEP - Risposta 5 novembre 2003 - Brescia - Corresponsione dell'indennità di trasferta costituente reddito agli ufficiali giudiziari in assenza per malattia
aggiornamento: February 11, 2014
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1798/03-1
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
BRESCIA
(Rif prot. n.1041 del 21/6/2003)
Oggetto: Corresponsione dell'indennità di trasferta costituente reddito agli ufficiali giudiziari in assenza per malattia (prot. 2944 del 30/6/2003).
In riferimento al quesito proposto, preliminarmente, si rende necessario identificare la struttura giuridica propria dell'indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari per l'espletamento degli atti di ufficio.
In proposito l'art.7, 1º comma della legge 18/2/1999 n. 28, in nome di un principio collaborazionistico e distributivo, ha stabilito che la ripartizione del 50% delle indennità di trasferta – per la parte che eccede il mero rimborso spese – deve avvenire tra tutti coloro che fanno parte dell'ufficio, ivi compresi gli addetti ai servizi interni.
Di seguito, significativamente, la circolare n. 2/99 del Ministero della Giustizia ha sottolineato la peculiare natura dell'emolumento prevedendo che essa, per la parte imponibile, si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartita tra tutti gli addetti all'ufficio tenendo conto delle presenze e dell'effettivo servizio prestato.
La suddetta circolare rimanda alla contrattazione collettiva, per tutto quanto non previsto espressamente dalla legge o dedotto in sede di interpretazione, la disciplina delle assenze dal servizio e la relativa regolamentazione per la distribuzione del reddito prodotto tra i componenti dell'ufficio, ma fino ad oggi alcun accordo è intervenuto ad occuparsi della materia, per cui, nel silenzio della fonte pattizia, indicazioni fornite proprio dalla circolare n. 2/99.
Pertanto, tenendo conto della particolare natura dell'indennità di trasferta e dei presupposti necessari per la sua attribuzione (presenza ed effettivo servizio) si ritiene che nel caso di specie sia stata legittima l'operazione di riparto eseguita dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio NEP di Brescia.
Si coglie l'occasione per rilevare l'opportunità di prevedere negli ordini di servizio un sistema efficace di sostituzioni al fine di non far gravare un eccessivo carico di lavoro nei confronti di coloro i quali rientrano in servizio dopo il periodo di malattia, fatta sempre salva la possibilità di far ricorso ad accordi diversi intercorrenti tra il personale dell'ufficio.
IL DIRETTORE
Renato Pacileo