UNEP - Risposta 13 marzo 2003 - Torino - Corresponsione agli ufficiali giudiziari in astensione obbligatoria per maternità della quota di indennità di trasferta considerata reddito
aggiornamento: February 11, 2014
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. VI/465/03-1/MR
ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI
TORINO
(Rif. nota prot. n. 1053/U del 5/6/2002)
Oggetto: Corresponsione agli ufficiali giudiziari in astensione obbligatoria per maternità della quota di indennità di trasferta considerata reddito.
Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, quest'ufficio fa presente che l'indennità di trasferta, come ribadito anche con la circolare n.2/99 del 19/4/1999 non costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura, per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante.
Pertanto, si ritiene, attesa la funzione propria dell'indennità, che la ripartizione non possa essere estesa al personale assente dal servizio per astensione obbligatoria per maternità.
Infatti, la natura incentivante dell'indennità di trasferta fa ritenere che anche il 50 per cento di detta indennità, che costituisce reddito, possa essere attribuita al personale UNEP che abbia effettivamente partecipato alla produzione di quel reddito.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Renato Pacileo