UNEP - Risposta 8 luglio 2003 - Roma - Interpretazione dell’art.7 della legge 12 febbraio 1999 n.28


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI


Prot. 1194/03-1

Alla CISL – FPS
Via Lancisi n.25
ROMA

Alla UNSA – SAG CONFSAL
L.go dei Longobardi n.21
ROMA

Alla CGIL – FP
Via Leopoldo Serra n.31
ROMA

Alla UIL – PA
Via Emilio Lepido n.46
ROMA

Alla R d.B – PI
Via dell’Aeroporto n.129
ROMA

Alla CISAL – Giustizia
Via degli Scipioni n.110
ROMA

Alla FLP – Giustizia
V.le Egeo n.147
ROMA

 

Oggetto : Interpretazione dell’art.7 della legge 12 febbraio 1999 n.28

 Alla richiesta delle sigle sindacali in indirizzo di fornire da parte di questo Dipartimento un’interpretazione all’espressione “permessi sindacali”, così come si legge nelle circolari n.2/99 del 19/4/1999 e n.6/698/035 del 6/5/2002, in particolar luogo per le due fattispecie del “cumulo” e del “distacco sindacale”, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

L’assunto ministeriale espresso nelle suddette circolari, che si conferma con la presente nota, è teso a garantire la possibilità di partecipazione alla suddivisione del 50% delle trasferte costituente reddito (effettuate nell’ambito dell’ufficio nel mese precedente), esclusivamente ai rappresentanti sindacali che usufruiscono di permessi sindacali nella forma del “cumulo”, da intendersi come sommatoria dell’attività di rappresentanza sindacale e dell’attività propria relativa alla figura professionale di appartenenza.

La circolare n.2/99 ha inteso escludere, dalla partecipazione alla suddivisione dell’indennità di trasferta, gli Ufficiali Giudiziari sindacalisti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro con l’ufficio giudiziario presso cui sono in pianta organica.

Orbene, si è giunti ad una tale determinazione in considerazione che il carico di lavoro per notifiche ed esecuzioni rimane sempre affidato all’Ufficiale Giudiziario, assente temporaneamente per permessi sindacali e per lo svolgimento di funzioni ispettive. Infatti, per i casi di assenza suindicati si richiede l’intervento di altri ufficiali giudiziari, in servizio nell’ambito dello stesso ufficio, solo per gli atti urgenti o in scadenza, rimanendo a carico degli assenti il restante lavoro, da espletarsi, una volta ultimate le incombenze a cui gli stessi sono stati chiamati.

Pertanto, è elemento della temporaneità e non l’assenza “sine die” dall’ufficio che identifica i soggetti destinatari dei benefici previsti dalle circolari menzionate in premessa, che si confermano.

Vi è poi da considerare la particolare natura incentivante dell’emolumento in discorso, la cui percezione, è bene ricordarlo, è legata a situazioni di effettiva e concreta collaborazione lavorativa nell’ufficio di appartenenza al fine della produzione diretta di una quota reddito che si aggiunge alle altre voci stipendiali dell’ufficiale giudiziario. Ebbene, è evidente che tale indennità ha sicuramente una natura e una funzione peculiare, per cui, di sicuro, sotto molteplici profili, essa non è equiparabile ad altre indennità accessorie previste dalla contrattazione collettiva.

Ne consegue che legittimamente i criteri di riparto o di distribuzione della indennità prevista dall’art.7 della legge n.28/99 possono ben essere specifici e talora divergenti da altri parametri, in relazione a trattamenti economici sostanzialmente diversi.

Roma, 8 luglio 2003

IL V. CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani