UNEP - Risposta 16 luglio 2003 - Palmi - Nomina a presentatore per il servizio protesti cambiari a richiesta degli Ufficiali Giudiziari B3, addetti all’Ufficio NEP di Palmi.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
UFFICIO VI
Prot. n. 6/1260/03-1/RG
ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
Oggetto : Nomina a presentatore per il servizio protesti cambiari a richiesta degli Ufficiali Giudiziari B3, addetti all’Ufficio NEP di Palmi.
Con riferimento al quesito indicato in epigrafe posto dagli Ufficiali Giudiziari B3 di Palmi si espone quanto di seguito.
La circolare di questo Ministero del 27.09.2002, prot. n. 1521/027-1, esplicativa dello stato di applicabilità delle norme contrattuali, ha inteso estendere le funzioni di esecuzione all’ufficiale giudiziario B3 in forza del principio di interfungibilità: L’appartenenza alla stessa figura professionale ha reso comuni le funzioni di notificazione e di esecuzione, così come previsto dal CCNL Integrativo 1998-2001 sottoscritto in data 5 aprile 2000, e le differenze tra i dipendenti sono date dalle diverse posizioni economiche proprie dell’ufficiale giudiziario B3, C1 e C2 e dalla “maggiore e progressiva responsabilità del pubblico dipendente, che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei servizi, nella gestione delle attività amministrative e contabili e nella funzione di direzione di uffici NEP o di settori di essi. Difatti, non appaiono né citate, né distinte dalle declaratorie enunciate dal Contratto le funzioni di notificazione e quelle di esecuzione degli atti, che hanno finora differenziato i diversi profili professionali degli Assistenti e dei Collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare (Circ. del 29.09.2002 prot. n. 1521/027-1)”.
La circolare citata così prosegue: “la funzionalità delle due aree si connota non per l’attribuzione agli ufficiali giudiziari delle attività di notificazione e di esecuzione degli atti, consentite ad entrambe le aree, bensì per la progressiva, maggiore professionalità riconosciuta nelle posizioni economiche C1 e C2, fino a culminare nella posizione C3, che si concretizza nello svolgimento di complesse funzioni amministrative, contabili, di direzione e di dirigenza di uffici, alle quali funzioni collaborano gli ufficiali giudiziari B3”.
Date per assunte le asserzioni sopraenunciate, si rende necessario procedere all’esame della richiesta espressa nel quesito, cioè alla possibilità di estendere la facoltà di proporre la nomina dei presentatori dei titoli cambiari anche agli ufficiali giudiziari B3.
La L. 12 giugno 1973, n. 349 all’art.1 riconosce come titolari dell’attività di protesto il notaio, l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario, nonché il segretario comunale nei limiti indicati dall’art. 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e dall’art. 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
La stessa legge all’art. 2 prevede la nomina dei presentatori per il notaio e per l’ufficiale giudiziario a richiesta degli stessi mediante provvedimento del Presidente della Corte d’Appello o del Presidente del Tribunale delegato.
Con la declaratoria del terzo comma dello stesso articolo è prevista la possibilità anche per il segretario comunale di richiedere la nomina di un presentatore o di servirsi di un messo comunale; da ciò si evince che dal novero dei funzionari abilitati alla richiesta di un presentatore sono esclusi gli aiutanti ufficiali giudiziari equivalenti agli attuali ufficiali giudiziari B3.
Ritenendo la norma cambiaria di diverso grado e ordine rispetto alla norma pattizia si ritiene che quest’ultima non abbia potuto modificare la norma ordinaria e così estendere tacitamente la possibilità di nomina dei presentatori agli ufficiali giudiziari B3; pertanto, si ritiene che solo un intervento di una norma riformatrice di pari grado possa innovare il dettato normativo menzionato.
La mancata nomina del presentatore nulla toglie, però, alla possibilità che l’ufficiale giudiziario B3 possa svolgere agevolmente l’attività di protesto cambiario così come prevista dalla legislazione cambiaria e dalla norma pattizia, art. 25 del CCNL Integrativo valido per il 1998-2001.
In altre parole l’art. 25 del CCNL Integrativo ha indicato le funzioni di appartenenza alle diverse posizioni economiche ma non ha disciplinato le funzioni stesse, attività questa che esula da ogni forma di contrattazione e i cui istituti si fondano, come nel caso di specie, su norme speciali.
Si prega codesta Corte di voler rendere partecipi i sottoscrittori del quesito, che si allega in copia perché non inoltrato per via gerarchica, degli orientamenti ministeriali.
Roma, 16 luglio 2003
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo