UNEP - Risposta 21 dicembre 2000 - Copie in materia penale - Art. 111 d.p.r. 1229/1959
Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio V
Prot.n.5/1138/03-1/RG
Alla Presidenza della Corte d’Appello di
TRIESTE
(Rif.Prot.n.399 del 24/08/2000)
Alla Presidenza
della Corte d’Appello di
NAPOLI
Oggetto: Copie in materia penale – Art. 111 D.P.R. 1229/59.
La formazione e la relativa competenza a provvedere alla realizzazione delle copie di atti da notificare in materia penale è dibattuta, il contrasto si è realizzato tra i funzionari delle cancellerie ed il personale UNEP. I dubbi esistenti sono derivanti dall’esame comparato dell’art. 111 dell’Ordinamento D.P.R. n. 1229/59 e l’art. 54 del Dec. Leg.vo n. 271/89. L’art. 111 dell’Ordinamento assegna la competenza a formare gli atti agli uffici UNEP, ma, a condizione che “l’autorità richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti”; quindi dalla lettura di questa norma si evince che l’ufficiale giudiziario è tenuto ad adempiere ad un’attività di compilazione dei modelli forniti, ma non è previsto un onere per l’ufficio al fine di formare le copie da notificare in conformità all’originale. Inoltre, la stessa norma esclude che si possa procedere alla notifica di copie, formate dall’ufficiale giudiziario, in caso di ordinanze, decreti penali, estratti di requisitorie, di sentenze e di sentenze di condanna; ciò in quanto, per tali fattispecie si richiede sulle copie da notificare la firma autentica dell’estensore del provvedimento, che ovviamente non può essere riprodotta meccanicamente.
L’art. 54 del Dec. Leg.vo n. 271/89 prevede genericamente che l’ufficiale giudiziario provveda alla formazione di un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notifica e all’uopo fanno piena fede le copie realizzate mediante “mezzi tecnici idonei”; questo articolo, data la sua genericità, ha provocato confusione nella disciplina della materia. In merito questo Ministero con nota prot. n. 8/3090/106 del 31/08/1990 ha apportato il suo contributo chiarificatore, dichiarando che l’art. 54 in esame dev’essere letto alla luce dell’articolo di cui all’ordinamento surrichiamato; affermando, inoltre, che da parte del legislatore non c’era stata alcuna pretesa di novare la materia. La stessa nota riporta nominalmente la casistica degli atti per i quali sussiste l’obbligo per l’ufficiale giudiziario della formazione delle copie, coincidente con i limiti indicati dall’art. 111 dell’Ordinamento.
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 12516/93 ha apportato ulteriori precisazioni sulla competenza a formare, da parte dell’ufficiale giudiziario, le copie in materia civile, ma ha lasciato invariata la competenza e la casistica degli atti in materia penale. La Circolare di questo Ministero n. 14/94, dal tenore esplicativo della sentenza della Suprema Corte, afferma: “La sentenza della Suprema Corte contiene, invero, una interpretazione meno restrittiva dell’art. 111 D.P.R. n. 1229/59 di quanto questa Direzione Generale aveva avuto occasione con nota n. 5/2625/03-1 del 25 settembre 1989, in quanto pur affermando che il diritto dovere dell’ufficiale giudiziario al rilascio delle copie degli atti di cui il funzionario sia in possesso per la notificazione non può subire limitazioni, non ha peraltro tralasciato di precisare che detto potere è correlato alla funzione svolta da detti ausiliari del giudice, ai quali – aggiunge la sentenza de qua – l’art. 111 citato non conferisce certamente una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici, che resta riservata ai sensi dell’art. 14, legge 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco, né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante, com’è noto, al cancelliere, bensì prevede una particolare attribuzione di fare altre copie che l’ufficiale giudiziario deve consegnare alle parti, configurando tale incombente come un incarico meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione”. Pertanto, nulla viene sotratto alla competenza esclusiva di fare e rilasciare copie di altri funzionari, quali: il notaio, il cancelliere, il segretario comunale o altro funzionario incaricato in sua sostituzione, il cancelliere, poi, per atti di sua stretta competenza.
Le Autorità che leggono in indirizzo, competenti per territorio, sono pregate di voler portare a conoscenza delle determinazioni di quest’Ufficio sia il Dirigente dell’ufficio UNEP della Corte d’Appello di Trieste, proponente il quesito, sia la cancelleria penale del Tribunale di Napoli parimenti interessata.
Roma, 21 dicembre 2000
P.IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
IL MAGISTRATO ADDETTO
Maria Rubera
L'orientamento espresso in questa nota è stato aggiornato con la Risposta 3 agosto 2012 - Messina - Competenza dell’ufficiale giudiziario alla formazione delle copie degli atti da notificare in materia penale – Art. 111, ultimo comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari).