UNEP - Risposta 1° luglio 2003 - Torino - Indennità di trasferta per notificazione di "Invito al pagamento"

Prot. n. 6/1141/03-1/CA

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLLO DI T O R I N O
(Rif. Prot. 215/U del 14.2.2003)

e, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 R O M A

OGGETTO: Indennità di trasferta per notificazione di “Invito al pagamento”. Risposta a quesito. 

Con riferimento al quesito posto dall’Ufficiale Giudiziario Dirigente dell’Ufficio NEP di codesta Corte di cui alla nota sopra evidenziata, si precisa quanto di seguito.
L’art. 22 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115 statuisce che “…alla notifica dell’invito al pagamento … si applica la disciplina della notifica a richiesta d’ufficio del processo in cui è inserita.” Come è possibile constatare, la norma in esame individua uno dei casi in cui le notifiche sono equiparate a quelle a richiesta d’ufficio, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari.

L’interpretazione di tale disposto normativo non va fatta alla luce dell’art. 6 della Legge 7.02.1979 n° 59 (“Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili”), in quanto trattasi di articolo abrogato dall’art. 299 D.Lgs. 30 maggio 2002 n°113 e dall’art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, con decorrenza dal 1° luglio 2002.

Data la qualificazione di notificazioni a richiesta d’ufficio scaturente dal predetto  art. 22  D.P.R. n°115/2002, che come si legge nel commento al Testo Unico sulle spese di giustizia “oggi appare conforme alla dinamica della nuova procedura nella quale la notifica dell’invito al pagamento si pone come ultima appendice del processo e non come inizio della fase della riscossione che coincide con l’iscrizione a ruolo”, ne deriva la diversità di trattamento economico applicabile a seconda che si tratti di notifica di invito al pagamento inerente al campione civile o a quello penale.

La norma summenzionata, in sostanza, chiarisce ed individua il sistema applicativo per la liquidazione dell’indennità di trasferta (oltre che delle spese di spedizione) per gli inviti di pagamento inerenti al campione penale e al recupero del contributo unificato, e in genere attinente al campione civile, con la conseguenza che per la notifica della prima tipologia di inviti si applicherà l’indennità di trasferta forfettizzata penale, mentre per la seconda tipologia quella civile.

Quanto sopra evidenziato costituisce una novità rispetto al passato, vale a dire anteriormente all’entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia, quando, stando alla circolare emanata dall’Ufficio V di questo Ministero prot.n°5/5349/035 del 30.1.81, per il trattamento economico delle notifiche nell’ambito della procedura per la riscossione dei campioni civili e penali si sono applicate le norme relative alle notifiche civili, trattandosi comunque di notifiche ricadenti nell’ambito del processo esecutivo civile.

Allo stato, la riscossione viene effettuata dai concessionari e dagli ufficiali di riscossione, per cui l’ufficio giudiziario provvede solo all’invio dell’invito al pagamento spontaneo e all’iscrizione a ruolo a partire dal quale si innesca la riscossione esattoriale.

All’uopo, la norma in questione va raccordata con l’art. 212 dello stesso D.P.R. n°115/2002, dal quale si evince che l’invito al pagamento serve solo all’adempimento spontaneo di un’obbligazione che nasce da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, semplicemente menzionato nello stesso invito. Da ciò ne deriva che il titolo esecutivo della riscossione esattoriale è il ruolo e la notificazione della cartella di pagamento corrisponde all’atto di precetto contenente l’ingiunzione di pagare sotto comminatoria di esecuzione forzata.

La materia della notifica dell’invito al pagamento è stata oggetto di alcune circolari del Ministero della Giustizia (8/988(u)60/2 del 27/4/1999 e quesiti 10/6/1999 e 4/7/1999) che hanno sopperito alla mancanza di raccordo normativo tra la nuova disciplina della riscossione e le spese di giustizia. Le circolari citate prevedevano la notifica dell’invito al pagamento mediante ufficiale giudiziario per il penale e mediante corrispondenza ordinaria per il civile.

Diversamente, l’art. 212 D.P.R. n°115/2002 non ravvisa ragioni del mantenimento della distinzione tra civile e penale al fine della individuazione della procedura da seguire per le notifiche dell’invito al pagamento. All’uopo, il secondo comma dell’art. 212 del succitato D.P.R. dispone che la notificazione  di tale atto sia eseguita ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto, l’invito al pagamento diventa un atto da notificare con la qualificazione di notifiche a richiesta d’ufficio e come tale spetta l’anticipazione delle spese, ivi compresa l’indennità di trasferta.
 Infatti, l’art. 167 del D.P.R. n°115/2002 prevede al 1° comma che “le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall’erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile,…”, mentre il 2° comma dispone che “l’ordine di pagamento è emesso in favore dell’UNEP”.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
f.to ( Renato Pacileo )