UNEP - Risposta 19 giugno 2023 - Firenze - Attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP


Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA
Allegati: 2
Prot. m_dg.DOG.19/06/2023.0148200.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE
(Rif. Prot. 3837/2023 del 4.04.2023)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it



OGGETTO: Ufficio NEP di Firenze – Quesito in materia di attestazione della conformità del titolo esecutivo stragiudiziale.

E’ pervenuto per competenza dall’Ufficio I della Direzione generale degli Affari Interni DAG il quesito dell’Ufficio NEP di Firenze – trasmesso con la nota di codesta Corte d’Appello richiamata in indirizzo – relativo alla materia indicata in oggetto, con il quale si chiede “se l’avvocato può certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale o se l’attestazione della conformità della trascrizione del titolo esecutivo sia competenza esclusiva del Funzionario UNEP con la conseguente esclusività della notificazione dello stesso da parte dell’Ufficio NEP”.
 

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 (All. 1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che “l’attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell’art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce che l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).”
 

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che “va riconosciuta all’ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.”
 

Successivamente, nella nota prot. m_dg.DOG.04/02/2021.0023204.U emanata da questa Direzione generale in risposta ad apposito quesito della Corte di Appello di Perugia (All. 2), si evidenzia che la “stessa ratio va posta per l’esclusione della generale competenza in capo all’ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell’atto di precetto corrisponde esattamente all’originale del titolo stesso, se il predetto atto di precetto deve essere poi notificato in proprio dall’avvocato precettante”.
 

In proposito, la legge 21 gennaio 1994 n. 53 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”) all’art. 3 bis determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all’art. 196-undicies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ma il capo II del Titolo V-ter delle predette disposizioni, all’interno del quale è collocato il citato art. 196-undecies, non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.
 

Pertanto, si concorda con la soluzione prospettata da codesta Corte d’Appello, in virtù della quale in mancanza di un esplicito conferimento all’avvocato del potere di attestazione della conformità del titolo stragiudiziale, attestazione per espletare la quale al soggetto certificante viene attribuita ex lege la funzione di pubblico ufficiale, “solamente l’Ufficio NEP, nell’esercizio delle competenze attribuite dall’art. 480 co. 2 c.p.c. può certificare la corrispondenza della trascrizione al titolo originale stragiudiziale, con la conseguenza che, in ragione del fatto che la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell’ambito della procedura di notifica, questa dovrà inevitabilmente avvenire a mezzo UNEP.”

Ulteriore conseguenza sarà quella di “interpretare la legge 53/1994 e l’art. 137 c.p.c. nel senso che la dichiarazione dell’avvocato circa l’impossibilità di procedere in proprio può essere resa anche per il caso dell’impossibilità di certificare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale se non avvalendosi del potere certificativo dell’Ufficiale giudiziario nell’ambito della procedura di notifica.”
 

Roma, 19 giugno 2023

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini