Risposta 8 settembre 2026 - Torino - Indirizzo interpretativo in ordine alla dicitura di conformità da apporre sulle copie autentiche analogiche rilasciate dall’ufficio Nep Nep a fronte del deposito, da parte del difensore, della copia informatica di un titolo esecutivo formato su supporto cartaceo dal notaio e successivamente autenticata digitalmente da quest’ultimo – riflessi sulla fase esecutiva
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione generale del personale e della formazione
prot.m_dg.DOG.08/09/2026.0215635.U
Pos. IV-DOG/03-1/2026/MR
Alla Presidenza della sezione di
Sorveglianza Unep della Corte
d’Appello di Torio
(rif. nota prot. 12560 del 28 luglio 2026)
Oggetto: Risposta a quesito relativo a indirizzo interpretativo in ordine alla dicitura di conformità da apporre sulle copie autentiche analogiche rilasciate dall’ufficio Nep a fronte del deposito, da parte del difensore, della copia informatica di un titolo esecutivo formato su supporto cartaceo dal notaio e successivamente autenticata digitalmente da quest’ultimo – riflessi sulla fase esecutiva.
Con riferimento al quesito in oggetto, premesso che il difensore può depositare presso l’UNEP, ai fini della notificazione, una richiesta avente ad oggetto un titolo esecutivo originariamente formato in modalità analogica da un notaio il quale successivamente ha generato una copia informatica e ne ha attestato la conformità firmandola digitalmente e che ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), questa copia informatica diventa a tutti gli effetti il nuovo titolo esecutivo informatico in possesso del difensore, si ritiene quanto segue:
- Nell’ipotesi in cui l’Ufficio Nep disponga esclusivamente della copia informatica autenticata digitalmente dal notaio, in considerazione del fatto che secondo la normativa CAD, detta copia non costituisce una copia di serie B, ma rappresenta a tutti gli effetti il titolo originale in formato digitale legalmente valido, quando si stampa questo file per una notificazione cartacea, l’ufficiale giudiziario sta effettuando l’estrazione di una copia analogica di un documento informatico, e pertanto attesterà che la copia analogica (cartacea) è conforme al documento informatico autenticato digitalmente dal notaio. Ciò in quanto definirla copia conforme ad alta copia indebolirebbe il valore probatorio dell’atto, poiché nel mondo digitale il file nativo (o la copia autenticata informatica) ha lo stesso valore giuridico di un originale analogico.
- La copia attestata come copia conforme al documento informatico autenticato digitalmente dal notaio è idonea ad essere utilizzata come titolo esecutivo in sede di esecuzione forzata (inclusa quella mobiliare) e non necessita di una nuova verifica della firma digitale, anche se il certificato del notaio dovesse risultare temporalmente scaduto al momento dell’esibizione. Ciò in quanto il notaio quando rilascia la copia informatica autenticata digitalmente compie un atto pubblico di certificazione e nel momento in cui appone la propria firma digitale (allora valida), ne attesta e cristallizza definitivamente la conformità di quel documento. La scadenza successiva del certificato di firma del notaio influisce unicamente sulla possibilità di firmare nuovi documenti, ma non invalida la storicità e l’efficacia giuridica degli atti firmati quando il certificato era in corso di validità. E’ consigliabile quando si forma la copia cartacea inserire nell’attestazione di conformità anche gli estremi identificativi della firma del notaio e della data dell’autentica notarile. Ciò in quanto se un domani l’estratto informatico dovesse essere analizzato digitalmente da un software di verifica (ad esempio se depositato telematicamente nel fascicolo dell’esecuzione immobiliare), l’eventuale errore di “firma scaduta” viene superato attraverso la verifica della data (o mediante la presenza della marca temporale generata dal notaio insieme alla firma) e i sistemi informatici verificano che la firma fosse valida al momento preciso della sottoscrizione o della generazione della copia, preservando l’integrità dell’atto.
- L’Unep non deve conservare fisicamente la memoria USB nei propri archivi a tempo indeterminato, in quanto la chiavetta USB serve unicamente all’avvocato per consegnare il file nativo digitale del titolo all’Ufficio. L’associazione informatica è obbligatoria in quanto il sistema GSU WEB ha sostituito integralmente i vecchi registri cartacei cronologici, e pertanto il file autenticato digitalmente deve essere associato al numero di cronologico del registro GSU WEB , così come il report di verifica della firma digitale che attesta la validità del certificato del notaio al momento del controllo, l’impronta informatica (Hash) del file stesso, elemento fondamentale per garantire che il documento memorizzato non sia mai modificato e rimanga integro nel tempo, e la scansione della lettera di accompagnamento. L’associazione informatica al numero di cronologico del GSU WEB è indispensabile anche per la conservazione biennale del file informatico negli archivi telematici così come previsto dall’art. 137 cpc quarto comma.
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini