Risposta 19 maggio 2026 - Torino - Quesito in materia di ripartizione dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. mod. e integr. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) e di restituzione degli atti di pignoramento


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione generale del personale e della formazione

 

Prot. IV-DOG/03-1/2026/NC-CG-107563.U del 19/05/2026

Alla Corte di Appello di Torino

Ufficio Gestione Personale Ufficali Giudiziari

 

OGGETTO: Ufficio NEP della Corte di Appello di Torino - Quesito in materia di ripartizione dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e succ. mod. e integr. (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) e di restituzione degli atti di pignoramento.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto dalla Corte di Appello di Torino, Ufficio Gestione Personale Ufficiali Giudiziari, si rappresenta quanto segue.

Sulla materia della ripartizione dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, questa Direzione generale si è già espressa con nota prot. VI-DOG/192/03-1/2016/CA del 14.4.2026 e con nota prot. IV-DOG/03-1/2024/CA, del 14.11.2024.

In particolare, con riferimento alla ripartizione del 60% del compenso in oggetto, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario o il funzionario unep che ha proceduto alle operazioni di pignoramento sia diverso da colui che ha interrogato le banche dati di cui all’art. 492 bis cpc, in tali note si precisava che tale quota del 60% del compenso è attribuito nella misura del 50% ciascuno.

Si chiariva, altresì, che nel caso in cui il pignoramento fosse stato notificato da più ufficiali giudiziari/funzionari unep, la quota del 30% andava ripartita tra tutti coloro che hanno partecipato all’espletamento dell’atto.

Aggiungasi, con la presente nota, che nel criterio di ripartizione di tale quota del 30% del compenso, non si deve tener conto dell’esito positivo o negativo della notifica, in quanto la normativa (art. 122, comma 4, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229) non prevede distinzioni al riguardo.

In ordine all’ulteriore quesito se sugli atti di pignoramento vada sempre apposto, da parte dell’Ufficio NEP, il timbro di restituzione, ai fini del decorso del termine di legge per l’iscrizione a ruolo, si osserva quanto segue.

Il termine per l’iscrizione a ruolo, nelle varie tipologie di pignoramento disciplinate dalla normativa vigente, decorre dalla “consegna” al creditore dell’atto di pignoramento (art. 518, comma 6, cpc, per i pignoramenti mobiliari; art. 543, comma 4, cpc, per i pignoramenti presso terzi; art. 557, comma 2, cpc, per i pignoramenti immobiliari; ecc…).

Pertanto, per il creditore procedente, il termine di iscrizione a ruolo inizia a decorrere, non dal messaggio pec di disponibilità generato in automatico dal software gsu web, in uso agli Uffici NEP, al momento dell’evasione dell’atto, ma dalla materiale consegna, a cura di tale Ufficio NEP, dell’atto di pignoramento, sul quale, lo stesso Ufficio NEP, apporrà il timbro di restituzione, necessario al fine del calcolo del predetto termine di iscrizione a ruolo.

Si invita a portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP della Corte di Appello di Torino il contenuto della presente nota, per gli adempimenti di competenza.

Roma, 19 maggio 2026

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini