Risposta 6 marzo 2017 - Frosinone - Quesito sull' interpretazione della circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni n. 2/99 del 19 aprile 1999
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2016/CA
Allegati: 1
ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI FROSINONE
(Rif. Prot. n. 1286/2016 del 7.05.2016)
(Rif. Prot. n. 1510/16 del 7.06.2016)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Quesito sull’interpretazione della circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni n. 2/99 del 19 aprile 1999, nella parte in cui stabilisce le modalità di ripartizione delle indennità trasferta-quota non reddituale maturate dagli ufficiali giudiziari e/o funzionari e prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli aventi diritto.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, posto dal funzionario UNEP dirigente f.f. dell’Ufficio NEP in sede, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 2/99 del Ministero della Giustizia (Allegato 1) chiarisce le modalità di ripartizione delle indennità di trasferta che si producono negli Uffici NEP per gli atti d’istituto espletati nei rispettivi circondari di competenza, evidenziando il principio innovatore introdotto dall’art. 7 della legge 12 febbraio 1999 n. 28, consistente nell’attribuire all’Ufficio NEP, anziché ai singoli esecutori degli atti di notificazione ed esecuzione, le somme introitate per indennità di trasferta e assoggettabili ad IRPEF nella misura del 50%, in quanto la restante quota del 50% va a costituire “mero rimborso spese vive” per i predetti esecutori in rapporto al numero degli atti eseguiti.
Dal tenore letterale della circolare, si evince chiaramente che il criterio di ripartizione delle indennità di trasferta derivante dalla disposizione normativa sopra riportata – tra quota assoggettata ad IRPEF e quota rimborso spese – è unicamente oggettivo e non sono previste deroghe di alcun genere a livello ermeneutico.
In relazione alla quota del 50% costituente rimborso spese, la precitata circolare esplicita che la predetta rimane nella disponibilità di coloro che hanno eseguito i rispettivi atti, “nulla ostando, peraltro, che gli aventi diritto alla percezione del rimborso delle spese possano convenire diversi criteri di ripartizione che dovranno essere comunicati al dirigente al solo fine delle operazioni contabili di fine mese.”
E’ di tutta evidenza, pertanto, la possibilità per i dipendenti dell’Ufficio NEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) di addivenire alla messa in atto di una convenzione riguardante la ripartizione delle indennità di trasferta costituente rimborso spese, che può non includere tutti i colleghi, in quanto l’adesione è rimessa alla discrezionalità dei singoli.
In caso di disaccordo tra le parti interessate e il dirigente dell’Ufficio NEP, per l’esclusione di alcuni dipendenti dalla convenzione, saranno rimesse al Capo dell’Ufficio giudiziario la valutazione, nonché la conseguente decisione circa l’equità della convenzione stessa, e ciò ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) che attribuisce al predetto il potere di sorveglianza sull’Ufficio NEP, al fine di garantirne il buon andamento.
Detto ciò, la ripartizione convenzionale della quota delle indennità di trasferta costituente rimborso spese non può assolutamente avvenire fuori dall’Ufficio NEP, in quanto la stessa deve risultare contabilmente in maniera certa dalle singole buste paga dei dipendenti UNEP, le quali sanciscono l’attribuzione ex lege delle somme agli aventi diritto a titolo di rimborso spese.
Roma, 6 marzo 2017
Il Direttore generale
Barbara Fabbrini