UNEP - Risposta 24 maggio 2004 - Integrazione dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in caso di applicazione dell'art. 140 c.p.c. in ordine alle notificazioni di atti urgenti
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/1010/03-1
ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO
TORINO
(Rif.Prot. n. 4257/U del 16.4.2004)
Oggetto: Quesito riguardante l'integrazione dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in caso di applicazione dell'art. 140 c.p.c. in ordine alle notificazioni di atti urgenti.
In relazione all'oggetto questo ufficio si allinea alle considerazioni espresse dall'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio Nep di Torino e oltretutto condivise da codesta Presidenza.
In particolare si ribadisce che l'indennità di trasferta per le notificazioni va corrisposta per ogni notifica effettuata fuori dall'ufficio di appartenenza e va computata unitariamente in quanto, ai fini della relativa tariffazione, occorre sempre far riferimento all'atto giuridico che l'ufficiale giudiziario deve compiere e non alle singole attività materiali svolte nell'espletamento dell'incarico.
Così nell'art. 140 c.p.c. il deposito dell'atto nella casa comunale ed anche l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione non possono considerarsi altrettanti atti di notifica, bensì trattasi di adempimenti connessi e ricompresi nella previsione normativa della notifica all'irreperibile, per cui l'indennità di trasferta si calcola una sola volta, tenendo eventualmente conto al più del maggior chilometraggio complessivo percorso dal pubblico ufficiale.
Coerentemente la maggiorazione per l'urgenza, anche nell'ipotesi testè rappresentata dell'art. 140 c.p.c., va calcolata solo sulla base della distanza intercorrente con il luogo ove l'ufficiale giudiziario dovrà effettuare di impulso e repentinamente l'accesso su richiesta della parte istante, laddove le attività successive, in quanto accessorie, vanno considerate nella loro ordinarietà, quali normali e pertinenti modalità di notifica, tali da legittimare solo la suddetta consueta differenza per l'ulteriore incombenza espletata.
In questo caso, in sostanza, la maggiorazione per l'urgenza è già considerata per l'accesso richiesto ed eseguito, per cui essa assorbe e comprende unitariamente anche gli adempimenti eventuali che rientrano nella fattispecie normativa (art. 140 c.p.c.) che si va a definire.
Tale interpretazione che si ritiene corretta e aderente al sistema normativo in essere, del resto, trova conforto e avallo nel dettato stesso dell'art. 36 del T.U. 115/2002, il quale, a proposito delle esecuzioni, esclude dall'urgenza l'attività di deposito dei verbali di pignoramento presso l'ufficio del Giudice dell'esecuzione, sull'evidente presupposto del conglobamento o assorbimento e della speciosità dell'atto compiuto dall'ufficiale giudiziario.
Si rimettono, pertanto, le presenti valutazioni confermative delle adottate determinazioni.
Roma, 24 maggio 2004
IL DIRETTORE
Renato Pacileo