Circolare 23 settembre 2026 - Contributo unificato nei reclami disciplinati dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019

September 23, 2026

 

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di Appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo dell’Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

 

Oggetto: contributo unificato nei reclami disciplinati dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 - Circolare

Sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti volti a chiarire quale sia il contributo unificato da versare per i procedimenti previsti dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n.14/2019 (di seguito CCII), che disciplina le “Impugnazioni” contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale.

È stato evidenziato che la prassi seguita da alcuni uffici giudiziari per i reclami ex art. 51 del CCII consiste nell’applicare il contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 15 del 2002, con la maggiorazione di cui al successivo comma 1-bis del medesimo articolo 13 (“Il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”).

Tuttavia, taluni uffici ritengono che, dal momento che l'art. 51 CCII, a differenza dell'art. 50 del medesimo Codice, non contiene un espresso richiamo agli artt. 737 e seguenti c.p.c., il procedimento di reclamo non sia riconducibile allo schema tipico della camera di consiglio. Per cui, in assenza di un rinvio espresso al rito camerale, si ritiene applicabile la disciplina generale dettata dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 secondo il valore indeterminabile, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che le controversie aventi ad oggetto l’accertamento dello stato di insolvenza sono sottratte a una valutazione economica parametrata al passivo o ai singoli crediti (Cass. civ., Sez. Il, 12 maggio 2014, n. 10277; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, n. 16300).

Ciò posto, al fine di uniformare l’operato degli uffici ed evitare possibili danni all’erario, si rimettono le considerazioni che seguono.

Secondo i principi generali fissati dal testo unico sulle spese di giustizia, per l’instaurazione di un procedimento civile, ivi compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, è dovuto il pagamento di un contributo unificato (art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).

L’importo del contributo unificato è determinato in base al valore della causa, alla materia oggetto del contendere, oppure alla tipologia di procedimento azionato (artt. 13 e 14 del citato d.P.R.; v. sentenza Corte Costituzionale n. 78/2016).

Poiché le disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia costituiscono “norme di spesa”, non è ammessa una interpretazione analogica o estensiva e ciò per una evidente esigenza di tutela delle entrate dello Stato. Ne discende che il contributo unificato dovuto per i procedimenti disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza deve essere individuato con riferimento ai criteri espressi dagli articoli 9, 13 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002.

L’articolo 51 CCII disciplina il giudizio di impugnazione (reclamo) “Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale” (comma 1) e prevede che “Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di trenta giorni” (comma 1, ultima parte).

La norma citata, modificata e integrata in più punti dal d.lgs. 13.9.2024, n. 136 (cd. Correttivo-ter), riproduce in buona parte la previsione dell’art. 18 L.F., indicando il contenuto del ricorso (comma 2) e disciplinando le regole del procedimento (commi da 3 a 12). Esaurita la trattazione, la corte d’appello emette una sentenza che potrà essere di accoglimento o di rigetto e nella quale il giudice deve provvedere sulle spese di lite.

Stando alle riflessioni condivise da dottrina e giurisprudenza sul nuovo rito proposto dal Codice della crisi, il giudizio ex art.51 si configura come un procedimento di natura impugnatoria devoluto al giudice superiore, che mutua dai giudizi di primo grado la natura di processo a cognizione piena, è destinato a concludersi con provvedimenti idonei al giudicato, ma è governato da regole di specialità, tipiche della materia concorsuale.

La norma veicola una disciplina completa e autosufficiente dell’intero procedimento, regolamentando le singole fasi in cui si articola, il contenuto degli atti introduttivi, le notifiche e le produzioni documentali, senza che vi sia alcun riferimento allo schema camerale codicistico, né un rinvio ad alcuna delle norme di cui si compone il Capo IV, Titolo II, Libro IV del codice di rito (artt. 737-742-bis c.p.c.).

D’altro canto, quando il legislatore ha inteso richiamare la procedura in camera di consiglio lo ha fatto espressamente, essendovi nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza specifiche autorizzazioni o reclami disciplinati espressamente dagli artt.737 e seguenti c.p.c., disposizioni queste che, invece, non si rinvengono nella procedura in esame.

Alla luce di tali considerazioni e per quanto attiene alla determinazione del contributo unificato da applicare ai procedimenti previsti dall’art. 51 CCII deve ritenersi, dunque, esclusa la possibilità di applicare il contributo unificato in misura fissa previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, riferibile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.

A tali procedimenti deve invece applicarsi il contributo unificato determinato in base al criterio del valore; inoltre, trattandosi di una impugnazione, trova applicazione anche la maggiorazione di cui all’art. 13, comma 1-bis, del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Deve, pertanto, ritenersi superata l’indicazione fornita dalla Direzione generale della giustizia civile alla luce della normativa antecedente all’entrata in vigore del CCII, in base alla quale “il contributo unificato da versare per il reclamo ex art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dal d.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, è quello previsto per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002”.

Ciò chiarito, per quanto concerne poi il criterio con cui va individuato il valore da attribuire ai reclami di cui all’art.51 CCII, questa Direzione generale, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene che il valore del procedimento sia indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo scaglione previsto dall’art. 13, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 115 del 2002.

Invero, secondo l'insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, n. 16300; v. altresì Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/01/2013, n. 1346; Cass. civ., Sez. Il, 12 maggio 2014, n. 10277) “ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione. L'insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto.”

Infine, con riferimento alla decorrenza degli effetti conseguenti al mutamento di indirizzo interpretativo dell’Amministrazione, deve richiamarsi il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “le circolari ministeriali non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano” (v. ex multis Cass. Ord. n.1335 del 12/01/2024; Cass. Sez. Un. n.23031 del 02/11/2007). Ne discende che le indicazioni contenute nella presente circolare, secondo cui ai procedimenti disciplinati dall’art. 51 CCII deve applicarsi il contributo unificato determinato in base al criterio del valore indeterminabile della domanda, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione, possono trovare applicazione solo ai procedimenti di nuova iscrizione successiva alla diramazione della presente circolare, anche a tutela dell’affidamento del contribuente sul buon esito del pagamento già effettuato e al fine di evitare contenziosi che potrebbero vedere l’Amministrazione soccombente.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare la massima diffusione della presente circolare.

Cordialmente

Roma, 23 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda