Provvedimento 2 febbraio 2026 - Casa circondariale - LANCIANO - Regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sui requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori economici relativi ad affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa

February 2, 2026

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale Lanciano

Pubblicazione del 6 luglio 2026

Regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sui requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori economici relativi ad affidamenti diretti di importo non superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa. 
(art. 52 D. Lgs. 36/2023)

ANNO 2026

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 art. 52 ai sensi del quale “nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 71 ai sensi del quale “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;

RITENUTO opportuno dare attuazione ai controlli ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO IL P.D.G. N. 112 m_dg.GDAP.4/11/2025.0034517 – Allegato 1 – art. 2 Testo unico del Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, art. 25;

DISPONE

  • al controllo verranno assoggettate tutte le procedure di affidamento diretto di lavori/forniture/servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 iva esclusa fatte salve quelle per cui è stato effettuato direttamente l’accesso al FVOE;
  • saranno comunque escluse dal controllo le dichiarazioni rese da Ditte/Società per le quali si è già provveduto nell’ultimo semestre alla verifica dei requisiti dichiarati;
  • i suddetti controlli saranno effettuati principalmente mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico.
  • la stazione appaltante verifica annualmente il 10% delle dichiarazioni presentate, attenendosi alle seguenti modalità:
    • a) i controlli a campione vengono effettuati alla fine di ogni semestre;
    • b) l’individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità stabilite, ad inizio di ogni anno, tali da garantire la casualità dell’incidenza del controllo. Qualora si opti per il metodo del sorteggio del campione, questo avviene mediante l’utilizzo di un’applicazione software per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato e ordinato cronologicamente degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato;
    • c) le operazioni di controllo vengono riportate in apposito processo verbale.
  • Laddove all’esito delle verifiche la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto risultante dalle dichiarazioni, è instaurato un contradditorio con gli operatori economici interessati. Qualora, esperito il contraddittorio, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali prevista dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • in caso di completamento dell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

Del presente provvedimento sarà assicurata la pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Controlli sull’operatore economico.

Lanciano, 02 febbraio 2026

Il Direttore
Daniela MOI