Linee guida per l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato e il suo riesame per i documenti, i dati e le informazioni detenuti dal Ministero della giustizia

aggiornamento: January 9, 2026

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

viste le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, adottate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, riguardante l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato;

visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2017, recante modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, nonché necessarie misure di attuazione funzionali all'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'articolo 5 commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2016, n. 97;

viste le linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato, adottate dal Ministero della giustizia con determinazione del Capo di Gabinetto del Ministro il 18 febbraio 2018;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

considerata la necessità di fornire indicazioni operative di carattere procedurale per gli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, al fine di addivenire ad una gestione uniforme delle domande di accesso civico e di accesso civico generalizzato, nonché del loro riesame;

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Responsabile dell’Ufficio FOIA del Dipartimento per gli affari di giustizia.

EMANA

le seguenti linee guida

 PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

 Articolo 1

Definizioni

  1. Ai fini delle presenti linee guida si intende per
    1. «accesso procedimentale» o «accesso documentale», l'accesso disciplinato dal capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241;
    2. «accesso civico» l’accesso ai documenti, dati e informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
    3. «accesso civico generalizzato» l’accesso ai documenti e ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
    4. «categorie particolari di dati personali», i dati definiti dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
    5. «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    6. «controinteressati» nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
    7. «A.G.», il Dipartimento per gli Affari di giustizia;
    8. «dato personale», il dato definito dall’articolo 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
    9. «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    10. «unità di staff per l’accesso civico generalizzato, Ufficio FOIA», l’ufficio competente alla ricezione delle istanze di accesso civico generalizzato, istituito presso l’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia;
    11. «linee guida A.N.A.C.», le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, adottate ai sensi dell’articolo 5, c. 2, del decreto. legislativo 14 marzo 2013, n. 33dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
    12. «dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza», i dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
    13. «interessati» nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
    14. «posta elettronica certificata (PEC)», sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
    15. «posta elettronica ordinaria (PEO)», sistema di messagistica elettronica non certificata;
    16. «referente della trasparenza», il soggetto o l’ufficio indicato come punto di contatto di ciascuna articolazione ministeriale;
    17. «riesame», la richiesta di riesame presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al R.P.C.T. nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine;
    18. «R.P.C.T.», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia;
    19. «sito web istituzionale», il sito internet del Ministero della giustizia raggiungibile all'indirizzo: https://www.giustizia.it/;
    20. «titolare del potere sostitutivo», ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il titolare dell’ufficio dirigenziale di livello generale nel cui ambito è incardinato l’ufficio che ha omesso o ritardato il provvedimento;
    21. «Ufficio responsabile del procedimento», l’ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto della richiesta di accesso.

 Articolo 2

Oggetto

  1. Le presenti linee guida disciplinano:
    1. i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministrazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza;
    2. i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;
    3. la richiesta di riesame presentata dal richiedente al R.P.C.T., nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine.

 

PARTE II

ACCESSO CIVICO

Articolo 3

Accesso civico

  1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al R.P.C.T., ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lett. d), del medesimo decreto, utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” da trasmettere agli indirizzi PEC responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it e PEO responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it, indicati sul medesimo modulo e sul sito web istituzionale.
  2. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il R.P.C.T. ne dà comunicazione all’istante che provvede alla sua integrazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza integrata sul protocollo del R.P.C.T.
  3. Il R.P.C.T., per il tramite dei referenti della trasparenza dell’articolazione ministeriale competente, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e provvede, entro trenta giorni, a disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. Il referente della trasparenza entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.
  4. Ove i dati, le informazioni o i documenti richiesti risultino già pubblicati, il R.P.C.T. indica al richiedente il collegamento ipertestuale.
  5. In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’ufficio detentore dei dati delle informazioni o dei documenti da pubblicare, l’interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi dei commi 2 e 3 entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
  6. Il R.P.C.T. segnala al Gabinetto del Ministro, all’Organismo indipendente di valutazione e all’Ufficio di disciplina i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.
  7. I referenti della trasparenza di ciascuna articolazione ministeriale controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

  

PARTE III

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

 Articolo 4

Legittimazione

  1. L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 5

Presentazione dell’istanza

  1. L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata all’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico”, all’indirizzo PEC prot.dag@giustiziacert.it all’indirizzo PEO accesso.civico.dag@giustizia.it, oppure per il tramite della posta ordinaria al Ministero della giustizia - Ufficio del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia - Via Arenula 70 - 00186 Roma.
  2. La richiesta di accesso generalizzato è sempre accompagnata da un documento di identità del richiedente.
  3. La richiesta di accesso generalizzato trasmessa a mezzo PEC o PEO può anche non essere sottoscritta con firma digitale o autografa dal richiedente.
  4. La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata anche direttamente all’Ufficio che detiene i dati o i documenti.
  5. La richiesta si intende ricevuta di regola nel giorno in cui è stata acquisita in via informatica sul protocollo dell’Ufficio.
  6. Quando il giorno dell’acquisizione in via informatica al protocollo risulta successivo a quello in cui la richiesta è effettivamente pervenuta all’amministrazione, tramite PEC, PEO, raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mani ovvero mediante qualsiasi altro mezzo, la richiesta si intende ricevuta nel giorno anteriore in cui essa è arrivata.
  7. Dalla data di ricezione della richiesta decorre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto trasparenza, per provvedere sulla stessa.

 Articolo 6

Contenuti dell’istanza

  1. L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
  2. Per consentire all’Amministrazione di fornire risposte tempestive, l’istanza deve indicare i dati o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono o, in ogni caso, deve agevolare l’identificazione dei dati o documenti richiesti.
  3. Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti soltanto i dati o i documenti in possesso dell’amministrazione, la quale non è tenuta a raccogliere informazioni non nella sua disponibilità, dovendo rispondere sulla base di quanto è già in suo possesso.
  4. L’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, consentendo l’accesso a dati e documenti così come già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti. Sono ammesse le sole operazioni di rielaborazione consistenti nella anonimizzazione dei dati personali presenti nel documento o nei dati richiesti.
  5. Le richieste formulate in modo generico e tali da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o i dati richiesti sono inammissibili.
  6. Quando l’amministrazione richieda precisazioni e chiarimenti alla parte istante, assegna un termine non superiore a trenta giorni per adempiere. In difetto di integrazione da parte del richiedente o in caso di insufficienza della stessa, l’ufficio dispone l’archiviazione per improcedibilità senza darne comunicazione all’istante.
  7. L’accesso civico generalizzato può riguardare anche dati e documenti detenuti dagli uffici giudiziari, purché riconducibili ad un’attività di natura esclusivamente amministrativa.
  8. Le richieste di accesso concernenti documenti o dati relativi a un procedimento giurisdizionale sono regolate esclusivamente dalle norme processuali applicabili.

 Articolo 7

L’Ufficio FOIA

  1. L’Ufficio FOIA, ricevuta l’istanza di accesso civico generalizzato, provvede tempestivamente ai seguenti adempimenti:
    1. protocollazione della richiesta;
    2. individuazione dell’ufficio centrale o periferico potenzialmente detentore dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto della richiesta di accesso civico generalizzato;
    3. trasmissione della stessa all’ufficio o agli uffici detentori individuati;
    4. iscrizione dell’istanza sul registro pubblico degli accessi.
  2. L’Ufficio FOIA provvede all’aggiornamento del registro pubblico degli accessi inserendo gli atti relativi alla richiesta e sullo stato ed esito della procedura.
  3. Qualora la richiesta di accesso civico generalizzato non sia presentata sul modulo reso disponibile sul sito istituzionale, l’Ufficio FOIA provvede ugualmente agli adempimenti sopra descritti nei medesimi termini indicati.
  4. Nel caso in cui l’istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall’articolo 5, ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all’articolo 6, l’Ufficio FOIA ne dà tempestiva comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 12 inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza integrata al protocollo.

Articolo 8

Istanza presentata ad altro ufficio del Ministero

  1. Quando la richiesta di accesso civico generalizzato riguardante dati o documenti detenuti da un ufficio dell’amministrazione centrale non sia presentata all’Ufficio FOIA, ma ad altro ufficio, centrale o periferico del Ministero, si procede con le seguenti modalità:
    1. se l’ufficio cui è presentata l’istanza di accesso generalizzato detiene i dati o i documenti, effettuata la protocollazione, tempestivamente invia copia dell’istanza all’Ufficio FOIA per l’iscrizione sul registro pubblico degli accessi e procede secondo le modalità di cui all’articolo 10;
    2. se l’ufficio che ha ricevuto l’istanza non detiene i dati o i documenti richiesti, procede all’immediata protocollazione dell’istanza e trasmette tempestivamente la stessa all’Ufficio FOIA, che provvede secondo le modalità indicate dall’articolo 7.
  2. L’Ufficio che ha ricevuto l’istanza fornisce contestuale comunicazione al richiedente dell’avvenuta trasmissione.

 Articolo 9

Istanza concernente dati di altra amministrazione

  1. Qualora sia erroneamente inoltrata all’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia o ad altro ufficio dell’amministrazione centrale un’istanza di accesso civico generalizzato relativa a dati o documenti non riferibili ad articolazioni del Ministero della giustizia e detenuti da altra amministrazione, l’ufficio ricevente provvederà a trasmettere la richiesta a quest’ultima, dandone contestuale comunicazione al richiedente, con la specificazione che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione che li detiene.
  2. Qualora l’individuazione dell’amministrazione che detiene i dati o i documenti non sia di pronta soluzione, l’ufficio ricevente provvede a darne comunicazione al richiedente e all’archiviazione degli atti.

Articolo 10

Istruttoria

  1. L’ufficio detentore dei dati, informazioni o documenti, ricevuta l’istanza di accesso civico generalizzato dall’Ufficio FOIA o direttamente dal richiedente, provvede tempestivamente:
    1. alla creazione di un fascicolo della richiesta;
    2. alla nomina del responsabile del procedimento;
    3. alla trasmissione della richiesta, per l’iscrizione della stessa sul registro pubblico degli accessi, qualora l’iscrizione non sia stata già effettuata dall’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
  2. Nel fascicolo della richiesta di accesso civico generalizzato devono essere acquisiti gli atti che contengono i dati o i documenti richiesti dall’istante.
  3. Entro cinque giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta, l’ufficio provvede a comunicare al richiedente l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento. Con la medesima comunicazione provvede altresì, se necessario, alle ulteriori richieste od indicazioni di cui alla circolare n. 2 del 2017 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  4. Il responsabile del procedimento provvede:
    1. a valutare, ai fini istruttori, le condizioni rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
    2. a disporre il compimento degli atti necessari in relazione all’oggetto della richiesta;
    3. a comunicare copia della stessa ai controinteressati individuabili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, decreto trasparenza;
    4. a curare le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge;
    5. ad adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero a trasmettere gli atti all'organo competente per l’adozione;
  5. Qualora i documenti o i dati richiesti siano già pubblicati sul sito web istituzionale, l’ufficio responsabile del procedimento, previa verifica con il Referente della trasparenza dell’articolazione ministeriale interessata che riferisce al RPCT, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

  Articolo 11

Diritti dei controinteressati

  1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’Ufficio responsabile del procedimento individua i soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell’istanza, mediante PEC o PEO.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo PEC o PEO. A tal fine i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
  3. Il responsabile del procedimento provvede ad annotare la data di ricezione della comunicazione per il calcolo del termine di scadenza del periodo di sospensione e a comunicare al richiedente l’accesso civico generalizzato la sospensione del procedimento, determinata dall’invio della copia della richiesta d’accesso civico generalizzato al controinteressato.

 Articolo 12

Conclusione del procedimento

  1. Il procedimento di accesso civico generalizzato è concluso, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza all’Ufficio FOIA o all’Ufficio detentore del dato che ha ricevuto la richiesta direttamente dal richiedente.
  2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l’Ufficio detentore del dato, responsabile del procedimento, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato.
  3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e l’Ufficio detentore del dato, responsabile del procedimento, ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare istanza di riesame ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 13

Provvedimenti

  1. Il provvedimento di accoglimento, di diniego o di differimento dell’accesso generalizzato è comunicato all’istante ed agli eventuali controinteressati entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. In caso di differimento dell’accesso è indicata l’attività per la cui regolare esecuzione l’accesso è rinviato. Al termine della stessa, l’ufficio provvede senza ulteriore richiesta alla trasmissione dei dati, informazioni o documenti richiesti.
  2. La decisione adottata è comunicata anche all’Ufficio FOIA, che provvede all’aggiornamento del registro degli accessi e per conoscenza al R.P.C.T.
  3. Quando l’istanza di accesso civico generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati o i documenti richiesti.
  4. Il rilascio di dati o di documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
  5. Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza, l’accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto, occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l’accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.
  6. L’accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’articolo 5-bis, comma 1 e comma 2, del decreto trasparenza.
  7. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel comma 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
  8. L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis del decreto trasparenza, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

 

PARTE IV

RIESAME

Articolo 14

Riesame

  1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al R.P.C.T.
  2. Si applicano all’istanza di riesame l’articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, in quanto compatibili. All’istanza di riesame è sempre allegato il provvedimento impugnato.
  3. Dalla data di ricezione dell’istanza decorre il termine di venti giorni previsto dall’articolo 5, comma 7, del decreto trasparenza, per provvedere sulla stessa.
  4. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto trasparenza.
  5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del R.P.C.T. è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

 

  Articolo 15

Provvedimenti

  1. Il R.P.C.T. provvede sull’istanza di riesame sempre con provvedimento motivato, comunicato al richiedente, agli eventuali controinteressati, all’Ufficio detentore dei dati o dei documenti e all’Ufficio FOIA.
  2. In caso di accoglimento dell’istanza contro la mancata risposta dell’amministrazione, il R.P.C.T. dispone che l’Ufficio detentore dei dati o dei documenti provveda in forma espressa sulla richiesta di accesso.
  3. In caso di accoglimento dell’istanza contro il diniego espresso dell’amministrazione, il R.P.C.T. ordina all’Ufficio detentore dei dati o dei documenti richiesti di consentire l’accesso.
  4. Il R.P.C.T. segnala al Gabinetto del Ministro, all’Organismo indipendente di valutazione e all’Ufficio di disciplina i casi in cui l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla decisione sul riesame.

 

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Comunicazioni

  1. Le comunicazioni previste dalle presenti linee guida sono effettuate mediante PEC.
  2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo PEC, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:
    1. PEO;
    2. lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
    3. consegna a mano contro ricevuta.
  3. Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di riesame sono presentate utilizzando i moduli allegati alle presenti linee guida e disponibili sul sito web istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 17

Efficacia e forme di pubblicità

  1. Le presenti linee guida divengono efficaci con la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
  2. Dalla data di efficacia delle presenti Linee guida cessano di avere efficacia le Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato, adottate dal Ministero della giustizia con determinazione del Capo di Gabinetto del Ministro del 18 febbraio 2018.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Capo di Gabinetto del Ministro

Struttura di riferimento

Legislazione