Ispettorato generale

aggiornamento: April 11, 2024

Via Silvestri, 243 - 00164 Roma
tel. +39 06 665981
fax +39 06 66598265
e-mail: segr.capo.ispettorato@giustizia.it
e-mail: (posta certificata) segreteriacapo.ispettorato@giustiziacert.it

Capo dell'ufficio - Maria Rosaria Covelli

Vicecapo - Monica Sarti

Dirigente reggente della Segreteria - Longo Maria Nicoletta


tel.+39 06 66598308
fax. +39 06 66598224
e-mail: dirigente.ispettorato@giustizia.it
e-mail: (posta certificata) dirigente.ispettorato@giustiziacert.it

L'Ispettorato generale è uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, previsto dall'articolo 9 del d.p.c.m. 100/2019. Esso è disciplinato, nell’organizzazione e nel funzionamento, dalla legge del 12 agosto 1962, n. 1311 .

L’Ispettorato generale svolge compiti di controllo informando direttamente il Ministro (art. 9 legge 12 agosto 1962, n. 1311) o il Consiglio superiore della magistratura nel caso quest’ultimo ne abbia richiesto l’intervento (art. 8 legge 24 marzo 1958, n. 195); nella sua attività si coordina con il Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) e con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Dog).

Sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato generale: tutti gli uffici giudiziari, i Commissariati agli usi civici, i Tribunali superiori per le acque pubbliche, gli Uffici notifiche e protesti (Unep).

L’Ispettorato generale svolge la propria azione di controllo effettuando degli interventi ispettivi, riconducibili essenzialmente a quattro tipologie (art. 7 legge 12 agosto 1962, n. 1311):

  • Ispezione ordinaria: costituisce una verifica disposta dal Capo dell’Ispettorato, allo scopo di accertare se i servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Le ispezioni di norma hanno luogo ogni triennio
  • Ispezione straordinaria: è ordinata dal Capo dell’Ispettorato, prima dello scadere del termine triennale, negli uffici in cui sono state riscontrate, o vengono segnalate, deficienze o irregolarità
  • Ispezione mirata: il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, nonché l’entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati
  • Inchiesta amministrativa: il Ministro si avvale dell’Ispettorato generale per l’esecuzione di inchieste sul personale appartenente all’ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della Giustizia. In tale ambito può essere inquadrata anche l’attività che l’Ispettorato generale svolge su delega del Consiglio superiore della magistratura (art. 8 legge 24 marzo 1958, n. 195)

L’organico dell’Ispettorato generale (art. 1 legge 12 agosto 1962, n. 1311) è composto da:

  • un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale
  • un magistrato di corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di corte di cassazione, con le funzioni di Vice Capo dell’Ispettorato generale
  • sette magistrati di corte di cassazione, con le funzioni di Ispettori generali capi
  • dodici magistrati di corte d’appello, con le funzioni di Ispettori generali

Il Capo dell’ufficio può destinare all’esercizio delle funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale i magistrati con funzioni di Ispettori generali (art. 7 legge 8 agosto 1980 n. 426).

All’Ispettorato generale sono destinati dirigenti e funzionari provenienti dal ruolo del personale del Ministero della giustizia. Il predetto personale non può essere assegnato alle circoscrizioni ispettive istituite presso le corti di appello nelle quali abbia esercitato le proprie funzioni nell’ultimo quinquennio.

I funzionari dipendono dal Capo dell’Ispettorato generale o da chi ne fa le veci (art. 4 legge 12 agosto 1962, n. 1311).

Ai dirigenti amministrativi ed ai funzionari di cancelleria e di segreteria, posti alle dipendenze dell’Ispettorato generale, le funzioni ispettive vengono conferite dal Ministro con apposito decreto (art. 5 legge 12 agosto 1962, n. 1311).

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