Cooperazione giudiziaria civile - Rete giudiziaria
aggiornamento: July 23, 2025
l'Italia al lavoro nella Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(European Judicial Network in Civil and Commecial Matters – EJN)
con il progetto EJNita 3.0 e il portale tematico Aldricus
Il Trattato di Amsterdam ha dato rilievo "europeo" alla cooperazione, attraendola al "Primo Pilastro" e ha compiutamente associato la nozione di cooperazione in materia civile a quella di libera circolazione delle persone.
Il 2000 è stato un anno di svolta per la cooperazione in materia civile: si è aperta infatti una nuova fase storica non più incentrata sullo strumento della Convenzione tra Stati membri, ma sullo strumento della fonte comunitaria di disciplina. Si tratta di importanti misure operative che garantiscono una semplificazione della vita nel territorio comune.
La cooperazione giudiziaria in materia civile mira a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri per eliminare ogni ostacolo derivante dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni internazionali, la cooperazione giudiziaria in materia civile è inserita nel trattato di Maastricht (1992) come "questione di interesse comune" e nel trattato di Amsterdam (1997) che la rende di competenza comunitaria, associandola alla libera circolazione delle persone.
In particolare, la cooperazione in materia civile tra gli Stati membri riguarda:
- l’assunzione delle prove in materia civile e commerciale
- la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
- la comunicazione e la notifica degli atti in materia civile o commerciale
- il risarcimento delle vittime di reati
- il patrocinio a spese dello Stato
Questi argomenti sono approfonditi dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale della Commissione europea, istituita con la decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001, entrata in vigore il 1° dicembre 2002, e modificata con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 568/2009/EC del 18 giugno 2009.
La Rete è una struttura flessibile e non burocratica, che opera in modo informale e ha l’obiettivo di agevolare e migliorare la cooperazione giudiziaria civile facilitando la conoscenza e l’applicazione pratica degli strumenti comunitari da parte degli organi giudiziari in controversie transfrontaliere.
Composizione
(art.2 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001)
- Punti di contatto designati dagli Stati membri
- Organi centrali ed autorità centrali previsti da atti comunitari, strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
- Magistrati di collegamento con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
- Autorità giudiziarie o amministrative competenti per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale la cui appartenenza alla Rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro
- Ordini professionali che rappresentano a livello nazionale gli operatori della giustizia che direttamente concorrono all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
In Italia, la Rete giudiziaria, incardinata presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, è composta da:
- punto di contatto coordinatore (Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria - Direttore dell’Ufficio II) ed altri tre punti di contatto (due magistrati ed un funzionario amministrativo)
- autorità centrale designata per il Regolamento(UE) 2019/1111, il Regolamento(UE) 2201/2003 e il Regolamento 4/2009 obbligazioni alimentari (Dipartimento per la giustizia minorile e di ocmunità)
- autorità centrale per il Regolamento(UE) 2020/1784 notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (Ufficio Unico ufficiali giudiziari-sezione notificazioni atti esteri presso la Corte di Appello di Roma)
- rappresentante del Consiglio Nazionale Forense
- rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato
Autorità centrali per i principali regolamenti
- NOTIFICAZIONI - Regolamento(UE) 2020/1784
CORTE DI APPELLO DI ROMA - Ufficio Unico ufficiali giudiziari-sezione notificazioni atti esteri
viale Giulio Cesare n.52 - 00192 Roma; telefono: +39 06 328361; e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it
- ASSUNZIONE TRANSFRONTALIERA DI PROVE - Regolamento(UE) 2020/1783
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria- Ufficio II
Via Arenula n.70 - 00186 Roma; telefono: +39 06 68852480/2517; e-mail: affairs.dginternazionale.dag@giustizia.it
Ai sensi dell’art.17 Regolamento(UE) 2020/1783 il Ministero della Giustizia, quale organo centrale, è competente a pronunciarsi esclusivamente sulle richieste di autorità giudiziarie di altri Stati membri, aventi ad oggetto la richiesta di assunzione diretta, da parte loro, di prove sul territorio italiano.
- RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Regolamento(UE) 2019/1111 (c.d. BRUXELLES II ter)
- il precedente Regolamento n.2201/2003 (c.d.BRUXELLES II bis) è in vigore solo per il regime della circolazione delle decisioni
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Autorità centrali
Via Damiano Chiesa n.24 - 00136 Roma; telefono +39 06 68188600; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
- RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI - Regolamento n.4/2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Autorità centrali
Via Damiano Chiesa n.24 - 00136 Roma; telefono +39 06 68188600; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - Direttiva 2002/8/CE del Consiglio
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria - Ufficio II
Via Arenula n.70 - 00186 Roma; telefono: +39 06 68852480/2517; e-mail: affairs.dginternazionale.dag@giustizia.it
L’Ufficio II è competente unicamente per la trasmissione e ricezione delle richieste di gratuito patrocinio in applicazione della Direttiva.
Compiti ed attività
(art.3 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 e successive modifiche)
- agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l’ideazione, la progressiva predisposizione e l’aggiornamento di un sistema d’informazione destinato ai membri della Rete
- facilitare l’accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale
- assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun atto europeo o strumento internazionale
- garantire un’applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri. In particolare, quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla Rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge
- predisporre, alimentare e promuovere un sistema d’informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia. La principale fonte d’informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Compiti dei Punti di contatto
A supporto degli altri membri della Rete (autorità, magistrati di collegamento altre autorità competenti per la cooperazione giudiziaria) e delle autorità giudiziarie nazionali
(art.5 della decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 e successive modifiche)
- garantire che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e acquisiscano una migliore conoscenza della Rete
- fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, agli altri punti di contatto, agli altri membri della rete (autorità centrali, magistrati di collegamento e altre autorità competenti per la cooperazione giudiziaria) e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati
- fornire qualsiasi informazione che faciliti l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto europeo o di uno strumento internazionale. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l’autorità che ha inviato la richiesta
- cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria
- agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro
- contribuire all’informazione generale del pubblico interno all’Unione europea attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia
- collaborare all’organizzazione delle riunioni periodiche della rete giudiziaria e parteciparvi
- assicurare a livello nazionale il coordinamento tra i membri della rete
- preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell’ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della Rete e segnalare possibili miglioramenti nell’ambito della Rete.
L’Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, nell’ambito del riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra Stati, fornisce informazioni generali, sulle autorità competenti e sui moduli relativi alle procedure:
- Ingiunzione di pagamento europea
- Controversie di modesta entità
- Decisioni in materia civile e commercial
- Patrocinio a spese dello stato
- Obbligazioni alimentari
- Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale
- Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale
- Notificazione e comunicazione degli atti
- Assunzione delle prove
- Titolo esecutivo europeo
- Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
- Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
- Mediazione
- Successioni
- Ordinanza europea di sequestro conservativo
- Risarcimento delle vittime di reati
- Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi
- Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate
- Documenti pubblici