Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Alessandria - 22 novembre 2011 e integrazione 3 giugno 2026 - 23 novembre 2017 e integrazione 3 giugno 2026
June 3, 2026
Tribunale di Alessandria
CONVENZIONE TRA IL COMUNE Dl ALESSANDRIA E IL TRIBUNALE Dl ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DEGLI ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e dj volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale delta pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs.274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citto decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato j presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di Alessandria, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Aldo Tirone, Presidente del Tribunale dj Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n, 81 codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa
Il Comune di Alessandria, che interviene nel presente atto nella persona del Direttore dell’Area Servizi alla Città e alla Persona e Sicurezza Dr. Pier Giuseppe Rossi, con sede legale in Alessandria Piazza della Libertà n. 1 partita codice fiscale 00429440068, come da delibera Giunta Comunale n. 298 dei 16 novembre 2011, come da copia conforme allegata alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Attività da svolgere
Il Comune di Alessandria consente che un numero massimo di quattro condannati possano svolgere lavoro pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favo della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso:
Corpo di Polizia Municipale con sede in Alessandria Via Lanza n. 29; i soggetti inseriti presteranno loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando il personale del dipartimento all'interno della seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato mattina dalle 07.30 alle 13.30;
Il giardino botanico comunale con sede in Alessandria Via Monteverde n. 24; i soggetti inseriti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando il personale del giardino botanico all'interno della seguente fascia oraria: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, venerdì e sabato dalle 8,00 alle 12,00;
Associazione Amici del Museo Etnografico Gambarina con sede in Piazza della Gambarina n. 1; soggetti inseriti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando personale ed i volontari del museo all’interno della seguente fascia oraria: il lunedì, martedì, giovedì venerdì e sabato dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, IE domenica dalle 16.00 alle 19.00 e eventualmente, previa verifica di possibilità di adeguata accoglienza nel periodo specifico, presso:
- Centro Incontro Comunale Galimberti in via Pochettjni n. 12; i soggetti inseriti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando i volontari del Centro all'interno della fascia oraria: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00;
- Centro d'incontro Comunale Cristo in via S. Giovanni Evangelista n. 8; i soggetti inseriti presteranno la loro attività con le caratteristiche previste dall'art. 1 coadiuvando i volontari del Centro all'interno della fascia oraria: dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Alessandria dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dal Comune di Alessandria - Servizio di Solidarietà Sociale, dr.ssa Margherita Cavanna in raccordo con il Responsabile locale del Servizio/Struttura presso cui è ospitato il condannato, individuati nel Comm. Bassani Alberto per il Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, nel Dott. Angelo Ranzenigo per il Giardino Botanico Comunale, nella Signora Elena Gameri per l'Associazione Amici del Museo Etnografico Gambarina, nel Sig. Marin Primo per il Centro d’incontro Comunale Galimberti, nel Sig. Vladimiro Colli per il Centro d'Incontro Comunale Cristo.
Il Comune di Alessandria si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Alessandria si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Alessandria si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali
E' fatto divieto al Comune di Alessandria di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Alessandria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'amministrazione convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Alessandria, 22.11.2011
Per il Comune di Alessandria
dott. Pier Giuseppe Rossi
Per il Tribunale di Alessandria
dott. Aldo Tirone
Identificativo della convenzione: 17676698
INTEGRAZIONE
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E
IL COMUNE DI ALESSANDRIA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001
Vista la convenzione, stipulata tra il Comune di Alessandria e il Tribunale di Alessandria in data 21.11.2012. con rinnovo tacito alla scadenza di ogni anno relativamente alla normativa di cui in epigrafe; rilevato che sono mutate le sedi presso cui è possibile espletare l’attività di pubblica utilità; rilevato che il Comune di Alessandria intende ampliare la platea dei posti disponibili per consentire l’attività di cui sopra e rivedere la durata della convenzione; Vista la delibera della Giunta in data 27 novembre 2025
Si conviene
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
E
Il Comune di Alessandria, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco GIORGIO ANGELO ABONANTE con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale 00429440068, come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale n. 400 del 27 novembre 2025, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante, data la necessità di inserire nuove sedi ospitanti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente tenendo conto della mutata articolazione di Servizi e uffici, di modificare alcuni articoli della vigente convenzione come segue:
Art.1
Attività da svolgere
Il Comune di Alessandria consente che un numero massimo di 6 (sei) condannati possano svolgere presso le sedi dell’Ente sotto indicate, lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa e specifica che l’attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- lavori di manutenzione del verde, pulizia di parchi, giardini, aree pubbliche e monumenti;
- supporto amministrativo e gestionale, aiuto in incombenze amministrative come archiviazione documenti, inserimento dati e gestione database;
- supporto nella logistica di eventi o servizi, gestione di spazi;
- attività pertinenti la professionalità del condannato in base alle specifiche competenze o professionalità della persona.
Le sedi presso cui l’attività potrà essere svolta sono:
- Corpo Polizia Municipale, via Lanza 29;
- Servizio di Protezione Civile, via Faà di Bruno 70;
- Archivio, Piazza della Libertà 1;
- Servizio Politiche per la salute e la cura degli animali, Piazza della Libertà 1; - Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, Piazza della Libertà 1;;
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Alessandria dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:
Responsabile Corpo Polizia Municipale Alberto Fabrizio Bassani mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it tel. 0131515633
Responsabile Servizio di Protezione Civile dr.ssa Cristina Sinelli mail: cristina.sinelli@comune.alessandria.it tel. 0131515714
Responsabile Archivio Claudia Mazzani
mail: claudia.mazzani@comune.alessandria.it tel. 0131515137
Responsabile Servizio Politiche per la salute e la cura degli animali Roberta Taverna mail: roberta.taverna@comune.alessandria.it tel. 0131515249
Responsabile Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture Arch.Alessandra Fantino mail: alessandra.fantino@comune.alessandria.it tel. 0131515290
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati, scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it
Art. 8
Durata della convenzione
Si conviene di inserire un termine di durata, espungendo il riferimento al rinnovo tacito.
La convenzione avrà, quindi, la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.
Copia della presente integrazione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per gli opportuni inserimenti e comunicazioni delle modifiche.
Invariata ogni altra disposizione.
Alessandria , 03.06.2026
Per IL COMUNE1
Il Sindaco Angelo Abonante
per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente Paolo Rampini
Convenzione tra il Comune e il Tribunale di Alessandria per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia
Premesso
- che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
- che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
- che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dr.ssa Sandra CASACCI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
E
Il Comune di Alessandria, che interviene nella persona della dr.ssa Rosella Legnazzi, direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, partita IVA 00429440068, come da deliberazione del 01/06/2017 n. 152, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il Comune di Alessandria consente che n. 4 (quattro) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 9, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
Il Comune di Alessandria informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
- Giardino Botanico sito in via Monteverde n. 24
Manutenzione del verde - Servizio Autonomo Polizia Locale sito in via Lanza n. 29
Attività di pulizia, riordino degli spazi verdi ed esterni degli immobili della struttura
Eventuale collaborazione col personale del Dipartimento di Polizia Municipale a semplici attività d’ufficio e di segreteria - Cimitero Urbano sito in viale Teresa Michel n. 33
attività di pulizia e riordino degli spazi - Biblioteca Comunale sita in piazza Vittorio Veneto n. 1
Attività di archiviazione e riordino libri e materiali
e eventualmente, previa verifica di possibilità di adeguata accoglienza nel periodo specifico, presso le seguenti strutture gestite tramite soggetti terzi - Centro d’Incontro Comunale Cristo sito in via San Giovanni Evangelista n. 8, Centro d’Incontro Comunale Galimberti sito in via Pochettini n. 12, Centro d’Incontro Comunale Ortincittà sito in viale Milite Ignoto n. 1/A, Centro d’Incontro Comunale Europa la Casetta sito in via S. Giovanni Bosco n. 63
Attività di pulizia e riordino degli spazi delle strutture anche esterne, eventuale collaborazione a semplici attività d’ufficio - Parco sola delle sensazioni sito in via Pacinotti n. 51:
Manutenzione del verde, attività di pulizia, riordino degli spazi verdi ed esterni, piccola manutenzione materiali e strutture.
Il Comune di Alessandria si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, tra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di Alessandria di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
Il Comune di Alessandria garantisce la conformità delle proprie sedi - gestite direttamente - alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Nelle sedi gestite da soggetti terzi, le persone inserite saranno informate/formate in merito a quanto previsto dalle normative in materia di sicurezza dal competente servizio Comunale prevenzione e protezione; quest’ultimo inoltre si raccorderà per quanto in materia con il soggetto gestore/comodatario/assegnatario della struttura.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del Comune di Alessandria, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
Il Comune di Alessandria comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
Il Comune di Alessandria consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Comune di Alessandria si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà Il Comune di Alessandria sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune di Alessandria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento del Comune di Alessandria.
Il Comune di Alessandria potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all’art 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di esecuzione Penale Esterna competente.
Alessandria 23.11.2017
Il Rappresentante del Comune di Alessandria
Rosella Legnazzi
Il Presidente del Tribunale
Casacci Sandra
Identificativo della convenzione: 17676703
INTEGRAZIONE CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E
IL COMUNE DI ALESSANDRIA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART. 168-BIS C.P., ART. 464-BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Vista la convenzione, stipulata tra il Comune di Alessandria e il Tribunale di Alessandria in data 21.11.2012. con rinnovo tacito alla scadenza di ogni anno relativamente alla normativa di cui in epigrafe; rilevato che sono mutate le sedi presso cui è possibile espletare l’attività di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova; rilevato che il Comune di Alessandria intende ampliare la platea dei posti disponibili per consentire l’attività di cui sopra e rivedere la durata della convenzione;
Vista la delibera della Giunta in data 27 novembre 2025
Si conviene
TRA
Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. PAOLO RAMPINI, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,
E
Il Comune di Alessandria, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco GIORGIO ANGELO ABONANTE, con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale 00429440068, come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale n. 400 del 27 novembre 2025, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante, data la necessità di inserire nuove sedi ospitanti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente tenendo conto della mutata articolazione di Servizi e uffici, di modificare alcuni articoli della vigente convenzione come segue:
Art.1
Attività da svolgere
Il Comune di Alessandria consente che un numero massimo di 3 (tre) imputati possano svolgere presso lo stesso, lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa e specifica che l’attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- lavori di manutenzione del verde, pulizia di parchi, giardini, aree pubbliche e monumenti;
- supporto amministrativo e gestionale, aiuto in incombenze amministrative come archiviazione documenti, inserimento dati e gestione database;
- supporto nella logistica di eventi o servizi, gestione di spazi;
- attività pertinenti la professionalità del condannato in base alle specifiche competenze o professionalità della persona.
Le sedi presso cui l’attività potrà essere svolta sono:
- Corpo Polizia Municipale, via Lanza 29;
- Servizio di Protezione Civile, via Faà di Bruno 70;
- Archivio, Piazza della Libertà 1;
- Servizio Politiche per la salute e la cura degli animali, Piazza della Libertà 1; - Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture, Piazza della Libertà 1.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Alessandria dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa degli imputati verrà svolta dai seguenti dipendenti:
Responsabile Corpo Polizia Municipale Alberto Fabrizio Bassani mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it tel. 0131515633
Responsabile Servizio di Protezione Civile dr.ssa Cristina Sinelli mail: cristina.sinelli@comune.alessandria.it tel. 0131515714
Responsabile Archivio Claudia Mazzani
mail: claudia.mazzani@comune.alessandria.it tel. 0131515137
Responsabile Servizio Politiche per la salute e la cura degli animali Roberta Taverna mail: roberta.taverna@comune.alessandria.it tel. 0131515249
Responsabile Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture Arch. Alessandra Fantino mail: alessandra.fantino@comune.alessandria.it tel. 0131515290
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati, scrivendo all’indirizzo: corpireato.tribunale.alessandria@giustiziacert.it
Art. 8
Durata della convenzione
Si conviene di inserire un termine di durata, espungendo il riferimento al rinnovo tacito.
La convenzione avrà, quindi, la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa,.
Copia della presente integrazione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per gli opportuni inserimenti e comunicazioni delle modifiche.
Invariata ogni altra disposizione.
Alessandria 03.06.2026
Per IL COMUNE
Il Sindaco Angelo Abonante
per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente Paolo Rampini