Convenzione tra Il Ministero della giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza - 22 dicembre 2023

December 22, 2023

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA TENUTA DELL’”ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO NELLE PROCEDURE DI CUI AL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA” PREVISTO DAGLI ARTICOLI 356 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

tra

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo di Dipartimento per gli affari di giustizia pro tempore Luigi Birritteri e del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi pro tempore Gaetano Campo, domiciliati per la carica presso la sede del Ministero della Giustizia;

e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n.4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Marco Achilli, domiciliato per la carica presso la sede di Equitalia Giustizia.

Premesso che:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 367, legge 24/12/2007, n. 244, il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione in data 28/12/2017 (registrata alla Corte dei conti in data 20/02/2018) per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, prevedendo altresì, al comma 370, che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
  • con la modifica della suddetta convenzione del 23/10/2023 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) è stato revisionato il sistema di remunerazione del ramo business “Crediti di giustizia” per gli anni 2023-2024;
  • il comma 369 dell’articolo sopra citato autorizza il Ministero della giustizia ad incaricare, con apposite convenzioni, Equitalia Giustizia S.p.A. di svolgere altre attività strumentali ai propri compiti, oltre a quelle già previste dal precedente comma 367;
  • per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2016, n. 225, Equitalia Giustizia S.p.A. è una società a controllo pubblico interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposta al controllo analogo del Ministero di giustizia;
  • come previsto all’art. 4.1, lett. c) dello statuto sociale, rientra nell’oggetto sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. lo svolgimento, su incarico del Ministero della giustizia, di altre attività strumentali ai sensi dell’art.1, comma 369, legge 24/12/2007, n. 244;
  • il Ministero di giustizia, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, può operare affidamenti diretti ad Equitalia Giustizia S.p.A. in qualità di società in house;
  • l’affidamento del servizio in oggetto ad Equitalia Giustizia apporta vantaggi in termini di economicità e di celerità nelle fasi di lavorazione;
  • l’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • a tale scopo, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’albo;
  • con Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2022, è stata data attuazione all’articolo 357 appena citato;

considerato che

  • Equitalia Giustizia S.p.A. è organismo in house del Ministero della giustizia, sul quale il medesimo Ministero esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs.175/2016;
  • il Ministero della giustizia attraverso l’art. 1, comma 369 della legge 24/12/2007, n. 244 ha incaricato mediante affidamento diretto Equitalia giustizia S.p.A. a svolgere le attività previste dall’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, limitatamente alla fase della prima formazione dell’albo, in considerazione del rilevante flusso di domande di iscrizione che verosimilmente si concentrerà in un tempo breve;
  • il Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 369 della legge 24/12/2007, n. 244 ha incaricato Equitalia Giustizia S.p.A. di svolgere le attività previste dall’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, limitatamente alla fase della prima formazione dell’albo, in considerazione del rilevante flusso di domande di iscrizione che verosimilmente si concentrerà in un tempo breve;
  • per dar seguito allo svolgimento delle attività il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. hanno sottoscritto in data 02/12/2022 una specifica convenzione avente durata fino al 30 settembre 2023;
  • alla data 19 settembre 2023 da Equitalia-Giustizia sono state così lavorate complessivamente n. 14.084 domande di iscrizione, di cui n. 11.433 definite con provvedimenti di iscrizione e n. 1.338 con provvedimenti di diniego, se del caso previo invio di richieste di integrazione istruttoria (n. 5.878 inviate), e preavvisi di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della l. n. 241/1990 (n. 2.301 inviati);

e inoltre tenuto conto che:

  • a Equitalia Giustizia S.p.A. è stato poi demandato, sin dal 12 aprile u.s., un servizio di help desk relativo ai procedimenti pendenti, cui sono pervenute fino al mese di settembre circa 900 richieste;
  • né il d. lgs. n. 14/2019, né il d.m. n. 75/2022 prevedono alcun termine di scadenza per il primo popolamento dell’albo;
  • le domande continuano ad essere presentate anche se in numero ridotto rispetto ai primi mesi dell’anno;
  • alcune domande di iscrizione presentate nei mesi scorsi devono ancora essere definite in quanto interessate da richieste di integrazione e preavvisi di diniego;
  • è emersa l’esigenza di ulteriori attività necessarie per la lavorazione complessiva delle pratiche;

convengono quanto segue:

Art. 1
(Oggetto e Definizioni)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini dell’espletamento dell’attività affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 8 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75 per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La responsabilità del processo amministrativo di valutazione delle istanze resta attribuita al Responsabile dell’Albo ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. c) del decreto citato

Non è in carico ad Equitalia Giustizia la gestione dell’eventuale contenzioso che si dovesse instaurare a seguito dell’attività di cui al precedente comma. L’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sul funzionamento dell’albo non è oggetto della presente Convenzione, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 3, e rimane di esclusiva competenza del Responsabile dell’Albo individuato dall’art. 1 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75.

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

  1. “Ministero”: il Ministero della giustizia;
  2. “società”: Equitalia Giustizia spa;
  3. “parti”: i soggetti contraenti la presente convenzione;
  4. “decreto”: il decreto del 3 marzo 2022 n. 75, adottato dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  5. “Albo”: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;

Art. 2
(Abilitazioni all’accesso alle procedure informatiche)

Il Ministero abilita il personale della società all’accesso al portale “Albo dei gestori della crisi di impresa” ai fini della consultazione, istruzione e valutazione delle istanze di iscrizione presentate ai fini dell’iscrizione nell’Albo.

Art. 3
(Descrizione attività)

Equitalia Giustizia S.p.A. procede all’istruttoria delle istanze che verranno presentate per l’iscrizione all’Albo, verificando, tramite l’analisi dei documenti prodotti dall’istante, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di cui agli artt. 4 e 8 del decreto e la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza e quanto effettivamente presentato

Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso l’istruttoria documentale, riscontra la completezza e la regolarità della documentazione allegata e, all’esito della verifica, provvede a:

  • in caso di completezza e regolarità della documentazione prodotta, validare la conformità della domanda;
  • in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione, richiedere l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;
  • in caso di carenza dei requisiti per l’iscrizione, inviare il preavviso di diniego e, in caso di perdurante carenza dei requisiti, non validare la domanda.

Oltre alla lavorazione delle nuove istanze si riportano le ulteriori attività e la relativa descrizione:

  • la lavorazione delle domande di iscrizione presentate nei mesi scorsi interessate da richieste di integrazione e preavvisi di diniego;
  • istruzione e valutazione delle domande di iscrizione presentate dai candidati i quali, non essendo in possesso dei requisiti utili ai fini del primo popolamento, acquisiscano via via i requisiti di formazione – corso iniziale e tirocinio semestrale – richiesti in via ordinaria ex articolo 4, comma 2 del d.m. n. 75/2022;
  • istruzione delle istanze di revoca/annullamento/revisione in autotutela ex art.21-novies della l. n. 241/1990 dei provvedimenti già emessi;
  • istruzione e valutazione delle istanze di cancellazione ex articolo 7 del d.m. n. 75/22;
  • verifica del versamento del contributo annuale di mantenimento dell’iscrizione;
  • verifica dell’aggiornamento biennale della formazione ex articolo 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, da effettuarsi allo scadere del biennio dalla data di iscrizione di ciascuno degli oltre 11.400 iscritti;
  • istruzione delle istanze di rimborso di eventuali contributi ex articolo 8, commi 1 e 2 del d.m. n. 75/2022, erroneamente versati;
  • servizio di help desk sui procedimenti di iscrizione pendenti;
  • monitoraggio, esame, smistamento e riscontro delle mail già pervenute e che perverranno sulla casella pec dedicata albocrisiimpresa.dag@giustiziacert.it.

Equitalia Giustizia S.p.A. si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a redigere un nuovo modello di servizio, comprensivo di un’analisi dei tempi di lavorazione e dei casi d’uso individuati, da sottoporre all’attenzione del Responsabile dell’Albo. Tale documentazione sarà costantemente aggiornata anche nel corso della lavorazione delle istanze. Dall’analisi emergerà la stima delle risorse da impiegare per la lavorazione.

Qualora la consistenza numerica delle istanze effettivamente pervenute fosse particolarmente elevata o dovessero emergere ulteriori attività, in considerazione del modello di servizio sopra descritto e di una congiunta valutazione, le Parti si impegnano a rivedere le attività assegnate alla Società, anche attraverso una rimodulazione del presente articolo.

Art. 4
(Personale impiegato e copertura dei costi)

Al fine di eseguire le attività di istruttoria e gestione delle istanze presentate, ai sensi degli articoli 2 e 3, la Società si avvale del personale già in servizio o per il quale siano state già previste procedure di reclutamento alla data della stipula della presente convenzione, cui affidare le mansioni necessarie al corretto espletamento degli adempimenti, da individuare sulla base di specifici requisiti di professionalità.

Le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione sono riconosciute, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nell’ambito del meccanismo di copertura dei costi previsto dalla Convenzione tra Equitalia Giustizia S.p.A. e il Ministero della giustizia 28 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 28-bis.

La Società si impegna a rendicontare al Comitato del Controllo Analogo e al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, entro trenta giorni dalla lavorazione di tutte le istanze presentate, il dettaglio, effort per risorsa, dell’impegno svolto per l’intera gestione del servizio, dalla fase di analisi, alla formazione del personale fino alle fasi di lavorazione.

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

Il titolare dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività regolate dal presente accordo è il Ministero della Giustizia.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che Il trattamento dei dati personali dei richiedenti, oggetto della presente convenzione, trova la sua base giuridica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c ed e del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, nelle disposizioni normative indicate nella premessa e, in particolare, nel Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022.

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il Ministero della Giustizia, Titolare del Trattamento, designa Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679.

L’atto di designazione, che è parte integrante della presente convenzione, è sottoscritto dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile del Trattamento.

Art. 6
(Durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata fino al 22 novembre 2025, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa. Allo scadere della presente il Ministero si riserva la facoltà di rivedere il modello di servizio mediante la sottoscrizione di una nuova Convenzione.

Art. 7
(Efficacia della convenzione)

La presente Convenzione sarà vincolante per il Ministero della Giustizia dopo l’approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione il Ministero darà prontamente comunicazione alla Società.

Roma, lì 22 dicembre 2023

Per il Ministero della Giustizia:
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Luigi Birritteri

Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Gaetano Campo

Per Equitalia Giustizia S.p.A.
L’Amministratore delegato
Marco Achilli