Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SONDRIO e il Comune di Villa di Tirano - 21 agosto 2023 - 22 agosto 2026
August 22, 2026
Tribunale di Sondrio
COMUNE DI VILLA DI TIRANO
PROVINCIA DI SONDRIO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
A i sensi degli artt. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Decreto Ministero della Giustizia del 26/03/2001 e dell’art. 168 bis del Codice Penale (messa alla prova)
PREMESSO CHE
L'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, a 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. "
L'art. 187. comma 8 bis, C.d.S. prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presento articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000. n. 274, secondo lo modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 o 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."
L'art 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lvo. 28/8/2000, n. 274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
L'art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione dei procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 dei codice penale, dell'art. 168 bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) il quale stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova...OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS... La prestazione à svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta...OMISSIS".
Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168 bis del Codice Penale.
Il Tribunale di Sondrio, la Procura della Repubblica di Sondrio, l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, la Camera Penale di Sondrio e l'UEPE di Como-Lecco-Sondrio-Varese hanno sottoscritto in data 07.05.2015 un protocollo di intesa contenente le linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell'istituto di messa alla prova.
Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
Tutto ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Giorgio Barbuto, Presidente del Tribunale ordinario di Sondrio, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale”)
e
il Comune di Villa di Tirano, email/pec polizialocale@comune.villaditirano.so.it, comune.villaditirano@pec.regione.lombardia.it con sede in Villa di Tirano-, Piazza Torelli n. 3 nella persona di MARANTELLI COLOMBIN Franco – Sindaco protempore in qualità di rappresentante legale del Comune di Villa di Tirano (di seguito “l'Ente"), giusta deliberazione di Giunta Comunale 49 del 04 luglio 2023 (allegata alla presente)
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
ART. 1
"Attività da svolgere"
L'Ente consente che i condannati, fino ad un massimo di n. 3 alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o imputati ex art. 168 bis dei Codice Penale, prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore delta collettività ha per oggetto le prestazioni da espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti ambiti:
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi:
- salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale;
- tutela della flora, della fauna;
- di manutenzione e decoro di beni del patrimonio ivi compreso giardini e parchi;
- di prevenzione del randagismo degli animali:
- custodia dei musei, gallerie e pinacoteche;
- prestazioni di lavoro pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;
L'Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato/imputato previ colloqui di orientamento e formazione, all'esito dei quali rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura dove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare.
ART. 2
"Modalità di svolgimento"
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta nei giorni feriali, quando è garantita la presenza di personale incaricato al controllo delle attività oggetto della presente convenzione, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Per i soggetti di cui all’art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto fra quelle sopra elencate; l’attività verrà organizzata nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterne, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
ART. 3
"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche sono:
- il Responsabile dell’Area di Polizia Locale del Comune di Villa di Tirano, attualmente nella persona del sovrintendente Fausto Schivardi.
In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, lavori pubblici - settore verde ed ecologia, ecc.), il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.
In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale.
L'ente – limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
ART. 4
"Modalità del trattamento"
Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputali, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle sue dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
"Divieto di retribuzione"
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
ART. 6
"Assicurazione"
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 7
"Verifiche sul lavoro svolto"
L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/imputato (se il condannato, senza giustificalo motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc).
In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.
ART. 8
"Relazione sul lavoro svolto"
AI termine della esecuzione della pena il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
In caso di Messa alla prova tale comunicazione dovrà essere inviata all’UEPE.
ART. 9
"Risoluzione della convenzione"
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Sondrio, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
ART. 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"
La convenzione avrà durata di anni tre dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti, rinnovabile per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza da parte di uno o entrambi i contraenti.
Copia della convenzione è trasmessa alla segreteria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.
La stessa segreteria provvederà all’aggiornamento dell’elenco degli Enti convenzionati dandone comunicazione agli uffici giudiziari del circondario e a curarne la pubblicità attraverso il sito web del Tribunale.
Sondrio, 21 agosto 2023
Il Presidente del Tribunale di Sondrio
Dr. Giorgio Barbuto
Il legale rappresentante dell'Ente convenzionato
Franco Marantelli Colombin
Identificativo della convenzione: 17706581
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Patrizio Gattari, Presidente del TRIBUNALE DI SONDRIO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI VILLA DI TIRANO nella persona del legale rappresentante Franco Marantelli Colombin
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Sondrio, lì 22/08/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Franco Marantelli Colombin
II Presidente del TRIBUNALE DI SONDRIO,
Patrizio Gattari
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
1. Comune di villa di tirano. - piazza torelli 3
Identificativo della convenzione: 17706575
Convenzione tra il TRIBUNALE DI SONDRIO
e
l'Ente COMUNE DI VILLA DI TIRANO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che l'art. 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Patrizio Gattari, Presidente del TRIBUNALE DI SONDRIO , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI VILLA DI TIRANO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Franco Marantelli colombin in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1 . Comune di villa di tirano. - piazza torelli 3
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Fausto Schivardi
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Sondrio, lì 22/08/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Franco Marantelli Colombin
II Presidente del TRIBUNALE DI SONDRIO,
Patrizio Gattari