Convenzione per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - 2 dicembre 2022
December 2, 2022
tra
Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula. n. 70. C.F. 80184430587, in persona del Capo di Gabinetto, Presidente Alberto Rizzo
e
Equitalia Giustizia S.p.A., con sede legale in Roma, viale di Tor Marancia n.4, P.IVA 09982061005, rappresentata dall’amministratore delegato Paolo Bernardini, domiciliato per la carica in Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 367, legge 24/12/2007, n. 244, il Ministero della giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, prevedendo altresì, al comma 370, che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
- il comma 369 dell’articolo sopra citato autorizza il Ministero della giustizia ad incaricare, con apposite convenzioni, Equitalia Giustizia S.p.A. di svolgere altre attività strumentali ai propri compiti, oltre a quelle già previste dal precedente comma 367;
- ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione sottoscritta in data 3 agosto 2022, tra Equitalia giustizia spa e il Ministero della giustizia, recante “Modifica dell’art. 23 e dell’art. 28-bis” della Convenzione 28 dicembre 2017, è stato revisionato il sistema di remunerazione del ramo business “Crediti di giustizia”;
- per effetto delle previsioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1/12/2016, n. 225, Equitalia Giustizia S.p.A. è una società a controllo pubblico interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposta al controllo analogo del Ministero di giustizia;
- come previsto all’art. 4.1, lett. c) dello statuto sociale, rientra nell’oggetto sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. lo svolgimento, su incarico del Ministero della giustizia, di altre attività strumentali ai sensi dell’art.1, comma 369, legge 24/12/2007, n. 244;
- il Ministero di giustizia, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, può operare affidamenti diretti ad Equitalia Giustizia S.p.A. in qualità di società in house;
- l’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- a tale scopo, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’albo;
- con Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.6.2022, è stata data attuazione all’articolo 357 appena citato;
- in particolare, l’art. 4 del citato decreto ministeriale stabilisce che:
- Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
- Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
- la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
- nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
- la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
- la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
- nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l’attività, la copia dell’atto di conferimento dell’incarico, in caso di nomina da parte dell’autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell’amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all’attività svolta dal richiedente all’interno della società;
- la certificazione comprovante l’assolvimento degli obblighi formativi, di cui all’articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
- ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
- una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- l’indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
- l’attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.
- In sede di prima formazione dell’albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all’articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l’iscrizione nella sezione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico di commissario giudiziale o l’attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l’esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l’incarico.
- La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.
- La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.
- Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l’art. 5, commi 2 e 4 del citato decreto ministeriale stabilisce che:
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 3, comma 5.
considerato che
- Equitalia giustizia S.p.A. è organismo in house del Ministero della giustizia, sul quale il medesimo Ministero esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.lgs.175/2016;
- il Ministero della giustizia risulta iscritto nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di cui all’articolo 192 del D.lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti diretti all’organismo in house Equitalia giustizia S.p.A.;
- il Ministero della giustizia intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 369 della legge 24/12/2007, n. 244 ed incaricare mediante affidamento diretto Equitalia giustizia S.p.A. a svolgere le attività previste dall’art. 4 del Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, limitatamente alla fase della prima formazione dell’albo, in considerazione del rilevante flusso di domande di iscrizione che verosimilmente si concentrerà in un tempo breve;
convengono quanto segue:
Art. 1
(Oggetto e Definizioni)
La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero della giustizia ed Equitalia giustizia S.p.A. ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. nell’ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75 per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, propedeutica all’iscrizione stessa, attività quest’ultima che rimane del soggetto individuato quale responsabile dell’albo ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. c) del decreto citato.
Non è in carico ad Equitalia Giustizia la gestione dell’eventuale contenzioso che si dovesse instaurare a seguito dell’attività di cui al precedente comma. L’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sul funzionamento dell’albo non è oggetto della presente Convenzione e rimane di esclusiva competenza del responsabile dell’Albo individuato dall’art. 1 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75.
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
- “Ministero”: il Ministero della giustizia;
- “società”: Equitalia Giustizia spa;
- “parti”: i soggetti contraenti la presente convenzione;
- “decreto”: il decreto del 3 marzo 2022 n. 75, adottato dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- “Albo”: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”;
- “responsabile dell’Albo”: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale;
Art. 2
(Abilitazioni all’accesso alle procedure informatiche)
Il Ministero abilita il personale della società all’accesso al portale “Albo dei gestori della crisi di impresa” ai fini della consultazione, istruzione e valutazione delle istanze di iscrizione presentate ai fini dell’iscrizione nell’Albo.
Art. 3
(Descrizione attività)
Equitalia Giustizia S.p.A. procede all’istruttoria delle istanze che verranno presentate per l’iscrizione all’Albo, verificando, tramite l’analisi dei documenti prodotti dall’istante, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 4 del decreto e la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza e quanto effettivamente presentato
Equitalia Giustizia S.p.A., attraverso l’istruttoria documentale, riscontra la completezza e la regolarità della documentazione allegata e, all’esito della verifica, provvede a:
- in caso di completezza e regolarità della documentazione prodotta, validare la conformità della domanda;
- in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione, richiedere l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;
- in caso di carenza dei requisiti per l’iscrizione, non validare la conformità della domanda
Fatta salva la disponibilità del portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”, il cui rilascio è previsto per la prima decade di gennaio, la Società si impegna a processare le istanze pervenute fino al 28 febbraio 2022, entro il 31 marzo 2023 e quelle pervenute successivamente al 31 marzo 2023 nei termini di cui all’art 5, commi 2 e 5, del decreto.
Equitalia Giustizia S.p.A. si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, anche prima dell’avvio dell’attività di lavorazione, a redigere un modello di servizio, comprensivo di un’analisi dei tempi di lavorazione e dei casi d’uso individuati, da sottoporre all’attenzione del responsabile dell’Albo. Tale documentazione sarà costantemente aggiornata anche nel corso della lavorazione delle istanze. Dall’analisi emergerà la stima delle risorse da impiegare per la lavorazione.
Qualora la consistenza numerica delle istanze effettivamente pervenute fosse particolarmente elevata, in considerazione del modello di servizio sopra descritto e di una congiunta valutazione delle parti, i termini di lavorazione delle istanze pervenute entro il 28 febbraio saranno revisionati.
Art. 4
(Personale impiegato e copertura dei costi)
Al fine di eseguire le attività di istruttoria e gestione delle istanze presentate, ai sensi degli articoli 2 e 3, la società si avvale del personale già in servizio o per il quale siano state già previste procedure di reclutamento alla data della stipula della presente convenzione, cui affidare le mansioni necessarie al corretto espletamento degli adempimenti, da individuare sulla base di specifici requisiti di professionalità.
Le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione sono riconosciute, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nell’ambito del meccanismo di copertura dei costi previsto dalla Convenzione tra Equitalia giustizia S.p.A. e il Ministero della giustizia 28 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 28-bis, già rivisto in data 3 agosto 2022 ed oggetto di nuova revisione relativamente all’anno 2023.
La Società si impegna a rendicontare al Comitato per l’esercizio del controllo analogo e al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, entro trenta giorni dalla lavorazione di tutte le istanze presentate, il dettaglio, effort per risorsa, dell’impegno svolto per l’intera gestione del servizio, dalla fase di analisi, alla formazione del personale fino alle fasi di lavorazione.
Art. 5
(Trattamento dei dati personali)
Il Titolare del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività regolate dal presente accordo è il Ministero della Giustizia.
In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali dei richiedenti, oggetto della presente convenzione, trova la sua base giuridica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c ed e del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, nelle disposizioni normative indicate nella premessa e, in particolare, nel Decreto del Ministro della giustizia n. 75 del 3 marzo 2022.
I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Il Ministero della Giustizia, Titolare del trattamento, designa Equitalia Giustizia S.p.A., ai fini del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679.
L’atto di designazione, che è parte integrante della presente convenzione, è sottoscritto dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento.
Art. 6
(Durata della Convenzione)
La presente Convenzione ha una durata fino al 30 settembre 2023. Allo scadere del termine il Ministero si riserva la facoltà di rivedere le condizioni mediante la sottoscrizione di una nuova Convenzione.
Roma, 2 dicembre 2022
Per il Ministero della giustizia:
Il Capo di gabinetto
Alberto Rizzo
Per Equitalia Giustizia S.p.A.:
L’Amministratore delegato
Paolo Bernardini