Protocollo tra Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e le Organizzazioni sindacali per la determinazione della mappatura delle sedi presso le quali dovranno essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie - 28 dicembre 2021

December 28, 2021

Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA MAPPATURA DELLE SEDI PRESSO LE QUALI DOVRANNO ESSERE COSTITUITE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e le Organizzazioni sindacali sottoscritte

PREMESSO

  • che, ai sensi dell’art. 1 dell’accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998, parte II, con Protocollo, sottoscritto in data 07.12.2021, le Confederazioni sindacali rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
  • che all’art.1 del citato Protocollo sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente, che si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022.
  • che all’art.2 del citato Protocollo è previsto che le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche devono procedere, entro l’11 gennaio 2022, tramite appositi protocolli con le Organizzazioni sindacali rappresentative, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU;
  • che per quanto attiene la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione nonché il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’art all’art. 2 D.M. 36 dell’11 Marzo 2015, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, con nota protocollo 4278.U del 02.02.2018, il Capo di Gabinetto ha ritenuto che presso i suddetti Uffici non si debba procedere alla costituzione di autonome Rappresentanze Sindacali Unitarie;
  • che, per quanto attiene il personale a tempo determinato, che sarà assunto ai sensi del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L.113/2021, e destinato con D.M. del 28 settembre 2021 agli Uffici Giudiziari del Distretto di Trento, le parti convengono che si debba procedere in un secondo momento per l’eventuale integrazione della mappatura allegata al fine di rendere effettivo il diritto di rappresentanza del relativo personale;

 

CONCORDANO

ART. 1

  1. Di prevedere la costituzione di Rappresentanza Sindacali Unitarie nelle sedi riportate nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.
  2. Tra gli Uffici del Giudice di Pace ricadenti nel circondario di riferimento, di cui all’allegato elenco, sono esclusi quelli mantenuti o ripristinati ai sensi dell’art. 3 Decreto Legislativo 7 Settembre 2012, n. 156, come modificato dall’art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

ART. 2

  1. Il personale in servizio presso gli Uffici CISIA continua ad esercitare il diritto di voto con il personale dell’Ufficio di vertice (Corte di Appello) della sede ove gli stessi sono costituiti. Il personale dipendente dai CISIA, assegnato a prestare servizio in via esclusiva presso gli altri Uffici Giudiziari, eserciterà il diritto di voto con il personale di detti Uffici Giudiziari.
  2. I dirigenti dei CISIA sono inseriti nella delegazione di Parte Pubblica delle relative Corti di Appello ove hanno sede i CISIA.

ART. 3

  1. Sino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.C.M. 84/2015, il personale in servizio presso la Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli Uffici giudiziari di Napoli, comprese le unità in posizione di comando di altra Amministrazioni, eserciteranno il diritto di voto presso la Corte di Appello di Napoli.
  2. Il Direttore Generale per la gestione e la manutenzione degli Uffici giudiziari di Napoli è inserito nella Delegazione di Parte Pubblica costituita presso la Corte di Appello di Napoli.

ART. 4

Nelle sedi di RSU comprendenti più Uffici giudiziari, per la composizione della delegazione di Parte Pubblica, prevista dall’art. 6 C.C.N.I. del 29 luglio 2010, è sufficiente la partecipazione del Capo dell’Ufficio e del Dirigente amministrativo dell’Ufficio interessato e tenuto all’applicazione del contratto, fermo restando il Presidente, individuato nel Capo dell’Ufficio giudiziario più elevato.

Roma, 28 Dicembre 2021

LA PARTE PUBBLICA

LE OO.SS.

CONFSAL UNSA
FP CGIL
CISL FP
UIL PA
CONFINTESA FP (già FEDERAZIONE NAZ. INTESA F.P)
F.L.P.
U.S.B.