Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e Regione Puglia - 20 febbraio 2008
February 20, 2008
Il Presidente della Regione e il Ministro della Giustizia
- che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia consente la realizzazione di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l'Esecuzione Penale esterna e gli altri Servizi del Ministero della Giustizia, Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, nel comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro unitarietà e della prevenzione e contenimento del fenomeno della criminalità;
- che le collaborazioni già in essere tra gli organi territoriali del Ministero della Giustizia e la Regione Puglia possono estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;
- che la legge 354/1975, e il D.P.R. 230/2000 recante "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni ed integrazioni, i D.P.R. 447/88 e 448/88 e successive modificazioni e integrazioni "disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", il D.Lgs. 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88, nonché la legge 66/96 e la legge 269/98, il D.P.R. 616/1977, il D.Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il D.Lgs. 267/2000 sulle autonomie locali, la legge 59/1997, individuano, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, i settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della legge 328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la legge 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la legge 451/97 relativa all'istituzione della Conferenza Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza e l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza. Tale collaborazione corrisponde inoltre al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalle recenti innovazioni legislative legge costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2001, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla legge 59/1997) della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni, nell'ambito di un sistema basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato e Enti Locali, finalizzato a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;
- che il D.Lgs. 112/98 delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e che quindi è necessario realizzare in modo congiunto Stato - Regioni la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta alle persone adulte e minori sottoposte ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, secondo gli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (ex-art. 18 del D.Lgs. n. 281/97) su "La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti" e in applicazione della Direttiva per il Sistema di Istruzione, approvata in sede di conferenza unificata in data 6 febbraio 2001;
- che gli interventi rivolti alle persone che entrano nel circuito penale sono da intendersi attuativi dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole minime dell'ONU del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R .(87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89), delle Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile dell'ONU del 1985, della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo legge 176/91;
- che al fine di garantire e rendere esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari, occorre favorire politiche unitarie e coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi, attraverso interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla legge 328/00, dalla L.R. 19/06 e dal Piano Regionale delle Politiche sociali per le varie fasce di utenza (minori, giovani, tossicodipendenti, anziani, soggetti portatori di handicap, soggetti con disagio psichico);
- che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione in esecuzione penale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 c. 1 lett. e) legge 328/00 e dall'art. 10 c. 2 lett. f) legge Regione Puglia n. 19/06.
- che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia collaborazione tra le singole Direzioni degli Istituti per adulti e per minorenni, degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità Ministeriali e dei Centri Diurni, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma per l'attuazione degli impegni assunti;
- che le parti condividono l'assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione politica e amministrativa che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia e il sistema territoriale, per cui appare necessario definire ambiti di collaborazione interistituzionale entro i quali agire, nonché, al fine di offrire all'azione della Regione il necessario apporto di conoscenza e competenza istituzionale sulle problematiche connesse all'esecuzione penale, integrare la composizione della Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'art. 65 della legge Regione Puglia n. 19/06 con due membri, uno per il settore dell'esecuzione penale esterna ed uno per il settore dell'esecuzione penale detentiva, designati dal Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- che esse prendono atto, altresì, che il clima e la qualità delle relazioni sociali e istituzionali instauratesi tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione Puglia si debbano poter riconoscere nella presente intesa quale quadro di riferimento di quell'insieme di interventi che la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia sono chiamati ad attuare.
che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi ai cittadini, siano essi liberi che sottoposti a vincoli penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti per la migliore pianificazione degli interventi;
le parti si impegnano a disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al circuito penale sul piano:
- della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;
- della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 22 giugno 1999 n. 230, così come modificato dal D.Lgs. 433/00, in attuazione dell'art. 5 della legge 419/1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto del Ministro della Sanità del 21 aprile 2000; di azioni specifiche nei riguardi di soggetti per cui è necessaria un'elevata integrazione tra interventi sanitari e sociali:
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- della cura e riabilitazione dei soggetti sottoposti a misure penali che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei soggetti alcooldipendenti;
- della cura ed assistenza per le patologie infettive, con particolare riguardo ai soggetti affetti da immunodeficienza acquisita;
- della cura ad assistenza ai soggetti con disagio psichico;
- dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi denominato Terzo settore), di interventi volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall'ordinamento penitenziario;
- di interventi specifici per particolari tipologie di soggetti, che necessitano di adeguata attenzione (donne, stranieri, autori di reati sessuali);
- della necessità di attivare impegni specifici ed ulteriori nei confronti dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, impegni volti all'educazione alla legalità, alla prevenzione della criminalità minorile ed al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali, con il coinvolgimento del Terzo settore, nonché progetti di formazione lavoro che favoriscano il loro reinserimento sociale;
- della formazione professionale e delle politiche di reinserimento socio-educativo e lavorativo di minorenni e adulti sottoposti a misure penali, mediante la integrazione di politiche formative, politiche attive del lavoro e politiche di inclusione sociale nei contesti locali di intervento, per la ricostruzione di un rapporto funzionale tra strutture penitenziarie e territorio;
- della definizione degli interventi specificamente indirizzati al settore dell'esecuzione penale esterna, le cui dimensioni richiedono azioni di concertazione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, istituzioni scolastiche e lavoro, finalizzate a costruire percorsi credibili di inclusione sociale e lavorativa dei condannati ammessi alle pene alternative alla detenzione;
- dei rapporti con la comunità esterna e della integrazione dei servizi territoriali con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in raccordo con le forze del Terzo settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale esterna ed interna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;
- dell'edilizia penitenziaria;
- della promozione di modalità diverse di composizione del conflitto, autonome rispetto al processo penale, di riparazione delle conseguenze del reato, di assistenza alle vittime del delitto, di mediazione penale;
- della formazione congiunta degli operatori dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e del Terzo settore in tutti gli ambiti di collaborazione;
- della promozione del benessere del personale dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;
Comunicazione e strumenti informatici e telematici
L'obiettivo di una piena funzionalità del sistema della giustizia può essere raggiunto in particolare anche attraverso un'accelerazione dell'innovazione mediante l'introduzione di nuove tecnologie che vanno applicate su vasta scala.
A tale fine le parti si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.
La Regione Puglia fornirà ai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, sulla propria rete telematica (Portale RUPAR Puglia), i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari alle interazioni con il dominio giustizia nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e nell'ottica della rete nazionale.
Assistenza sanitaria e tutela della salute
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione o limitazione della libertà personale.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia riconoscono che la salute va intesa come benessere psico-fisico strettamente legata alle qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia orientano i propri interventi nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, così come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 e secondo anche le più recenti disposizioni legislative, le norme, tuttora vigenti, dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione.
Tengono, altresì, conto dei conseguenti orientamenti di organizzazione del sistema sanitario penitenziario in relazione ai quali, a decorrere dal 1º gennaio 2000, sono transitate al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni relative alla tossicodipendenza ed alla prevenzione ed è stata riconosciuta ai detenuti ed agli internati adulti e minorenni la persistenza dell'iscrizione al S.S.N. per ogni forma di assistenza e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
A tal fine condividono e recepiscono, quale parte integrante del presente accordo il Protocollo d'intesa per l'attuazione della medicina penitenziaria (allegato 1), sottoscritto in data 13 giugno 2006 tra la Regione Puglia, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia ed il Centro della Giustizia Minorile, che definisce le azioni per realizzare un'assistenza sanitaria integrata fra le strutture delle due amministrazioni in ordine alle attività di prevenzione sanitaria, all'assistenza specialistica, farmaceutica, ospedaliera ed alla cura delle dipendenze patologiche.
Ribadiscono l'importanza della legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006 recante disposizioni su "Interventi in materia sanitaria", in quanto atto di rilievo fondamentale per lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni interessate e finalizzata ad assicurare ai detenuti e internati presenti negli Istituti della Regione Puglia livelli di prestazioni sanitarie analoghi a quelli garantiti a tutti gli altri cittadini.
Sottolineano la rilevanza del contenuto degli articoli 6 - 7 e 9 della richiamata legge che, in particolare, impegnano:
La Regione Puglia ad intervenire affinché le A.U.S.L. e le Aziende Ospedaliere Regionali:
- verifichino, in concerto con il servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.) di cui all'art. 23 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 1996 n. 242, secondo le rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, nonché delle norme relative alle più complesse esperienze di tutela igienico - sanitaria sia nei confronti degli operatori e dei terzi prestanti servizio all'interno degli Istituti, sia nei confronti dei detenuti e degli ammessi alle misure alternative;
- controllino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
- assicurino l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e l'educazione alla salute;
- garantiscano negli istituti penitenziari per adulti e minorenni gli interventi in urgenza tramite i D.E.A. e le altre strutture all'uopo deputate soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai Medici dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile;
- intervengano ai sensi della normativa citata nel dispensare alla popolazione detenuta i farmaci in fascia A, in fascia H e quelli comunque inclusi nel PTO, nonché i presidi sanitari concedibili, gli accertamenti specialistici ambulatoriali, individuando meccanismi atti a limitare od eliminare liste di attesa, ed i ricoveri ospedalieri sia in regime ordinario che di day hospital e day surgery;
- agevolino l'attività professionale a convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria dei propri dipendenti, medici, infermieri e tecnici sanitari, nel rispetto della vigente normativa sull'attività libero professionale dei dipendenti dal servizio sanitario nazionale, comunque secondo le previsioni della legge 740/70, della legge 296/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- assicurino l'accesso dei detenuti alle prestazioni ospedaliere ampliando la disponibilità di posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n. 187 legge 296/93, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dell'attesa e della durata dei ricoveri all'esterno, nonché i tempi di accesso ai servizi sanitari esterni.
Il Ministero della Giustizia ad operare affinché:
- l'attività sanitaria propria dell'Amministrazione e quella specialistica attivata negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione si uniformino nelle metodologie operative e nei protocolli diagnostici e terapeutici alla normativa nazionale e regionale orientandosi anch'essa ad individuare sistemi in grado di assicurare Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A. - D.P.C.M. 29 novembre 2001) in particolare per quanto riguarda la gestione sanitaria ed il trattamento medico delle patologie acute e croniche di più frequente riscontro in ambiente penitenziario;
- le modalità prescrittive e di utilizzo dei farmaci dispensati ai detenuti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, siano rigorosamente aderenti alla vigente normativa del S.S.N.;
- sia applicata all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni la normativa regionale in materia sanitaria, in quanto concretamente applicabile e coerentemente con le disposizioni adottate sull'argomento dall'Amministrazione Penitenziaria.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a realizzare un'attenta ed efficace educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori nonché nei confronti degli operatori dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali.
Trattamento tossico e alcool dipendenti
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Soggetti detenuti negli istituti
La Regione Puglia, a seguito del passaggio funzionale delle competenze in merito al trattamento della tossico ed alcooldipendenza dal Ministero della Giustizia ai propri Dipartimenti A.U.S.L. delle Dipendenze, come da D.Lgs. 230/99 e dalla legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006, si impegna ad emanare le più opportune disposizioni alle A.U.S.L., affinché queste, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti e alcool-dipendenti inseriscano a pieno titolo i soggetti predetti presenti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità Ministeriali, compresi i soggetti affetti da H.I.V. e A.I.D.S., detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale, o altre misure previste dal Codice di Procedura Penale a carico di imputati minorenni.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia concordano di definire protocolli operativi unici per tutta la Regione, circa le modalità di collaborazione tra gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, le Comunità Ministeriali, gli Enti Ausiliari ed i competenti SERT.
Tramite tali protocolli operativi saranno assicurati per i soggetti tossicodipendenti ed alcool-dipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva e fermo e/o arresto in CPA, nonché collocati nelle Comunità ministeriali per minorenni, interventi terapeutici tempestivi, subito dopo l'ingresso nella struttura, compatibilmente con le esigenze cautelari.
Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, in relazione alla predisposizione di un programma terapeutico che assicuri la continuità terapeutica nel caso in cui il detenuto proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico e prosegua comunque dopo l'uscita dal carcere, dal CPA e dalle Comunità ministeriali per minorenni.
A tal fine i SERT competenti per istituti per adulti e per minorenni, e per i CPA, si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico.
Le AUSL si impegnano a verificare l'adeguatezza del servizio prestato dal SerT anche a seguito dell'assorbimento del personale già convenzionato con l'Amministrazione Penitenziaria.
Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive. La Regione Puglia si impegna altresì a predisporre programmi che garantiscano la salute dei tossico - alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali.
La Regione Puglia si impegna, come già avviene per i soggetti adulti sottoposti a provvedimenti penali, a farsi carico delle spese di mantenimento dei minori inseriti dal Centro per la Giustizia Minorile nelle Comunità Terapeutiche locali, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001.
Le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei CPA e delle Comunità Ministeriali e convenzionate da parte loro si impegnano ad assicurare adeguati spazi strutturali,temporali e funzionali per lo svolgimento delle attività dei Sert. Le parti concordano, infine, sulla necessità di sostenere lo sviluppo organizzativo degli Istituti o sezioni d'Istituti a custodia attenuata presenti nella Regione, al loro funzionamento ed alle attività trattamentali e terapeutiche svolte all'interno di essi. -
Condannati in esecuzione penale esterna
Le parti convengono sull'importanza di riservare una particolare attenzione agli strumenti operativi ed all'attuazione dei programmi di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo indirizzati ai tossicodipendenti ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali soggetti, infatti, pur essendo presi in carico dai Ser.T competenti per territorio, presentano caratteristiche e problematiche di evidente specificità che richiedono ai servizi interessati modalità operative di tipo reticolare ancora più integrate di quelle normalmente adottate.
Per tale ragione il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a sollecitare le rispettive articolazioni territoriali - gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e le Aziende Sanitarie Locali - a sottoscrivere, non comportando alcun impegno di spesa aggiuntivo, e rendere al più presto efficaci la Convenzione ed il collegato protocollo operativo per la presa in carico, cura e riabilitazione dei tossico-alcooldipendenti in esecuzione penale alternativa alla detenzione, approvati dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali in materia di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e/o alcooldipendenti coinvolti nell'area penale in data 11 dicembre 1992, già adottati da alcune A.U.S.L. della Regione (Allegato 1)
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di riservare particolare cura alla presa in carico di condannati portatori di cosiddetta "doppia diagnosi", che investa la contemporanea competenza del Ser.T e del Dipartimento di Salute Mentale. In tali casi la presa in carico dovrà essere congiunta tra i Servizi interessati, sia per quanto riguarda l'articolazione e la realizzazione del programma terapeutico che per quanto riguarda la ricerca delle strutture comunitarie di accoglienza e/o ricovero.
Trattamento patologie infettive
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate con D.M. Sanità 15 dicembre 1990 approntando intese ed accordi tra il Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità Ministeriali, per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie.
Inoltre sarà curata con particolare attenzione la situazione sanitaria ed assistenziale dei condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis c. 2 del codice di procedura penale, per rendere fruibili i programmi di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
Trattamento del disagio psichico
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:
- garantire la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei detenuti e degli internati infermi e seminfermi di mente, assicurare la continuità dopo la dimissione dagli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dagli O.P.G., dai Centri di Prima Accoglienza e dalle Comunità Ministeriali e a predisporre uno schema tipo di convenzione tra i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia e i DSM, che tenga anche conto di quelli già esistenti;
- organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale, preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace;
- riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici dei soggetti in esecuzione penale, nonché dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale in vista di interventi mirati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze, coinvolgano segnatamente il contesto familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale di provenienza; consentano inoltre la registrazione dell'evoluzione dei processi allo scopo di un tempestivo adeguamento degli interventi;
- sviluppare progetti tra Uffici E.P.E. e DSM per l'emersione ed il trattamento socio-sanitario del disagio psichico di condannati in misura alternativa, anche non ancora diagnosticato, con particolare riguardo ai detenuti domiciliari, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di accesso alle cure ed alle strutture di integrazione sociale (anche a ciclo residenziale o semiresidenziale) esistenti sul territorio regionale.
Interventi Trattamentali
Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale negli Istituti penitenziari, negli U.E.P.E. e nei Servizi Minorili della Giustizia della Puglia rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati ed integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.
Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in stato di detenzione che nella comunità, nonché gli interventi a favore dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.
Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale e del recupero della devianza minorile, la Regione Puglia si impegna ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente, e in particolare per la creazione di condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.
Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici, attuati a mezzo di convenzioni tra le Direzioni degli Istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione penale Esterna, le Direzioni dei Servizi minorili, gli Enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale dei servizi sociali, e gli organismi del Terzo settore.
La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all'Amministrazione Penitenziaria ed all'Amministrazione della Giustizia minorile.
In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà avere valenza pluriennale, prevederà:
- la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
- l'individuazione degli idonei spazi attrezzati all'interno delle strutture minorili e per adulti e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;
- l'attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento congiunti tra operatori penitenziari, della Giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
- le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto in relazione agli obiettivi prefissati ed ai processi operativi attivati;
- la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche legate all'esecuzione delle pene detentive e alternative, al conseguente reinserimento sociale dei soggetti ad esse sottoposte e sulle problematiche del recupero ed il reinserimento dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
- le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.
I progetti relativi al trattamento potranno anche avere carattere sperimentale, al fine di procedere, d'intesa fra la parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono. Dalla valutazione dei progetti potranno derivare elementi utili per l'eventuale ridefinizione dell'organizzazione e della programmazione dei servizi e dei presidi degli Enti locali sedi di Istituti penitenziari e/o di servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.
Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, in regime intra ed extramurario, o alle misure penali previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni, resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti.
Concorrono alla realizzazione dei progetti per il trattamento delle persone ristrette negli Istituti penitenziari e per i soggetti minorenni a carico dei Servizi Minorili della Puglia o sottoposti a misure alternative o sostitutive sul territorio, le risorse finanziarie e i servizi a questo ordinati degli Assessorati: Solidarietà, Politiche della salute, Diritto allo studio, Lavoro, cooperazione e formazione professionale, Trasparenza e cittadinanza attiva.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia considerano l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro come parti integranti e centrali del trattamento penitenziario nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in forma alternativa alla detenzione che detentiva, nonché per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali.
Istruzione
La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 112/1998, degli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti e in applicazione delle Direttive per il Sistema di Istruzione, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 febbraio 2001, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto all'educazione ed all'istruzione per l'intero arco della vita.
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegna a:
- promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione dei minori e degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali Permanenti;
- agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione di corsi integrati di istruzione e formazione professionale, strutturati su base modulare e mirati ai bisogni del singolo utente, in accordo con le direttive europee sull'apprendimento permanente;
- stimolare, nell'ambito delle attività dei CTP, la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
- monitorare l'attività svolta nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Puglia da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
- sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
- promuovere in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Centro per la Giustizia Minorile, la formazione di formatori, tramite corsi di formazione congiunta per operatori delle diverse realtà istituzionali;
- realizzare conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività future;
- indicare le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
- favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le Direzioni di Istituti e servizi per adulti e per minori, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile, da un lato, ed i Centri Territoriali e le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, la loro continuità nel tempo e per quanto possibile, la riconferma, a richiesta dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;
- sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;
- incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
- definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria di facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché l'adozione di libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli multimediali attivabili per la FAD e l'auto-formazione assistita.
Il Ministero della Giustizia si impegna:
- a comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 230/00;
- ad adeguare, alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
- ad attuare negli Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna, che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza di corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. 230/00;
- a verificare la possibilità di individuare uno o più Istituti e servizi, nell'ambito regionale, da strutturare con funzione di poli orientativi, scolastici, universitari.
Formazione Professionale e Lavoro
Considerato che gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.
All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all'art. 25 bis della legge 354/75, introdotto dalla legge 296/93.
Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Puglia, per il tramite delle Province ai sensi della L.R. n. 15 del 2002 "Riforma della formazione professionale" nonché del protocollo d'Intesa tra Regione Puglia - Assessorato alla Formazione Professionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale di Bari e il Dipartimento della Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1895 del 10 dicembre 2004, si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli detentivi e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.
A tal fine, la Regione Puglia si impegna a mettere a disposizione i dati qualitativi e quantitativi relativi alla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, raccolti dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
Tale conoscenza sarà orientata a:
- attivare un servizio permanente di orientamento e consulenza a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative, nonché delle persone dimesse e dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, mediante l'apertura di "Sportelli Lavoro", gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell'ottica di quanto proposto nell'ambito del Progetto "Polaris" del Ministero della Giustizia;
- promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda di lavoro, al fine di assicurare al condannato in esecuzione penale interna ed esterna ed al dimesso una reale opportunità di inserimento lavorativo;
- favorire la partecipazione di detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 legge 354/75, a misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere o di persone dimesse a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.
Per garantire tali obiettivi, la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia:
- rendono disponibile ai detenuti, agli ammessi a misura alternativa e alle persone dimesse e ai minori sottoposti a provvedimenti penali l'intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;
- promuovono interventi di motivazione al lavoro, di orientamento e di sostegno all'integrazione a favore di soggetti adulti o minorenni detenuti, di persone in misura alternativa o di dimessi, come pure di minori sottoposti a misure cautelari, in messa alla prova o denunciati a piede libero;
- promuovono l'integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l'attivazione di moduli trasversali;
- al fine di attivare un servizio permanente di orientamento e tutoring a favore degli ammessi alle misure alternative, al lavoro all'esterno e alle persone dimesse, concordano, promuovono e realizzano un percorso di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Puglia, per operatori esterni, soprattutto dipendenti o soci di cooperative sociali e volontari, che, in stretta collaborazione con le Direzioni degli istituti penitenziari, degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e dei Servizi minorili, supportino concretamente le persone in fase di trattamento e reinserimento sociale.
Relativamente all'attività di avviamento al lavoro, la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia si impegnano a:
- attivare servizi, gestiti anche con Enti locali, patronati e privato sociale, di consulenza, motivazione e orientamento al lavoro, a favore di condannati e/o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria adulti e minori, cui possono accedere anche le imprese e la cooperazione sociale, per fornire informazioni su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
- coordinare ed incrementare le forme di incentivazione e mediazione occupazionale (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell'attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono soggetti in esecuzione penale esterna, detenuti ammessi al lavoro all'esterno e persone dimesse, come pure nei confronti di minori che transitano nell'area penale interna ed esterna;
- sostenere, coordinandosi con altri soggetti pubblici e privati, l'integrazione lavorativa di tali soggetti come una delle possibili forme di espressione della responsabilità sociale d'impresa, intesa come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001);
- promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello regionale;
- promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti; nonché di laboratori di formazione-lavoro per i minori;
- promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del POFSE 2007-2013, con specifico riferimento agli assi III- Inclusione sociale, nonché agli obiettivi occupabilità, in favore di inserimenti lavorativi di soggetti e gruppi svantaggiati, che dovranno cominciare antro al corrente annualmente, e nell'ambito di ogni altro Asse del POFSE che si renda accessibile.
Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione dei condannati e dei soggetti minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, l'Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso ai finanziamenti comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati, nel quadro della strategia della responsabilità sociale delle imprese, intesa come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001).
La Regione Puglia si impegna, inoltre, a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte condannati ammessi a misure alternative e/o provvedimenti e misure diverse da quella restrittive, detenuti, e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti locali.
Il Ministero della Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorisce la fruizione di misure alternative e l'ammissione al lavoro all'esterno di detenuti adulti e minori che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.
Il Ministero della Giustizia assicura, inoltre:
- gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro in ambito intramurario;
- l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring, alla formazione professionale, alle attività produttive;
- la stabilità per quanto possibile della popolazione penitenziaria adulta impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00, ferme restando le deroghe necessarie per il settore minorile, stante la specificità di tale utenza e dei relativi provvedimenti giudiziari.
Religione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia tutelano il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, nei CPA e nelle Comunità Ministeriali, anche mediante:
- la facilitazione all'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
- la facilitazione della professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente a cibo e preghiera;
- l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
- la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.
Attività culturali, ricreative e sportive
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della legge 354/75 e per quanto previsto dal D.P.R. 448/88, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.
Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale, per progetti specifici di intervento.
La Regione Puglia, nell'ambito della definizione del Programma triennale per le attività culturali, di cui alla L.R. 6/2004, promuoverà e sosterrà, anche attraverso i bandi previsti dall'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di Beni ed Attività Culturali per il territorio, progetti predisposti da Enti locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano le finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte dei soggetti adulti e minori ristretti negli Istituti Penali o nelle altre strutture della Giustizia Minorile, come pure inserirà le strutture penali tra i soggetti del territorio cui destinare le iniziative culturali annuali (stagioni teatrali, cine o video-forum, promozione lettura del libro, conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private, altro).
Rapporti con la famiglia
Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario ad integrazione degli interventi trattamentali.
A tal fine il Ministero della Giustizia, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie, in attuazione anche del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, favorirà l'assegnazione delle persone detenute pugliesi, adulti e minorenni, nell'ambito delle strutture della regione, tenendo conto pure della residenza del nucleo familiare, onde conservare o migliorare il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza; il Ministero, inoltre, si impegna ad agevolare, sempre per quanto possibile e se non sussistano indicazioni contrarie, il rientro delle stesse da strutture penitenziarie di altre regioni, nonché di quanti intendano stabilire la propria residenza nella Regione.
La Regione Puglia, d'intesa con le Direzioni delle singole strutture dei due Dipartimenti, si impegna a sensibilizzare gli Enti locali e a sostenere loro progetti, gestiti anche in collaborazione con organismi del Terzo settore, che abbiano i seguenti obiettivi:
- istituire appositi servizi di informazione ed ospitalità per familiari in visita a congiunti sottoposti a provvedimenti penali, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine agli istituti di pena che li ospitano;
- progettare, realizzare ed attrezzare all'interno degli Istituti gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 230/00, tenendo presenti in modo particolare le esigenze dei figli minori delle persone detenute.
Interventi specifici
Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcune fasce di soggetti, come stranieri, autori di reati sessuali, donne e minori nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.
Interventi in ottica di genere
La condizione delle donne adulte e minori detenute e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiede una particolare attenzione sia in riferimento a problemi legati alla specificità data dall'appartenenza di genere (quali ad esempio la maternità e cura del figlio in situazione di detenzione) sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia assicurano pari opportunità di trattamento alle donne detenute adulte e minorenni e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, garantendo:
- la consulenza materno - infantile e le iniziative realizzate dai consultori familiari delle Aziende sanitarie locali;
- la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi formativi;
- l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale a questo proposito;
- l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 o.p., nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno;
- la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della territorializzazione della pena, attraverso la previsione di un adeguato numero di sezioni detentive femminili e con la previsione di trasformazione in sezioni di reclusione dei due piani della sezione femminile della C.C. di Taranto.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia convengono sulla necessità di dare una risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della legge 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.
L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio-educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la generalità della popolazione, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni del Terzo settore.
Stranieri
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minorenni.
Le Parti:
- si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti i servizi interni offerti dall'Amministrazione penitenziaria, dall'Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione ed agli altri benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;
- concordano sull'opportunità di valorizzare e agevolare, anche attraverso appositi cofinanziamenti, i progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, quali ad esempio gli "Sportelli per stranieri", da creare nei singoli Istituti penitenziari o presso strutture esterne, che svolgano azioni di consulenza e informazione per i condannati adulti e minorenni in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.) per l'accesso alle misure alternative e al lavoro all'esterno, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private del territorio;
- si impegnano a progettare un percorso formativo, con attestato finale rilasciato dalla Regione Puglia, rivolto a persone di madre lingua, finalizzata alla creazione della figura di interprete/mediatore culturale nell'ambito della giustizia, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nel linguaggio settoriale giudiziario e nel quadro normativo riguardante il procedimento penale e l'Ordinamento penitenziario;
- si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere da detenuti stranieri. Il Ministero della Giustizia si impegna, dal canto suo, a promuovere la traduzione, la stampa e la diffusione nelle lingue sopra indicate di estratti significativi del codice penale, del codice di procedura penale, del D.Lgs. n. 286/98, del D.P.R. n. 309/90, del D.P.R 448/88, dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di Esecuzione e di ogni altra normativa vigente;
- per quanto concerne il diritto allo studio il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano - nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca - a renderlo effettivo, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP per minori e per adulti, con maggior presenza di detenuti stranieri; ciò al fine di rendere attuabile anche per l'utenza extracomunitaria il diritto alla "long-life learning" secondo gli orientamenti espressi dall'accordo sottoscritto in data 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti;
- Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.Lgs. 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto dell'acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro del Paese d'origine del condannato.
Sex-Offenders
Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri stati patologici, che comportano la necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non adeguatamente riconosciute e trattate durante la detenzione, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera personale che sociale (connessi all'elevato rischio di recidiva specifica). Pertanto, per tutelare il diritto alla salute di questi condannati e prevenire la commissione di nuovi e più gravi reati, è necessario avviare progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza, aumentata numericamente in modo rilevante negli ultimi anni.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la programmazione di iniziative comuni a livello di formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti territoriali e a livello di servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei soggetti interessati.
I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di riferimento tra quelli preposti al trattamento dei minori non solo autori ma anche vittime di reati sessuali.
Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per questa ultima tipologia di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche strutture di accoglienza mirate all'uopo.
Area penale minorile
La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse- dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona.
Le parti affermano che, specie per l'individuo in età evolutiva, sono necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Il D.P.R. 448/88 ed il D.Lgs. 272/89 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante,anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato.
L'utenza penale minorile della Regione Puglia si caratterizza per la consistenza numerica e per la gravità dei reati commessi, motivo di significativo allarme sociale, che richiede specifici impegni, al fine di attivare la collaborazione tra i servizi minorili e quelli degli Enti Locali, promuovendo, alla luce del D.P.R. 488/88, interventi che garantiscano il rispetto della personalità e delle esigenze rieducative del minore sottoposto a procedimento penale e la presa in carico congiunta.
Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile. La Regione Puglia si impegna a sostenere la previsione di specifiche risorse e interventi territoriali a favore del recupero della devianza minorile sul territorio nel rispetto delle priorità individuate dalla L.R. 19/06 per una maggiore sensibilizzazione degli Enti Locali alle specifiche problematiche minorili nella definizione dei piani di zona in materia di riassetto dei servizi socio-sanitari.
Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, associazioni artigiani, camere di commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori dell'area penale, con i seguenti obiettivi:
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali di Educazione Permanente;
- aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
- individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per le imprese secondo la legge 22 giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.
Inoltre, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale dell'attuale disponibilità di strutture residenziali giovanili - iscritte all'Albo Regionale e/o in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Bari - che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione ex art. 28 C.P.P.M., la Regione Puglia si impegna a destinare fondi annuali reperiti dal proprio bilancio regionale per:
- cofinanziare le rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro Giustizia Minorile su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle comunità insistenti sul territorio regionale, ciò in adempimento delle normative vigenti in materia minorile e per una maggiore qualificazione degli interventi sui bisogni dell'area specifica;
- promuovere anche l'organizzazione di comunità in gestione mista con il Dipartimento Giustizia Minorile, come previsto dall'art. 10 D.Lgs. 272/89; l'organizzazione e la gestione delle Comunità deve rispondere ai seguenti criteri:
-
- organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi;
- utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
- collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.
- attivare con il Centro Giustizia Minorile, gli enti locali e sub-regionali, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 272/89 programmi educativi di studio e formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le Istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.
- stimolare le strutture residenziali che accolgono minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, in particolare quelli in età adolescenziale, presenti nel territorio regionale, a rispondere anche alle esigenze di trattamento e di collocamento in comunità delle varie tipologie di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, individuando mirati standard quali-quantitativi per la relativa autorizzazione al funzionamento per detta attività specialistica, e stabilendo la quantificazione della relativa retta di mantenimento;
- organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area penale;
- promuovere ed istituire di intesa con il Centro Giustizia Minorile strutture di accoglienza per minori abusati e loro madri.
La Regione Puglia favorirà in tal senso un'azione di ulteriore qualificazione della rete, delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi, in particolare per i minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di tossicofilia. Nella fattispecie, le rette di mantenimento di detti minori sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, anche nel caso in cui detti minori, per carenze di strutture regionali, dovessero essere allocati in regioni diverse da quella pugliese.
Un ulteriore ambito di intervento è quello previsto dalla legge n. 66/96 e successive integrazioni, recante "norme contro la violenza sessuale", nella quale i minori rivestono il duplice ruolo di abusati e abusanti.
Pertanto, oltre a prevedere la predisposizione di progetti educativi mirati e integrati, formalizzati congiuntamente tra gli operatori della Giustizia Minorile e quelli degli EE.LL., la Regione Puglia si impegna a promuovere la formazione congiunta dei medesimi operatori che a vario titolo operano su tale delicata problematica.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a consolidare ed a sviluppare i servizi di mediazione penale minorile nei termini individuati nel protocollo stipulato la Regione Puglia ed il Centro della Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata con sede in Bari in data 5 ottobre 1998 istitutiva del servizio di mediazione familiare e penale minorile, si impegnano inoltre a sviluppare strategie di pratica e diffusione della cultura della mediazione penale nell'intero territorio regionale.
Esecuzione penale esterna
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia riconoscono, all'interno dell'unitarietà dell'esecuzione penale, la specifica valenza che l'ordinamento giuridico attribuisce alle misure alternative alla detenzione ai fini del reinserimento sociale dei condannati, sia in ambito nazionale (in particolare ai sensi degli artt. 47 e ss. legge 375/1975 e successive modifiche e integrazioni) che internazionale (con specifico riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n.(92)16 del 19 ottobre 1992 e n.(2000)22 del 29 novembre 2000).
Al riconoscimento di tale peculiare rilievo concorre il notevole incremento di misure alternative alla detenzione eseguite negli ultimi anni e dell'elevato numero di persone che scontano la pena all'esterno degli istituti penitenziari in Puglia (la media giornaliera si colloca ormai intorno alle 2.500 misure non detentive in esecuzione penale esterna).
Le parti concordano che, in assenza di tale elettiva cura rivolta alle persone in esecuzione penale esterna, si correrebbe il rischio di escludere siffatti soggetti dagli interventi indirizzati soltanto a coloro che si trovano, o nel corso della pena in espiazione si sono trovati, in stato di detenzione in un istituto di pena; ed infatti i dati statistici evidenziano che l'area dell'Esecuzione Penale Esterna ha una connotazione sua propria, in buona parte indipendente dall'area della detenzione negli istituti, poiché la maggior parte degli ammessi all'esecuzione penale esterna (pari al 60-70%) iniziano a scontare la pena direttamente dalla libertà senza passare attraverso gli istituti penitenziari e quindi non possono usufruire delle iniziative che il presente Protocollo d'intesa stabilisce in favore dei ristretti.
Pertanto, la Regione Puglia si impegna a dedicare attenzione al tema del trattamento e dell'inclusione sociale di persone in esecuzione penale esterna nelle proprie attività di pianificazione e programmazione (fra cui in primo luogo il Programma Operativo Regionale) delle politiche attive del lavoro, delle politiche sociali e sanitarie (Piano Regionale delle Politiche Sociali), delle politiche abitative, per dare impulso a politiche mirate a promuovere la dignità ed il benessere dei condannati in esecuzione penale esterna e delle loro famiglie, superando la settorialità e la separatezza degli interventi attraverso gli strumenti programmatori previsti dall'ordinamento nazionale e regionale, con particolare riferimento alle politiche sociali.
Inoltre, nella definizione degli strumenti operativi di attuazione dei predetti programmi e piani (quali i complementi di programmazione e gli atti di indirizzo), la Regione terrà conto delle specifiche competenze demandate dall'ordinamento giuridico agli Uffici E.P.E. in ambito regionale e provinciale. A questo proposito, con espresso riferimento alle politiche sociali, la Regione Puglia si impegna ad individuare, di concerto con il Ministero, indirizzi operativi che prevedano la partecipazione degli Uffici E.P.E. alle sedi di raccordo e concertazione in ambito regionale ed alla programmazione locale integrata, così come definite in particolare dalla legge n. 328/2000, dalla legge Regione Puglia n. 19/2006 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2007.
Parimenti il Ministero della Giustizia si impegna ad assicurare la presenza dell'Ufficio dell'E.P.E. presso il Provveditorato Regionale e degli Uffici E.P.E. territoriali, ai tavoli di concertazione e di elaborazione delle politiche di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti in condizione di svantaggio, al fine di:
- fornire i dati statistici e conoscitivi sulle caratteristiche quantitative e qualitative del fenomeno dell'esecuzione penale esterna del territorio interessato;
- contribuire alla stesura dei progetti ed alla realizzazione delle iniziative, anche di tipo integrato, per l'inclusione dei soggetti in misura alternativa;
- agire in qualità di partner operativo per svolgere azioni sia di sostegno ed accompagnamento dei soggetti in misura alternativa inseriti nei progetti che di consulenza ed affiancamento degli altri partner di progetto.
Di conseguenza, fermo restando quanto già previsto nel presente Protocollo in materia di istruzione, formazione professionale e inserimenti lavorativi dei condannati, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, ciascuno per quanto di competenza, in materia di esecuzione penale esterna si impegnano a:
- offrire alle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione sostegno nell'affrontare le quotidiane difficoltà connesse al loro reinserimento sociale e nel portare a termine il proprio percorso trattamentale, nella consapevolezza condivisa dei benefici che tale azione assicura, non solo ai singoli sottoposti alla pena alternativa, ma anche alla collettività in termini di rafforzamento della sicurezza delle comunità che uno stabile reinserimento reca;
- rimuovere le condizioni che di fatto limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio promuovendo ed organizzando centri di accoglienza per persone ammesse alle misure alternative o agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario prive di validi riferimenti esterni, sia familiari che ambientali;
- strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, in particolare attraverso la costruzione di partnership e progetti in collaborazione con tutte le risorse del territorio, pubbliche e private, profit e non profit;
- promuovere, in collaborazione con gli Enti locali ed il Terzo settore, progetti individualizzati di attività di utilità sociale svolta da soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore della comunità di appartenenza, in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa);
- progettare ed attuare programmi di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle misure alternative alla detenzione ed ai bisogni dei soggetti in esecuzione penale esterna.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, inoltre, nella consapevolezza che gli ostacoli all'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono a volte presenti nelle stesse comunità di appartenenza, concordano nel ritenere di rilevante importanza la presenza e l'impegno delle associazioni del Volontariato e del privato sociale nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.
Le parti si impegnano, pertanto, a promuovere e sostenere ogni azione finalizzata a costruire, nel territorio e nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, rapporti durevoli di collaborazione diretta del Volontariato, del Servizio Civile e degli organismi del Terzo settore con gli Uffici E.P.E. per occuparsi dei bisogni dei soggetti ammessi alle misure alternative, offrire loro servizi di informazione e orientamento, realizzare opportunità di espletamento di attività socialmente utili.
Infine, riconoscendo la valenza di garanzia per la sicurezza sociale delle competenze in materia di esecuzione penale esterna degli Uffici E.P.E., le parti si impegnano ad individuare e promuovere forme nuove per la costruzione di partnership con tutte le risorse del territorio, comprese quelle del Terzo settore, e di collaborazione sinergica con le altre agenzie che operano sui temi del contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva.
Rapporti con la comunità esterna
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia affermano e riconoscono la corresponsabilità rieducativa della comunità nei confronti dei condannati e pertanto considerano come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna, sia nella sua espressione di solidarietà spontanea (volontariato) che nelle sue forme di rappresentanza politica ed amministrativa (Enti locali).
Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994, il Protocollo d'intesa sottoscritto l'8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, e da ultimo il protocollo d'intesa tra il D.A.P. - Direzione generale Esecuzione Penale Esterna e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia firmato il 28 luglio 2003, si riconosce, in particolare, l'importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale sia esso adulto che minorile.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo settore può realizzare tra le strutture e i servizi del Ministero della Giustizia, i servizi territoriali, le risorse comunitarie.
Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo settore, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano:
- a promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei servizi della Giustizia o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione diretta a coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche di cui sono portatrici tanto le persone recluse negli Istituti penitenziari per adulti e minorenni, quanto quelle che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione, anche tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena, gli Uffici di esecuzione penale esterna e le altre strutture e/o servizi della Giustizia minorile, progettati anche in partnership con organismi del Terzo settore;
-
a monitorare ed a stimolare l'attuazione a livello locale delle intese stipulate dal Ministero della Giustizia con Associazioni ed Enti di carattere nazionale.
In particolare si impegnano a sostenere le iniziative finalizzate all'attuazione dei protocolli già sottoscritti dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria in ambito regionale (il 20 novembre 2004 con la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, il 10 marzo 2005 con L'U.N.I.T.A.L.S.I. ed il 6 giugno 2005 con l'Unione Italiana dei Ciechi), nonché all'attuazione di ogni altra intesa ed iniziativa che in tal senso dovesse essere in futuro intrapresa tra il Ministero e gli organismi del Terzo settore per promuovere l'inclusione sociale dei condannati in esecuzione penale esterna.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per la sua parte di competenza, promuoveranno, inoltre, opportune iniziative in vista del massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della presente intesa, favorendo e sostenendo:
- la nascita e lo sviluppo di Comitati o Consulte locali, quale ambito privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta ed in esecuzione penale esterna, adulta e minorenne; tali organismi vedranno la rappresentanza e la partecipazione di personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, delle Amministrazioni locali, del Terzo settore e delle realtà sociali ed economiche del territorio che abbiano un concreto interesse al perseguimento delle finalità rieducative della pena;
- la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda; gli aspetti di loro competenza e in particolare le politiche di inclusione sociale rivolte ai minori ed agli adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le forme di integrazione fra il servizio sociale territoriale e quello della Giustizia, anche attraverso l'apertura di sportelli territoriali degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio.
Attività di mediazione penale e giustizia riparativa
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, recependo la Raccomandazione n. (99)19, del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna aprile 2000 e aprile 2002, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di composizione dei conflitti, s'impegnano a promuovere, ciascuno per quanto di competenza e nell'assoluto rispetto della volontà e del reale bisogno di mediazione delle vittime, la crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato, in collaborazione con gli Enti Locali, la Magistratura minorile e di sorveglianza, i Giudici di Pace, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, gli Uffici di Servizio Sociale per i minori.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia concordano, altresì, sulla necessità di porre attenzione alle problematiche delle vittime del reato e pertanto si impegnano a favorire, in accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti.
Inoltre, al fine di contribuire alla effettiva attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, si impegna a sostenere progetti che, con il coinvolgimento attivo del Terzo settore, siano indirizzati a realizzare programmi di partecipazione, da parte del condannato, alle attività non retribuite svolte degli organismi del privato sociale a beneficio della collettività, nella convinzione che tale partecipazione costituisca non solo una riparazione del danno procurato alla società, ma che possa soprattutto aiutare il reo a rielaborare in senso critico la sua condotta antigiuridica e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restituiva.
Edilizia Penitenziaria
Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose anche agli operatori penitenziari, le parti si impegnano nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Puglia, a concordare la programmazione di nuove strutture penitenziarie sulla base dei criteri di territorializzazione e diversificazione della pena. Il Ministro della Giustizia chiederà sui nuovi progetti di edilizia penitenziaria e sulla distribuzione delle diverse tipologie di istituti e servizi, il parere della Regione, che sarà espresso in accordo con gli Enti Locali.
Il Ministero della Giustizia assicurerà in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Puglia anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione.
La Regione Puglia si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ospitate le strutture penitenziarie e di accoglienza per adulti e per minori, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolar lo svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori.
Nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, considerando il costante aumento dei soggetti in misura alternativa, la Regione si impegna a sensibilizzare gli Enti locali affinché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per gli uffici deputati alla gestione delle misure alternative (UEPE), sia per quanto concerne le sedi degli Uffici attualmente esistenti che una loro futura articolazione territoriale.
Anche le strutture minorili della Puglia necessitano di interventi di edilizia considerata la loro attuale carenza strutturale.
Formazione congiunta degli operatori
Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo e finalizzate a migliorare la qualità dei servizi prestati e l'integrazione tra operatori, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali il 10 marzo 1994 e con riferimento al Piano annuale della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni.
A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del Terzo settore che prestino la loro opera nei settori già indicati.
La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da rappresentanti del Terzo settore, che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:
- delle esigenze formative, informative e professionali del personale appartenente alle diverse professionalità e degli operatori del volontariato e del Terzo settore;
- dell'evoluzione del fenomeno relativo al settore dell'esecuzione delle pene, con riferimento alle caratteristiche quantitative e qualitative delle diverse tipologie di soggetti, oltre che alle peculiarità socio-culturali del territorio.
Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.
Promozione del benessere del personale
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza del ruolo di tutti gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile ai fini del trattamento dei condannati e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta), analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.
Scambi informativi
Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Puglia di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire con cadenza almeno annuale i dati aggiornati relativi a:
- numero dei ristretti presenti negli Istituti di pena per adulti e per minori della regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità, nonché per regione di residenza (per gli italiani);
- numero complessivo di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli Istituti per adulti e per minori della Regione;
- numero complessivo dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia in regime detentivo che in esecuzione penale esterna, frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione della Regione;
- numero complessivo dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio negli istituti della Regione;
- numero complessivo dei tossicodipendenti presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna nella Regione;
- numero complessivo degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47 quater O.P. nella Regione;
- dati relativi alla concessione di misure alternative da parte dei Tribunale di Sorveglianza adulti e minori della Puglia, suddivisi per tipologia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
- numero di tossicodipendenti ammessi a misura alternativa alla detenzione, suddivisi per provincia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
- numero di revoche delle misure alternative, suddivise per provincia, tipologia e motivi di revoca;
- numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura, per Provincia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
- numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile.
La Regione Puglia, attraverso gli organismi competenti, si impegna ad attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo settore, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.
La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento della Commissione Regionale sull'esecuzione penale interna ed esterna di cui all'art. 13, per la razionale ed utile programmazione di interventi di inclusione sociale e di prevenzione e contrasto della devianza e della recidiva.
Disposizioni operative per l'applicazione e la verifica del protocollo
Al fine di rendere concretamente operativa la presente intesa, le parti convengono di ricostituire la Commissione regionale per la lotta alla devianza ed alla criminalità, alla quale affidare il coordinamento, la programmazione, l'integrazione e la verifica degli interventi attuativi degli impegni assunti con la presente intesa.
Di tale organismo dovranno far parte, almeno, quali membri effettivi:
- per la Regione Puglia: il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che convoca e presiede la Commissione;
- per il Ministero della Giustizia: il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e/o un suo delegato; il Direttore del Centro di Giustizia minorile e/o un suo delegato;
- per gli Enti Locali: il presidente del Consiglio regionale delle autonomie locali e/o un suo delegato;
- per il Terzo settore: il presidente e/o un suo delegato del Forum regionale del terzo settore e il presidente della Conferenza regionale Volontariato Giustizia e/o un suo delegato.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Settore Solidarietà della Regione.
Le funzioni della Commissione regionale, in relazione alla presente intesa, sono quelle di:
- promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli operativi e l'adeguamento dei protocolli già in essere in materia di formazione ed orientamento professionale per persone soggette a misure privative o limitative della libertà personale e di sanità penitenziaria;
- definire, promuovere, attivare progetti per gli interventi su specifiche aree come previsto dal presente atto;
- procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
- redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti, integrato da osservazioni e proposte relative ad eventuali modifiche del presente Protocollo. La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al sig. Ministro della Giustizia, al sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al sig. Capo Dipartimento Giustizia Minorile e al sig. Presidente della Regione Puglia per le opportune valutazioni
La Commissione regionale, nell'ambito delle aree d'intervento oggetto dell'intesa, individuerà inoltre i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro integrati con funzioni specifiche.
Per l'elaborazione delle ipotesi di lavoro e dei progetti specifici, la Commissione si avvale della consulenza di due Commissioni tecniche:
- la Commissione tecnica per l'area dell'esecuzione penale degli adulti;
- la Commissione tecnica per l'area dei minori imputati di reato o in esecuzione penale.
La composizione delle commissioni tecniche sopra indicate è stabilita dalla Commissione; ne fanno, comunque, parte un rappresentante per ciascun assessorato interessato, un rappresentante del Terzo settore ed un rappresentante della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, un direttore di Istituto, un direttore di U.E.P.E., per la commissione area adulti e un direttore di Istituto penale per minorenni e un direttore di U.S.S.M. per l'area minori.
Le parti s'impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione, emanando direttive generali per la sua realizzazione;
Il Ministero della Giustizia nella persona del sig. Sottosegretario di Stato alla Giustizia, prof. Luigi Manconi, la Regione Puglia, nella persona del suo Presidente On. Nicola Vendola, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.
Il presente atto è firmato in doppio originale.
Bari, 20 febbraio 2008
Per la Regione Puglia
Il Presidente
On. Nicola Vendola
Per il Ministero della Giustizia
Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Luigi Manconi