Allegato al protocollo d'intesa tra la regione Puglia e il ministero della Giustizia
September 27, 2007
Allegato al Protocollo d'intesa "Per l'individuazione di soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate all'innovazione digitale degli uffici giudiziari della Regione Puglia"
Comitato guida - CG
- Il CG è costituito da due membri del Ministero della Giustizia, quali il direttore della DGSIA (o un magistrato responsabile dell'area penale o civile DGSIA) e il Dirigente Cisia competente per la Regione Puglia, e da due membri della Regione Puglia;
-
Il CG indirizza e governa le attività e, in particolare:
- nomina i membri del CO;
- effettua il monitoraggio del progetto nelle sue singole fasi;
- stabilisce eventuali azioni correttive;
- accorda le eventuali ripianificazioni delle attività, proposte dal CO, e approva formalmente il piano delle attività, a seguito delle ripianificazioni stesse;
- si riunisce di norma con frequenza mensile o a fronte di esigenze specifiche presenti nel piano delle attività e approva il documento di stato avanzamento lavori;
- approva i documenti previsti quali risultati di fase del progetto.
- La partecipazione al CG è a titolo non oneroso.
PROTOCOLLO DI INTESA
Convenzione per la condivisione delle informazioni relative ai beni confiscati alle organizzazioni criminali, attraverso l'accesso alla Banca Dati centrale dei beni confiscati.
Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, C.F. n. 80184430587, all'uopo rappresentato dal Sottosegretario Albero Maritati
La Regione Puglia, C.F. n. 80017210727, di seguito denominata Utente, all'uopo rappresentata dal Presidente Nicola Vendola
- Che la lett. b) del comma 2 dell'art. 2 undecies, legge n. 575/1965, come modificato dall'art. 1, commi 201 e 202, legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", prevede che i beni immobili confiscati possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.
- Che la legge 7 marzo 1996, n. 109 ha introdotto, tra l'altro, l'art. 2 duodecies della legge 575 del 1965 il quale, al comma 4, prevede che possano essere adottate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati.
- Che il decreto è stato poi emanato con decreto 24 febbraio 1997 n. 73 "Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati", il quale all'art. 6, comma 1, regola, per le Amministrazioni dello Stato interessate alle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento, l'accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.
- Che l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente.
- Che l'art. 58, comma 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato e che le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
- Che l'art. 60, comma 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce cosa si intenda per dati di interesse nazionale e quali amministrazioni possano utilizzarli.
- Che la legge regionale n. 23 del 12 dicembre 2003 istituisce un fondo per favorire gli interventi nei Comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati.
Ritenuto che, al fine dello snellimento delle procedure per l'attuazione dei piani regionali tesi al riutilizzo degli immobili e per la programmazione degli interventi da parte della Regione Puglia, è necessario mettere a disposizione della Regione le informazioni che il Ministero della Giustizia gestisce con la Banca Dati Centrale (SIPPI) in virtù delle norme richiamate.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Oggetto
La Regione Puglia (di seguito denominata Utente) è abilitata ad accedere al servizio di consultazione telematica della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti la loro consistenza e lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca.
Importi dovuti
L'attivazione del servizio è gratuita.
Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali
L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.
Gestione dei sistemi informativi
La Direzione Generale della Giustizia Penale ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo al Ministero della Giustizia. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sulla Direzione Generale della Giustizia Penale per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'Utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, la Direzione Generale della Giustizia Penale si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente, fatte salve le opportune fasi di pura consultazione.
Risoluzione della convenzione
La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione ed in particolare l'inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3 comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabilitazione dell'accesso al servizio. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.
Durata
Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.
Clausola compromissoria
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della Convenzione.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del Progetto sarà devoluta a un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, deciderà con procedimento rituale secondo equità.
In ogni altro caso, il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra Direzione Generale della Giustizia Penale e l'Utente direttamente o indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati resi accessibili dalla Direzione Generale della Giustizia Penale, formano oggetto di trattamento da parte della Regione nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte della Regione è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Direzione Generale della Giustizia Penale connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Bari, 27 settembre 2007