Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza di VENEZIA e Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia E Trentino Alto Adige/Südtirol - 6 marzo 2019
March 6, 2019
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA, IL TRENTINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
PROTOCOLLO OPERATIVO
TRA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
E
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
e
il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol
al fine di garantire, con le modalità più efficaci, il diritto dei condannati all’accesso alle misure alternative alla detenzione;
ritenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;
considerando opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
- il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’UEPE almeno 6 mesi prima della data prevista per l’udienza;
- l’UEPE si impegna ad inviare la relazione al Tribunale di Sorveglianza almeno 7 giorni prima dell’udienza, esclusivamente per posta certificata;
- il Tribunale di Sorveglianza non chiederà all’UEPE di svolgere l’inchiesta sociofamiliare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguardi persona condannata a pena inferiore a 6 mesi, fatta salva diversa valutazione del Tribunale per situazioni meritevoli di particolare approfondimento;
- per condanne dai 6 ai 18 mesi la relazione dell’Uepe, svolta sulla base anche di un solo colloquio, sarà centrata, di regola, sulla condizione attuale e sulle prospettive di reinserimento del soggetto utili per la valutazione della richiesta presentata dal libero sospeso, salvo casi particolari, meritevoli di maggiore approfondimento;
- per condanne superiori ai 18 mesi l’indagine socio-familiare e la relativa relazione saranno centrate sulla condizione attuale e le prospettive di reinserimento, con particolare riferimento all’atteggiamento nei confronti del reato, ai fattori di rischio di recidiva, agli impegni della persona condannata, all'attività riparativa, ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali.
- le richieste di indagine socio-familiare da parte del Tribunale di Sorveglianza - quanto al procedimento previsto dall’art. 678, comma 1 ter del codice di procedura penale - saranno corredate da: istanza del condannato, eventuali recapiti telefonici sia dell’interessato sia del difensore, il domicilio aggiornato del richiedente, copia della sentenza, copia dell’ordine di esecuzione, il certificato dei carichi pendenti qualora possibile, documentazione lavorativa e/o di attività di volontariato, certificazione sanitaria (programma SERD, DSM): in tal caso l’UEPE si impegna ad espletare l’indagine entro 3 mesi dalla richiesta;
- per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 e con programma terapeutico in comunità già in atto, non verranno richieste all’UEPE le indagini sociofamiliari, fatta salva diversa valutazione del tribunale per situazioni meritevoli di particolare approfondimento;
- per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 e con programma terapeutico in comunità non ancora avviato, considerato che risulta determinante il contributo del SERD, l’UEPE procederà alla relazione con le modalità delineate al punto 4;
-
nel programma di trattamento verranno indicate le necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, familiari), accertate durante la fase d’indagine socio-familiare di cui il Tribunale di Sorveglianza terrà conto nella formulazione delle prescrizioni, al fine di contenere la presentazione di istanze di modifica subito dopo la firma dell’affidamento;
Il programma di trattamento potrà contenere, altresì, indicazioni relative a impegni del condannato finalizzati al reinserimento dello stesso; - le ordinanze di concessione dell’affidamento al servizio sociale conterranno la prescrizione di presentarsi presso l’UEPE entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza per la sottoscrizione e l’accettazione delle prescrizioni, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico dell’ufficio;
- in caso di modifica del domicilio indicato all’inizio del procedimento e specificato nell’ordinanza di concessione dell’affidamento, verrà acquisita la dichiarazione dell’interessato e trasmessa al Tribunale di Sorveglianza, prima della sottoscrizione del verbale di affidamento, affinché autorizzi l’esecuzione della misura presso il nuovo domicilio;
- si conviene che nei casi di detenzione domiciliare concessa ai sensi della L. 199/2010 e successive modifiche, le relazioni trimestrali e quella conclusiva al termine della pena saranno inviate dall’UEPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare;
- il direttore dell’UEPE, nei casi previsti dall’art. 47, comma 8 o.p autorizzerà la deroga temporanea delle prescrizioni entro il limite temporale di 10 giorni per esigenze improvvise ed urgenti dando immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e alle FF.OO;
- nell’affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l’invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell’affidato avranno validità di aggiornamento;
- le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno presentate dall’UEPE con almeno 10 giorni di anticipo, conterranno il parere rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull’esecuzione della misura;
- qualora nel corso dell’affidamento in prova, per informativa dell’organo di P.S. o per altre informazioni rilevanti acquisite, il magistrato di sorveglianza ritenga di acquisire l’informativa dell’UEPE, la richiesta conterrà l’indicazione degli aspetti inerenti la competenza specifica dell’UEPE, sui quali indirizzare l’approfondimento;
- le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, potranno essere trasmesse dall’interessato direttamente o tramite le FF.OO. All’UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il magistrato di sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione;
- Nelle prescrizioni della detenzione domiciliare, saranno previamente autorizzate, anche fuori dagli orari consentiti e previo avviso alle FF.OO., con successiva attestazione di presenza, le uscite per motivi di salute e colloqui con l’UEPE;
- si conviene che per la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata ai detenuti domiciliari non venga richiesta all’UEPE la relazione comportamentale sull’andamento della misura, essendo il controllo della stessa affidato alle FF.OO;
- l’ufficio di sorveglianza inoltrerà le richieste di indagine per l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, corredandole della relativa documentazione giuridica (sentenza, ordinanza, etc.); processuale (sentenza/ordinanza applicazione provvisoria misura di sicurezza). Tali richieste saranno trasmesse all’UEPE almeno sei mesi prima dell’udienza di riesame;
- si conviene che l’UEPE non sarà coinvolto nella gestione della libertà vigilata e della libertà controllata, salvo nei casi che richiedano interventi specifici;
- la prescrizione di “contattare l’UEPE” nei provvedimenti di concessione dei permessi premio sarà eventualmente inserita solo per permessi premio di durata superiore ai 10 giorni o qualora il magistrato di sorveglianza lo ritenga necessario, in relazione a particolari esigenze trattamentali
Il presente protocollo ha la durata di un anno.
Gli uffici coinvolti sono UIEPE Venezia, sede distaccata di Treviso, UDEPE Verona, sede distaccata di Vicenza, ULEPE Padova e Rovigo.
Gli Uffici si impegnano ad effettuare incontri periodici, nel corso dell’anno, al fine di ottimizzare la collaborazione, nonché a valutare eventuali modifiche da proporre all’atto del rinnovo.
Venezia, 6 marzo 2019
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Dott. Giovanni Maria Pavarin
Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia
Dott.ssa Antonella Reale