Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Fondazione Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo - 14 settembre 2026

September 14, 2026

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO

PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

E

FONDAZIONE MAXXI

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di seguito “DGMC”) - Codice Fiscale 97113870584, con sede in Roma, Via Damiano Chiesa n. 24, legalmente rappresentato dal Dott. Antonio Sangermano, nella sua qualità di Capo Dipartimento;

E

La Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito la “Fondazione”) – Codice Fiscale 10587971002, con sede in Via Guido Reni 4A-8, 00196 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Paola Macchi, giusta procura notarile rep. 25.559, racc. 13.747 del 22/07/2026, conferita in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 4/2026.

di seguito, congiuntamente, le “Parti” e singolarmente, la “Parte”.

PREMESSO CHE

  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità costituisce un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia cui sono attribuite le funzioni in materia di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile e di comunità, assicurando la tutela dei diritti dei minorenni e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e promuovendone i percorsi educativi, di responsabilizzazione, inclusione sociale e reinserimento nella comunità.
  • Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il DGMC:
    • promuove programmi educativi, formativi, culturali, lavorativi, sportivi e ricreativi, anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti territoriali, istituzioni culturali, università, fondazioni, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici e privati, favorendo la costruzione di reti territoriali finalizzate ad ampliare le opportunità di crescita personale e di inclusione sociale dei minorenni e dei giovani adulti;
    • riconosce nella cultura, nell'arte e nella creatività strumenti privilegiati per promuovere lo sviluppo delle capacità espressive, relazionali e progettuali dei giovani, favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità e sostenere percorsi educativi orientati alla responsabilizzazione, all'autonomia e alla piena valorizzazione della persona;
    • per il tramite della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, promuove il costante sviluppo degli interventi educativi, trattamentali e riparativi e sostiene la collaborazione con le istituzioni, il mondo della cultura, dell'istruzione, della formazione e del Terzo settore, al fine di ampliare e qualificare le opportunità educative, formative e culturali offerte ai minorenni e ai giovani adulti dell'area penale.
  • La Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo è una fondazione di diritto privato istituita dal Ministero della Cultura che gestisce il MAXXI, museo nazionale dedicato alla promozione, alla valorizzazione e alla diffusione dell'arte, dell'architettura e della creatività contemporanee.
  • Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione:
    • promuove attività di ricerca, produzione culturale, formazione, sperimentazione, divulgazione e valorizzazione dei linguaggi artistici contemporanei, favorendo il dialogo interdisciplinare, l'innovazione culturale e la partecipazione della collettività;
    • riconosce nell'arte contemporanea uno strumento privilegiato di conoscenza, espressione, inclusione, partecipazione e crescita personale, capace di favorire il dialogo tra persone e comunità, valorizzare le diversità, sviluppare il pensiero critico e contribuire alla costruzione di una cittadinanza consapevole;
    • realizza mostre, laboratori, percorsi educativi, attività formative, progetti di ricerca e iniziative culturali rivolti a pubblici diversificati, anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche, università, enti del Terzo settore, fondazioni e altri soggetti impegnati nella promozione dello sviluppo culturale e sociale;
    • mette le proprie competenze artistiche, culturali e progettuali al servizio di iniziative rivolte a promuovere l'accesso alla cultura, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone, con particolare attenzione ai contesti educativi e alle situazioni di maggiore vulnerabilità.
  • Le Parti riconoscono che la collaborazione tra il sistema della giustizia minorile e le istituzioni culturali rappresenta uno strumento di interesse generale per ampliare le opportunità educative offerte ai minorenni e ai giovani adulti, favorire l'accesso alla cultura quale diritto della persona e valorizzare la creatività quale leva di crescita individuale, partecipazione attiva e inclusione sociale.
  • Le Parti riconoscono, altresì, che la promozione della cultura e della creatività costituisce un investimento strategico per lo sviluppo della persona e della collettività e che la collaborazione tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Fondazione MAXXI è finalizzata a sviluppare modelli innovativi di intervento educativo fondati sull'incontro tra il patrimonio culturale contemporaneo e i percorsi di crescita dei minorenni e dei giovani adulti in carico ai Servizi della giustizia minorile.
  • In tale prospettiva, le Parti intendono avviare una prima sperimentazione presso l'Istituto Penale per i Minorenni dell'Aquila, attraverso la realizzazione di un laboratorio di fotografia contemporanea, quale esperienza pilota finalizzata a verificare l'efficacia di modelli educativi fondati sull'arte e sulla creatività e a valutarne l'eventuale estensione ad altri Servizi della giustizia minorile.

 

VISTI

  • l’art. 27 della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  • il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88, che riconoscono entrambi quale fondamento del trattamento l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;
  • la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
  • la Legge 354/75 recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
  • il D.P.R. 230/2000 recante “Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  • il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
  • il D.M. del 27 luglio 2023 “Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”;
  • la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché' per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
  • la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 c. 4 in cui si “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”;
  • il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi.
  • il documento “Linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale” approvate il 10 marzo 1994 della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il volontariato, che evidenzia l'importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale e nell'ambito degli interventi finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti entrati nel circuito penale;
  • la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
  • le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
  • la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.

CONSIDERATO CHE

  • il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Fondazione MAXXI condividono l'interesse a promuovere iniziative volte a favorire, attraverso la cultura e l'arte contemporanea, la crescita personale, la partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze espressive e relazionali dei minorenni e dei giovani adulti in carico ai Servizi della giustizia minorile;
  • le Parti riconoscono che l'accesso alla cultura e la partecipazione ai processi creativi rappresentano strumenti di particolare valore educativo, idonei a sostenere i percorsi di responsabilizzazione, inclusione sociale e reinserimento promossi dall'ordinamento minorile;
  • le Parti intendono sviluppare una collaborazione stabile finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di iniziative culturali e formative, valorizzando le rispettive competenze istituzionali e promuovendo modelli innovativi di intervento educativo;
  • quale prima attuazione del presente Protocollo, le Parti convengono di avviare una sperimentazione presso l'Istituto Penale per i Minorenni dell'Aquila, attraverso la realizzazione di un laboratorio di fotografia, i cui esiti saranno oggetto di monitoraggio congiunto ai fini dell'eventuale estensione dell'iniziativa ad altri Servizi della giustizia minorile.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto e finalità

  1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, disciplinano con il presente Protocollo le modalità di collaborazione finalizzate alla promozione e alla realizzazione di iniziative culturali, educative e formative rivolte ai minorenni e ai giovani adulti in carico ai Servizi della giustizia minorile, riconoscendo nell'arte e nella cultura strumenti privilegiati di espressione, crescita personale, partecipazione e sviluppo delle capacità individuali.
  2. Il presente Protocollo è finalizzato a promuovere attività e percorsi che, attraverso l'esperienza artistica e culturale, favoriscano la consapevolezza di sé, la valorizzazione delle potenzialità personali, l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo delle competenze relazionali e la partecipazione attiva ai percorsi educativi, di inclusione sociale e di reinserimento previsti dall'ordinamento vigente.
  3. Le Parti si impegnano a valorizzare le rispettive competenze, professionalità ed esperienze mediante la progettazione e la realizzazione di iniziative condivise volte a favorire il dialogo tra istituzioni culturali e Servizi della giustizia minorile, la diffusione di pratiche innovative e la costruzione di opportunità educative fondate sulla creatività e sulla partecipazione attiva.
  4. In sede di prima attuazione del presente Protocollo, le Parti convengono di realizzare una sperimentazione presso l'Istituto Penale per i Minorenni dell'Aquila, consistente in un laboratorio di fotografia contemporanea rivolto ai minorenni e ai giovani adulti in carico all'Istituto.
  5. Il laboratorio sarà finalizzato a promuovere l'educazione all'immagine, la narrazione di sé, lo sviluppo delle competenze artistiche e relazionali e la valorizzazione delle capacità creative dei partecipanti, anche attraverso il confronto con professionisti individuati dalla Fondazione.
  6. Gli esiti della sperimentazione saranno oggetto di monitoraggio congiunto da parte delle Parti e potranno costituire la base per l'eventuale estensione dell'iniziativa ad altri Istituti Penali per i Minorenni e Servizi della giustizia minorile.

ART. 2
Impegni delle Parti

  1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, attraverso la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, si impegna a:
  • diffondere il presente Protocollo ai Centri per la Giustizia Minorile e ai Servizi della giustizia minorile, favorendone la più ampia conoscenza e attuazione;
  • promuovere, d'intesa con i Centri per la Giustizia Minorile e con i Servizi territoriali competenti, la realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, assicurando il necessario coordinamento istituzionale;
  • favorire, attraverso le Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni interessati, l'accesso del personale e dei collaboratori della Fondazione coinvolti nelle attività previste dal presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze organizzative e di sicurezza;
  • promuovere la valutazione degli esiti delle attività realizzate ai fini dell'eventuale diffusione delle esperienze maggiormente significative nell'ambito dei Servizi della giustizia minorile.
  1. La Fondazione MAXXI si impegna a:
  • progettare e realizzare, anche attraverso iniziative sperimentali e progetti pilota, attività artistiche, culturali e formative finalizzate a valorizzare l'arte contemporanea quale strumento di espressione, apprendimento, inclusione sociale e partecipazione;
  • mettere a disposizione le proprie competenze scientifiche, artistiche ed educative, nonché professionisti qualificati, per la realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo;
  • avviare, quale prima attuazione del presente Protocollo, il laboratorio di fotografia contemporanea presso l'Istituto Penale per i Minorenni dell'Aquila, secondo modalità condivise con il Dipartimento;
  • promuovere iniziative volte a sensibilizzare la comunità sul valore dell'arte e della cultura quali strumenti di inclusione sociale, favorendo il coinvolgimento attivo dei minorenni e dei giovani adulti nei processi creativi e valorizzandone il ruolo di protagonisti nella produzione culturale.

ART. 3
Oneri economici

  1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
  2. Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione di specifiche attività o progetti saranno disciplinati da successivi accordi attuativi, nei quali saranno individuate le strutture organizzative competenti e le relative modalità di copertura finanziaria, previa verifica della disponibilità delle risorse necessarie e acquisizione delle autorizzazioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto della normativa vigente e degli ambiti di competenza delle Parti.

ART. 4
Riservatezza

  1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messe a disposizione e di quelli di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Protocollo d’Intesa.
  2. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Protocollo.
  3. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, DGMC o La Fondazione hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Protocollo.

ART. 5
Privacy e trattamento dei dati personali

  1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati afferenti il trattamento di dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Protocollo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
  2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
  3. In particolare, le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all’esecuzione del presente Protocollo. A tale riguardo, ciascuna Parte terrà indenne e manleverà l’altra da ogni pregiudizio derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti obblighi, impegnandosi all’indennizzo in caso di danni, costi, spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché da qualsiasi altra contestazione mossa dalle competenti Autorità di controllo, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva dell’altra Parte.
  4. Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni del Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto dell’altra parte, questa, è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 del citato Regolamento.
  5. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto il presenteProtocollo ovvero connesse e/o conseguenti all’esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.
  6. Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell’impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
  7. L’ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte de la Fondazione dovrà attenersi a quanto prescritto dall’art. 13 del D.P.R. 448/88 “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.
  8. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire in forma scritta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:

DGMC: PEC – prot.dgmc@giustiziacert.it

La Fondazione: PEC - museomaxxi@pec.it

ART. 6
Promozione dell’immagine

Al fine di tutelare e promuovere l’immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui all’art. 1 del Protocollo stesso, previa autorizzazione scritta delle Parti.

ART. 7
Principi di legalità e Modello 231

  1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e buona fede.
  2. Il Dipartimento prende atto che la Fondazione ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché un Codice Etico, pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione, e si impegna, per quanto compatibile con la natura del presente Protocollo e con il proprio ordinamento, a rispettarne i principi nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

ART. 8
Durata

  1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di tre (3) anni.
  2. Alla scadenza, il Protocollo cesserà automaticamente di produrre i propri effetti, salvo che le Parti concordino espressamente, mediante apposito atto scritto sottoscritto da entrambe, il rinnovo o la proroga dello stesso.
  3. E’ escluso ogni rinnovo tacito.

ART. 9
Modifiche al Protocollo

Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Roma, lì 14 settembre 2026

Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo del Dipartimento
Antonio Sangermano

Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo
Il Direttore generale
Paola Macchi