Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l'Associazione Seconda Chance Ets - 14 settembre 2026

September 14, 2026

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, (di seguito per brevità, anche DGMC) con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136 Roma, C.F. 97113870584, in persona del Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente accordo;

E

ASSOCIAZIONE SECONDA CHANCE – ETS

Associazione Seconda Chance ETS, (di seguito per brevità, anche Seconda Chance) con sede legale in Roma, via delle Medaglie d’Oro n. 340, 00136 Roma, C.F. 96537360586 in persona del legale rappresentante dott.ssa Flavia Filippi, munita dei necessari poteri e abilitata alla firma del presente accordo;

di seguito denominate “le Parti”, si impegnano a collaborare per assicurare che i percorsi di inclusione sociale, formazione e reinserimento socio-lavorativo dei minori, dei giovani adulti in area penale e delle persone sottoposte a misure di esecuzione penale esterna siano efficacemente sostenuti attraverso la cooperazione con il Terzo Settore.

PREMESSO CHE:

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

  1. nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
  • esercita le funzioni e i compiti inerenti all’esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile e quelli inerenti all’esecuzione penale esterna e alla messa alla prova degli adulti;
  • è deputato alla tutela dei minori e dei giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
  • assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM), i Servizi minorili della Giustizia e gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), nonché l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria relativi all’esecuzione penale esterna attraverso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE);
  • promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni con istituzioni, enti territoriali e soggetti del Terzo Settore finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa;
  1. il DGMC, attraverso le proprie articolazioni organizzative, cura gli interventi rivolti alla giustizia minorile, alla giustizia riparativa, all’esecuzione penale esterna e alla messa alla prova, perseguendo obiettivi di responsabilizzazione, educazione, reinserimento sociale e prevenzione della recidiva;
  2. il DGMC, attraverso la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, promuove e coordina interventi rivolti ai minori e giovani adulti in area penale, favorendo percorsi educativi, trattamentali, formativi e di inclusione sociale;
  3. il DGMC, attraverso la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, promuove e coordina gli interventi degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, favorendo percorsi di responsabilizzazione, autonomia, inclusione sociale e reinserimento lavorativo delle persone sottoposte a misure di comunità, sospensione del procedimento con messa alla prova e altri percorsi di esecuzione penale esterna;
  4. promuove la collaborazione con enti pubblici, imprese, organizzazioni del Terzo Settore e comunità territoriali quale elemento essenziale per la realizzazione dei percorsi di reinserimento.

SECONDA CHANCE – ETS

  1. è un’associazione del Terzo Settore impegnata nella promozione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo di persone detenute ed ex detenute, con particolare attenzione ai giovani adulti in area penale;
  2. opera mediante la costruzione di reti con imprese, enti pubblici e privati finalizzate all’inserimento lavorativo e alla riduzione della recidiva;
  3. realizza attività di orientamento, formazione professionale, accompagnamento al lavoro e sensibilizzazione della collettività sui temi del reinserimento sociale e della giustizia riparativa;
  4. manifesta concreta volontà di collaborare con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, attraverso le competenti articolazioni organizzative, al fine di favorire percorsi di inclusione lavorativa e sociale dei soggetti in esecuzione penale.

VISTO

  1. gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e riconoscono il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
  2. l’articolo 9 della Costituzione italiana, che garantisce lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
  3. l’articolo 27 della Costituzione italiana, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
  4. la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
  5. la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
  6. la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con Legge 20 marzo 2003 n.77;
  7. il D.P.R. 448/1988 recante “Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni” e il D.Lgs. 272/1989 recante norme di attuazione, coordinamento e transitorie del medesimo decreto;
  8. il D.P.R. 230/2000 recante “Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  9. la Legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, che disciplina le misure alternative alla detenzione, l’esecuzione penale esterna e gli interventi finalizzati al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
  10. la Legge 28 aprile 2014, n.67, recante disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova;
  11. la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età;
  12. la Legge 8 novembre 2000 n.328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi, delle associazioni e degli enti del Terzo Settore nella programmazione e gestione degli interventi sociali;
  13. la Legge n.159 del 13 novembre 2023 recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
  14. il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n.121, recante la disciplina dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e delle misure penali di comunità, favorendo percorsi educativi, di responsabilizzazione, inclusione sociale e prevenzione della recidiva.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2
FINALITÀ

Le Parti intendono instaurare una collaborazione stabile finalizzata alla realizzazione di programmi e interventi di inclusione sociale, formazione e inserimento lavorativo rivolti ai minori, ai giovani adulti in area penale e alle persone sottoposte a percorsi di esecuzione penale esterna, attraverso la valorizzazione della collaborazione tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e il Terzo Settore.

La collaborazione è orientata a sostenere percorsi individualizzati di responsabilizzazione, autonomia personale, acquisizione di competenze professionali e reinserimento sociale, anche attraverso il coinvolgimento del mondo produttivo e delle realtà territoriali.

Le attività riguardano in particolare:

  1. percorsi di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo;
  2. attività di accompagnamento e sostegno ai percorsi individualizzati predisposti dai Servizi della giustizia minorile e dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
  3. attività di sensibilizzazione della comunità sul tema del reinserimento sociale, della legalità e della giustizia riparativa;
  4. iniziative di collaborazione con imprese, enti pubblici, enti territoriali e soggetti del Terzo Settore finalizzate alla creazione di opportunità formative e lavorative.

Art. 3
IMPEGNO DELLE PARTI

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), attraverso le proprie articolazioni organizzative e, in particolare, la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa e la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, si impegna a:

  1. diffondere il presente Protocollo ai Servizi e agli Uffici territorialmente competenti;
  2. rilevare i bisogni delle persone prese in carico dai Servizi della giustizia minorile e dell’esecuzione penale esterna, favorendo l’individuazione di percorsi individualizzati di inclusione sociale e lavorativa;
  3. supportare progettualità integrate finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo;
  4. favorire la collaborazione tra i propri Servizi territoriali, gli enti locali, il Terzo Settore e il sistema produttivo.

Nell’ambito delle rispettive competenze:

La Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa (DG GMR)

si impegna a:

  1. favorire, attraverso i Centri per la Giustizia Minorile, i Servizi minorili della Giustizia e gli Istituti Penali per i Minorenni, l’individuazione e la realizzazione di percorsi di inclusione sociale, formativa e lavorativa rivolti ai minori e ai giovani adulti in area penale;
  2. promuovere progettualità educative, formative e lavorative coerenti con i percorsi trattamentali individualizzati, con gli obiettivi di responsabilizzazione e con i principi della giustizia riparativa.

La Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova (DG EPE)

si impegna a:

  1. favorire la diffusione del Protocollo agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti;
  2. promuovere, attraverso gli UEPE, la costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti alle persone sottoposte a misure di comunità, alla sospensione del procedimento con messa alla prova e agli altri percorsi di esecuzione penale esterna;
  3. favorire il raccordo tra gli UEPE, Seconda Chance, enti territoriali, imprese e soggetti della rete sociale, al fine di sostenere percorsi di autonomia e reinserimento.

Seconda Chance – ETS si impegna a:

  1. promuovere e realizzare percorsi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo;
  2. attivare reti con imprese disponibili ad accogliere tirocini, percorsi formativi e opportunità di reinserimento;
  3. collaborare con i Servizi della giustizia minorile e con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna nella costruzione e realizzazione dei progetti individualizzati;
  4. promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sul reinserimento sociale, sulla responsabilità e sulla giustizia riparativa;
  5. concordare preventivamente con il DGMC ogni comunicazione esterna relativa al presente Protocollo.

Art. 4
COMITATO PARITETICO

Al fine di promuovere l’attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato Paritetico coordinato da un rappresentante Dipartimentale.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno con lo scopo di:

  1. approvare, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività;
  2. invitare alle riunioni, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, esperti ed interlocutori anche esterni alle Parti;
  3. costituire collaborazioni ad hoc con soggetti, Istituzioni ed esperti attivi nelle specifiche aree di interesse, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
  4. verificare il grado di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, coordinare le iniziative previste, monitorare le attività svolte e promuovere eventuali migliorie per le attività in corso.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato, non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi, spese o altre utilità, comunque, denominate.

Art. 5
PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Protocollo, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento, come da documento che si allega sottoscritto per presa visione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali acquisiti nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo a soggetti terzi, se non per finalità strettamente connesse all’attuazione dello stesso o nei casi espressamente previsti dalla legge.

Particolare attenzione sarà garantita al trattamento dei dati relativi a minori, giovani adulti e persone sottoposte a procedimenti penali, misure di comunità o percorsi di esecuzione penale esterna, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle attività previste dal Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto dell’altra Parte, sarà effettuata la relativa nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 6
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a garantire, anche attraverso il proprio personale e i propri collaboratori, la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sulla documentazione di cui vengano a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del presente Protocollo.

L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, dati, informazioni e documenti acquisiti nell’ambito della collaborazione, nonché di utilizzarli per finalità diverse da quelle strettamente necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Protocollo.

Le Parti garantiscono particolare tutela rispetto alle informazioni concernenti i minori, i giovani adulti e le persone sottoposte a percorsi di esecuzione penale, evitando qualsiasi comunicazione che possa consentirne l’identificazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Parti potranno adottare le misure previste dalla normativa vigente e valutare la risoluzione del presente Protocollo.

Art. 7
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE E USO DEI LOGHI

Al fine di tutelare e promuovere l’immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito delle iniziative direttamente riconducibili alle attività previste dall’articolo 2 del presente Protocollo e previa autorizzazione scritta delle Parti interessate.

L’utilizzo del logo del Ministero della Giustizia e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità sarà subordinato alle autorizzazioni previste dalle disposizioni interne dell’Amministrazione.

Eventuali richiami alla Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa e alla Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova dovranno essere coerenti con il ruolo di articolazioni interne del DGMC.

Tutte le informazioni, i dati e i materiali derivanti dalla realizzazione delle attività congiunte potranno essere diffusi esclusivamente previa autorizzazione scritta delle Parti.

Art. 8
COMUNICAZIONE

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti alla sua esecuzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.

Le attività di comunicazione saranno finalizzate a valorizzare la collaborazione istituzionale e sociale promossa dal Protocollo, nel rispetto delle competenze e delle modalità comunicative proprie di ciascuna Parte.

L’ideazione e realizzazione delle attività di divulgazione dovrà attenersi a quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 448/1988, secondo cui: “sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”.

Dovrà inoltre essere garantito il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza delle persone coinvolte nei percorsi della giustizia minorile, riparativa e dell’esecuzione penale esterna.

Le comunicazioni relative alle attività rivolte ai minori e giovani adulti saranno coordinate con la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa; quelle relative ai percorsi di esecuzione penale esterna saranno coordinate con la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nell’ambito delle competenze del DGMC.

Art. 9
ONERI ECONOMICI

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Le attività previste saranno realizzate nell’ambito delle competenze istituzionali delle Parti e mediante le risorse eventualmente disponibili secondo la normativa vigente.

Gli eventuali ulteriori oneri a carico delle Parti potranno essere disciplinati mediante successivi accordi attuativi che individueranno le attività, le strutture organizzative coinvolte e le relative modalità di copertura, previa verifica della disponibilità delle risorse necessarie e nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.

Art. 10
DURATA E RINNOVO

Il presente Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Esso potrà essere integrato, prorogato, rinnovato o modificato esclusivamente in forma scritta, su richiesta di una delle Parti e mediante accordo sottoscritto dalle stesse, restando espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

Le Parti, attraverso il Comitato Paritetico di cui all’art. 4, verificano periodicamente lo stato di attuazione delle attività previste dal presente Protocollo e possono proporre eventuali aggiornamenti o integrazioni funzionali al raggiungimento delle finalità condivise.

Art. 11
MODIFICHE

Il presente atto può essere soggetto a revisione su iniziativa di una delle Parti, ovvero a seguito di eventuali disposizioni legislative, regolamentari, convenzioni internazionali o direttive dell’Unione Europea che incidano sulle attività oggetto del Protocollo.

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta dalle Parti.

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta, a mezzo PEC ovvero mediante posta elettronica istituzionale, ai seguenti indirizzi:

Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
PEC: prot.dgmc@giustiziacert.it

Per Associazione Seconda Chance – ETS
PEC: associazione@pec.secondachance.net

Eventuali comunicazioni operative potranno essere indirizzate anche alle strutture interne del DGMC competenti per materia:

Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa;

Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova.

Art. 12
RECESSO

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo con preavviso di tre mesi da comunicarsi mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione.

Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione.

Il recesso non pregiudica le attività già avviate, gli impegni assunti e gli eventuali percorsi in corso alla data di efficacia del recesso, che saranno portati a conclusione secondo modalità concordate tra le Parti, salvo diverso accordo.

Art. 13
FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente Protocollo, qualora non risolta dalle Parti in via amichevole, sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14
CONTROLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI FISCALI

Il presente Protocollo è sottoposto agli eventuali controlli previsti dalla normativa vigente ed è soggetto a registrazione “in caso d’uso”, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico del richiedente.

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione digitale

Roma, 14 settembre 2026

Per il Ministero della Giustizia 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Antonio SANGERMANO

Per Associazione Seconda Chance – ETS
Il Legale Rappresentante
Flavia FILIPPI