Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LATINA e il Comune di Fondi - 13 ottobre 2026

October 13, 2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

 

Identificativo della convenzione: 17545960

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi delle art. 2 D.M. Giustizia 26 marzo 2001

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis DPR 309/90, così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con Legge 21.02.2006 n. 49, il Giudice di pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art.2, comma1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali po' essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che, il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Antonio Masone, Presidente del Tribunale di Latina, giusta la delega di cui in premessa,

E

 L’Ente Comune di Fondi nella persona del dott. Vincenzo Carnevale legale rappresentante, 

 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Comune di Fondi- Piazza Municipio 1
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
  • Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
  • Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero al demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  • Prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale;
  • Prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, de citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Giuseppina Anna Valerio

L’Ente si impegna a comminare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali.

Latina, 1-13 ottobre 2026

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Antonio Masone

Per l’Ente
Il Legale Rappresentante
Vincenzo Carnevale

 

Identificativo della convenzione: 17739096

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e 2, comma 1 del D. M. 27 luglio 2023.

Premesso

  • che, nei casi previsti dall’art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il Giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis;
  • che, ai sensi dell’art. 56 bia della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27 luglio 2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione dia attività non retribuita in favore della collettività da volgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
  • che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Antonio Masone, Presidente del Tribunale di Latina, giusta la delega di cui in premessa,

E

L’Ente Comune di Fondi nella persona del legale rappresentante Sindaco Pro-Tempore sig. Vincenzo Carbevale, 

 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero 6 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 6, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pedenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1, comma2, del DM 27 luglio 2023:

- Altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato;

- Prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

- Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero al demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

- Prestazioni per la fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

- Prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco e delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all’ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiomato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il avolo di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

l'Ente garantisce delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro dii pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L’ente comunicherà alla cancelleria del Tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegno a segnalare, immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte deli condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel fissato dal giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre o, in subordine, dal registro delle presenze.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del Funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti lo svolgimento degli obblighi del condannato all’ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art.4, comma 5, del DM 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o tale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria di ciascun Tribunale.

Latina, 13 ottobre 2026

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Antonio Masone

Per l’Ente
Il Legale Rappresentante
Vincenzo Carnevale

ALLEGATO

Sedi preso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa

  1. Parco Falcone Via Ugo Casetta
  2. Centro diurno disabili adulti Via Appia, lato Itri
  3. Comune id Fondi Piazza Municipio, 1
  4. Palazzetto dello sport Via Mola di Santa Maria
  5. Museo civico Piazza Matteotti
  6. Biblioteca comunale Via Domenico Purificato, 1