Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e la Croce Rossa Italiana Comitato di Novara - 12 gennaio 2024
January 12, 2024
TRIBUNALE DI NOVARA
Identificativo della convenzione: 17737967
CONVENZIONE TRA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVARA
E
TRIBUNALE DI NOVARA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DEGLI ART. 54 DEL D. Igs. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.
PREMESSO
Che a norma dell'art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n 274 il giudice di pace può applicare su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nelle prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso Io Stato Regioni Province Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Che l'ari 186 comma 9-bis del CdS introdotto dall'art 33 comma 1 lett. A) punto 1) della Legge 29 Luglio 2010 n 120 descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art 54 D. L. Vo 274/2000
Alla luce della disposizione di cui al capo II della Legge n 67/2014 in tema di messa alla prova
Che l'art 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art 1 comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali stipula delle convenzioni in questione,
che CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVARA con sede legale a Novara in via XXIII marzo, 174/d, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati dall'art. 54 del citato Decreto Legislativo tra il Ministero della Giustizia, che interviene alla presente atto nella persona del Dott. Gianfranco Pezone presidente del Tribunale di ,Novara giusta la delega di cui in premessa e Ente sopra indicato, della persona del legale rappresentante pro-Tempore, sig. Paolo Pellizzari si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
L'ente consente che n. 10 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità dall'arti. del Decreto Ministeriale citato in premessa , ha ad oggetto le seguenti prestazioni
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ART.2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33 comma 2 del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ART.3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Pellizzari Paolo
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati
ART.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART.5
E fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività qualsiasi svolta. E obbligatorio ed è carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART.6
I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere terminata l'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato
ART.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato salve eventuali responsabilità a termini di legge proposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.
ART.8
La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente Del Tribunale. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui art 7 dei decreto ministeriale citato in premessa nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali
Data 06/09/2023
Il Presidente CRI Comitato di Novara
Paolo Pellizzari
Presidente del Tribunale f.f.
Dr. Gianfranco Pezone
(firmato il 12/1/2024)