Convenzione tra Casa circondariale Santa Maria Maggiore Venezia e Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna Venezia per servizio di volontariato o attività di pubblica utilità art. 47 c2-bis legge 354/1975 - 10 febbraio 2026
February 10, 2026
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2-BIS LEGGE 354/75
TRA
La Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia
L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia
E
L’Ente Diocesi Patriarcato di Venezia,
nella persona del procuratore del legale rappresentante mons. Fabrizio Fava, elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita a Venezia, San Marco 320/A, PEC: pariarcatovenezia@pec.chiesacattolica.it .
VISTO
- l’art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- la legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, con particolare riguardo all’art. 47 comma 2bis, introdotto dalla legge n.112/2024, che recita: “Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente».
- il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede che: all’art. 1 che “il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”; all’art. 27 prevede che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”; all’art. 68 comma 6, prevede che le Direzioni degli Istituti e gli Uffici per l’esecuzione penale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa; ,
- l’art.118 del D.P.R. 230/2000 prevede che gli interventi del Servizio Sociale siano “prioritariamente caratterizzati: a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo; b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale;[...]; d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il “Codice del terzo settore”;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 26/03/2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000”;
- la circolare interdipartimentale n. 37582 del 29 giugno 2016 a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Capo del Dipartimento dell’Esecuzione Penale Esterna e di Comunità, avente ad oggetto “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Istituti Penitenziari”;
- la nota interdipartimentale n. 73448 del 24 febbraio 2021 a firma del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Capo del Dipartimento dell’Esecuzione Penale Esterna e di Comunità, avente ad oggetto “Stato di attuazione della circolare interdipartimentale n. 37582 del 29.9.2016. Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Istituti Penitenziari”;
- la nota interdipartimentale n. 882 del 10 gennaio 2022 a firma del Direttore Generale dei detenuti e del trattamento (DAP) e del Direttore Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova (DGMC), avente ad oggetto “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Istituti Penitenziari. Riattivazione del gruppo di lavoro interdipartimentale DAP-DGMC”;
- le “Linee guida per l’integrazione operativa tra Istituti penitenziari e Uffici di Esecuzione penale esterna del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige” del 12.10.2021 concordate tra il Provveditorato per il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia e il Trentino Alto-Adige dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Ufficio Interdistrettuale per il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia e il Trentino Alto-Adige;
- la circolare INAIL n.3 del 24 gennaio 2025 “Polizza volontari. Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ai condannati ammessi a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Chiarimenti sull’obbligo assicurativo Inail”.
CONSIDERATO CHE
- l’Uepe di Venezia e l’Istituto Penitenziario di Santa Maria Maggiore concorrono a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, attraverso la predisposizione di programmi di trattamento individualizzati;
- l’Ente Diocesi Patriarcato di Venezia presso il quale potrà essere svolto “un idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità”
- rientra tra quelli indicati all’art.1 del sopra citato decreto ministeriale 26 marzo 2001, in particolare si occupa di azioni pastorali e assistenza verso soggetti che versano in grave marginalità sociale e azioni di supporto per sostenere il percorso di re-inclusione sociale di persone condannate o comunque interessate da procedimenti penali per consentire l’accesso ai beneficiari di legge come i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, lo svolgimento di attività gratuita a favore della collettività e atre misure penali e sanzioni di comunità
- risulta altresì iscritto al RUNTS per le seguenti ragioni: ENTE ECCLESIASTICO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art.2 – Destinatari
Destinatari della presente convenzione sono condannati, che provengono dalla detenzione o dalla libertà, privi di valide offerte di lavoro, che vengono ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione allo svolgimento “di un idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità”.
Art. 3 - Attività
I soggetti inseriti si adopereranno nella/e seguente/i attività:
- segreteria, front-office, archiviazione documenti, attività di controllo e disciplina degli accessi, servizi collegati alle mense, distribuzione di generi alimentari e pasti, assistenza servizio docce e distribuzione vestiario, servizio di pulizia e riassetto di ambienti e locali, spostamento di mobilio, suppellettili e arredi, giardinaggio, supporto alle attività parrocchiali
La predetta attività sarà svolta presso la/e seguente/i sedi operative:
- Caritas Veneziana – via Querini 19/A, Mestre
- Casa San Giuseppe – Muneghette, Castello 2616, Venezia
- Casa Giuseppe – Tana, Castello 2129, Venezia
- Seminario Patriarcale, Dorsoduro,1, Venezia
- Mensa Ca’ Letizia – Ass. S. Vincenzo Mestrina Onlus, via Querini 19/A, Mestre
- Mensa/Dormitorio Maschile Casa Papa Francesco, via Mameli 37/M a Marghera
- Casa S. Raffaele, via Riscossa 18, Mira
Parrocchie:
- Geremia e Lucia (Venezia)
- Silvestro e S. Cassiano (Venezia)
- Francesco di Paola (Venezia)
- Elena Imperatrice (Venezia)
- Erasmo (Venezia)
- Sacro Cuore di Gesù (Mestre)
- San Giuseppe (Mestre)
- Gregorio Barbarigo e Maria Goretti (Mestre)
- Benedetto e Martino (Campalto)
- Annunziata (Campalto)
- Paolo Apostolo (Favaro)
- Giovanni Battista (Jesolo Paese)
- Maria Ausiliatrice e Ss. Liberale e Mauro (Jesolo)
- Sacro Cuore di Gesù – S. Maria Elisabetta (Cavallino – Ca’ Vio)
- Giovanni Battista (Gambarare di Mira)
L’ente di riserva di integrare le sedi operative in casa si ottenesse la di disponibilità da parte di altre strutture, in relazione alle proprie esigenze e possibilità organizzative;
Art.4 - Impegni dell’Uepe e dell’Istituto penitenziario
In caso di persona detenuta, l’Istituto penitenziario, per il tramite dell’équipe, si impegna a:
- segnalare e presentare la situazione all’Ente, sulla base degli esiti dell’attività di osservazione e trattamento,
L’Uepe si impegna a:
- in caso persona che ha presentato istanza dalla libertà, segnalare e presentare all’Ente la situazione in relazione ai contenuti del programma di trattamento individualizzato;
- comunicare il nominativo dell’operatore dell’Uepe, con cui il referente dell’ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità nel corso della misura alternativa concessa;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall’Uepe.
Art.5 - Impegni dell’Ente
L’Ente Diocesi Patriarcato di Venezia si impegna a:
- accogliere contestualmente nelle proprie strutture n. 3 soggetti, fatta salva la facoltà di aumentare tale capacità di inserimento, in relazione alle proprie esigenze e possibilità organizzative;
- collaborare con l’Uepe alla realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato - per la parte di competenza inerente all’oggetto della presente convenzione - esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'Uepe, se necessario per le attività concordate;
- designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all’ art.3;
- inviare mensilmente all’Uepe i fogli di presenza mensili relativi all’attività svolta dalla persona inserita e a, conclusione della stessa, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’interessato,
- segnalare all’Uepe la necessità di modificare il programma di trattamento e/o comunicare tempestivamente l’insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell’attività.
L’Ente indica quale referente/i per le attività previste dalla presente convenzione:
nominativo Francesco Sensini tel 3341032714 mail: direttore.caritas@patriarcatovenezia.it
nominativo Alberta Grasselli tel 3341032714 mail: lpu@patriarcatovenezia.it - patriarcatovenezia@pec.chiestacattolica.it
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente all’ Uepe e all’Istituto penitenziario eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
Art.6 - Modalità del trattamento e gestione operativa
L’Ente Diocesi Patriarcato di Venezia garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti dove si svolge l’attività.
Durante lo svolgimento del “idoneo servizio di volontariato o attività di utilità sociale”, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Si impegna altresì a fornire i necessari DPI e ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare i soggetti ammessi all’attività e a formarli per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 7 – Assicurazione
È fatto divieto all'ente di corrispondere ai soggetti inseriti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati all’idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
L’ente potrà beneficiare per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Art. 8 - Gestione dei dati personali dei soggetti inseriti
Tutti i sottoscrittori sono tenuti a gestire i dati personali dei soggetti inseriti esclusivamente per i fini specificati nella presente convenzione, ossia la condivisione delle informazioni necessarie per assicurare opportunità di inserimento alle persone che aderiranno alla progettualità trattamentale.
La gestione dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, distruzione o danno accidentali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
I sottoscrittori si impegnano a informare i soggetti inseriti in modo chiaro e comprensibile sulle modalità di trattamento dei loro dati personali, sui loro diritti in qualità di interessati, e sui mezzi attraverso i quali possono esercitare tali diritti, in conformità agli artt. 13 e 14 del GDPR.
Art. 9 - Le condizioni della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 1, che sarà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Nessun onere è in capo all’Istituto penitenziario e all’Uepe.
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto della presente convenzione dovrà avere la forma scritta a pena di nullità.
Venezia, 10 febbraio 2026
Per l’Istituto Penitenziario Santa Maria Maggiore di Venezia
Il Direttore ROSANNA GARGANO
Per l’Uepe di Venezia
Il Direttore ANNAMARIA RACITI
Per l’Ente Diocesi Patriarcato di Venezia
Mons. Fabrizio Fava